ONORE E CONTUMELIA

**ONORE** e CONTUMELIA. - O., dal lat. honor od honos (cioè onoranza, rispetto, stima), è il riconoscimento esterno dell'altrui eccellenza.

I. CONCETTO CRISTIANO DELL'O

L'O. in se stesso è un bene sociale, legittimo, in quanto porta a ricercare gli attestati della stima altrui fin dove è utile alle buone relazioni, che si debbono avere con gli altri. Si può e si deve certamente stimare quanto di buono Dio ha messo nell'uomo: virtù, scienza, uffici, dignità. E, supposta la rettitudine di intenzione, si può anche desiderare che gli altri vedano questi beni e li riconoscano socialmente con attestati di stima: tutto ciò fomenta le buone relazioni tra gli uomini. Di conseguenza si può anche lecitamente esigere dagli altri il dovuto rispetto; e rintuzzare, entro i dovuti termini, le mancanze di riguardo che venissero fatte. Ciò potrà essere doveroso, se richiesto dall'interesse sociale.

In ogni caso ciò è un diritto e che non sia illecito al cristiano tutelarlo e che in alcuni casi specifici lo si debba, è documentato dalla condotta stessa del Divin Salvatore, che ripudiò come ingiuriosa l'asserzione, con cui lo si indicava come indemoniano e samaritano (Io. 8, 49); rettificò, qualificandola bestemmia, l'affermazione dei fasi dei che avevano definita opera demoniaca il miracolo dell'ossessio da lui stesso liberato (Mt. 12, 21 sqq.); rimproverò pubblicamente il servo del sommo sacerdote, che lo aveva percosso nella guancia (Io. 18, 23).

Però l'O., come la buona fama, rimane sempre un bene individuale; perciò quando non sia compromesso un eventuale compito sociale, l'individuo può rinunciare ad ogni attestazione di o. e non esigerne la riabilitazione, in caso di violazione; il che è un contrassegno di superiorità interiore e di santa libertà. In questo senso è da interpretarsi l'esortazione del Signore di offrire l'altra guancia, quando si è percosso sulla destra (Mt. 5, 39), ed altre esortazioni consimili (Io. 5, 41; 8, 54). Si ha così la serenità di chi ha riposto l'O. proprio nelle mani di Dio, e stima immensamente più di quelli di qualsiasi gloria umana (ibid., 12, 43) accostandosi di più all'esempio di Colui che «maledetto non malediceva» (I Pt. 2, 21-23).

Il cristiano sa poi di dover onorare coloro cui spetta (Rom. 12, 10). Nella società familiare la parte più forte, il marito, verrà esortato ad onorare la parte più debole, la sposa (I Pt. 3, 7); nella società i sudditi saranno invitati a prestare o. ai re ed alle persone esercenti un'autorità (ibid. 2, 17) ed i giovani ad onorare gli anziani (I Tim. 5, 17). Chi vien meno a questo dovere si rende reo di peccato ed in una società bene ordinata anche di delitto.

II. L'O. LESO: LA C. - Più precisamente, la c. si può definire manifestazione di disprezzo contro qualcuno. In senso più ampio comprende anche il disprezzo manifestato, oltre che con parole, anche con fatti, con segni, con gesti, con scritti.

La sola omissione dei segni di o., spettanti ad una persona, non è di per sé c., ma può esserlo quando per l'intenzione e per le circostanze risulta l'animus contemnendi. Rientra nel concetto di c. anche l'improperio o la maledizione o maledizioni, scagliate contro persona presente (maledictio). La c. può essere fatta non solo verso persona presente, ma anche assente.

Nessuno può pretendere di essere onorato oltre la propria onorabilità, ma ognuno ha diritto ad un minimo di o., in quanto è persona umana. E perciò non è lecito offendere alcuno. Anche se esistono nella persona vizi morali, difetti fisici poco onorevoli o disonorevoli, sarebbe ingiuria (c.) rinfacciarli, a meno che non vi sia un motivo di correzione, di legittima investigazione o di contestazione o di pena. È contumelioso ancora ricordare al prossimo, senza ragione, servizi a lui resi, quando si trovava in miseria.

