OPPOSIZIONE DI TERZO. - È uno dei sentenza (v.) e precisamente quello concesso a chi, estraneo al processo, potrebbe essere danneggiato dalla decisione del giudice.
La sentenza, infatti, fa stato tra le parti e come tale deve essere riconosciuta, oltreché dalle parti, dai terzi. Non è però raro il caso che questi vantino un diritto o incompatibile con quello dichiarato nella sentenza o che verrebbe pregiudicato dall'esecuzione della sentenza stessa. In tali casi il pregiudizio che proviene dalla sentenza può essere neutralizzato, proponendo avverso questa la cosiddetta o. di t. La natura di tale rimedio è quella di un'azione di accertamento negativa avente lo scopo di provocare una declaratoria giudiziale di illegittimità della sentenza nei riguardi dell'opponente. Secondo una classificazione comune, ma non pacifica, l'o. di t. appartiene alla categoria dei rimedi straordinari.
Prima condizione che deve ricorrere perché il rimedio dell'opposizione sia usato è che l'opponente sia terzo. Mentre legittimati passivamente sono i subbietti tra i quali la sentenza fu pronunziata, legittimata attivamente a proporre l'o. di t. è qualsiasi persona che non sia stata parte, né personalmente né per mezzo di rappresentante, nel processo. Altra condizione è che si abbia una sentenza opponibile di terzo; ed è tale ogni sentenza definitiva, o interlocutoria, avente valore di sentenza definitiva, che sia eseguibile. Invero la sentenza, perché possa recare pregiudizio al terzo, deve essere produttiva di effetti e soprattutto deve essere dotata di forza esecutiva. Non sono quindi opponibili di terzo le sentenze di primo grado non munite della esecutorietà provvisoria, né le sentenze di appello per le quali sia stata disposta la sospensione dell'efficacia esecutiva. Dal pregiudizio che gli deriva dalla sentenza - altra condizione questa dell'o. di t. - nasce per quest'ultimo l'interessi all'opposizione. È necessario, infatti, che il terzo dimostri esservi stata o potervi probabilmente essere con la sentenza impugnanda la lesione di un suo diritto. Da ultimo deve ricorrere la condizione della non ancora avvenuta esecuzione della sentenza, poiché altrimenti al terzo non resta che proporre, in quanto possibile, l'azione ordinaria per far valere il proprio diritto.
L'opposizione può essere proposta in due modi: o in forma di appello o in forma di richiesta di revisione della sentenza. Nel primo caso il termine per proporre sarà il decennium stabilito per l'appello, decorrente dal giorno in cui il terzo abbia avuto notizia della sentenza, giudice competente sarà il giudice superiore di appello e saranno osservate le norme dettate per l'appello; nel'altro, viceversa, l'opposizione potrà proporsi in qualsiasi momento del periodo intercorrente tra la pubblicazione e l'esecuzione della sentenza, competente a decidere sarà il giudice che questa emanò e saranno osservate le norme dettate per le cause incidentali. Sarà però sempre il giudice a quo a stabilire dopo un sommario esame dell'opposizione se il libello che la introduce debba ammettersi o meno; dopodiché, se l'istanza è ammessa, egli trasmetterà gli atti al giudice superiore o l'opponente abbia prescelto la via dell'appello. Col decreto di ammissione dell'istanza il giudice potrà concedere per gravi motivi l'esecutorietà provvisoria della sentenza, giacché di regola l'opposizione ha efficacia sospensiva; col decreto di rigetto dell'istanza medesima, invece, il giudice disporrà senz'altro l'esecuzione della sentenza. Quanto poi allo svolgimento del processo saranno seguite le regole comuni.
Il processo di o. di t. naturalmente può chiudersi anche con la perenzione o con la rinunzia. Nel giudizio di o. di t. è ammesso l'intervento adesivo ai sensi del can. 1888 fino a che la causa non sia definita: intervento che sarà implicito quando si tratti di materia indivisibile o di obbligazione solidale. La sentenza che definisce il procedimento di o. di t. riforma la sentenza impugnata se l'opposizione sia accolta nel senso necessario perché sia fatto diritto alle ragioni invocate dal terzo o alle richieste da esso proposte. Anche in materia di esecuzione il terzo, che sia leso dall'esecuzione stessa, potrà sempre promuovere a tutela del suo diritto l'o. di t. ai sensi dei can. 1898 e sgg., informandone l'esecuzione perché desista dall'esecuzione.
Fernando Della Rocca