DUBBIO

DUBBIO. -

I. FILOSOFIA

Da dubius, incerto, esitante (forse dalla radice *duo*, analogicamente al tedi. *Zwei-fel*), è l'indecisione del pensiero fra il sì e il no, sia per mancanza di prove positive pro e contro un'affermazione (d. negativo), sia perché le ragioni si equilibrano elidendosi (d. positivo). È lo certezza (v.); distinto dall'opinione, o ascenso provvisorio dato a una proposizione probabile; diverso anche dall'ignoranza propriamente detta, perché, a differenza di questa, nel d. è presente alla coscienza, anche se con semplice valore di problematicità, l'espressione oggettiva del giudizio. Per questo il d., psicologicamente, non può mai essere uno stato puramente passivo, ma importa una attiva presa di posizione, benché in senso negativo, di fronte a un oggetto di pensiero.

La classificazione comune distingue il d. *scettico*, che è definitivo per rapporto a un dato oggetto, e il d. *metodico* che è ammesso provvisoriamente, fino a che la ricerca critica non lo risolva in certezza positiva o negativa. Il d. metodico a sua volta vien distinto in *reale*, se importa una vera sospensione dell'assenso, e *fittizio*, se è soltanto simulato ai fini di una ricerca più libera e indipendente. Nel d. fittizio ci si regola come se si dubitasse, manca però lo stato psicologico proprio del d. Quanto al d. scettico (v. *SCETTICISMO*), è da notare che, quando esso presume d'essere universale, implica una interna contraddizione psicologico-logica. Infatti ogni d. importa almeno la certezza di sé e del soggetto pensante; e accettare come soluzione il d. universale è esprimersi in un giudizio di valore, quindi di certezza: affermando che tutto è d. si pone la certezza del d. È quanto rilevava già con energia chiarezza s. Agostino contro gli accademici (cf. *De vera Relig.,* 39, 73; *De Civit. Dei*, XI, 26).

Il d. metodico, d'uso universale nella filosofia fin da Aristotele (cf. *Met.,* I, 1; III, 1), e costantemente praticato dagli scolastici, sebbene per lo più come d. fittizio, costituisce l'essenza del metodo cartesiano che, partendo da un d. esteso a ogni nostra conoscenza e opinione, mira a ritrovare la certezza in seno allo stesso d., nell'affermazione del soggetto pensante, «cogito ergo sum» (*Discours de la méthode*, parte 4a, *Medit.* 1a). Senza giungere all'estensione del d. cartesiano (da taluni testo come d. universale e quindi non metodico: Mercier, p. 73), sono evidenti le ragioni di utilità del d. metodico in ogni campo del sapere, stante il vasto margine di incertezza delle conoscenze umane, in funzione dei limiti dei nostri poteri conoscitivi e della complessità del vero. Accanto a questo d. legittimo e prudente, che il pensiero coscientemente ammette e sa nello stesso tempo dominare, la psicologia conosce alcuni stati mentali d'ordine patologico di indecisione e perplessità, sia teoretica che pratica, generalmente circoscritta a un campo determinato di oggetti, in cui il d. prende il sopravvento e sovrasta ogni potere di discernimento dell'individuo che ne è affetto. Rientrano in questa categoria quella che vien denominata follia del d. e lo scrupolo.

Nella filosofia moderna, di fronte a sistemi decisamente costruttivi (ad es. l'idealismo), il d. razionale teoretico è stato accentuato dalle tendenze positivistiche, pragmaticistiche, esistenzialistiche, e, in genere, da tutti gli indirizzi che sostituiscono all'evidenza, come base della certezza, la fede o il sentimento (v. *CREDENZA*; FIDEISMO).

BIBL.: V. Alemanni, *Introduzione a una psicologia del d.* Torino 1903; R. Mondolfo, *Il d. metodico e la storia della filosofia*, Padova 1905; P. Solier, *Le doute*, Parigi 1909; C. Sentroul, *Doute méthodique et doute fictif*, in *Revue des sci. phil. et théol.* 3 (1909), pp. 433-46; P. H. A. Montaigne, *Le doute méthodique selon st Thomas d'Aquin*, in *Revue thomiste*, 18 (1910), pp. 433-36; D. Mercier, *Critérologie générale*, 8a ed., Lovainio-Parigi 1923, pp. 54-91; P. Geny, *Critica*, 3a ed., Roma 1932, pp. 59-108; R. Vernacaux, *Doute et croyance*, in *Rev. philos. de Louvain*, 45 (1947), pp. 21-44.

