FONDAZIONE PIA (CAUSA PIA)

FONDAZIONE PIA (CAUSA PIA). -

Sommario: 1. Concerto di fondazione. - II. Le cosiddette
causae piae. -

III. Benefici, cappellani e legati più di culto

IV. Adempimento dei pesi di culto

V. La f. in senso pro- prio e la sua regolamentazione nel CIC. - VI. Evoluzione sto- rica della f. p. - VII. La disciplina nella legislazione italiana.

J. CONCETTO DI FONDAZIONE. - Secondo la dottrina,
na, fondazione o universitas bonorum è detta la persona
giuridica costituita da una quantità di beni vincolata
a uno scopo determinato, a meglio raggiungere il
quale si considera come soggetto di diritti lo stesso
patrimonio.

Essa si distingue dalla persona giuridica del tipo
corporazione o universitas personarum o collegium che,
come soggetto di diritti, è indipendente dai singoli
membri che lo formano e sopravvive essi. Il col-
legium ha vita dalle persone che per prime lo costi-
tuiscono.

La fondazione, invece, ha vita dalla volontà unilat-
terale del suo fondatore ed è sottoposta alla volontà di
lui materializzarsi nell'atto di fondazione, che può es-
sere un atto fra vivi o una disposizione «mortis causa».

Furono prima i canonisti, e tra questi è specialmente
da ricordare Sinibaldo dei Fieschi, divenuto papa con il
nome di Innocenzo IV (1243-54), che ebbero l'esatta conce-
zione della corporazione come universitas distinta tanto dai
singoli membri che la compongono quanto dalla totalità di
essi, in conformità del pensiero dei giureconsulti romani.

Avendo quelli concepito la Chiesa come un corpus
misticum, estesero questo concetto a tutti gli enti corpo-
rativi i quali quindi vennero considerati come persone,
ciò come soggetti capaci di essere titolari di diritti e
di doveri, al pari delle persone fisiche.

In seguito, questa concezione fu sostenuta anche da
Bartolo (1314-57) e accettata poi dagli altri commentatori
e da tutti i giuristi posteriori.

Anche il concetto della fondazione o istituzione si
sviluppò in modo particolare ad opera del diritto cano-
nico. Ogni ufficio ecclesiastico, infatti, con un patrimonio
proprio venne considerato come ente autonomo. E con
ciò si è elaborato il concetto della fondazione autonoma,
conceito che è poi passato nel diritto moderno.

II. LE CONSIDERATE «CAUSA PIAE»

Le fondazioni, espressione giuridica della carità cristiana, possono chiamarsi anche causa pia a seconda dello scopo cui sono destinate.

Il termine causa pia, usato per la prima volta, per
quanto con diverso significato, nella legislazione di Giusti-
nano (C. 1, 3, 43-46, C. 1, 2, 19, Nov. 131, c. 11, n. 3;
Nov. 65) e che rivela l'importanza cristiana, riconosciuta
dallo stesso Bonfante (op. cit. in bibl., p. 20), indicava
un negozio giuridico o un atto qualsiasi, inter vivos
mortis causa, che aveva per suo principale scopo e motivo
l'esercizio della pietà verso i bisognosi o la pratica di
opere di religione.

Non si può dire in modo assoluto che allora lo scopo
fosse già personificato come soggetto del patrimonio, che
fosse cioè riconosciuta la fondazione come persona giuri-
dica. Ma è certo che, in prosieguo di tempo, lo scopo
della disposizione, cioè la causa pia, venne considerato
isolatamnte e individualizzato, rendendosi indipendente,
onde lo scopo rese impersonale la disposizione nel senso
che essa, più che a una persona, era destinata a uno
scopo.

Il che si dovette specialmente al ripetersi delle di-
sposizioni per l'anima, nelle quali il donatore o il lega-
tario non si potevano considerare come veri destinatari
del patrimonio vincolato allo scopo mistico della salvezza
delle anime. Pertanto, assunto lo scopo della disposizione
un carattere indipendente, il patrimonio che ne era oggetto
non si confuse con la Chiesa o l'ente legatario; con la
speciale destinazione di esso a un uso determinato, il
ebbe il concetto della fondazione nel senso moderno.

Quindi, in base alla dottrina romano-canonistica,
la pia causa fu riconosciuta come fondazione a quindi
suscettibile di divenire persona giuridica con provvedi-
mento della competente autorità.

