FONDAZIONE PIA (CAUSA PIA).
I. CONCETTO DI FONDAZIONE
Secondo la dottrina, fondazione o universitas bonorum è detta la persona giuridica costituita da una quantità di beni vincolata a uno scopo determinato, a meglio raggiungere il quale si considera come soggetto di diritti lo stesso patrimonio.Essa si distingue dalla persona giuridica del tipo corporazione o universitas personarum o collegium che, come soggetto di diritti, è indipendente dai singoli membri che lo formano e sopravvive a essi. Il collegium ha vita dalle persone che per prime lo costituiscono.
La fondazione, invece, ha vita dalla volontà unilaterale del suo fondatore ed è sottoposta alla volontà di lui materializzatasi nell'atto di fondazione, che può essere un atto fra vivi o una disposizione «mortia causa».
Furono prima i canonisti, e tra questi è specialmente da ricordare Sinibaldo dei Fieschi, divenuto papa con il nome di Innocenzo IV (1243-54), che ebbero l'esatta concezione della corporazione come universitas distinta tanto dai singoli membri che la compongono quanto dalla totalità di essi, in conformità del pensiero dei giureconsulti romani.
Avendo quelli concepito la Chiesa come un corpus misticum, estesero questo concepto a tutti gli enti corporativi i quali quindi vennero considerati come persone, cioè come soggetti capaci di essere titolari di diritti e di doveri, al pari delle persone fisiche.
In seguito, questa concezione fu sostenuta anche da Bartolo (1314-57) e accettata poi dagli altri commentatori e da tutti i giuristi posteriori.
Anche il concetto della fondazione o istituzione si sviluppò in modo particolare ad opera del diritto canonico. Ogni ufficio ecclesiastico, infatti, con un patrimonio proprio venne considerato come ente autonomo. E con ciò si è elaborato il concetto della fondazione autonoma, concetto che è poi passato nel diritto moderno.
II. LE COSIDETTE «CAUSAE PIAE»
Le fondazioni, espressione giuridica della carità cristiana, possono chiamarsi anche causae piae a seconda dello scopo cui sono destinate.Il termine causa pia, usato per la prima volta, per quanto con diverso significato, nella legislazione di Giustiniano (C. 1, 3, 45-46, C. 1, 2, 19, Nov. 131, c. 11, n. 3; Nov. 65) e che rivela l'impronta cristiana, riconosciuta dallo stesso Bonfante (op. cit. in bibl., p. 20), indicava un negozio giuridico o un atto qualsiasi, inter cusus a mortis causa, che aveva per suo principale scopo e motivo l'esercizio della pietà verso i bisognosi e la pratica di opere di religione.
Non si può dire in modo assoluto che allora lo scopo fosse già personificato come soggetto del patrimonio, che fosse cioè riconosciuta la fondazione come persona giuridica. Ma è certo che, in prosieguo di tempo, lo scopo della disposizione, cioè la causa pia, venne considerato isolatamente e individualizzato, rendendosi indipendente, onde lo scopo rese impersonale la disposizione nel senso che essa, più che a una persona, era destinata a uno scopo.
Il che si dovette specialmente al ripetersi delle disposizioni per l'anima, nelle quali il donatario o il legatario non si potevano considerare come veri destinatari del patrimonio vincolato allo scopo mistico della salvezza delle anime. Pertanto, assunto lo scopo della disposizione un carattere indipendente, il patrimonio che ne era oggetto non si confuso con la Chiesa o l'ente legatario: con la speciale destinazione di esso a un uso determinato, si ebbe il concetto della fondazione nel senso moderno.
Quindi, in base alla dottrina romano-canonistica, la pia causa fu riconosciuta come fondazione a quindi suscettibile di divenire persona giuridica con provvedimento della competente autorità.
Nel significato usuale più ampio, per fondazioni ecclesiastiche s'interdono quegli enti moriti giuridicamente perfetti che sono caratterizzati dalla destinazione del loro patrimonio a fini di culto e religiosi o comunque propri della Chiesa.
