DUELLO. — Il d. (duellum= bellum, secondo il significato delle fonti antiche, combattimento in genere o combattimento singolare) è oggi detto qualsiasi combattimento, convenuto, tra due o più persone a pari numero, per causa privata, con l'osservanza di alcune norme stabilite dalla consuetudine cavalleresca. Il d., così condotto, nella legislazione ecclesiastica è anche punito come delitto. Nella convenzione per il d., preceduta ordinariamente dalla sfida o comunicazione della volontà di battersi, si stabiliscono il luogo, il tempo e le armi con cui battersi.
Nella preparazione per il d. e nella sua esecuzione entrano, quando il d. è solenne, tutto un contorno di persone, come portatori della sfida, padrini, cioè arbitri del d. e dell'osservanza delle norme cavalleresche, medici per l'assistenza ai feriti ed altri favoreggiatori, come gli addetti all'allarme per eventuali interventi della polizia.
Si distingue pertanto il d. dalla rissa che è un combattimento improvviso senza norme prefisse. Si distingue dalla guerra, scontro o serie di scontri tra due eserciti, e si distingue ancora da quella forma di combattimento fra due o pochi soldati, per definire le sorti d'una guerra in modo più semplice, che con lo scontro di due eserciti, come il combattimento di David con Golia nella storia sacra, degli Orazzi e Curiazi nella storia classica: forma di combattimento senza dubbio lecita, com'è lecita, in determinate condizioni, la guerra. Si distingue ancora dal pugilato (boxing), il quale non è un vero combattimento fatto con armi di per sé letali, per quanto anche questa forma di lotta diventi spesso illecita, se protratta fino allo stordimento completo dell'avversario (to knock out).
Forse derivazione dei giudizi di Dio, il d. è il prodotto di un'epoca barbarica, nella quale i torti, non riparati dall'intervento della forza pubblica, venivano abbandonati alla vendetta privata; conservato e fatto rivive da una società, non permeata dallo spirito del Vangelo ed in opposizione all'ingentilimento dei costumi, prodotto dal cristianesimo; legittimato da false concezioni di onore e stima. Il d. si può attuare in varie forme e con varie armi. Usitattissima è la distinzione tra d. solenne e semplice, tra d. al primo o all'ultimo sangue, cioè fino alla morte di uno almeno dei contendenti. Non risponde alla configurazione di delitto del d., pur meritando sempre riprovazione morale, il d. all'americana, nel quale l'accettante deve scegliere tra due armi, di cui una è ancora e l'altra no, e tra due pillole, di cui una è avvelenata e l'altra no, e combattere così ad armi disuguali. Risponde invece al concetto di d. sopra accennato, la prova di forza (Bestimmungsmenstur) in uso presso gli studenti delle università germaniche, in quanto non è un semplice esercizio di scherma, ma è un vero combattimento convenuto tra due persone, anche se al primo sangue (cf. S. Congregazione del Concilio, 9 ag. 1890; 23 genn. 1904; 10 febbr. 1923; 13 giugno 1925).
Il d. è contro il diritto naturale, che proibisce di uccidere o di ferire altri, nonché di esporre la propria vita ad un grave pericolo. Il d. partecipa della malizia dell'omicidio e del suicidio insieme: omicidio in quanto attentato contro la vita altrui; suicidio in quanto espone temerariamente a grave pericolo la propria, senza nessuna ragione plausibile. Ed anche escluso nell'intenzione dei due allattati il persistere nel d. fino all'ultimo sangue, va ugualmente contro la legge naturale e divina, la quale vieta non solo l'omicidio voluto, ma anche quello al quale si può, pur non volendo, dare una remota occasione, e vieta qualunque volontaria lesione del prossimo. Né vale il dire che v'è compensato tra le due parti, essendo ambedue ugualmente assalite, e non correndo una maggior pericolo dell'altra. Sia pure che siano assalite; ma sono anche assalitrici, e perciò ambedue colpevoli. Ed ammesso pure che il pericolo in sé e per sé sia piccolo, gli eventi però superano talora le previsioni. Comunque il ferire o cercar di ferire è sempre cosa proibita dalla legge divina e umana.
Inoltre il d. va anche contro l'ordine sociale, perché sostituisce all'autorità dello Stato e alla maestà della legge la vendetta o giustizia personale. Le false massime sull'onore che si portano per giustificarlo, non valgono allo scopo. L'offeso, o che offeso si crede, sfida l'offensore, e gli impone un atto, al quale soggiace egli pure con gli stessi rischi e doveri.
