**LIBELLO. -** È l'atto scritto di parte con il quale si propone al giudice competente l'oggetto della lite che si intende instaurare. L'origine del 1., quale mezzo per introdurre un processo, è antichissima.
La forma scritta fu dal sec. v di uso costante per l'introduzione delle cause anche dinanzi ai tribunali imperiali.
Questa consuetudine fu poi codificata, tanto che nelle *Decretali* di Gregorio IX vi è un titolo apposito *De libelli oblatione* (t. III, 1, II). Si può dire che la presentazione del 1. era sostanziale agli effetti del successivo svolgersi di una causa, tanto che non esisteva giudizio senza l. Eccezione alla regola furono le cause sommarie, per le quali si poteva proporre oralmente la domanda, che però veniva successivamente redatta in scritto dal notaio (c. II, V, 11 in *Clém.*). Il CIC, nel titolo VI, cap. I, libro IV, *De libello litis introductorio*, non fa che confermare l'uso invalido nel diritto delle *Decretali*, ammettendo due sole eccezioni alla proposizione scritta della domanda; la prima è il caso di chi non sappia scrivere, la seconda riprende l'uso, a cui si è accennato sopra, di poter proporre oralmente la domanda nelle cause di minore importanza e di più facile soluzione ed investigazione. Anche in questi casi, però, il notaio deve redigere un atto scritto che, confermato e sottoscritto dalla parte, fa le veci del 1.
Che il 1. sia assolutamente necessario lo dice lo stesso CIC nel can. 1706 : «Qualora una persona voglia convincere in giudizio un'altra persona deve esibire al giudice competente un 1. in cui si dica l'oggetto della controversia e si richieda il ministero del giudice ».
Nel can. 1708 è indicato quale deve essere il contenuto del 1. Due celebri versetti, da citare a titolo di curiosità, esprimono ciò che deve riportare il 1.: «Qui, quid, coram quo, quo iure petatur et a quo - recte compositus quisque libellus habet». Il 1. deve quindi indicare il giudice, cioè il tribunale competente a conoscere e giudicare della controversia; l'oggetto della controversia medesima, sia immediato, p. es., condanna, dichiarazione di un diritto, che mediato; le persone, sia fisiche che morali, occorrendo sempre eliminare ogni incertezza sull'identità di chi chiede e di colui a cui si chiede; il diritto su cui la domanda si fonda. Inoltre, requisito essenziale è la sottoscrizione dell'attore o del suo procuratore. Questo per quel che riguarda il contenuto sostanziale del 1.; per quel che riguarda la forma, requisiti sono brevità e chiarezza dell'esposizione, tanto più che la precisazione degli elementi del processo viene compiuta nella contestazione della lite.
Il sistema processuale canonico concede alla parte solamente il potere di compilare e presentare il 1.; la citazione del convenuto è già atto d. 1 giudice e segue all'esame del 1. medesimo. Infatti il giudice, ricevuto il 1., deve compiere un esame sulla competenza e sulla giustizia dell'attore a stare in giudizio ed inoltre deve fare un esame sul contenuto del 1. sia dal lato sostanziale che formale. Questo esame, che deve essere compiuto entro un mese dalla presentazione, termina con l'emanazione di un decreto con cui si ammette o si respinge il 1. Nel primo caso il giudice citerà atto e convenuto per la contestazione della lite. Più complesso è più degno di considerazione il caso di ricezione del 1. Infatti il tribunale e il presidente lo respingono sia per errori emendabili, nel qual caso la parte può o presentare uno nuovo al medesimo ufficio giudiziario o ricorrere al giudice immediatamente superiore, sia per qualunque altra causa, ed allora, equivalente al ricezione del 1. alla denegazione di pronunciarsi sul merito, alla parte non resta che il ricorso al giudice immediatamente superiore, ricorso che, pur avendo analogia con l'appello, tuttavia da questo differisce, perché all'esame non è, come avviene del resto anche avanti al tribunale primo adito, premesso un procedimento, e perché non termina con una sentenza, ma con un decreto inappellabile. Se il tribunale d'appello decide l'ammissione, il giudice inferiore, a cui è deferita la decisione di merito per le norme sulla competenza, deve procedere alla citazione ed agli atti ulteriori. Se invece il tribunale d'appello decide che il 1. debba essere respinto, questa decisione è definitiva, salvo sempre alla parte il diritto di proporre una nuova domanda con un nuovo 1.
Anche nel Codice di procedura civile dello Stato della Città del Vaticano, pur sotto il nome di domanda giudiziale, nome che alcuni autori avrebbero preferito anche per il CIC, l'introduzione della lite si fa mediante 1.; anche qui la citazione è già atto del giudice, il quale però non può respingere il 1., ma solamente invitare l'attore a completarlo o a correggerlo.
**