La c. è un peccato per sé (ex genere suo) grave, ciò risulta anche dalle parole di Gesù; «Chi avrà detto al suo fratello, solo, e reo del fuoco della gemma» (Mt. 5, 22) e dal fatto, che s. Paolo enumera i re di c. fatte al prossimo tra coloro che Iddio ha consegnato al proprio reparto senso (Rom. 1, 20-30). Naturalmente, la gravità, è subordinata al fatto che l'elemento materiale del peccato sia di per sé capace di ledere gravemente l'O., anche se l'effetto non consegna necessariamente, oppure che siano ispirati da odio o disprezzo grave. La parvità di materia si può avere o per la leggerezza dell'offesa o per altre circostanze attenuanti.

III. SODDISFAZIONE PER L'O. LESO, ED ECCEZIONI VARIE. - Anche quando in realtà non abbia scapitato nella reputazione degli altri per la c., l'offeso per diritto naturale può esigere la riparazione.

Tale soddisfazione viene fatta con la prestazione di nuovi segni di stima, in pubblico o in privato conforme alla natura ed alle circostanze dell'offesa stessa. Se l'offeso è superiore, è doveroso chiedergli perdono; se eguale od inferiore, basteranno ordinariamente segni di particolare apprezzamento. In ogni caso, se dalla c. ne sono derivati danni di altro genere, previsti almeno in confuso, anche per questo è dovuta riparazione.

Ée scusato dalla riparazione dell'o. leso: 1) chi ragionevolmente può presumere che l'altro vi rinunzi; 2) chi giudiziariamente è stato punito per l'insulto; 3) quando l'offeso si è vendicato; 4) quando l'insulto fu reciproco.

A tutela dell'o. leso la legge ecclesiastica o civile interviene ordinariamente solo in seguito a querela di parte. Nel CIC le offese all'o. o alla fama vengono sotto il nome di ingiuria. Anche nel diritto penale italiano esula ogni distinzione tra fama ed o. e le colpe in materia vengono classificate in due categorie: ingiuria e diffamazione. Alla tutela dell'o. sono connesse molte volte le questioni relative alla tutela del nome. Nel diritto penale italiano (ed anche nel linguaggio usuale) si parla di causa di o. o di offesa all'o., in materia sessuale la dove, nel linguaggio teologico-morale, sarebbe più proprio parlare di offesa alla buona fama in materia sessuale o di azioni delittuose (ad es., aborto), ispirate alla tutela della medesima. La reputazione della donna è diminuita da illecita relazione che nella considerazione comune torna a disdono anche delle persone congiunte da vincoli di consanguineità od affinità.

L'agire per cancellare la prova del fatto illecito, che ha avuto origine da questa relazione extra-coniugale, si dice, nel diritto penale italiano, ispirato a causa d'o. Così a proposito dell'aborto (art. 551), dell'abbandono di neonati (art. 592), di infanticidio (art. 578). In una situazione di questo genere sta, di fronte alla legge penale italiana, l'omicidio o la lesione personale, perpetrati sulle persone dei supposti nei nello stato d'ira causato dalla scoperta di illegittima relazione carnale esistente con il coniuge, figlia o sorella (art. 587). La legge in queste circostanze punisce con minor rigore il delitto, considerato che chi opera è in stato di giusta indignazione. Ma il delinquente ricorre in questi casi ad un fatto di sangue piuttosto per la tenace, quanto falsa persuasione, radicata alla società, che simili reati si possono e si debbono cancellare con il sangue. Si obbedisce a queste false persuasioni, nel cosiddetto mondo cavalleresco, duello (v.), che allarga la pretesa difesa dell'o. in ogni ramo ed è invece una assurda nel campo giuridico e morale.