Nel significato usuale più ampio, per fondazioni eccle-
sistiche s'intendono quegli enti morali giuridicamente
perfetti che sono caratterizzati dalla destinazione del loro
patrimonio a fini di culto e religioso o comunque propri
della Chiesa.

Il vigente CIC supera le difficoltà teoriche derivanti
dalla divisione delle persone giuridiche in corporazioni
e fondazioni, ma usa una distinzione più agevole nelle
due categorie di persone collegiali e persone non collegiali.

Le persone collegiali sono costituite da un minimo
di tre persone fisiche con parità di diritti (p. es., il col-
legio cardinalizio, Ordini, confermate, Capitoli cattedrali
e abbaziali, le case associazioni religiose con o senza
voti riconosciute, ecc.); le persone non collegiali com-
prendono sia gli istituti permanentemente creati per il
bene pubblico (p. es., la S. Sede, i vescovati, uffici, chiese,
benefici parrocchiali, fabbricerie, istituti per missioni,
università di studi, ecc.) sia i beni patrimoniali destinati
a un fine particolare di carità (causae piae: p. es., orfano-
trofi, ospedali, noscomi) e di educazione (p. es., seminari,
scuole per i poveri, ecc.).

Pertanto sotto la denominazione di causa piae si ri-
comprendono in un senso molto lato tutti quegli enti non
collegiali che il diritto canonico riconosce come soggetti
di diritto o persone morali o per lo meno suscettibili di
divenire tali, sorti in seguito a disposizioni di volontà volte
a fini religiosi o di culto di carità (can. 1489 sg.).

Queste disposizioni di volontà possono originarsi a
persone morali dall'Ordinario locale e con suo decreto
acquistano nella Chiesa la personalità giuridica; debbono
concorrere queste due condizioni, cioè che il fine del-
l'opera sia veramente utile e che sia costituita una dota-
zione che si possa prudentemente giudicare prevedere
sufficiente al fine stabilito (can. 1489 § 2).

Norme speciali riguardano le tavole di fondazione,

l'amministrazione, la vigilanza e la soppressione di tali enti (cann. 1490-94).

Tali pie istituzioni hanno bisogno del riconoscimento agli effetti civili da parte dello Stato per poter esistere come persone giuridiche civili e sono sottoposte all'autorizzazione governativa per gli acquisti di beni immobili e l'accettazione di donazioni, di eredità e di legati (art. 17 Cod. civ. 1.).

III. BENEFICI, CAPPELLANIE E LEGATI PIÙ DI CULTO

Tra le piace cansa, cioè le fondazioni che importano la destinazione perpetua di beni o di rendite a scopi religiosi o di culto, possono annoverarsi i benefici, le cappellanie eccle- sistiche e laicali e i legati più di culto (v. LEGATO PIO).

Il beneficio è una fondazione, in cui un ufficio eccle- sistico, con una dotazione propria che deve fornire all'eccleasistico investito un mantenimento adeguato, è certo a persona giuridica con il concorso dell'autorità ecclesiastica competente. S. Sede od Ordinario, concorso che si esplica mediante l'eredità del beneficio.

Se il pio fondatore impone alla sua donazione o alla disposizione testamentaria il peso di uffici spirituali che debbano celebrare in una data cappella in un dato altare, si ha la cappellania ecclesiastica.

La cappellania laicale è invece una fondazione che ha per scopo la celebrazione di Messe in una data cappella o su un dato altare o di eseguire altre sacre funzioni a cura di un ecclesiastico (cappellano) nominato dal fon- datore o dai suoi successori e da questi amovibile a loro beneplacito, senza alcuna istituzione da parte del ve- scovo; il cappellano è mantenuto con beni privati o fa- milieri vincolati allo scopo religioso.

Con le cappellanie laicali hanno analogia i legati più di culto. Questa disposizione di ultima volontà, hanno per scopo l'onere di celebrazione di Messe di altri uffici religiosi con la differenza che, di solito, la dotazione del legato pio non consiste nell'assegnazione diretta di beni o di rendite di immobili, considerati quali separati dalla eredità, ma nella destinazione allo scopo di una annua rendita da soddisfarsi dagli eredi e successori del defunto senza che vi sia il cappellano e senza un vincolo reale da lui imposto sui beni ereditari. In questo caso il legato indica l'onere (modus) imposto dal testatore all'erede o al legatario di adempiere agli scopi medesimi.