Ugo Viglino

II. MORALE E DIRITTO CANONICO

Nel d. occorre distinguere l'aspetto filosofico, meramente spe

culativo, e l'aspetto pratico, sotto cui soprattutto lo si contempla in teologia morale e in diritto. Innanzi tutto per rispetto all'oggetto il d. che interessa il mondo etico e giuridico è quello che verte circa la norma di onestà in concreto, cioè circa le leggi pratiche della vita e si oppone alla sola certezza morale (v. CERTEZZA), non a qualsiasi certezza.

La certezza morale di cui parlano i teologi ed i giuristi, e che si richiede a ben vivere, non è la certezza morale, perfetta e filosofica, ma la certezza largamente ed impropriamente detta, cioè è sinonimo di massima probabilità. Quindi astrattamente parlando si ha una precisa differenza tra certezza morale, opinione, sospetto e d., tutti gradini di una scala di ascesa verso la determinazione e l'adesione del nostro intelletto al vero speculativo, come al vero pratico. Nella certezza si ha la fermezza di adesione dell'in- tellato, nell'opinione si ha un'adesione imperfetta; nel sospetto un'adesione appena incipiente; nel d. sospensione di assenso.

Ma in pratica si parla di d. in morale e in diritto non solo quando la mente si astiene dal pronunziarsi, ma anche quando la mente appena sospetta o aderisce in base a motivi appena probabili. E ciò spiega l'uso di certe locuzioni ormai entrate nel linguaggio teologico: coscienza dubbia, perplessa, le quali in sé considerate sembrano contraddittorie (coscienza = giudizio pratico... - d. = sospensione di giudizio...).

Lo stato di d. si avrebbe, per sé nel senso filosofico, quando di fronte a due tesi contraddittorie non si hanno assolutamente motivi per decidersi, né in favore di una, né in favore dell'altra (d. negativo). Ed invece nel campo etico si parla ancora di d., quando i motivi si sono, ma non sono determinati né da una parte né dall'altra (d. positivo). Ed infine si parla ancora di d., quando i motivi esistono da una sola parte, ma non sono convincenti e non raggiungono se non un certo grado di probabilità (d. probabile).

Secondo la forza dei motivi che impediscono l'assenso il d. sarà grave o leggero, prudente od imprudente, vincibile od invincibile. Se il d. inoltre tocca l'esistenza, l'obbligazione o l'estensione della legge, si parla di d. di diritto (dubbium iuris); se invece il d. volge sull'esistenza del fatto stesso o sulla sua comprensione nell'ambito della legge, d. di fatto (dubbium facti). Il d. «iuris» è speculativo, se la liceità o l'illiceità dell'azione viene considerata in astratto ed in genere; pratico, se il d. verte circa l'azione che si deve porre attualmente.

Si osservi subito che con il d. pratico, non è mai lecito agire, poiché chi in tali condizioni passa all'azione dimostra di essere indifferente ed al bene ed al male, e questa indifferenza è di per sé cattiva, in quanto è un consenso ipotetico al male. È necessario uscirne o se non si può ed il soggetto deve assolutamente agire, è necessario che ci si attenga a ciò che è più sicuro, cioè a quello che più favorisce l'obbligazione, secondo l'assistenza: «In dubiis practicis tutior via est eligenda». Si parla di d. positivo, perché in pratica il d. negativo viene trascurato, come se non esistesse. Ma è anche da osservare che non sempre colui che è nel d. speculativo od anche speculativo con riflesso generale alla pratica (speculativo-pratico), manca di un giudizio pratico certo della liceità od illiceità soggettiva e formale dell'azione che deve compiere. Spesso la mente ritornando su se stessa può trovare un principio riflesso sufficiente a farla determinare in un senso o nell'altro. Ad es., qualcuno può dire a se stesso: «sebbene mi risulti dubbia la moralità di questa azione, è tuttavia certo che la debbo fare, se il superiore me la comanda, perché la presunzione sta per il superiore».