Il vigente CIC supera le difficoltà teoriche derivanti dalla divisione delle persone giuridiche in corporazioni e fondazioni, ma usa una distinzione più agevole nelle due categorie di persone collegiali e persone non collegiali.
Le persone collegiali sono costituite da un minimo di tre persone fisiche con parità di diritti (p. es., il collegio cardinalizio, Ordini, confraternite, Capitoli cattedrali e abbaziali, le case e associazioni religiose con o senza voti riconosciute, ecc.); le persone non collegiali comprendono sia gli istituti permanentemente creati per il bene pubblico (p. es., la S. Sede, i vescovati, uffici, chiese, benefici parrocchiali, fabbricerie, istituti per missioni, università di studi, ecc.) sia i beni patrimoniali destinati a un fine particolare di carità (causae piae: p. es., orfanotrofi, ospedali, nosocomi) e di educazione (p. es., seminari, scuole per i poveri, ecc.).
Pertanto sotto la denominazione di causae piae si ricomprendono in un senso molto lato tutti quegli enti non collegiali che il diritto canonico riconosce come soggetti di diritto o persone morali o per lo meno suscettibili di divenire tali, sorti in seguito a disposizioni di volontà volte a fini religiosi o di culto e di carità (can. 1489 agg.).
Queste disposizioni di volontà possono erigerci a persone morali dall'Ordinario locale e con suo decreto acquistano nella Chiesa la personalità giuridica; debbono concorrere queste due condizioni, cioè che il fine dell'opera sia veramente utile e che sia costituita una dotazione che si possa prudentemente giudicare e prevedere sufficiente al fine stabilito (can. 1489 § 2).
Norme speciali riguardano le tavole di fondazione,
l'amministrazione, la vigilanza e la soppressione di tali enti (cann. 1490-94).
Tali pie istituzioni hanno bisogno del riconoscimento agli effetti civili da parte dello Stato per poter esistere come persone giuridiche civili e sono sottoposte all'autorizzazione governativa per gli acquisti di beni immobili e l'accettazione di donazioni, di eredità e di legati (art. 17 Cod. civ. it.).
III. BENEFICI, CAPPELLANIE E LEGATI PII DI CULTO
Tra le piae cansae, cioè le fondazioni che importano la destinazione perpetua di beni o di rendite a scopi religiosi o di culto, possono annoverarsi i benefici, le cappellanie ecclesiastiche e laicali e i legati pii di culto (v. LEGATO PIO).Il beneficio è una fondazione, in cui un ufficio ecclesiastico, con una dotazione propria che deve fornire all'ecclesiastico investito un mantenimento adeguato, è eretto a persona giuridica con il concorso dell'autorità ecclesiastica competente, S. Sede od Ordinario, concorso che si esplica mediante l'eredità del beneficio.
Se il pio fondatore impone alla sua donazione o alla disposizione testamentaria il peso di uffici spirituali che si debbano celebrare in una data cappella e in un dato altare, si ha la cappellania ecclesiastica.
La cappellania laicale è invece una fondazione che ha per scopo la celebrazione di Messe in una data cappella o su un dato altare o di eseguire altre sacre funzioni a cura di un ecclesiastico (cappellano) nominato dal fondatore o dai suoi successori e da questi amovibile a loro beneplacito, senza alcuna istituzione da parte del vescovo; il cappellano è mantenuto con beni privati o familiari vincolati allo scopo religioso.
Con le cappellanie laicali hanno analogia i legati pii di culto. Queste disposizioni di ultima volontà, hanno per scopo l'onere di celebrazione di Messe e di altri uffici religiosi con la differenza che, di solito, la dotazione del legato pio non consiste nell'assegnazione diretta di beni o di rendite di immobili, considerati quali separati dalla eredità, ma nella destinazione allo scopo di una annua rendita da soddisfarsi dagli eredi e successori del defunto senza che vi sia il cappellano e senza un vincolo reale da lui imposto sui beni ereditari. In questo caso il legato indica l'onere (modus) imposto dal testatore all'erede o al legatario di adempiere agli scopi medesimi.
