ORACULA VIVAE VOCIS

ORACULA VIVAE VOCIS. - Sono privilegi concessi oralmente dall'autorità competente.

L'istituto rimonta all'epoca di s. Gregorio Magno (Reg. 8, 16; MGH, Epistolae, II, 18, 21): in séguito fu ritenuto da tutti i giuristi che questa potestà spettasse in primo luogo all'autorità pontificia (c. 2, III, 7 in Clem.; c. 3, V, 9 in extrav. comm.). Molte volte i Papi usarono di questi privilegi in favore dei Regolari e solo per abusi incorsi i pontefici Gregorio XV (costit. Romanus Pontifex, 2 luglio 1633), Urbano VIII (costit. Alias felici, 20 dic. 1631 e 11 apr. 1635), Clemente XII (costit. Romanus Pontifex, 12 feb. 1732) revocarono molti privilegi oralmente concessi, ma non debitamente autenticati. Infatti la scrittura, qualche volta richiesta da alcune decreti, non riguarda la sostanza del privilegio, ma la sua autenticazione (c. 8 Contra morem D. 100). Prima del CIC si

distinguevano oracoli autenticati e non autenticati. I primi
intimati dal Papa, per ragione del loro ufficio, agli uffi-
ciali della Romana Curia, erano provati con una loro te-
stimonianza autentica oppure con quella di un cardinale;
gli altri, concessi a persone private, richiedevano la prova
ammessa dalla legislazione (c. 13, III, 2 in Extrav. comm.).
Oggi, nella giurisprudenza canonica, si distinguono
tre specie di o.: 1) le concessioni fatte direttamente
dal Romano Pontefice o per mezzo dei dicasteri romani
o dei loro ufficiali a persone private in loro favore o in
favore di altri; 2) gli o. concessi dagli ufficiali della
Romana Curia per ragione del loro ufficio, per i quali
possono dare un'autentica testimonianza; 3) le concessioni
fatte dal Romano Pontefice con la condizione che per la
loro validità siano messe in scritto e che impropriamente si
chiamano oracoli. L'oracolo di per sé ha piena efficacia
nel foro della coscienza; cioè non solo si può usare nel
foro interno ma, se di fatto viene esercitato in presenza
di altre persone o a favore di altri, deve essere sempre
considerato come valido e lecito e munito del proprio
effetto. Perché valga nel foro esterno si richiede la prova
della concessione: ciò è richiesto dal buon ordine che si
deve conservare nella società ecclesiastica. Questa dot-
tina espressa nel can. 79 conferma quella stabilità dalla
cost. Sapienti consilio del 20 giugno 1908. La prova, se
l'oracolo è fatto ai prefetti, agli assessori o ai segretari
delle congregazioni o dei tribunali della Romana Curia,
è data da una loro testimonianza autentica, anche se si
tratta di oracoli concessi dai loro dicasteri. I cardinali
godono della prerogativa fidem faciendi in foro externo de
oracolo pontificio testantes (can. 239, I, 17; c. 7 De priele-
gii, V, 7 in VI; c. De privilegii X, V, 33). Si può inoltre
avere la prova per mezzo di testimoni a norma dei can.
1754 e 1798-91, invocando la legittima prescrizione, e per
documento autentico.
Il can. 79 parla solo degli oracoli della S. Sede, ma
siccome i principi si fondano sulle esigenze del foro esterno
si debbono applicare anche agli oracoli degli Ordini. Ciò
non impedisce l'applicazione di una disciplina più se-
vera.

BIBL.: L. Ferraris, *Prompta bibliotheca*, V. Bologna 1766,
p. 486 sgg.; Ph. Maroto, *Institutiones iuris canonici*, Madrid
1918, p. 276 sgg.; B. Ojetti, *Commentarium in CIC*, Roma 1927,
pp. 320-21; G. Michiels, *Normae generales iuris can.*, II, Lublino
1929, pp. 350-51; A. Van Hove, *De rescriptis*, Malines-Roma
1936, pp. 117-18; id., *De privilegii et dispensationibus*, ivi, pp.
12, 55, 287-92.
Giuseppe Damizia