In specie si può avere un giudizio pratico certo, pur rimanendo il d. speculativo, e può sorgere la consapevolezza di una obbligazione, ogni volta che si presenta l'obbligo certo ed assoluto di ottenere un fine determinato, che altrimenti forse non si conseguirebbe, ad es., ogni volta che l'effetto buono (la salvezza, un Sacramento, la sanità) è da raggiungersi nel modo più sicuro o quello cattivo (dannazione, morte, danno) è assolutamente da evitarsi, e non si dubita soltanto dell'onestà, ma anche della necessità ed efficacia del mezzo a ciò richiesto e della validità dell'atto o del fatto. Allora interviene una legge superiore certa, che comanda: «in dubiis de validitate actus ponendi tutius esse agendum».

Per questo giudizio riflesso l'obbligazione oggettivamente incerta diventa soggettivamente certa. E la ragione del ricorso al principio riflesso del tuziorismo è semplice. Non si tratta in questi casi di semplice onestà dell'azione, la quale in fondo dipende solo dalla nostra ragione e coscienza; ma si tratta del valore dell'azione stessa e della rimozione di un danno nostro o altrui, le quali sono non dipendono da noi, non potendo il nostro apprezzamento cambiare la natura delle cose.

Così si spiega come chi dubita ragionevolmente di essere nella verità e tuttavia trascura di conoscere la vera fede, pecchi gravemente o leggermente, secondo il grado di negligenza. Chi, conseguita la vera fede, semplicemente sospenda il suo giudizio su una verità proposta da credere, pecchi contro l'obbligo di fare un atto di fede; e se il d. è pertinente, divenga eretico (can. 1825 § 2). Chi contro il principio riflesso: «nemo censetur malus, insisi probetur» sospenda il proprio giudizio buono sulla condotta morale del prossimo, senza alcuna ragione, pecchi almeno venialmente. Così si spiega come il confessore che dubiti delle disposizioni del penitente debba rifiutare o differire l'assoluzione, trattandosi della validità di un Sacramento.

Colui infine che dubita non già del valore dell'atto o dell'assoluta necessità del mezzo richiesto, ma solo dell'onestà dell'azione o del valore cogente del precetto, dovrà, come si è detto, astenersi dall'azione, od agire secondo ciò che è più sicuro, cioè secondo ciò che più favorisce l'obbligo di legge, oppure dovrà sforzarsi di risolvere il d. pratico attraverso un ulteriore esame o ricerca di motivi o diretti, siano essi intrinseci od estrinseci, o indiretti (principi riflessi).

È a proposito di questi principi riflessi, che valgono a dare una qualche certezza pratica, sufficiente ad agire, che si innestano i sistemi morali. Fu appunto quando il Gaetani chiarì la distinzione tra d. pratico e speculativo, che si aprì la via all'elaborazione dei medesimi.

Alcuni di questi sistemi, tra i principi riflessi, che elaborarono o ricavarono dalle fonti giuridiche, applicandoli indistintamente in tutto il campo etico, insistettero su quello oggi notissimo «Lex dubia non obligat», originato, come pare, da tre «regulae iuris» poste da Bonifacio VIII alla fine del Liber sextus (cc. 11 e 30, 37 R. J. in VI), di cui l'ultima, tratta da una «regula iuris» romana, la 1. 172, D. 50, fu generalizzata così: «contra eum qui legem dicere potuit apertius, est interpretatio facienda». Ma l'elaborazione del principio è tutta opera dei moralisti, i quali, dopo aver ripetuto gli argomenti tradizionali che dimostrano la necessità della promulgazione, perché la legge sia obbligatoria, affermano che nel caso che la legge sia dubbia, non si può parlare di una promulgazione sufficiente, poiché, anche se la promulgazione è avvenuta con le forme dovute, con essa non è stato reso noto, se non un comando equivoco, dubbio, e perciò, in realtà, nulla è stato reso noto; manca in realtà la promulgazione. Ma poiché, mancando la promulgazione, la legge non obbliga, è possibile affermare il principio: «lex dubia non obligat» (cf. s. Tommaso, De veritate, q. 17, a. 3; Sum. Theol., 1a-2ae, q. 90, a. 4; s. Alfonso, Theologia moralis, I, n. 55 [ed. L. Gaudé, I, Roma 1905, p. 25]).

