LAICI. - In opposizione a chierici (v. CLERO), con questo vocabolo si denominano nel CIC le persone battezzate che non ricoprono alcun grado nella gerarchia ecclesiastica, godono dei diritti comuni e sono tenute alle comuni obbligazioni.
I. ETIMOLOGIA E NATURA DELLO STATO LAICALE
Il nome 1. proviene dal vocabolo greco λεχάς, che s. Pietro (I Pt. 2, 10) usa per designare l'intero popolo cristiano. Successivamente ne derivò il nome λεχάς (s. Clemente, I Cor., cap. 100, 40); Tertulliano lo usa già come termine tecnico per indicare i fedeli che non appartengono al clero: terminologia che fu in seguito universalmente accettata fino ai nostri giorni.Nella Chiesa cattolica lo stato laicale non si acquista con la nascita, ma unicamente con il conferimento del Battesimo (can. 87), che costituisce l'elemento positivo con il quale si diventa membri del corpo della Chiesa e per diritto divino si è soggetti all'autorità ecclesiastica; come condizione essenziale si richiede anche un elemento negativo: che non si sia membro della gerarchia ecclesiastica, sia di ordine che di giurisdizione. Questo secondo elemento pone una netta distinzione tra il clero e i l., distinzione di diritto divino (Conc. Trid., Sess. XXIII, cap. 4; CIC, cann. 107, 948), perché la gerarchia fu esplicitamente voluta ed istituita da Gesù Cristo. La gerarchia ecclesiastica, se si intende in senso rigoroso, esclude dalla sua sfera i l., poiché essi non possono in alcun modo partecipare alla potestà sacrificale, santificatrice, di magistero e di giurisdizione della Chiesa cattolica (7, C. XII, q. 1); se invece la gerarchia si intende in senso universale, i l. ne occupano l'infimo grado. Lo stato di l., fondandosi sul carattere indelebile del Battesimo, non si può mai perdere; il delitto di cresta, di apostasia, di scisma separa solo dal corpo della Chiesa, mai però dalla sottomissione all'autorità ecclesiastica.
II. STORIA
Nel diritto antico i l. avevano, rispetto ad epoche successive, più libertà di azione nell'ambito
della sfera ecclesiastica, benché la Chiesa sia stata sempre poco favorevole alla loro intromissione nella gerarchia; molte volte le concessioni fatte furono dovute solo alla tristezza dei tempi e alle necessità della Chiesa. Potevano essere eletti sacerdoti o vescovi (cf. Conc. Sard., can. 10); ma la Chiesa tollerò per poco questa consuetudine, emanando modalità per la salvaguardia del Sacramento dell'Ordine. Prendevano parte alle grandi assemblee con diritto di voto consultivo. Partecipavano anche all'elezione del vescovo, affinché si potesse provare che l'elettore godeva buona reputazione presso quelli di fuori (I Tim. 3, 7). Questo diritto, nell'alto medioevo, si trasformò in vero e proprio abuso e INVESTITURE, LOTTA DELLE (v.). Il CIC ha sostanzialmente modificato la condizione giuridica dei I., lasciando solo in vigore i diritti indispensabili per il loro stato.
III. DIRITTI
Con il Battesimo i. I. diventano abili a ricevere, servatis servandis, gli altri Sacramenti. In caso di necessità possono fungere da ministro nel conferimento del Battesimo (can. 742 § 2); possono comunicarsi e portare la Comunione come viatico in caso di persecuzione; nella Chiesa latina sono gli unici ministri del Sacramento matrimoniale; hanno il diritto di ricevere dal clero, secondo le norme della disciplina ecclesiastica, i beni spirituali e specialmente i sussidi necessari per la salute spirituale (can. 682). Questo diritto non è di giustizia commutativa, ma di giustizia legale, concesso dalla legge divina per i Sacramenti necessari per necessità di mezzo o di precetto divino; dalla legge ecclesiastica, per l'uso dei Sacramenti non necessari per precetto divino, e per i Sacramenti. Inoltre possono liberamente eleggere la sepoltura (can. 1223); ricoprire l'ufficio di curori e di apparitori (can. 1592); possono essere nominati notari, eccetto nelle cause criminali dei sacerdoti (can. 373 § 3); il parroco per l'educazione religiosa dei bambini può servirsi del I. (can. 1333 § 1). Godono del diritto di comunicare liberamente con i superiori ecclesiastici, indipendentemente dall'autorità civile, di ricevere l'istruzione religiosa nella lingua volgare, di difendere i propri diritti da qualsiasi violazione (14, X, 1, 31).I. I., in base a titoli anteriori all'entrata in vigore del CIC, possono godere del diritto di patronato (v. can. 1448); e, in virtù di concessioni concordatarie e di indulti, anche del diritto di presentazione ad una chiesa o ad un beneficio ecclesiastico (can. 1471): in forza di tali concessioni, l'autorità ecclesiastica non può negare al presentato, purché riconosciuto idoneo, l'istituzione canonica (can. 1466 § 1). Possono essere membri del consiglio di fabbrica (can. 1183 § 1), del consiglio diocesano di amministrazione (can. 1520 § 1) e dei consigli di amministrazione di chiese e di luoghi pii (can. 1521 § 1-2): l'attività economica deve essere sempre svolta in nome della Chiesa ed ogni anno debbono rendere conto della loro amministrazione all'Ordinario del luogo. La tutela di questi diritti spetta all'Ordinario del luogo ed alla S. Sede, cioè alla Congregazione per la disciplina dei Sacramenti per il vincolo matrimoniale (can. 249 § 3) e alla Congregazione del Concilio per le questioni riguardanti i diritti patrimoniali e la precedenza (can. 250 § 2). Se le medesime questioni vengono proposte davanti agli organi giurisdizionali sono competenti i tribunali della S. Sede, ugualmente competenti anche per i delitti contro la persona e la proprietà (can. 1938).
