DOMICILIO e QUASI-DOMICILIO. -
I. D
Il d. è il luogo dove un fedele ha la sua stabile dimora, acquisita secondo le norme del CIC e produttiva di vincolo giuridico con annessi effetti legali.Secondo il can. 92 § 1 il d. nasce dalla dimora in un determinato luogo con l'intenzione di rimanervi per sempre, si nihil inde avocet; oppure dalla dimora effettiva per un decennio completo.
Si può quindi dire che il d. risulti dal concorso di due elementi, la dimora e la stabilità. Ma quando la dimora si è protratta effettivamente per un decennio, la stabilità si presuppone, qualunque sia l'intenzione del residente; mentre, se non vi è questa decennale dimora la stabilità dipende dall'animus ibi manendi perpetuo. Quest'intenzione o volontà, però, non è necessario sia tale da escludere in perpetuo la prospettiva di un eventuale trasloco, purché nel momento presente non si abbia la previsione di un sicuro cambiamento di residenza.
Se la dimora avviene stabilmente in una parrocchia o quasi-parrocchia si ha il d. parrocchiale; se, invece avviene in una diocesi, prefettura o vicariato apostolico, ma non costantemente nella stessa parrocchia o quasi-parrocchia, si ha il d. diocesano (can. 92 § 3).
La specificazione trae la sua origine dall'elemento materiale del d., ma è necessaria specialmente l'inserzione della figura del d. diocesano, la quale appare più che giustificata dalla condizione di parecchi fedeli, operai in gran parte, che per questione di lavoro e di comodità non hanno sede fissa nell'ambito di una parrocchia, perché troppo ristretta alle loro esigenze. Altrettanto per il fedele che abita in una prefettura o vicariato apostolico non ancora diviso in quasi-parrocchie.

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(per cortesia di mons. d. P. Frotte) DOMINICANA, REPUBBLICA - Palazzo del Governo - Trujillo.
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Il d. parrocchiale e quello diocesano non sono due d. concorrenti e che possono coesistere contemporaneamente, ma si escludono l'uno l'altro.
Il d. come sopra costituito da chi sia maggiore di età e non infermo di mente, si chiama d. volontario. Si dice invece d. legale o necessario quello che la legge stessa assegna a determinate categorie di persone soggette all'altrui potestà.
Hanno d. legale (can. 93 § 1): 1) la moglie non legittimamente separata, la quale ha lo stesso d. del marito; se invece è legittimamente separata, può acquisire un proprio d.; 2) il minorenne, che ha il d. di colui che esercita su di lui la potestà; 3) l'infermo di mente, che assume il d. del curatore o tutore.
II. Q
D. - Ad imitazione del d. il CIC delinea, pure, l'istituto del q.-d.: istituto prettamente canonico, lentamente elaborato dalla dottrina. Il can. 92 § 2 lo fa risultare anch'esso dai medesimi elementi fondamentali. La differenza sta nel tempo inteso o realmente passato della dimora: dimora unita all'intenzione di fermarsi oltre metà dell'anno, oppure dimora effettiva per la maggior parte dell'anno (cioè per più di 182 o 183 giorni).III. PRINCIPI COMUNI
Il q.-d. può concorrere con il d.: si può avere coesistenza del d. volontario col il q.-d. volontario o necessario, o coesistenza del d. necessario con il q.-d. volontario. Parimenti non ripugna la coesistenza del d. necessario con il q.-d. necessario, per quanto alcuni autori neghino recisamente l'esistenza di quest'ultimo; possono anche coesistere due q.-d. volontari. È, inoltre, pacifica nel diritto canonico la possibilità di avere contemporaneamente più d., come nel caso di chi abiti durante l'anno quattro differenti luoghi, rispettivamente per quattro periodi di tre mesi ciascuno con l'animus ibi perpetuo manendi.Sia il d. che il q.-d. hanno la loro rilevanza giuridica nel costituire un vincolo tra colui che risiede e la circoscrizione territoriale ecclesiastica alla quale appartiene il luogo, e tra colui che risiede e il superiore ecclesiastico che sta a capo della circoscrizione. Così si dice Ordinario proprio o parroco proprio di taluno, rispettivamente quello della diocesi o della parrocchia in cui egli ha o il d. o il q.-d. (can. 94; perciò, la stessa persona può avere più Ordinari o più parroci propri). Ogni fedele si dice incola nel luogo dove ha il d.; advena dove ha il q.-d.; peregrinus se si trova fuori del suo d. e del suo q.-d.; vagus se non ha in alcun luogo né il d. né il q.-d. (cf. can. 91).
Si perdono il d. e il q.-d. volontari quando contemporaneamente si verifichino il diocesus a loco e l'animus non revertendi, oppure quando si acquisti il d. necessario (can. 95).
La perdita, invece, del d. e del q.-d. legale avviene per mezzo del cambiamento della condizione giuridica, dalla quale dipendevano nella loro origine.