ORACULA VIVAE VOCIS. - Sono privilegi concessi oralmente dall'autorità competente.
L'istituto rimonta all'epoca di s. Gregorio Magno (Reg. 8, 16; MGH, Epistolae, II, 18, 21): in seguito fu ritenuto da tutti i giuristi che questa potestà spettasse in primo luogo all'autorità pontificia (c. 2, III, 7 in Clem.; c. 3, V, 9 in extrav. comm.). Molte volte i Papi usarono di questi privilegi in favore dei Regolari e solo per abusi incorsi i pontefici Gregorio XV (costit. Romanus Pontifex, 2 luglio 1633), Urbano VIII (costit. Alias felicis, 20 dic. 1631 e 11 apr. 1635), Clemente XII (costit. Romanus Pontifex, 12 febr. 1732) revocarono molti privilegi oralmente concessi, ma non debitamente autenticati. Infatti la scrittura, qualche volta richiesta da alcune decretali, non riguarda la sostanza del privilegio, ma la sua autenticazione (c. 8 Contra morem D. 100). Prima del CIC si
distinguevano oracoli autenticati e non autenticati. I primi intimati dal Papa, per ragione del loro ufficio, agli ufficiali della Romana Curia, erano provati con una loro testimonianza autentica oppure con quella di un cardinale; gli altri, concessi a persone private, richiedevano la prova ammessa dalla legislazione (c. 13, III, 2 in Extrav. comm.).
Oggi, nella giurisprudenza canonica, si distinguono tre specie di o.: 1) le concessioni fatte direttamente dal Romano Pontefice o per mezzo dei dicasteri romani o dei loro ufficiali a persone private in loro favore o in favore di altri; 2) gli o. concessi dagli ufficiali della Romana Curia per ragione del loro ufficio, per i quali possono dare un'autentica testimonianza; 3) le concessioni fatte dal Romano Pontefice con la condizione che per la loro validità siano messe in scritto e che impropriamente si chiamano oracoli. L'oracolo di per sé ha piena efficacia nel foro della coscienza; cioè non solo si può usare nel foro interno ma, se di fatto viene esercitato in presenza di altre persone o a favore di altri, deve essere sempre considerato come valido e lecito e munito del proprio effetto. Perché valga nel foro esterno si richiede la prova della concessione; ciò è richiesto dal buon ordine che si deve conservare nella società ecclesiastica. Questa dottrina espressa nel can. 79 conferma quella stabilita dalla cost. Sapienti consilio del 20 giugno 1908. La prova, se l'oracolo è fatto ai prefetti, agli assessori o ai segretari delle congregazioni o dei tribunali della Romana Curia, è data da una loro testimonianza autentica, anche se si tratta di oracoli concessi dai loro dicasteri. I cardinali godono della prerogativa fidem faciendo in foro externo de oraculo pontificio testantes (can. 239, I, 17; c. 7 De privilegiti, V, 7 in VI; c. De privilegiti X, V, 33). Si può inoltre avere la prova per mezzo di testimoni a norma dei cann. 1754 e 1798-91, invocando la legittima prescrizione, e per documento autentico.
Il can. 79 parla solo degli oracoli della S. Sede, ma siccome i principi si fondano sulle esigenze del foro esterno si debbono applicare anche agli oracoli degli Ordini. Ciò non impedisce l'applicazione di una disciplina più severa.