Però il legato può risultare anche dalla destinazione specifica ed esclusiva di determinati immobili. In tal caso i beni su cui grava il legato sono inalienabili senza deter- minate formalità (cann. 1530 sgg.).

Quando il legato pio ha per scopo la beneficienza chiamata più propriamente «opera pia» (v.).

Per quanto riguarda le cappellanie laicali e i legati più di culto, le loro istituzioni si ebbero per una estensione del concetto di benefici a patrimoni privati familiari destinati a opere di religione, al suffragio delle anime, a cerimonie ecclesiastiche.

Nell'ammettere tale estensione si applicano anche i principi che regolavano la fondazioni familiari e le istituzioni fedele commerciali.

IV. ADEMPIMENTO DEI PESI DI CULTO

È sorta la questione se le cappellanie laicali e i legati più di culto siano persone giuridiche, perché secondo molti autori non dovrebbero considerarsi come persone morali trat- tando soltanto di una massa di beni che, rimanendo nel patrimonio del fondatore e suoi eredi, formerebbero una massa autonoma con una apposita destinazione. Il motivo per dubitare è fondato, quindi, per questi autori, sul fatto che i beni rimangono sempre nella disponibilità, nella proprietà e nel godimento dei privati.

Ma da un'altra corrente dottrinaria si fa osservare che l'equiparazione delle dette istituzioni alle Chiese che erano riconosciute come piace cansa, cioè come fondazioni, portava per conseguenza che esse erano considerate come persone giuridiche per il diritto comune canonico civile.

L'analogia che i detti autori avevano con le fondazioni familiari, che per diritto consuetudinario erano ritenute come persone giuridiche, importava che anche le dette istituzioni fossero come tali riconosciute.

In quanto alla mancanza di formale riconoscimento da parte dell'autorità ecclesiastica e civile, si fa notare anche che quello era ritenuto concesso tacitamente per il fatto che il vescovo aveva il diritto di agire per l'adem- pimento dei pesi di culto, in forza del diritto comune canonico. Infatti il Concilio di Trento (sess. XXII, de reform., capp. 8 e 9) aveva prescritto che i vescovi, anche come delegati della Sede Apostolica, fossero gli esecutori di tutte le disposizioni fatte tanto con atti di ultima volontà quanto con atto tra vivi; che avessero il diritto di visitare tutti gli enti di beneficenza e luoghi più laicali e vigilare tutti gli istituti destinati al culto, alla salvezza delle anime e ai poveri, prendendo cognizione dei rispettivi statuti e provvedendo alla loro esecuzione, mentre gli amministratori di detti enti dovevano loro rendere conto annualmente della loro gestione.

Principi questi che la Chiesa, fedele tutrice delle pie volontà dei fedeli, ha codificato riaffermando il principio che gli Ordinari sono gli esecutori di tutte le pie volontà fatte tanto per atto tra vivi o di ultima volontà i quindi possono vigilare a che vengano eseguite (cann. 1515 §§ 1 e 2); hanno diritto al rendiconto, possono persino ripu- diare le fondazioni che l'oblatore volesse sottrarre al reso- conto da presentare all'Ordinarie locale e debbono ritenere come inesistenti le clausole del testamento contrarie ai diritti del vescovo (cann. 1515 § 3).

Il che è ammissibile quando il legato è vantaggio di un ente ecclesiastico sottoposto alla vigilanza vescovile; negli altri casi il diritto di dovere di dare esecuzione alle volontà dei dispongenti spetta all'esecutore testamen- tario o all'erede o a chiunque abbia un interesse giuridico da far valere. Nel diritto civile italiano manca una disposi- zione simile a quella del decreto 27 maggio 1857 del Regno delle Due Sicilie che dava al vescovo della diocesi azione per l'adempimento della cappellania e di qualunque legato di culto (Scaduto, op. cit. in bibl., 1, n. 219) e quindi in mancanza di un tale disposto non si può riconoscere al vescovo, a causa del suo ufficio, la facoltà di agire per l'adempimento delle fondazioni di culto; tuttavia nel- l'art. 648 del Cod. civ. 1, può riconoscersi un mezzo messo a disposizione del vescovo, che potrà, nel caso, agire come una persona privata qualsiasi, interessata al- l'adempimento dell'onere.

Aggiungasi che, tra gli altri privilegi che godevano le piace cansa vi era quello importantissimo secondo cui esse potevano essere istituite senza formalità essenziali e con atti tra vivi o di ultima volontà mediante la semplice dichiarazione da parte del donante o del testatore.

