ECCEZIONE.
- Diversi sono i significati del termine e. nel diritto processuale.

(fot. Anderna)
In senso meno lato, si considera e. ogni difesa del convenuto, capace di provocare il rigetto della domanda dell'attore sulla base di fatti che impediscono o hanno esinto il diritto dell'attore, quali, p. es., l'avvenuto pagamento.
Infine, in senso stretto, e. è la difesa giudiziale vera e propria del convenuto, quando questi allega fatti e motivi che il giudice di regola non può rilevare di ufficio e che sono capaci, se non di escludere, di annullare l'azione (p. es.: prescrizione, incapacità, ecc.).
Le e. talvolta distruggono l'azione (v.) e il relativo diritto (p. es., quella di prescrizione), mentre talvolta eliminano l'azione senza peraltro escludere il diritto (exceptio inadimpleti contractus).
Nel diritto processuale canonico è ammessa anche l'e. dell'e.; ma anche in tal caso l'e. mantiene la sua autonomia e le sue proprie esigenze.
Diverse sono le classificazioni delle e. Basterà qui riferirne le più importanti.
In primo luogo, le e. sono sostanziali (o di merito) e processuali (o di rito), secondo che esse riguardino il rapporto sostantivo o il rapporto processuale. Esse sono poi assolute o relative, secondo che la titolarità del relativo diritto spetti e tutte le parti di un determinato rapporto o ad alcune soltanto di esse. Così pure le e. si distinguono in perentorie e dilatorie, secondo che da esse l'azione sia esclusa definitivamente (p. es., l'e. di prescrizione) o soltanto allo stato attuale (p. es., il beneficium excensionis). Vi è inoltre la distinzione delle e. in perpetue e temporanee. Perpetue sono le e. che possono pro-
porsi in qualsiasi fase del giudizio; temporanee quelle che debbono proporsi entro un termine fissato dalla legge sotto pena di decadenza. Infine nella dottrina si trova la distinzione fra e. semplice e riconvenzionale, secondo che il convenuto, nel difendersi, resti o meno nell'ambito del rapporto fatto valere in giudizio dall'attore ovvero si faccia a sua volta attore contro di questi.
Con speciale riguardo alle e. processuali si può ritenere che anche per queste valga la distinzione tra e. in senso proprio (nel qual caso esse si basano su circostanze e su motivi che impediscono la nascita del rapporto processuale) e e. in senso improprio (che tendono ad annullare la costituzione del rapporto processuale). Quali esempi di e. processuali improprie, che il giudice può rilevare di ufficio, si possono indicare quelle riguardanti la mancanza di giurisdizione, l'incompetenza funzionale, la nullità insanabile dell'atto costitutivo del rapporto e la cosa giudicata; esempi di e. processuali proprie sono quelle di incompetenza per territorio, di litispendenza e di perenzione.
Mentre l'attore non può promuovere diverse azioni che siano incompatibili tra loro, il convenuto può cumulare le e., senza che queste abbiano ad escludersi reciprocamente, anche se sono contrastanti (can. 1660).
Di regola nel diritto canonico vele, nei riguardi del diritto di azione, il principio romanistico della imprescrittibilità del potere di e., in quanto il convenuto, per l'esercizio di questo suo potere, dipende dalla volontà dell'attore («temporalia ad agendum perpetua sunt ad excipiendum»). Devono però, con ciò, fatti sempre salvi i criteri di proponibilità dell'e. nel processo, dai quali trae la propria ragione di essere la bipartizione delle e. in perpetue e temporanee. Vi è cioè sempre un ordo iudici che deve essere rispettato e che, tra l'altro, impone di regola di proporre e di sostenere istruttoriamente prima della contestazione della lite le e. dilatorie. Le e. perentorie viceversa (eccetto quelle cosiddette litis finiae) possono essere provate dopo la contestazione della lite.
Per quanto riguarda la prova, il diritto canonico segue il principio (del diritto romano) ormai comune, secondo cui incombe al convenuto l'onere di provare i fatti che stanno a fondamento dell'e.
Le e. si estinguono per varie ragioni che non sempre coincidono (come accade, p. es., nel caso in cui la prescrizione non sia comune) con quelle che determinano l'estinzione dell'azione. Tra esse sono qui da ricordare: la morte dell'avente diritto all'e. qualora trattisi di azioni che si estinguono con la morte del titolare, la scadenza del termine perentorio fissato per la proposizione dell'e. e la rinunzia. Quest'ultima, a sua volta, può essere espressa - nelle forme e alle condizioni stabilite dalla legge (p. es., capacità del rinunziante) - e tacito, quale, cioè, la fa desumere il contegno processuale del convenuto, che, p. es., non può non far ritenere la sua rinunzia ad una determinata e. dilatoria, quando scende alla difesa nel merito senza curarsi di sollevare la detta e.