DOTE. - Nel suo significato originario e più comune è il complesso dei beni che la donna porta al marito per sostenere gli oneri del matrimonio. In forza di derivazione analogica, il termine è usato pure in diritto canonico per indicare la massa patrimoniale del beneficio ecclesiastico e della fondazione pia, e in modo speciale la d. delle religiose.
Circa la d. matrimoniale il diritto canonico, a norma dei cani. 1016 e 1529, fa proprie le norme stabilite in materia dal legislatore civile per le rispettive nazioni, supposto che nulla ostini in esse al diritto divino e al diritto della Chiesa. Nel Codice civile italiano il regime dotale è regolato dagli artt. 177-209.
La d. beneficiaria è quella massa di beni, economicamente utili, che in unione all'ufficio sacro e al diritto di utilizzare i rispettivi redditi, costituisce il beneficio ecclesiastico (can. 1409; V. BENEFICIO ECCLESIASTICO). Nella fondazione pia la d. è rappresentata da una massa di beni a cui è annesso un onere di culto o di beneficenza da mantenersi sui redditi rispettivi (can. 1544 § 1; V. FONDAZIONE PIA (CAUSA PIA)).
La d. delle religiose è quella somma di danaro o quella massa di beni fruttiferi che l'aspirante religiosa è tenuta a portare al suo ingresso in religione, allo scopo di contribuire alle spese per il suo mantenimento (can. 547). È un'istituzione caratteristica del diritto delle religiose, in stretta analogia con la d. matrimoniale.
L'istituto della d. risulta ignorato dal diritto delle Decretali, nel quale l'onere del mantenimento delle monedas è sempre a carico del monastero (c. un. § 1, in VI, 3, 16; c. 2, C. I, q. 2): si riteneva anzi reato di simonia di diritto ecclesiastico l'esigere un qualsiasi contributo in occasione dell'ammissione all'Ordine (cc. 19, 25, 30, 40, X, 5, 3). Sembra tuttavia che qualche eccedenza si usasse in favore di monasteri poveri fin dai tempi di s. Tommaso (Stm. Theol., 2a-3a, q. 100, a. 3, ad. 4). Il Concilio Tridentino ammise per primo un'indennità per le spese di vitto e vestito durante il noviziato (sess. XXV, c. 16). Si usò in seguito tollerare presso vari istituti l'esazione di un modesto contributo in ragione delle disagiate condizioni delle singole comunità. Sembra sia stato s. Carlo Borromeo il primo vescovo che, con approvazione della S. Sede, introducesse nel diritto particolare della sua diocesi l'esazione obbligatoria della d.
Questa è prescritta per le sole moniales; per le suore di voti semplici non è imposta dal diritto comune, ma può esserlo dal diritto particolare. Circa l'ammontare della d. e circa la natura dei beni costitutivi di essa si deve stare alle norme statutarie dei singoli istituti o, in mancanza di queste, alla legittima consuetudine (can. 547).
La costituzione della d. deve essere fatta prima del noviziato, attraverso il versamento diretto del capitale relativo, oppure a mezzo di obbligazione contrattuale che ne garantisca, anche per il foro civile, l'adempimento. Per il condono totale o parziale della d. si richiede l'indulto della S. Sede per le religioni di diritto pontificio, la licenza dell'Ordinario del luogo per quelle di diritto diocesano (can. 547).
L'amministrazione della d. è commessa alla superiora del monastero, se questo è sui iuris, in caso diverso alla superiora provinciale o generale, sotto la vigilanza dell'Ordinario del luogo, il quale in occasione della sacra visita, o anche più spesso, ove lo credesse opportuno, ne esigerà fedele rendiconto (can. 550, 535 § 2). Il primo atto di amministrazione deve essere l'investimento del capitale in titoli sicuri, leciti e fruttiferi, il che va fatto dalla superiora, udito il parere del suo consiglio, subito dopo la prima professione della religiosa (can. 549).
Per il tempo del noviziato, la d., salvo clausola in

("Dio russo ", "Cristo russo "), e manca di universalità. Nonostante gli sforzi compiuti, D. non è riuscito a trovare l'equilibrio tra la vera ortodossia russa ed il
contrario, resta in deposito sotto la tacita condizione della futura professione. Con l'emissione di questa, passa in proprietà della Religione, vincolata però alla condizione risolutiva della permanenza della religiosa nell'Istituto (l'usufrutto e l'amministrazione spettano alla Religione incondizionatamente); durante questo tempo non può in alcun modo venire alienata o comunque incorporata ai beni della Casa o della Religione; né la religiosa potrà disporne anche solo per atto di ultima volontà. Soltanto con la morte della titolare la d. resta irrevocabilmente acquisita al monastero o all'istituto (cann. 549, 548).
Alla religiosa che in qualsiasi modo rientra al secolo la d. va restituita per intero, meno i frutti già muratti. Essa segue pure, fin dal giorno del passaggio, la religiosa che passa ad altro monastero del medesimo Ordine. Se invece questa, previo indulto apostolico, passa ad altro Ordine, durante il nuovo noviziato le saranno computati i soli frutti, mentre il capitale le dovrà essere girato per intero nel nuovo istituto appena emessa la nuova professione (cann. 551, 570 § 1).
Anche per l'erezione di una chiesa è richiesta il diritto canonico una d. adeguata per il mantenimento dell'edificio sacro, per le esigenze del culto e il sostentamento dei ministri (cann. 1162 § 2). Altrettanto è richiesto per l'erezione di una nuova casa religiosa (cann. 476).