Però il legato può risultare anche dalla destinazione specifica ed esclusiva di determinati immobili. In tal caso i beni su cui grava il legato sono inalienabili senza determinate formalità (can. 1530 sgg.).
Quando il legato pio ha per scopo la beneficenza chiamasi più propriamente « opera pia » (v.).
Per quanto riguarda le cappellanie laicali e i legati pii di culto, le loro istituzioni si ebbero per una estensione del concetto di benefici a patrimoni privati e familiari destinati a opere di religione, al suffragio delle anime, a cerimonie ecclesiastiche.
Nell'ammettere tale estensione si applicarono anche i principi che regolavano le fondazioni familiari e le istituzioni fedecommissarie.
IV. ADEMPIAMENTO DEI PESI DI CULTO
È sorta la questione se le cappellanie laicali e i legati pii di culto siano persone giuridiche, perché secondo molti autori non dovrebbero considerarsi come persone morali trattandosi soltanto di una massa di beni che, rimanendo nel patrimonio del fondatore o suoi eredi, formerebbero una massa autonoma con una apposita destinazione. Il motivo per dubitarne è fondato, quindi, per questi autori, sul fatto che i beni rimangono sempre nella disponibilità, nelle proprietà e nel godimento dei privati.Ma da un'altra corrente dottrinaria si fa osservare che l'equiparazione delle dette istituzioni alle Chiese che erano riconosciute come piae cansae, cioè come fondazioni, portava per conseguenza che esse erano considerate come persone giuridiche per il diritto comune canonico e civile.
L'analogia che i detti enti avevano con le fondazioni familiari, che per diritto consuetudinario erano ritenute come persone giuridiche, importava che anche le dette istituzioni fossero come tali riconosciute.
In quanto alla mancanza di formale riconoscimento da parte dell'autorità ecclesiastica e civile, si fa notare
anche che quello era ritenuto concesso tacitamente per il fatto che il vescovo aveva il diritto di agire per l'adempimento dei pesi di culto, in forza del diritto comune canonico. Infatti il Concilio di Trento (sess. XXII, de reform., capp. 8 e 9) aveva prescritto che i vescovi, anche come delegati della Sede Apostolica, fossero gli esecutori di tutte le pie disposizioni fatte tanto con atti di ultima volontà quanto con atto tra vivi; che avessero il diritto di visitare tutti gli enti di beneficenza e luoghi pii laicali e vigilare tutti gli istituti destinati al culto, alla salvezza delle anime e ai poveri, prendendo cognizione dei rispettivi statuti e provvedendo alla loro esecuzione, mentre gli amministratori di detti enti dovevano loro rendere conto annualmente della loro gestione.
Principi questi che la Chiesa, fedele tutrice delle pie volontà dei fedeli, ha codificato riaffermando il principio che gli Ordinari sono gli esecutori di tutte le pie volontà fatte tanto per atto tra vivi o di ultima volontà e quindi possono vigilare a che vengano eseguite (can. 1515 §§ 1 e 2); hanno diritto al rendiconto, possono persino ripudiare le fondazioni che l'oblatore volesse sottrarre al resoconto da presentare all'Ordinario locale e debbono ritenere come inesistenti le clausole del testamento contrarie ai diritti del vescovo (can. 1515 § 3).
Il che è ammissibile quando il legato è a vantaggio di un ente ecclesiastico sottoposte alla vigilanza vescovile; negli altri casi il diritto e il dovere di dare esecuzione alle volontà dei disponenti spetta all'esecutore testamentario o all'erede o a chiunque abbia un interesse giuridico da far valere. Nel diritto civile italiano manca una disposizione simile a quella del decreto 27 maggio 1857 del Regno delle Due Sicilie che dava al vescovo della diocesi azione per l'adempimento della cappellania e di qualunque legato di culto (Scaduto, op. cit. in bibl., I, n. 219) e quindi in mancanza di un rale disposto non si può riconoscere al vescovo, a causa del suo ufficio, la facoltà di agire per l'adempimento delle fondazioni di culto; tuttavia nell'art. 648 del Cod. civ. II. può riconoscersi un mezzo messo a disposizione del vescovo, che potrà, nel caso, agire come una persona privata qualsiasi, interessata all'adempimento dell'onere.