BIBL.: per l'o. nel diritto penale italiano: G. Battaglini, Il bene dell'o. e la sua tutela penale, in Riv. penale, 83 (1916), p. 255 seg.; C. Perris, s. V. ITALIA, IX, pp. 79-80; cf. pure tutti i trattati di diritto penale. Per i diritti penali più affini a quello italiano: V. F. Muller, Die Ehre im deutschen Privatrecht, Berlino 1931. Per il diritto canonico: P. Cipriotti, De iniuria ac diffamazione in iure poenali canonico, Roma 1937. Per la teologia morale, V. trattati, in particolare: A. Gougnard, De iudicio temerario, in Collect. Mech. 3 (1929), pp. 593-595; P. Lumberras, De iure ad famam, in Angelicum, 15 (1938), pp. 88-91; O. Schilling, Die Ehre nach christlicher Auffassung, in Theol. Quartalschr., 119 (1938), pp. 153-167; F. Tillmann, Il maestro chiama, 3a ed., Brescia 1945, pp. 285-92 (dove però sono considerati insieme o. e fama); J. Dermine, Outrage et diffamation, in Revue dioc. de Tournai, 3 (1948), pp. 519-27.

IV. L'o. LESO E IL SOMMO PONTEFICE: V. INGIURIA; PATTI LATERANENSIS.

V. L'o. LESO E IL CAPO DELLO STATO. - L'art. 278 del Codice penale italiano, dopo la modifica fatta dalla legge 11 nov. 1947, n. 1317, dispone: «Chiunque offende l'o. o il prestigio del presidente della Repubblica è punito con la reclusione da uno a cinque anni».

Per questo delitto si procede sempre d'ufficio, previa, per ragioni di opportunità e di convenienza, l'autorizzazione del ministro della Giustizia per il proseguimento dell'azione penale, anche nel caso di offesa all'o. o al prestigio del papa.

Il concetto di offesa è comprensivo di tutti quei reati consumati mediante parole, scritti, atti positivi od omissivi che producono immediatamente ed esclusivamente una lesione al bene giuridico dell'o. o del prestigio del Presidente della Repubblica. Il delitto quindi non può essere costituito da offese riguardanti esclusivamente beni giuridici diversi, come ad es., il patrimonio, principio seguito anche nel diritto intermedio. L'offesa deve essere immediata, nel senso che deve riferirsi alla persona del Capo dello Stato, anche se fatta indirettamente (per es., contro statue, francobolli, monete, ecc.). L'offesa all'o., in conformità a quanto stabilito nel capo 2° del tit. XII Cod. pen., comprende l'ingiuria, la diffamazione, l'oltraggio, cioè tutte quelle lesioni che colpiscono più la persona morale che quella fisica. Per prestigio si intende, da parte della dottrina, una forma di o. più alta, determinata dalla qualità della persona tutelata; le offese al prestigio si concretano più che nella menomazione vera e propria della personalità morale del Presidente, nella irriverenza, nella mancanza di riguardo, ecc., verso il Capo dello Stato. Ma non per questo si deve arrivare all'accesso di considerare punibile ogni apprezzamento sfavorevole nei riguardi del Capo dello Stato anche se espresso in forma riguardosa che consideri la qualità della persona che sta al sommo della scala statale. Agli effetti della incriminazione, al Presidente della Repubblica è equiparato colui che ne fa le veci (art. 290 bis).

VI. L'o. LESO E I CAPI DI STATO ESTERI. - A differenza del cod. pen. abrogato, che considerava i delitti contro i Capi degli Stati esteri come reati comuni, aggravandone solo la pena (art. 128-30), il vigente codice estende a tali reati il trattamento usato per le o. al Capo dello Stato italiano, pur comminando una pena minore (da uno a tre anni di reclusione). Il concetto regolatore di questa nuova sistemazione è che questi reati non attenuano solo a beni personali di un uomo, tali da influire solamente nell'interno dello Stato, ma pongono in periodo la sicurezza internazionale dello Stato stesso.

Per quanto riguarda la tutela per i rappresentanti della suprema autorità ecclesiastica nel CIC, V. INGIURIA.

BIBL.: R. Morelli, Le offese al Sommo Pontefice e il Trattato Laterano, in Riv. II. di dir. pen., 1932, p. 78 seg.; I. Chelodip, Cipriotti, Ius canonicum, De Delictis et Poenis, Vicenza-Trento 1943, p. 102; V. Manzini, Diritto penale italiano, II, Torino 1949, p. 402 seg.; V. GIUDICE, Manuale di diritto ecclesiae, Milano 1949, p. 124.