Disposizioni anche queste accolte e in parte modifi- cate dalle norme del CIC, il quale intorno alle più volontà in genere prescrive (cann. 1513 § 1) che tutti coloro che per diritto naturale ed ecclesiastico possono disporre libe- ramente dei propri beni possono anche darli alle cause per le donazione inter vivos o mortis causa per testamento per legato. Nelle ultime volontà, aggiunge, si debbono possibilmente osservare anche le formalità e solennità prescritte dalla leggi civili, ma se queste furono omesse bisogna ammonire gli eredi che si deve egualmente adem- pire la volontà del testatore (cann. 1515 § 2), quando in qualsiasi modo tale volontà risulti in modo certo. E ciò per il fondamento principio secondo cui alla base delle obbligazioni giuridiche non ci deve essere tanto osservanza di forme quanto una vera obbligazione di diritto naturale, cioè della coscienza umana.

Gli eredi, però, non possono essere privati della legi- tura e nei casi controversi possono ottenere la «compo- sizione» riconosciuta alla Penitenzieria o alla Congrega- zione del Concilio.

Le pie volontà dei fedeli debbono essere adempiute nel modo più scrupoloso sia per quanto riguarda la so- stanza, sia circa il modo dell'amministrazione e della erogazione dei beni (cann. 1514).

In quanto al patrimonio, non è decisivo, sempre se- condo l'altra corrente dottrinaria, per negare la persona- lità giuridica il fatto che la proprietà, il godimento e l'amministrazione dei beni spettano ai patroni attivi, agli eredi e aventi causa dal fondatore, giacché sostanzial- mente i beni appartengono all'ente. Invero se la dotazione è costituita da un immobile determinato, direttamente assegnato alla cappellania o al legato pio, l'immobile stesso

costituisce la dotazione dell'ente e per lo scopo cui è destinato è inalienabile senza le opportune condizioni richieste dal CIC (can. 1530) onde la proprietà della famiglia è puramente nominale. Se la dotazione è costituita dalla rendita di dati immobili, questa grava come onere reale sui detti beni che, pur alienabili, conservano sempre a loro carico l'onere di Messe o di uffici religiosi; onere che può essere garantito da ipoteca in caso di alienazione dei beni. E quando l'onere grava su tutti i beni ereditari, la dotazione è costituita dalla rendita assegnata allo scopo che si considerava virtualmente separata dai beni medesimi per costituire la dotazione dell'ente.

V. La P. P. in senso proprio e la sua regolamentazione nel CIC. - Diversa, secondo il CIC, dalla causa per le quali, da tutte le varie figure giuridiche che essa può supporre, è la f. p. che consiste in beni temporali dati in qualsiasi modo a una persona morale ecclesiastica con l'onere perpetuo o per un tempo notevolmente lungo di celebrare Messe con i loro redditi annui o di compiere funzioni ecclesiastiche o determinate opere di carità e di pietà (can. 1544 § 1).

Perché si abbia una f. p., per il diritto canonico, si richiede quindi che il patrimonio non sia costituito esso stesso in persona morale, ma sia attribuito con un atto tra vivi o mortis causa a una persona morale ecclesiastica con l'onere di pie opere.

Le f. p., in sostanza, sono le cause piace sprovviste di personalità giuridica.

Il carattere religioso o caritativo del fine è essenziale all'istituto.

Oltre al fine, vi è l'elemento essenziale del patrimonio quale viene dato una persona morale già esistente con il vincolo della destinazione a un fine stabilito e voluto dal fondatore.

L'onere affidato alla persona morale di celebrare Messe o di curare quelle date funzioni od opere volute dal fondatore deve essere perpetuo o quanto meno di durata, secondo alcuni autori, non inferiore ai 50 anni. Questa ultima perpetuità relativa distingue le f. p. dai legati più dalla «fiducia».

La perpetuità assoluta o relativa vieta di concepire la causa pia rispetto a una persona fisica.

L'assegnazione dei beni a una persona morale può farsi per atto tra vivi e per testamento.

La persona morale, alla quale vengono dati i beni per il raggiungimento del fine particolare della fondazione, deve accettare la fondazione. Poiché l'onere si impone insieme con la donazione, la fondazione non si ha senza un contratto bilaterale, onde il can. 1544 § 2 stabilisce che la fondazione legittimamente accettata con un contratto sinallagmatico, do ut facias, il che significa che, in caso di inadempimento ingiustificato dell'Onere, bisogna interpretare quale sia stata la volontà del disposto e in caso applicare i principi del diritto civile sull'adempimento dei contratti bilaterali.