IV. OBBLIGHI
I. sono tenuti alle obbligazioni comuni a tutti i fedeli che riguardano il magistero, il potere ecclesiastico, il culto divino, i Sacramenti, i Sacramenti, l'ordine dei giudizi e il diritto penale. Coloro che ricoprono funzioni pubbliche nello Stato hanno l'obbligo speciale di difendere e favorire pubblicamente la religione cattolica, secondo le direttive che ricevono dai vescovi e dalla S. Sede. Oggi quest'obbligo incombe a ogni I. quando esercita il diritto di voto: che va dato a quei candidati o a quelle liste di candidati, che offrono garanzie veramente sufficienti per la tutela dei diritti di Dio e delle anime, per il vero bene dei singoli, delle famiglie e della società, secondo la legge di Dio e la dottrina morale cristiana (Pio XII, Hortatio Pastoralis ad pa-opera della Chiesa, della cultura tra i laici, anche questi poteron partecipare con competenza alla direzione della vita pubblica e adire quegli uffici che per un certo tempo erano sembrati un monopolio degli ecclesiastici. Il laicato venne così a crescere d'importanza nel mondo; ma tale sua ascensione non ebbe alcun carattere antireligioso, né fu ostacolata dalla Chiesa, che sentiva anzi il grave pericolo di mondanità, a cui erano esposti gli ecclesiastici nella posizione in cui le circostanze storiche li avevano messi durante la prima metà del medioevo. Gregorio VII (v.) mirava a difendere la Chiesa da quel pericolo, e fu sostenuta dal laicato che combatté, insieme al Papa, non gli ecclesiastici per sé, ma gli ecclesiastici mondani, fautori delle pretese degli imperatori. Al principio dell'evoluzione del laicato è in pieno possesso dell'amministrazione del potere civile negli Stati che si sono venuti formando con il dissolvimento dell'idea imperiale. In Germania e in genere nei paesi nordici i signori approfittano del movimento protestante per occupare i beni della Chiesa. Ciò serve a rendere stabile il protestantesimo in quei paesi, e quindi a dilatare l'influsso sul pensiero europeo, e a preparare una mentalità, che abbraccia tutta la concezione della vita, qual'è appunto l'illuminismo. I rimasugli di privilegio rimasti al clero sino alla Rivoluzione Francese non furono che l'occasione per una lotta che mirava a togliere in genere a ogni religione positiva, ma più specialmente e più direttamente alla Chiesa cattolica, ogni influsso sulla società. Si predicò un concetto della vita basato sull'esclusione di ogni Rivelazione soprannaturale, e quindi di carattere prettamente razionalistico, con ideali di libertà, uguaglianza e fraternità puramente mondani, con l'esaltazione degli istinti della natura, considerata alla maniera di Rousseau essenzialmente buona, con la promessa di una infallibile e prossima felicità mondiale come frutto del progresso umano (identificato con il progresso scientifico), con una morale «sociale», cioè sollecita solo di ciò che conserva e favorisce la convivenza esteriore, con principi di amicizia e benevolenza tra gli uomini, non però sanciti da una legge assoluta superiore agli uomini stessi, con una vaga «religione dell'umanità» che tende a sostituirsi al vero culto della Divinità, lasciando in ogni caso la religione alle coscienze dei singoli, come affare al tutto privato. In pratica non solo si avversò ogni fede positiva, ma gradatamente si venne a guardare con sospetto ogni forma di religiosità; e con ragione, perché questa tende necessariamente a sbocciare in quella. Si parlò molto, specialmente nell'Ottocento, di Stato «laico», di scuola «laica», di cultura «laica», in quanto ispirati a tali concetti. E si scelse la parola «laico» quasi a chiamare i laici a formare un'organizzazione simile a quella del clero, che si voleva combattere. Il 1. ebbe le sue manifestazioni più clamorose in Francia, nell'ultimo trentennio dell'Ottocento e nel decennio che precedette la prima guerra mondiale (1914-18), arrivando sin all'esplosione degli Ordini religiosi insegnanti e alla rottura del Concordato.
