LAICI

LAICI. - In opposizione a chierici (v. CLERO), con questo vocabolo si denominano nel CIC le persone battezzate che non ricoprono alcun grado nella gerarchia ecclesiastica, godono dei diritti comuni e sono tenute alle comuni obbligazioni.

I. ETIMOLOGIA E NATURA DELLO STATO LAICALE

Il nome l. proviene dal vocabolo greco λαός, che s. Pietro (I Pt. 2, 10) usa per designare l'intero popolo cristiano. Successivamente ne derivò il nome λαϊκος (s. Clemente, I Cor., cap. 100, 40); Tertulliano lo usa già come termine tecnico per indicare i fedeli che non appartengono al clero: terminologia che fu in seguito universalmente accettata fino ai nostri giorni.

Nella Chiesa cattolica lo stato laicale non si acquista con la nascita, ma unicamente con il conferimento del Battesimo (can. 87), che costituisce l'elemento positivo con il quale si diventa membri del corpo della Chiesa e per diritto divino si è soggetti all'autorità ecclesiastica; come condizione essenziale si richiede anche un elemento negativo: che non si sia membro della gerarchia ecclesiastica, sia di ordine che di giurisdizione. Questo secondo elemento pone una netta distinzione tra il clero e i l., distinzione di diritto divino (Conc. Trid., Sess. XXIII, cap. 4; CIC, cann. 107, 948), perché la gerarchia fu esplicitamente voluta ed istituita da Gesù Cristo. La gerarchia ecclesiastica, se si intende in senso rigoroso, esclude dalla sua sfera i l., poiché essi non possono in alcun modo partecipare alla po-

testa sacrificale, santificatrice, di magistero e di giurisdizione della Chiesa cattolica (7, C. XII, q. 1); se invece la gerarchia si intende in senso universale, i l. ne occupano l'infimo grado. Lo stato di l., fondandosi sul carattere indelebile del Battesimo, non si può mai perdere; il delitto di eresia, di apostasia, di scisma separa solo dal corpo della Chiesa, mai però dalla sottomissione all'autorità ecclesiastica.

II. STORIA

Nel diritto antico i l. avevano, rispetto ad epoche successive, più libertà di azione nell'ambito

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L'AIA - La Lettera, opera di G. ter Borch - L'A., Museo Mauritshuis.
(fot. del Museo)
della sfera ecclesiastica, benché la Chiesa sia stata sempre poco favorevole alla loro intromissione nella gerarchia; molte volte le concessioni fatte furono dovute solo alla tristezza dei tempi e alle necessità della Chiesa. Potevano essere eletti sacerdoti o vescovi (cf. Conc. Sard., can. 10); ma la Chiesa tollerò per poco questa consuetudine, emanando modalità per la salvaguardia del Sacramento dell'Ordine. Prendevano parte alle grandi assemblee con diritto di voto consultivo. Partecipavano anche all'elezione del vescovo, affinché si potesse provare che l'eletto «godeva buona reputazione presso quelli di fuori» (I Tim. 3, 7). Questo diritto, nell'alto medioevo, si trasformò in vero e proprio abuso e INVESTITURE, LOTTA DELLE (v.). Il CIC ha sostanzialmente modificato la condizione giuridica dei l., lasciando solo in vigore i diritti indispensabili per il loro stato.

III. DIRITTI

Con il Battesimo i l. diventano abili a ricevere, servatis servandis, gli altri Sacramenti. In caso di necessità possono fungere da ministro nel conferimento del Battesimo (can. 742 § 2); possono comunicarsi e portare la Comunione come viatico in caso di persecuzione; nella Chiesa latina sono gli unici ministri del Sacramento matrimoniale; hanno il diritto di ricevere dal clero, secondo le norme della disciplina ecclesiastica, i beni spirituali e specialmente i sussidi necessari per la salute spirituale (can. 682). Questo diritto non è di giustizia commutativa, ma di giustizia legale, concesso dalla legge divina per i Sacramenti necessari per necessità di mezzo o di precetto divino; dalla legge ecclesiastica, per l'uso dei Sacramenti non necessari per precetto divino, e per i sacramentali. Inoltre possono liberamente eleggersi la sepoltura (can. 1223); ricoprire l'ufficio di cursori e di apparitori (can. 1592); possono essere nominati notari, eccetto nelle cause criminali dei sacerdoti (can. 373 § 3); il parroco per l'educazione religiosa dei bambini può servirsi dei l. (can. 1333 § 1). Godono del diritto di comunicare liberamente con i superiori ecclesiastici, indipendentemente dall'autorità civile, di ricevere l'istruzione religiosa nella lingua volgare, di difendere i propri diritti da qualsiasi violazione (14, X, 1, 31).