Mentre prima del Codice l'accettazione di una f. p., anche se non preceduta dall'autorizzazione dell'Ordinarie o del superiore religioso, restava valida ugualmente, oggi, secondo alcuni autori, l'accettazione deve essere autorizzata dall'Ordinarie o dal superiore religioso a pena di nullità essendo l'accettazione della f. p. un atto eccedente l'ordinaria amministrazione, secondo altri invece la mancanza dell'autorizzazione dell'Ordinarie non annulla la f. p., che può essere rescisa solo dal disposto dell'Ordinarie (S. Romana Rota, 9 luglio 1920).

Si richiede quindi il consenso scritto dell'Ordinarie del luogo, il quale lo darà soltanto dopo aver egli stesso legittimamente constatato: a) che la persona morale è in grado di sostenere i nuovi oneri imposti, senza detenzione di quelli esistenti; b) che i redditi nuovi corrispondano esattamente ai nuovi oneri secondo gli usi della diocesi (can. 1546 § 1).

L'Ordinarie inoltre ha diritto di emanare norme particolari sull'ammontare della dote sufficiente per le diverse fondazioni e sulla distribuzione dei redditi (can. 1545).

I poteri relativi all'amministrazione delle f. p., per cui valgono le norme comuni a tutti gli enti ecclesiastici, vengono riservati ai vescovi, eccetto che si tratti di f. p. fatte a religioni esenti, nel qual caso essi sono esercitati dal superiore religioso.

La Chiesa, affinché siano rispettate le volontà dei fedeli fondatori e dato soprattutto il fine assegnato alle f. p., esercita un'accusato attività di controllo e di vigilanza sull'ente ecclesiastico che ha accettato la fondazione.

Infatti, se la dote della fondazione è costituita in danaro o in beni mobili, essa deve essere depositata tanto in luogo sicuro, dietro indicazione dell'Ordinarie; il danaro e il prezzo dei mobili devono essere impiegati e investiti al più presto possibile e con tutte le opportune cause a vantaggio della fondazione, con l'indicazione precisa del capitale dei relativi frutti, degli oneri di culto specificatamente determinati, cui si deve provvedere. I modi di impiego sono stabiliti dall'Ordinarie, dopo aver sentito il parere degli interessati e del Consiglio dell'amministrazione diocesana (can. 1547). Norme speciali sono indicate per la conservazione dei relativi documenti (can. 1548-50).

La f. p. cessano quando si è esaurito il fondo adeguato assegnato dal fondatore.

Gli oneri poi costituenti la fondazione possono essere ridotti, oltre che commutati o trasferiti ad altra persona morale (can. 1551).

Secondo il Concilio di Trento, potevano provvedere alla riduzione di tali oneri iure proprio i vescovi; il Codice di diritto canonico invece definisce ogni facoltà al riguardo alla S. Sede che può delegare i vescovi con precise istruzioni circa il modo con cui deve effettuarsi la riduzione.

La riduzione degli oneri è una operazione tipica delle f. p., così come per le persone morali vi sono le speciali figure della soppressione e della unione.

Tutto ciò premesso, il CIC distingue tra f. p. in senso stretto e volontà più.

La f. p. deve essere individuata nel fine e nel patrimonio, cioè deve avere un proprio patrimonio che non è confondu con quello dell'ente attribuito e un proprio fine che non sia quello dell'ente medesimo.

La più volontà è qualunque atto umano che, mediante mezzi adatti, voglia raggiungere uno scopo di religione o di carità cristiana.

Nel caso in cui la più volontà venga elevata dalla competente autorità ecclesiastica a persona giuridica, la allora la causa più o fondazione è istituzione.

Diversa dalla causa più e dalla f. p., è in fiducia che non assurge alla figura di ente o di onere riconosciuto, ma consiste nella trasmissione, per atto tra vivi di ultima volontà, di beni a un apparente erede che però è l'esecutore della volontà del trasmittente a favore di terzi.

La fiducia testamentaria è diversamente regolata dalle varie legislazioni civili.

Il CIC nel can. 1516, stabilisce che il chirurgo o il religioso che avessero ricevuto fiduciariamente dei beni da distribuirsi o assegnarsi a cause più deve notificare la cosa all'Ordinarie interessata, indicando tutti i beni mobili e immobili, ricevuti in fiducia, con tutti gli oneri annessi, che se il disponente ha manifestato la volontà di opporsi all'adempimento di questo dovere, quei beni devono essere rifiutati; l'Ordinarie deve poi esigere che i beni fiduciari siano posti al sicuro, vigilandoli a norme di diritto.