Aggiungesi che, tra gli altri privilegi che godevano le piae cansae vi era quello importantissimo secondo cui esse potevano essere istituite senza formalità essenziali e con atti tra vivi o di ultima volontà mediante la semplice dichiarazione da parte del donante o del testatore.
Disposizioni anche queste accolte e in parte modificate dalle norme del CIC, il quale intorno alle pie volontà in genere prescrive (can. 1513 § 1) che tutti coloro che per diritto naturale ed ecclesiastico possono disporre liberamente dei propri beni possono anche darsi alle cause pie per donazione inter vivus o mortis causa per testamento o per legato. Nelle ultime volontà, aggiunge, si debbono possibilmente osservare anche le formalità e solennità prescritte dalle leggi civili, ma se queste furono omesse bisogna ammonire gli eredi che si deve egualmente adempiere la volontà del testatore (can. 1515 § 2), quando in qualsiasi modo tale volontà risulti in modo certo. E ciò per il fondamentale principio secondo cui alla base delle obbligazioni giuridiche non ci deve essere tanto l'osservanza di forme quanto una vera obbligazione di diritto naturale, cioè della coscienza umana.
Gli eredi, però, non possono essere privati della legittima e nei casi controversi possono ottenere la « composizione » ricorrendo alla Penitenzieria o alla Congregazione del Concilio.
Le pie volontà dei fedeli debbono essere adempiute nel modo più scrupoloso sia per quanto riguarda la sostanza, sia circa il modo dell'amministrazione e della erogazione dei beni (can. 1514).
In quanto al patrimonio, non è decisivo, sempre secondo l'altra corrente dottrinaria, per negare la personalità giuridica il fatto che la proprietà, il godimento e l'amministrazione dei beni spettano ai patroni attivi, agli eredi e aventi causa dal fondatore, giacché sostanzialmente i beni appartengono all'ente. Invero se la dotazione è costituita da un immobile determinato, direttamente assegnato alla cappellania o al legato pio, l'immobile stesso
costituisce la dotazione dell'ente e per lo scopo cui è destinato è inalienabile senza le opportune condizioni richieste dal CIC (can. 1536) onde la proprietà della famiglia è puramente nominale. Se la dotazione è costituita dalla rendita di dati immobili, questa grava come onere reale sui detti beni che, pur alienabili, conservano sempre a loro carico l'onere di Messe o di uffici religiosi; onere che può essere garantito da ipoteca in caso di alienazione dei beni. E quando l'onere grava su tutti i beni creditati, la dotazione è costituita dalla rendita assegnata allo scopo che si considerava virtualmente separata dai beni medesimi per costituire la dotazione dell'ente.
V. LA F. P. IN SENSO PROPRIO E LA SUA REGOLAMENTAZIONE NEL CIC. - Diversa, secondo il CIC, dalla causa pia e quindi da tutte le varie figure giuridiche che essa può assumere, è la f. p. che consiste in beni temporali dati in qualsiasi modo a una persona morale ecclesiastica con l'onere perpetuo o per un tempo notevolmente lungo di celebrare Messe con i loro redditi annui o di compiere funzioni ecclesiastiche o determinate opere di carità e di pietà (can. 1544 § 1).
Perché si abbia una f. p., per il diritto canonico, si richiede quindi che il patrimonio non sia costituito esso stesso in persona morale, ma sia attribuito con un atto tra vivi o mortis causa a una persona morale ecclesiastica con l'onere di più opere.
Le f. p., in sostanza, sono le cause piae sprovviste di personalità giuridica.
Il carattere religioso o caritativo del fine è essenziale all'istituto.
Oltre al fine, vi è l'elemento essenziale del patrimonio il quale viene dato a una persona morale già esistente con il vincolo della destinazione a un fine stabilito e voluto dal fondatore.
