ODIUM PLEBIS. - È una delle cause rimozione (v.) del parroco.
Già nel diritto delle Decretali (c. 10, X, de renuntiatione, I, 9) era contemplato il caso di legittima rinunzia, trasferimento o rimozione di colui quem mala plebs odit. In seguito la giurisprudenza delle Congregazioni romane ritenne valido questo principio che, dal decr. Maxima cura emanato dalla S. Congr. Consistoriale il 20 ag. 1910 per la regolamentazione di tutta la materia relativa alla rimozione dei parroci, passò nel CIC.
Poiché le finalità proprie e dirette del parroco sono quelle esclusive del bene spirituale dei fedeli (can. 451 § 1; can. 453 §§ 1,2), dovrà essere allontanato dall'ufficio di parroco chi per una qualsiasi ragione, ed anche senza colpa, sia divenuto incapace, o si sia reso causa di danno spirituale per i fedeli affidatigli in cura. Così nel caso in cui il parroco sia divenuto oggetto di disprezzo, rancore o di odio da parte del suo popolo è evidente che,

mancando i presupposti per un utile ministero pastorale, la Chiesa nel supremo interesse delle anime provveda, sacrificando magari un interesse privato, a ricreare le condizioni favorevoli per un proficuo lavoro
mancando i presupposti per un utile ministero pastorale, la Chiesa nel superiore interesse delle anime provveda, sacrificando magari un interesse privato, a ricreare le condizioni favorevoli per un proficuo lavoro apostolico. Ecco perciò la norma giuridica fissata nel can. 247 § 2, n. 2, che dà la possibilità al legittimo superiore ecclesiastico di allontanare dalla parrocchia il titolare, verso cui sussista l'o. p. quamvis iniustum et non universale, dummodo tale sit, quod utile parochi ministerium impediat nec brevi cessaturum praevideatur. Come facilmente si rileva dal testo e come concordemente i commentatori spiegano, per effettuare la rimozione è assolutamente necessario che l'odio sia in personam del parroco e non già in munus, che sia tale da rendere effettivamente infruttuoso il ministero parrocchiale e si preveda che non cessi entro breve tempo. Da quanto è stato già detto e come il canone citato del resto stabilisce, non è necessario che l'odio sia giusto da parte dei fedeli: la norma giuridica non è nata per punire una colpa, ma, constatato un dato di fatto puramente oggettivo, piuttosto per provvedere ad un bene pubblico, altrimenti compromesso.
Né si richiede che l'odio sia totale, che tutti i fedeli, cioè, siano ostili verso il parroco; è sufficiente a norma del CIC che sia abbastanza diffuso, perché possa aver luogo la rimozione. Deve però essere sempre tale - e ciò va tenuto presente anche per la determinazione dell'esistenza - che renda praticamente infruttuoso il ministero pastorale. Così se la maggioranza o una buona parte dei fedeli per odio verso la persona del parroco si astenga dal frequentare i Sacramenti, ovvero per lo stesso motivo visti ai propri bambini di frequentare il catechismo, è evidente che sussistono le condizioni fissate dal CIC per la rimozione. Non così nel caso di uno o solamente di pochi, mentre i più turono ancora stima e venerazione verso il loro parroco.
La distinzione tra parroco inamovibile e parroco amovibile non ha valore nel presente caso: la rimozione propter o. p. si applica sia all'uno che all'altro (can. 2147 § 2, n. 2, 2157 § 1).