VI. EVOLUZIONE STORICA DELLA F. P. - Nei primordi del cristianesimo, alle Chiese cristiane non potevano essere fatti lasciati di beni immobili, poiché, essendo esse considerate quali collegia illicita, era loro vietato di fare acquisti per eredità e per donazione.

Ma può ritenersi che, anche durante l'era delle catacombe, lasciati di altro genere dovevano farsi ad più causa, in special modo da famiglie patriziate convertite alla nuova religione e ciò non solo per provvedere ai bisogni del culto, ma altresì per soccorrere i poveri e gli infermi.

Erano offerte date in fiducia ai sacerdoti, affinché fossero erogate a scopo di carità o di religione.

Cessate le persecuzioni, l'imperatore Costantina annoverò fra i legittimi colleghi anche la Chiesa cristiana, le riconobbe il diritto di acquistare e di possedere, ordinò le fossero restituiti i beni dei quali era stata spogliata ed egli stesso volle largheggiarne in lasciti al luoghi sacri. Inoltre attribuì valore giuridico alle disposizioni a favore delle più volontà in qualunque modo fossero fatte.

Gli imperatori Valentiniano, Marciano e Giustiniano emanarono sempre dei decreti volti a favorire i più lasciti. I sommi pontifici, dinanzi alle agevolazioni e ai privilegi accordati dagli imperatori alle pic disposizioni, rivolsero le loro cure a dare una configurazione giuridica al nuovo istituto che venne poi in via riconosciuto pressoché da tutti gli Stati cristiani e che precedette l'istituzione dei benefici ecclesiastici (s. Cipriano, ep. LIV; Innocenzo I, ep. 25, cap. 2; ecc.).

Cominciarono allora le Chiese ad avere estesi acquisti per legati e donazioni e la pietà religiosa fu spinta a tal segno che il più delle volte i più disponenti trascuravano i parenti e spesso anche i propri figli. Ma i Padri della Chiesa non approvarono mai siffatte disposizioni in danno dei figli e dei più stretti parenti.

Sorvevo in quel tempo, e in seguito si moltiplicarono, protette dalla Chiesa e favorire dalla legislazione, svariate istituzioni aventi scopo di culto o di beneficenza (piace causa e f. p.). La religione e la carità procedevano insieme per venire in soccorso di orfani, di malati, di poveri, di vecchi, di pellegrini e si fondarono quindi quei vari istituti che, secondo i diversi loro scopi, si nominavano orphanotrophini, brephotrophini, gerontocuniti, piccotrophiti, iasocuniti, veiodochia.

L'istituto, fra i Longobardi, e poi Carlomagno e i suoi successori, favorirono i più lasciti, pure infranto di gli abusi, poiché molti, sia per l'influsso religioso dei tempi, sia per sottrarsi alle oppressioni dei feudatari, e accomandavano se e i loro beni alle Chiese e ai con-venti; costumi che divenne poi più frequente verso il Mille, anche perché il possesso di godimento dei beni rimanevano presso i più disponenti.

Fino al sec. XIII il culto e la beneficenza si svolsero di conservare; e il diritto canonico, seguendo le orme della legislazione giustiziaria, riconobbe la personalità giuridica nelle varie istituzioni che a quelli scopi si indirizzavano. Dottori e canonisti poi accerbarono i privilegi delle disposizioni ad piascuna, riconoscendo che alla validità di queste fosse sufficiente la sola volontà del testatore senza bisogno di formalità: sufficienti donorum suorum divisionem faciendam nuda voluntas testatoris (cf. Comment. di Bartolo da Sassoferrato, di Baldo e di Paolo di Castro). Ma quando il potere civile cominciò a considerare come propria funzione la vigilanza sulle opere di beneficenza, le cause più disciplinate dalla Chiesa si limitarono a comprendere esclusivamente quelle istituzioni che avessero scopo di culto, le quali però abbracciavano non solo quelle che fossero erette in titolo ecclesiastico, ma altresì tutte le svariate fondazioni che in qualunque modo fossero dirette a scopo di culto, come le cappellanie ecclesiastiche e laicali e in genere i legati più con oneri di culto.