Dov'è la riparazione, se l'offeso deve pagare lo stesso prezzo e la stessa soddisfazione dell'offensore?
A queste osservazioni accade l'opinione ed il giudizio dei più. Finché si discute teoricamente non è difficile trovare consensi al giudizio di condanna del d., come portentosa incoerenza, pregiudizio feroce, residuo di feudalmismo e di barbarie. Al caso pratico spesso il pregiudizio prevale su tutto.
Il d. si fanno e si accettano (le nostre cronache conoscono esempi assai recenti), contro coscienza bensì, per paura di essere chiamati vili, cioè per paura di aver paura.
Gli sforzi uniti della religione e della civiltà valsero a mostrare l'assurdo, non valsero finora a sradicarli. I codici fissano sanzioni, ma i processi non si fanno, le sentenze non sono di condanna, le condanne non si espiano. Il delitto, a differenza di altri, infligge disonore, secondo i preconcetti, a chi non lo consuma.
Qualche cosa si sperò nel secolo scorso dal moto antidueillista, sorto in seguito ad un doppio scandalo dato dallo Stato maggiore austriaco, il quale contro i codici militare e civile, condannati il d., cancellava dall'elenco degli ufficiali un cattolico (marchese Taccoli), reo di non aver accettato il d. ed un altro (conte Leodocchovski), reo di aver dato il consiglio di rimettere la vertenza al tribunale militare d'onore.
Il movimento ebbe a promotore il principe don Alfonso di Borbone e d'Austria d'Este, e per sua iniziativa sorsero leghe antidueillistiche con il programma di riformare la legislazione, promuovere l'istituzione di consigli d'onore, destinati a sostituire l'uso delle armi, fiancheggiando così la parola di condanna rinnovata dalla S. Sede con la lettera di Leone XIII ai vescovi di Germania (Pastoralis offici, 22 sett. 1891), ma le speranze cadde miseramente.
Sempre rimanendo per sé illecito il d. per i motivi sopra esposti, stante tuttavia questi persistenti pregiudizi sociali, i moralisti si domandano, se sia lecito accettare il d. vero e proprio nel caso che, rifiutando la sfida, si venisse a perdere il proprio posto a scapito della propria dignità e di vantaggi economici di notevole entità. Le opinioni sono contrastanti, di modo che non si potrebbe ritenere reo di colpa grave chi, in queste condizioni, cede ai pregiudizi correnti sull'onore e sulla cavalleria, dopo aver fatto il possibile per esimersi. È un caso piuttosto raro, che in Italia, p. es., dove il d. è proscritto anche per legge civile (Cod. pen. ital., artt. 394-401), difficilmente potrebbe verificarsi.
È proibito invece iscriversi a quelle società accademiche che, costituite in università germaniche, p. es., obbligano gli iscritti a dare soddisfazione, in altre parole ad accettare, se provocati, un d. al primo sangue. È proibito anche rimettersi al giurì d'onore per far giudicare dallo stesso se il d. si debba tenere o no. Difatti la Pontificia Commissione per l'interpretazione del CIC ritiene che anche in quel caso esiste il delitto e si incorrano le pene (Pontificia Commissione, 26 giugno 1947: AAS, 39 [1947], p. 374).
Né si può sfidare a d. un falso accusatore, anche se questo è l'unico mezzo per evitare una condanna di morte, non verificandosi in questo caso le condizioni per la legittima difesa (v. DIFESA LEGITTIMA).
Il peccato non è solo ed esclusivo dei duellanti, ma anche tutti coloro, che in qualsiasi maniera ci intervengono, sono da considerarsi come cooperatori al peccato (v. COOPERAZIONE). Tali sono i portatori del biglietto di sfida, i padrini, i medici, che dietro convenzione si trattengono nelle vicinanze allo scopo di poter prestare subito la loro opera; gli arbitri, chi mette a disposizione denaro, armi, veicoli, luogo; chi monta la guardia ed anche i semplici spettatori, in quanto ciò costituisce un incoraggiamento per i duellanti ed un'approvazione per il d.
Una forma di cooperazione è anche lo scrivere libri che propongono la liceità del d., ribadendo pregiudizi