L'onere affidato alla persona morale di celebrare Messe o di curare quelle date funzioni od opere volute dal fondatore deve essere perpetuo o quanto meno di durata, secondo alcuni autori, non inferiore al 50 anni. Questa ultima perpetuità relativa distingue le f. p. dai legati più e dalla « fiducia ».
La perpetuità assoluta o relativa vieta di concepire la causa pia rispetto a una persona fisica.
L'assegnazione dei beni a una persona morale può farsi per atto tra vivi e per testamento.
La persona morale, alla quale vengono dati i beni per il raggiungimento del fine particolare della fondazione, deve accettare la fondazione. Poiché l'onere si impone insieme con la donazione, la fondazione non si ha senza un contratto bilaterale, onde il can. 1544 § 2 stabilisce che la fondazione legittimamente accettata crea un contratto sinallagmatico, de ut facias, il che significa che, in caso di inadempimento ingiustificato dell'onere, bisogna interpretare quale sia stata la volontà del disponente e in caso applicare i principi del diritto civile sull'adempimento dei contratti bilaterali.
Mentre prima del Codice l'accettazione di una f. p., anche se non preceduta dall'autorizzazione dell'Ordinario o del superiore religioso, restava valida ugualmente, oggi, secondo alcuni autori, l'accettazione deve essere autorizzata dall'Ordinario e dal superiore religioso a pena di nullità essendo l'accettazione della p. f. un atto eccedente l'ordinaria amministrazione, secondo altri invece la mancanza dell'autorizzazione dell'Ordinario non annulla la f. p., che può essere rescissa solo dal dissenso dell'Ordinario (S. Romana Rota, 6 luglio 1580).
Si richiede quindi il consenso scritto dell'Ordinario dal luogo, il quale lo darà soltanto dopo aver egli stesso legittimamente constatato: a) che la persona morale è in grado di sostenere i nuovi oneri imposti, senza deterioramento di quelli esistenti; b) che i redditi nuovi corrispondano esattamente ai nuovi oneri secondo gli usi delle diocesi (can. 1546 § 1).
L'Ordinario inoltre ha diritto di emanare norme particolari sull'ammontare della dote sufficiente per le diverse fondazioni e sulla distribuzione dei redditi (can. 1545).
I poteri relativi all'amministrazione delle f. p., per cui valgono le norme comuni a tutti gli enti ecclesiastici, vengono riservati ai vescovi, eccetto che si tratti di f. p.
fatte a religioni esenti, nel qual caso essi sono esercitati dal superiore religioso.
La Chiesa, affinché siano rispettate le volontà dei fedeli fondatori e dato soprattutto il fine assegnato alle f. p., esercita un'accurata attività di controllo e di vigilanza sull'ente ecclesiastico che ha accettato la fondazione.
Infatti, se la dote della fondazione è costituita in danaro o in beni mobili, essa deve essere depositata tanto in luogo sicuro, dietro indicazione dell'Ordinario; il danaro e il prezzo dei mobili devono essere impiegati e inventati al più presto possibile e con tutte le opportune cautele a vantaggio della fondazione, con l'indicazione precisa del capitale e dei relativi frutti, degli oneri di culto specificatamente determinati, cui si deve provvedere. I modi di impiego sono stabiliti dall'Ordinario, dopo aver sentito il parere degli interessati e del Consiglio dell'amministrazione diocesana (can. 1547). Norme speciali sono indicate per la conservazione dei relativi documenti (cann. 1548-49).
Le f. p. cessano quando si è esaurito il fondo adeguato assegnato dal fondatore.
Gli oneri poi costituenti la fondazione possono essere ridotti, oltre che commutati o trasferiti ad altra persona morale (can. 1551).
Secondo il Concilio di Trento, potevano provvedere alla riduzione di tali oneri iure proprio i vescovi; il Codice di diritto canonico invece defense ogni facoltà al riguardo alla S. Sede che può delegare i vescovi con precise terrazioni circa il modo con cui deve effettuarsi la riduzione.
La riduzione degli oneri è una operazione tipica delle f. p., così come per le persone morali vi sono le speciali figure della soppressione e della unione.