Intanto erano aumentate di molto le proprietà eccle- sistiche immobiliari le quali essendo sottratte al com- mercio furono chiamate "mani-morte".

Già l'imperatore Foca nell'Oriente aveva dato di- sposizioni per limitare siffatti acquisti, ma se fecero altrettanto in Italia Ruggero di Sicilia, Federico II di Svevia e Federico III di Aragona, gli Angioini invece favorirono i patrimoni ecclesiastici dichiarandoli esenti dal pagamento dei tributi.

Le Repubbliche italiane di Modena, di Padova e di Treviso e di altre città presero duri provvedimenti contro la proprietà immobiliare ecclesiastica, gravandola di im- posta; altrettanto fece Venezia provocando a suo danno il famoso interdetto del 17 apr. 1606 per opera del papa Paolo V. sec. XVIII furono emanate parecchie disposizioni legislative per impedire l'accrescimento della proprietà ecclesiastica tanto che dal 1769 si proibirono alle "mani-morte" gli acquisti per atto tra vivi e di ultima volontà e negli anni 1771 e 1776 si dispose che fossero dati in enfiteusi i beni ecclesiastici.

Leggi analoghe si promulgarono in Toscana e in Lombardia e tutti questi provvedimenti furono poi avva- lati dalle dottrine degli economisti italiani e dagli enci- clopedisti francesi.

Uno dei primi atti della Rivoluzione Francese fu contro la "mani-morte", essendo rimaste celebri l'ordi- nanza del 1789 che vietava la costituzione di qualsiasi "établissement de main-morte" e la legge 12 luglio 1792 sulla costituzione civile del clero che soppresse i benefici, le cappellanie e "praesimonia" di qualunque natura e sotto qualunque denominazione, le fondazioni di colla- zione laicale e quelle perpetue di Messe e altri servizi religiosi, vietando simili istituzioni anche per l'avvenire.

Altrettanto avvenne negli Stati italiani nei quali erano penetrate le armi e le idee di Francia.

Con la reazione però gli enti ecclesiastici ricuperarono la libertà di acquistare, e ciò fu sanzionato a Napoli nel Concordato concluso con la S. Sede nel 1818 finché poi la "mani-morte" venne del tutto soppressa in Italia e con le leggi eversive dell'asse ecclesiastica del 7 luglio 1866, n. 3036 del 15 ag. 1867, n. 3848.

Con queste leggi vennero soppresse, come enti morali, le fondazioni aventi oggetto di culto, quand'anche non erette in titolo ecclesiastico. Si richiedeva però un oggetto di culto vero e proprio nelle sue esplicazioni rituali i liur- giche, restando esclusi dalla soppressione gli enti con scopo diverso, anche se connesso con la religione, quali gli istituti per prediche, missioni, insegnamento della dot- trina cristiana, ecc.

VII. LA DISCIPLINA NELLA LEGISLAZIONE ITALIANA

L'abrogato Codice civile del 1865, provvedendo per l'avvenire, stabiliva che fossero nelle disposizioni tes- menzate ordinate al fine di istituire o dotare benefici semplici, cappellane laicali e altre simili fondazioni (art. 83) e le donazioni aventi il medesimo oggetto (art. 1075).

Fu osservato allora che la legislazione civile, anche quando vista le fondazioni autonome, costituite cioè in persone morali per il raggiungimento di un determinato fine di culto e di carità, non vieta il fine stesso per il quale viene costituita una fondazione. Alla soppressione in- somma di determinati enti di culto non segue normal- mente la soppressione dei relativi oneri di culto o di beneficenza che alcuni, ora, sono trasferiti in base alle suddette leggi eversive a un'altra persona morale operante sotto il controllo dello Stato, cioè al fondo per il culto, che svolge il suo compito anche ai nostri giorni. Di fatto però molti oneri di culto non trovarono più chi li soddisfa- cesse e si ebbe un forte regresso nella liberalità dei fedeli.

Nel Concordato concluso tra la S. Sede e l'Italia il 1 febbr. 1929 si è stabilito (art. 29 lett. d) che le fon- dazioni di culto di qualsiasi specie sono ammesse purché conсти che rispondano alle esigenze religiose della popola- zione e non ne derivi alcun onere finanziario allo Stato. Tale disposizione si applica anche alle fondazioni già esistenti di fatto.

Naturalmente il riconoscimento da parte dello Stato delle f. p. in senso stretto, non esercita alcuna influenza sulla natura di istituti sprovvisti di personalità giuridica che hanno tali fondazioni nel diritto canonico.