Il principio è oggi comunemente accettato con le riserve che abbiamo fatto sopra circa il diverso stato di d., e in foro interno ed in foro esterno.

Il CIC lo ha accolto e regolato nel can. 15 che si riappella ancora alla distinzione tra d. di diritto (iuris) e di fatto (facti). In caso di d. di diritto, la legge positiva canonica non obbliga, anche se si tratti di leggi che dichiarano la nullità dell'atto o l'inabilità delle persone (irritanti ed inabilitanti). Va osservato però che qui si tratta di d. oggettivo e non soggettivo, come sopra: tuttavia, stante questa dichiarazione del legislatore, anche soggettivamente lo stato di d. è risolto nel senso della più completa libertà di agire.

Va però ancora osservato che la legge non potrà dirsi oggettivamente dubbia, se non dopo osservate le norme date dal legislatore per l'interpretazione (v; cf. anche can. 6, 4; 17 § 2, 18, 23, 50, 68).

Nel d. di fatto per sé occorre ricorrere all'Ordinario, il quale è autorizzato a dispensare, quando si tratta di dispensa che la S. Sede suol dare. Accidem talmente, se il d. di fatto si trasforma in d. di diritto, il soggetto che dubita può di per sé ritenersi libero dall'obbligazione.

Inoltre nel CIC stesso vengono date soluzioni legali particolari specialmente in caso di d. di fatto.

Il legislatore si mostra così benigno, quando si tratta di d. sulla sufficienza della causa richiesta per la dispensa la dispensa si può lecitamente chiedere e lecitamente validamente dare (can. 84 § 2). Quando sorgesse un d. (positivo e probabile) di diritto o giurisdizione (v.) richiesta, la Chiesa supplici di per sé all'eventuale difetto in foro interno ed esterno (can. 209). Così in specie il legislatore dichiara validi gli atti del vicario generale e del vescovo, finché persiste in loro il d. della cessazione della giurisdizione (can. 430 § 2).

Sul d. di diritto o di fatto il CIC fonda varie presunzioni e favori di legge: in favore della libertà a contrarre matrimonio (can. 1035), che non si può impedire, anche in caso di impotenza dubbia (can. 1068 § 2), ma solo in caso di dubbia esistenza di alcuni impedimenti certamente o almeno probabilmente di diritto naturale (can. 1076 § 3); in favore del matrimonio contratto, che è ritenuto sempre valido, ed esistente il vincolo, finché non si dimostri con certezza il contrario (can. 1014, 1069 § 2), anche se il d. cade sulla validità del Battesimo di una delle parti e si affaccia la probabilità di un originario impedimento di disparità di culto (can. 1070 § 2, e V. DISPARITÀ DI CULTO); in favore della fede, per cui in questioni dubbie privilegio paolino (v.) o con la potestà vicaria, di cui gode il pontefice in materia di matrimoni tra un coniuge battesimo ed uno non battesimo, la questione è da risolversi sempre in favore della libertà della parte fedele (can. 1127), salvo che con ciò vi sia il pericolo di sciogliere un matrimonio rato e consumato; in favore della chiesa parrocchiale in questioni dubbie sorte con altre chiese non parrocchiali (can. 1217); in favore del reo, che nel d. deve essere assolto, fatte alcune riserve, anche in materia civile (can. 1069 § 4); ma soprattutto in materia penale (can. 2233 § 1). Ancora: in caso di d. in materia di azioni o rimedi possessori, il possesso deve essere attribuito ad ambedue le parti (can. 1697 § 2); ed in materia di censure, la riserva della pena non è più vincolante (can. 2245 § 4).