Tutto ciò premesso, il CIC distingue tra f. p. in senso stretto e volontà pia.
La f. p. deve essere individuata nel fine e nel patrimonio, cioè deve avere un proprio patrimonio che non si confonda con quello dell'ente attributario e un proprio fine che non sia quello dell'ente medesimo.
La pia volontà è qualunque atto umano che, mediante mezzi adatti, voglia raggiungere uno scopo di religione o di carità cristiana.
Nel caso in cui la pia volontà venga elevata dalla competente autorità ecclesiastica a persona giuridica, si ha allora la causa pia o fondazione o istituzione.
Diversa dalla causa pia e dalla f. p. è la fiducia che non assurge alla figura di ente o di onere riconosciuta, ma consiste nella trasmissione, per atto tra vivi e di ultima volontà, di beni a un apparente erede che però è l'esecutore della volontà del trasmittente a favore di terzi.
La fiducia testamentaria è diversamente regolata dalle varie legislazioni civili.
Il CIC nel can. 1516, stabilisce che il chierico o il religioso che avessero ricevuto fiduciariamente dei beni da distribuirsi o assegnarsi a cause pie deve notificare la cosa all'Ordinario interessato, indicando tutti i beni mobili e immobili, ricevuti in fiducia, con tutti gli oneri annessi, che se il disponente ha manifestato la volontà di opporsi all'adempimento di questo dovere, quei beni devono essere rifiutati; l'Ordinario deve poi esigere che i beni fiduciari siano posti al sicuro, vigilandoli a norma di diritto.
VI. EVOLUZIONE STORICA DELLA F. P. - Nei primordi del cristianesimo, alla Chiesa cristiana non potevano essere fatti lasciti di beni immobili, poiché, essendo esse considerate quali collegia illicita, era loro vietato di fare acquisti per eredità e per donazione.
Ma può ritenersi che, anche durante l'era delle casacombe, lasciti di altro genere dovevano farsi ad pias causa, in special modo da famiglie patrizie convertite alla nuova religione e ciò non solo per provvedere ai bisogni del culto, ma altresì per soccorrere i poveri e gli infermi.
Erano offerte date in fiducia ai sacerdoti, affinché fossero erogate a scopo di carità o di religione.
Cessate le persecuzioni, l'imperatore Costantino annoverò fra i legittimi collegi anche la Chiesa cristiana, le riconobbe il diritto di acquistare e di possedere, ordinò le fossero restituiti i beni dei quali era stata spogliata ed egli stesso volle largheggiare in lasciti ai luoghi sacri. Inoltre attribuì valore giuridico alle disposizioni a favore delle pie volontà in qualunque modo fossero fatte.
Gli imperatori Valentiniano, Marciano e Giustiniano emanarono sempre dei decreti volti a favorire i pii lasciti.
I sommi pontefici, dinanzi alle agevolazioni e ai privilegi accordati dagli imperatori alle pie disposizioni, rivolsero le loro cure a dare una configurazione giuridica al nuovo istituto che venne poi via via riconosciuto pressoché da tutti gli Stati cristiani e che precedette l'istituzione dei benefici ecclesiastici (s. Cipriano, ep. LIV; Innocenzo I, ep. 25, cap. 2; ecc.).
Cominciarono allora le Chiese ad avere estesi acquisti per legati e donazioni e la pietà religiosa fu spinta a tal segno che il più delle volte i pii disponenti trascuravano i parenti e spesso anche i propri figli. Ma i Padri della Chiesa non approvarono mai siffatte disposizioni in danno dei figli e dei più stretti parenti.
Sorsero in quel tempo, e in seguito si moltiplicarono, protette dalla Chiesa e favorite dalla legislazione, svariate istituzioni aventi scopo di culto o di beneficenza (pias canae e f. p.). La religione e la carità procedevano insieme per venire in soccorso di orfani, di malati, di poveri, di vecchi, di pellegrini e si fondarono quindi quei vari istituti che, secondo i diversi loro scopi, si nominavano orphanotrophia, brephotrophia, gerontoconia, pterotrophia, nosoconia, xenodochia.