Anche in altri paesi il 1. fu proclamato l'espressione più alta della civiltà moderna, e fu favorito dai governi che si dicevano liberali, specialmente dove la massoneria ebbe più potenti influssi. Con la prima guerra mondiale cominciò a declinare, ma il suo spirito permane in coloro che, sia pur appartenendo a partiti e a correnti di pensiero in altri punti diversissime, concordano nell'aver dello Stato un concetto troppo assoluto. Essi cioè non ammettono il principio che la società civile, e quindi lo Stato, pur possedendo una sua propria autonomia, tuttavia ha, nell'essenza stessa dei suoi poteri e nell'esercizio di essi, dei limiti. Tra questi vi sono le esigenze della persona umana, supreme e inviolabili, quelle della umanità (indice di una naturale società di tutti gli uomini) e infine, in un paese cristiano specialmente, le esigenze della società spirituale soprannaturale, la Chiesa. Lo Stato quindi non è mai qualche cosa di assoluto, tanto da poter pretendere di essere la fonte di ogni diritto e di ogni potere. Anche se si dichiara non confessionale, gli rimane l'obbligo di tener conto della coscienza religiosa dei cittadini, che è una delle esigenze supreme della persona umana; nella sua legislazione e nei suoi provvedimenti di governo è tenuto a regolarsi in modo da soddisfare a quell'esigenza. In pratica, se i cittadini sono cattolici, lo Stato deve riconoscere l'esistenza e i diritti della Chiesa cattolica, che con ciascuno di essi è una cosa sola. Il modo ordinariamente più opportuno a ciò consiste nel concludere con la Chiesa ragionevoli convenzioni che salvaguardino i diritti di ambedue i contraenti, e che l'esperienza dimostra effettualità. Il 1. come stato d'animo, cioè come diffidenza verso la azione in genere del clero e della gerarchia, può esser favorito da circostanze storiche contingenti, come fu la questione romana in Italia prima della conciliazione del 1929. I pregiudizi che sorgono in questi casi cadono per l'opera illuminata delle anime sincere da ambe le parti. Giuseppe Bozzetti
L'INSEGNAMENTO DELLA CHIESA. - Nell'ambiguità del nome e nella varietà delle insidie che usa, il 1. nasconde molti errori e comporta interpretazioni e applicazioni pratiche assai diverse. Effettivamente si tratta di un indirizzo di pensiero o di azione politica e sociale che ha molti punti di contatto e viene spesso a intrecciarsi, a confondersi o a identificarsi con il liberalismo, con il socialismo, con il comunismo, con il modernismo, con il naturalismo, con il materialismo, con l'indifferentismo religioso, con l'ateismo, ecc. Perciò le varie condanne della Chiesa contro tutti questi errori suona implicitamente anche riprovazione dei principi e della prassi del 1.
Qui giova ricordare che questo sistema è capace di realizzarsi in diverse forme, le quali si possono ridurre a tre principali. Alcuni, anche cattolici, pur senza arrivare alla negazione dell'origine divina e di certi diritti della Chiesa, sostengono tuttavia l'assoluta indipendenza dello Stato, al quale anzi dovrebbe sottostare l'autorità ecclesiastica. Altri, più logici, giungono quasi alle stesse conclusioni negando l'origine divina e l'istituzione divina della Chiesa, nonché la divinità del suo fondatore, Gesù Cristo. La riprovazione di questi errori è contenuta nella condanna delle seguenti proposizioni da parte di Pio IX nel Sillabo: «La Chiesa non può esercitare la sua autorità senza il permesso e il consenso del governo civile» (Denzu, 1720), «Lo Stato, come quello che è origine e fonte di tutti i diritti, gode di un tal diritto che non è circoscritto da limiti di sorta» (ibid., 1739, cfr. 1719). Inoltre il can. 21 dello schema proposto ai Padri del Concilio Vaticano, per una formulazione moderna e completa della dottrina sulla Chiesa, così si esprime: «Se qualcuno dirà che le leggi della Chiesa non hanno valore se non sono sancite dal potere civile; o che al potere civile compete giudicare e comandare nelle cause di religione: sia scomunicato» (Acta et decreta SS. Conciliorum recentiorum. Appendix. Collatio Lacensis, Friburgo in Br. 1890, col. 578).
Il 1. prende una terza forma più rigida e assolutista: si rigetta ogni religione e si nega l'esistenza stessa di Dio, così che viene eliminata ogni distinzione fra cattolici, protestanti, giudei, musulmani, deisti, atei, ecc. Lo Stato nei suoi sudditi non vede che esseri umani, lo Stato italiano non riconosce che cittadini italiani. Né si tratta qui di pura e semplice neutralità, bensì di reale e ostinata opposizione: Stato laico è sinonimo di Stato a religioso, irreligioso, ateo. Già E. Lavisse (m. nel 1922) dichiarava espressamente: «Essere laico significa rifiutare alle religioni che passano il diritto di governare l'Umanità che dura» (L. Capérán, L'invasion laique, Parigi 1935, p. 149). Contro queste aberrazioni dottrinali il magistero ecclesiastico è intervenuto più d'una volta e con estrema energia. Basti ricordare le encicliche di Gregorio XVI, Miari, 15 ag. 1832 (Denzu-U, 1613 sgg.); di Pio IX,