DISSIMULAZIONE. - In diritto canonico significa l'atteggiamento del superiore, che, pur conosendo la trasgressione della legge, finge di non conoscerla. È un atto essenzialmente negativo. Mentre nella tolleranza il superiore esprime il suo disappunto ed esternamente fa comprendere, anzi qualche volta direttamente manifesta con decreto, la volontà «quod tolerari poterit», nella d., ama ignorare e come tale di essere riconosciuto. Di qui le distinzioni: la d., determina piuttosto un atteggiamento del superiore di carattere provvisorio, imposto da contingenze inovivabili o difficilmente rimovibili, avente, però, conseguenze giuridiche, nel senso che non permette, in foro externo, che si proceda contro il trasgressore, né ex officio né ad istanza di parte; la d., non toglie l'obbligo e, nella vigente legislazione non importa dispensa, come invece ai tempi di Lucio III e di Innocenzo III si riteneva da alcuni, specialmente nei riguardi degli impedimenti matrimoniali, secondo la formula «dispensando dissimulato ed dissimulando dispensat».
La tolleranza, invece, non indica semplicemente un atteggiamento del superiore, ma può talvolta indicare una condizione giuridica stabile con permissiva facoltà di agire contro la legge e con l'obbligo per gli altri di non impedire, entro i termini della concessione (cf. il can. 5 del CIC, per la tolleranza nei riguardi della consuetudine).
Sia la d., che la tolleranza sono atti negativi cui l'autorità è quasi costretta, per uno scopo superiore.
In teologia morale la voce d. è presa a volte per indicare la simulazione impropriamente detta (v. SIMULAZIONE).