Liturprendo, fra i Longobardi, e poi Carlomagno e i suoi successori, favorirono i pii lasciti, pure infrenandone gli abusi, poiché molti, sia per l'influsso religioso dei tempi, sia per sottrarsi alle oppressioni dei feudatari, «accomandavano» se e i loro beni alle Chiese e ai conventi; costume che divenne poi più frequente verso il Mille, anche perché il possesso e il godimento dei beni rimanevano presso i pii disponenti.
Fino al sec. XIII il culto e la beneficenza si svolsero di conserva; e il diritto canonico, seguendo le orme della legislazione giustiniana, riconobbe la personalità giuridica nelle varie istituzioni che a quelli scopi si indirizzavano. Dottori e canonisti poi accrebbero i privilegi delle disposizioni ad plas canae, riconoscendo che alla validità di queste fosse sufficiente la sola volontà del testatore senza bisogno di formalità: sufficit ad bonorum suorum divisionem faciendum nuda voluntas testatoris (cf. Comment. di Bartolo da Sassoferrato, di Baldo e di Paolo di Castro). Ma quando il potere civile cominciò a considerare come propria funzione la vigilanza sulle opere di beneficenza, le cause più disciplinate dalla Chiesa si limitarono a comprendere esclusivamente quelle istituzioni che avessero scopo di culto, le quali però abbracciavano non solo quelle che fossero erette in titolo ecclesiastico, ma altresì tutte le svariate fondazioni che in qualunque modo fossero dirette a scopo di culto, come le cappellanie ecclesiastiche e laicali e in genere i legati pii con oneri di culto.
Intanto erano aumentate di molto le proprietà ecclesiastiche immobiliari le quali essendo sottratte al commercio furono chiamate «mani-morte».
Già l'imperatore Foca nell'Oriente aveva dato disposizioni per limitare siffatti acquisti, ma se fecero altrettanto in Italia Ruggero di Sicilia, Federico II di Svevia e Federico III di Aragona, gli Angioini invece favorirono i patrimoni ecclesiastici dichiarandeli esenti dal pagamento dei tributi.
Le Repubbliche Italiane di Modena, di Padova e di Treviso e di altre città presero duri provvedimenti contro la proprietà immobiliare ecclesiastica, gravandola di imposta; altrettanto fece Venezia provocando a suo danno il famoso interdetto del 17 apr. 1606 per opera del papa Paolo V.
A Napoli nel sec. XVIII furono emanate parecchie disposizioni legislative per impedire l'accrescimento della proprietà ecclesiastica tanto che dal 1769 si proibirono alle «mani-morte» gli acquisti per atto tra vivi e di ultima volontà e negli anni 1771 e 1776 si dispose che fossero dati in enfrenisi i beni ecclesiastici.
Leggi analoghe si promulgarono in Toscana e in Lombardia e tutti questi provvedimenti furono poi avvalorati dalle dottrine degli economisti italiani e dagli enciclopedisti francesi.
Uno dei primi atti della Rivoluzione Francese fu contro la «mano-morta», essendo rimaste celebri l'ordi-
nanza del 1780 che vietava la costituzione di qualsiasi «établissement de main-morte» e la legge 12 luglio 1792 sulla costituzione civile del clero che soppresse i benefici, le cappellanie e «praestimonia» di qualunque natura e sotto qualunque denominazione, le fondazioni di collazione laicale e quelle perpetue di Messe e altri servizi religiosi, vietando simili istituzioni anche per l'avvenire.
Altrettanto avvenne negli Stati italiani nei quali erano penetrate le armi e le idee di Francia.
Con la reazione però gli enti ecclesiastici ricuperarono la libertà di acquistare, e ciò fu sanzionato a Napoli nel Concordato conchiuso con la S. Sede nel 1818 finché poi la «mano-morta» venne del tutto soppressa in Italia con le leggi eversive dell'asse ecclesiastico del 7 luglio 1866, n. 3036 e del 15 ag. 1867, n. 3848.