Tuttavia anche in foro esterno, quando è in giuoco la necessità e l'efficacia del mezzo o la validità dell'atto, il legislatore, in caso di d., comanda di scegliere la via più sicura. Così quando esiste un d. prudente di diritto e di fatto, se i Sacramenti sono stati realmente o validamente conferiti, comanda la reiterazione dei medesimi sotto condizione (can. 732 § 2; 746 § 4; 747-48). Ciò vale soprattutto per il Battesimo, la Cresima e l'Ordine Sacro. Quanto all'Eucarestia, alla Penitenza e alla Estrema Unzione la reiterazione è di per sé permessa. Quanto al

Matrimonio, per motivi sociali, come si è visto, il legislatore si attiene ad una contraria presunzione, ma non esclude, anzi favorisce la convalidazione cosiddetta ad cautelam. Per le stesse ragioni quando poi si dubiti della capacità di un confessore o di un predicatore, già approvati, il legislatore concede che possano essere richiamati a nuovo esame (can. 877 § 2; 1340 § 2). È qui il luogo di accennare appena alla forma dubitativa, in cui nel CIC e nella prassi giudiziaria canonica è concretato l'oggetto della lite: «an contest» (o simili); l'atto processuale stesso attraverso cui avviene la determinazione, è detto concordanza del d. (cf. can. 2082, 2104, 2124, 2127, n. 2, 2128, 2131, 2140).

Lo stesso si usa nella prassi amministrativa delle Congregazioni romane per le questioni poste e le risposte date alle medesime. Così pure sono formulate le risposte della Pontificia Commissione per l'interpretazione autentica dei canoni di diritto canonico.

Bibl.: Cf. tutti i testi di teologia morale, trattato «De conscientia» e testi di diritto canonico, commentato al can. 15 CIC; ed inoltre: G. Waffelhart, De dubbio solvendo in re morali, Lovanio 1880; L. Olle-Laprune, De la certitude morale, Parigi 1908; A. Chollet, Doute, in D'THC, IV, coll. 1811-20; D. Mannaioli, De obligationibus Christianorum propriis quibus in genere dubbie baptizati obtrigantur, Roma 1913; A. Trombetta, Suplet Ecclesia seu Commentarium in can. 209 CIC, Napoli 1931; P. Richard, De la probabilità à la certitude pratique (Etudes de théol. morale, 2), Parigi 1933; J. Manning, Presumption of law in matrimonial procedure, Washington 1935; C. Perries, s. V. in Nuovo dig. ital., V, pp. 242-43; F. Hurt, Adnotationes in Allocutionem 1942, in Periodica de re morali, canonica et liturgica, 31 (1942), pp. 358-66; R. Philippot, De dubbio in iure praesertim canonico..., Burges-Namur 1947; R. Naz, Doute, in DDC, IV, coll. 1437-45.

DUBLANCHY, Edmond. «Teologo, n. a Bruvile (diocesi di Metz) il 21 genn. 1858, m. il 26 genn. 1938 a Differt (Lussemburgo belga). Compiuti gli studi ecclesiastici a Nancy, entrò già diacono nella Società di Maria (padri maristi), dove fece la professione religiosa e fu ordinato sacerdote. Per 4 anni (1881-82 e 1884-87), insegnò a Dublino S. Scrittura e teologia dogmatica; poi filosofa e dogmatica negli scolastici della sua società, in patria e all'estero (Spagna e Stati Uniti).

A Washington ottenne il dottorato all'Università cattolica (1895) e pubblicò la tesi Extra Ecclesiam nulla salus (Bar-le-Duc 1895, pp. 442). Tornato in Europa, insegnò teologia al seminario di Moulins (1897-1900), a Montbel (1900-1903) e a Differt (1903-1905); nel 1913 fu allo Scolastico internazionale di Roma e nel 1925 ritornò a Differt, a insegnare S. Scrittura, storia e quindi dogmatica e morale fino al 1935. Collaborò a riviste di teologia (ad es., Revue thomiste, 1918-19) e al Dictionnaire de théologie catholique. Scrisse La voix de Pierre pour l'indépendance du Pape (Parigi 1920). La morte gli impedì di condurre a termine un libro sulla S.ma Vergine.

Bibl.: anon., Necrologio di E. D., in La Scuola Cattolica, 66 (1938), p. 637.