Il riconoscimento della personalità giuridica delle fondazioni di culto è regolato dall'art. 17 del Regolamento approvato con R. Decreto 2 dic. 1929 n. 2262. Pertanto l'Ordinario ha facoltà di chiedere al ministro degli Interni che le fondazioni di culto, intese queste nel significato più ampio, siano riconosciute come persone giuridiche, allegando i documenti dai quali consti: a) che è inter- venuta l'approvazione ecclesiastica; b) che la fondazione è dotata di un patrimonio proprio destinato a fini di culto; c) che essa risponde alle esigenze religiose della popolazione e d) che, infine, dal suo riconoscimento non possa derivare alcun onere finanziario allo Stato.

Prima dell'entrata in vigore del vigente Codice civile del 1942, era controverso se gli art. 833 e 1075 del Codice civile del 1865 fossero stati abrogati dal Con- cordato della legge 27 maggio 1929, n. 848 sugli enti ecclesiastici. Infatti né il Concordato, né la legge suddetta contenevano un'abrogazione espressa di quegli articoli.

Molti autori ritenevano quindi che le disposizioni contenute negli artt. 833 e 1075 dovevano essere con- ciliate con quella citata dal Concordato stesso e poiché questo ammetteva il riconoscimento della personalità giuridica delle fondazioni di culto, che prima del Con- cordato non sarebbe mai potuto avvenire per effetto dell'art. 1, n. 6 della legge 1867, si doveva indurre dalla

annisabilità dell’erezione in ente morale anche la validità dell’atto privato mirante a ottenere il riconoscimento della fondazione, validità sempre subordinata alla condizione che la fondazione rispondesse alle esigenze religiose della popolazione.

Un luscio o una donazione, quindi, con cui fosse vincolato in perpetuo un patrimonio a scopo di culto, senza che questo fosse rispondente a un bisogno religioso della popolazione, sarebbe dovuto ricadere nel divieto degli artt. 833 e 1073, perché la fondazione non sarebbe stata ammessa (art. 29 lett. d) non avrebbe potuto essere riconosciuta come persona giuridica (art. 17, regolamento 2 dic. 1929). Non essendo ammessa la fondazione, sarebbe giuridicamente inefficaci il legato o la donazione.

Ma la controversia, con l’entrata in vigore del Codice civile 1942, non è più proponibile, poiché il vigente codice, riordinando tutta la materia del diritto privato, ha implicitamente abrogato gli artt. 833 e 1073, non fincendo più menzione dei divieti contenuti nei citati articoli.

Bibl.: A. Tarquelli, De privilegiis piiic causae tradatis. Lione 1374, p. 471 seq.; F. A. Mostaza, Tractatus de causis piiis in genere et in specie, Venezia 1735; F. Scaduto, Diritto ecclesiatisque vigente in Italia, I. 2a ed., Torino 1892, p. 686 seq.; E. Friedberg-R. Ruffini, Trattato del diritto ecclesiastico, i vols. 1907, pp. 697-700; A. Pertile, Storia del diritto italiano, IV, 2a ed., 1886, p. 386 seq.; A. Hermanns, La loi et la conscience au sujet des legs pieux annulés, in Nouvelle revue théol., 28 (1866), pp. 137-144; D. Schüppoli, Manuale del diritto ecclesiastico, I-II, Torino 1902, passim; U. Coviello, Successioni, I, 2a ed., Napoli 1915, p. 547 seq.; M. Bargellini, Paralleliismo inisiti canonici, II, Parigi 1918, n. 1533 seq.; S. R. Rota, Decisis, XII, Roma 1927; V. GIUDICE, Corso di diritto ecclesiastico, I, Milano 1933, 837-830 seq.; S. F. Falco, Corso di diritto ecclesiastico, II, Padova 1933, 213-225 seq.; P. Bonfante, Istituzioni di diritto romano, 10a ed., Milano 1934; G. Stocchiaro, Enti e beni ecclesiastici dopo il Concordato, 3a ed., Vicenza 1935, p. 220 seq.; Wernz-Vidal, IV, 11, p. 238 seq.; D. Schüppoli, Lascia poi, in Nuovo disegno italiano, VII, pp. 709-716 e bibliografia 1910, p. 1.

Visser, De sollicitudinibus piiarum voluntatum in iure canonico, Roma 1949 e bibl. ivi citata, pp. 111-111. Francesco Ercolani