Con queste leggi vennero soppresse, come enti morali, le fondazioni aventi oggetto di culto, quand'anche non erette in titolo ecclesiastico. Si richiedeva però un oggetto di culto vero e proprio nelle sue esplicazioni rituali e liturgiche, restando esclusi dalla soppressione gli enti con scopo diverso, anche se connesso con la religione, quali gli istituti per prediche, missioni, insegnamento della dottrina cristiana, ecc.
VII. LA DISCIPLINA NELLA LEGISLAZIONE ITALIANA
L'abrogato Codice civile del 1865, provvedendo per l'avvenire, stabiliva che fossero nulle le disposizioni testamentarie ordinate al fine di istituire o dotare benefici semplici, cappellanie laicali e altre simili fondazioni (art. 833) e le donazioni aventi il medesimo oggetto (art. 1075).Fu osservato allora che la legislazione civile, anche quando vieta le fondazioni autonome, costituite cioè in persone morali per il raggiungimento di un determinato fine di culto e di carità, non vieta il fine stesso per il quale viene costituita una fondazione. Alla soppressione insomma di determinati enti di culto non segue normalmente la soppressione dei relativi oneri di culto o di beneficenza che alcuni, ora, sono trasferiti in base alle suddette leggi eversive a un'altra persona morale sperante sotto il controllo dello Stato, cioè al fondo per il culto, che svolge il suo compito anche ai nostri giorni. Di fatto però molti oneri di culto non trovarono più chi li soddisfacesse e si ebbe un forte regresso nella liberalità dei fedeli.
Nel Concordato conchiuso tra la S. Sede e l'Italia l'11 febbr. 1929 si è stabilito (art. 29 lett. d) che le fondazioni di culto di qualsiasi specie sono ammesse purché conati che rispondano alle esigenze religiose della popolazione e non ne derivi alcun onere finanziario allo Stato. Tale disposizione si applica anche alle fondazioni già esistenti di fatto.
Naturalmente il riconoscimento da parte dello Stato della f. p. in senso stretto, non esercita alcuna influenza sulla natura di istituti approvati di personalità giuridica che hanno tali fondazioni nel diritto canonico.
Il riconoscimento della personalità giuridica delle fondazioni di culto è regolato dall'art. 17 del Regolamento approvato con R. Decreto 2 dic. 1929 n. 2252. Pertanto l'Ordinario ha facoltà di chiedere al ministro degli Interni che le fondazioni di culto, intese queste nel significato più ampio, siano riconosciute come persone giuridiche, allegando i documenti dai quali conati: a) che è intervenuta l'approvazione ecclesiastica; b) che la fondazione è dotata di un patrimonio proprio destinato a fini di culto; c) che essa risponde alle esigenze religiose della popolazione e d) che, infine, dal suo riconoscimento non possa derivare alcun onere finanziario allo Stato.
Prima dell'entrata in vigore del vigente Codice civile del 1942, era controverso se gli artt. 833 e 1075 del Codice civile del 1866 fossero stati abrogati dal Concordato e dalla legge 27 maggio 1929, n. 838 sugli enti ecclesiastici. Infatti né il Concordato, né la legge suddetta contenevano un'abrogazione espressa di quegli articoli.
Molti autori ritenevano quindi che le disposizioni contenute negli artt. 833 e 1075 dovevano essere conciliate con quella citata dal Concordato stesso e poiché questo ammetteva il riconoscimento della personalità giuridica delle fondazioni di culto, che prima del Concordato non sarebbe mai potuto avvenire per effetto dell'art. 1, n. 6 della legge 1867, si doveva indurre dalla
ammissibilità dell'erezione in ente morale anche la validità dell'atte privato mirante a ottenere il riconoscimento della fondazione, validità sempre subordinata alla condizione che la fondazione rispondesse alle esigenze religiose della popolazione.

Ma la controversia, con l'entrata in vigore del Codice civile 1942, non è più proponibile, poiché il vigente codice, riordinando tutta la materia del diritto privato, ha implicitamente abrogato gli artt. 833 e 1075, non facendo più menzione dei divieti contenuti nei citati articoli.