I l., in base a titoli anteriori all'entrata in vigore del CIC, possono godere del diritto di patronato (v. can. 1448); e, in virtù di concessioni concordatarie e di indulti, anche del diritto di presentazione ad una chiesa o ad un beneficio ecclesiastico (can. 1471): in forza di tali concessioni, l'autorità ecclesiastica non può negare al presentato, purché riconosciuto idoneo, l'istituzione canonica (can. 1466 § 1). Possono essere membri del consiglio di fabbrica (can. 1183 § 1), del consiglio diocesano di amministrazione (can. 1520 § 1) e dei consigli di amministrazione di chiese e di luoghi più (can. 1521 § 1-2): l'attività economica deve essere sempre svolta in nome della Chiesa ed ogni anno debbono rendere conto della loro amministrazione all'Ordinario del luogo. La tutela di questi diritti spetta all'Ordinario del luogo ed alla S. Sede, cioè alla Congregazione per la disciplina dei Sacramenti per il vincolo matrimoniale (can. 249 § 3) e alla Congregazione del Concilio per le questioni riguardanti i diritti patrimoniali e la precedenza (can. 250 § 2). Se le medesime questioni vengono proposte davanti agli organi giurisdizionali sono competenti i tribunali diocesani o regionali ed i tribunali della S. Sede, ugualmente competenti anche per i delitti contro la persona e la proprietà (can. 1938).

IV. OBBLIGHI

I l. sono tenuti alle obbligazioni comuni a tutti i fedeli che riguardano il magistero, il potere ecclesiastico, il culto divino, i Sacramenti, i sacramentali, l'ordine dei giudizi e il diritto penale. Coloro che ricoprono funzioni pubbliche nello Stato hanno l'obbligo speciale di difendere e favorire pubblicamente la religione cattolica, secondo le direttive che ricevono dai vescovi e dalla S. Sede. Oggi quest'obbligo incombe su ogni l. quando esercita il diritto di voto: che va dato «a quei candidati o a quelle liste di candidati, che offrono garanzie veramente sufficienti per la tutela dei diritti di Dio e delle anime, per il vero bene dei singoli, delle famiglie e della società, secondo la legge di Dio e la dottrina morale cristiana» (Pio XII, Hortatio Pastoralis ad pa-

rochos Urbis et concionatores sacri temporis quadragesimalis, 10 marzo 1948: AAS, 50 [1948], p. 119).

Gli obblighi specifici ricordati dal CIC si dividono in negativi e positivi:

1. Obblighi negativi. - Non è lecito ai l. indossare l'abito ecclesiastico; si fa eccezione per gli alunni dei seminari e gli aspiranti agli Ordini religiosi anche se per ragioni speciali dimorino fuori degli istituti religiosi (can. 972 § 2) e per i l. addetti al servizio della chiesa, quando prendono parte ad un ministero ecclesiastico (can. 638); sono incapaci a ricevere la giurisdizione ecclesiastica, gli uffici e le pensioni (can. 118); non possono in qualsiasi modo sottrarre, distruggere, cambiare o mutare i documenti della Curia (can. 435 § 3); non possono dare il nome ad associazioni condannate dalla Chiesa (can. 684); non possono toccare vasi sacri, né lavare i purificatori, i corporali ecc. (can. 1306 § 1-2); né avere dispute pubbliche con acattolici (can. 1325 § 3) né predicare in chiesa (can. 1342 § 2). Anche i l. debbono sottoporre i loro libri alla censura ecclesiastica (can. 1385) ed hanno la proibizione di scrivere su fogli o periodici che avversano la religione cattolica (can. 1386 § 2); nelle cause ecclesiastiche non possono adempiere l'ufficio di arbitro (can. 1931) né di uditori o di assessori, anche se le cause hanno connessione con la legge civile (S. Congr. Concilio, 14 dic. 1918: AAS, 11 [1919], p. 132). Infine non sono soggetti a prescrizione i diritti spirituali, di cui i l. non sono capaci, se si tratta di prescrizione a favore dei l. (can. 1509 § 3).

2. Obblighi positivi. - Debbono concorrere al sostentamento del clero (can. 1496) ed osservare le disposizioni diocesane sull'adempimento di oneri di cause pie e di celebrazioni di Messe (can. 841 § 1).

V. DIRITTO PENALE

Anche nelle pene la condizione di l. ha rilevanza giuridica. Il CIC, dopo aver espresso in modo generale questo principio (can. 2218), determina le censure che possono essere applicate ai l.: la scomunica e l'interdetto (can. 2255 § 2), e solo nell'applicazione delle pene ai singoli delitti determina quando la condizione di l. è un'attenuante rispetto a quella di chierico (cann. 2341; 2322, 1; 2354, 1; 2357, 1): tale norma non viene sempre rispettata (cann. 2333; 2391 § 2; 2324).
BIBL.: G. Politi, Jus laicorum in Ecclesia, Venezia 1749; L. P. Cairoli, I l. nel codice di diritto canonico con richiami alla legislazione italiana, Milano 1917; D. Mannaioli, De obligatiumibus christianorum propriis, Roma 1919; P. Schmitz, Das kirchliche Laienrecht nach dem C.J.C., Münster 1927; B. Mathis, Das katholische Kirchenrecht für den Laien, Paderborn 1940; P. B. Kurtscheid, Historia iuris canonici. Historia institutorum, I, Roma 1941, pp. 105 SGG, 225 SGG.
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“LAICI.” Enciclopedia Cattolica, vol. VII (1951), p. 503. Azione Romana digital edition, https://azioneromana.com/it/article/laici.