ORDINARIO

ORDINARIO. - È il soggetto investito della potestà ordinaria di giurisdizione. Secondo il can. 198 § 1 si debbono ritenere O., salva espressa eccezione, oltre al Romano Pontefice e per il loro rispetto del territorio, i vescovi residenziali, gli abbati o prelati nullius e i loro vicari generali, gli amministratori, vicari e prefetti apostolici, coloro che, in mancanza dei predetti, li suppliscono, nonché i Superiori maggiori, rispetto ai propri sudditi, nelle religioni clericali esenti (can. 218 § 1). Mentre gli ultimi - ossia i Superiori religiosi - sono chiamati semplicemente O., gli altri hanno il nome di O. del luogo o dei luoghi; quelli sono eletti, nominati, designati secondo le Costituzioni religiose (can. 488 § 8), questi dal Romano Pontefice per mezzo della S. Congr. Concistoriale (cf. can. 248 § 2), se si tratta della gerarchia ordinaria, e dai competenti vescovi o assimilati, per il governo vicariale; oppure tramite la S. Congr. di Propaganda Fide, se si tratta dei paesi di missione (can. 252 § 1), salva restando la specifica competenza personale e territoriale della S. Congr. Orientale.

Amplissime sono le facoltà spettanti agli O., soprattutto se dotati del carattere vescovile. Essi sono i veri pastori del gregge loro affidato; perciò hanno il diritto e l'obbligo (can. 335) di governare la diocesi nelle cose sia spirituali che temporali con relativo potere legislativo, giudiziario e coattivo. L'O. del luogo, a norma del can. 1572, è il giudice di primo grado per tutte le cause, espressamente non eccettuate dal diritto, e può esercitare tale potestà giudiziaria per sé e per mezzo di altri in tutta la diocesi. Egli è però tenuto, salvo che la ristrettezza della diocesi oppure la pochézza degli affari consiglino di affidare detto compito al vicario generale, a nominare l'Officiale con potere ordinario di giudicare (can. 1573 § 1) e alcuni giudici sinodali o prossimili con potere delegato per risolvere le liti (can. 1574 § 1). Gli O. esercitano poi la potestà coattiva a norma dei can. 2221 e 2222 e devono attentamente vigilare sull'osservanza delle leggi ecclesiastiche, non potendo dispensare da quelle stabilite dal diritto comune, se non con le clausole sancite nel can. 81. Il can. 336 in modo sintetico così riassume i

doveri degli O. dei luoghi: "Vigilino a che non s'insinuino abusi nella disciplina ecclesiastica, specialmente per quanto riguarda l'amministrazione dei Sacramenti e dei Sacramentali, il culto di Dio e dei santi, la predicazione della parola di Dio, la sacre indulgenze, l'adempimento delle pie volontà; e si preoccupino perché sia salvaguardata nel clero e nel popolo la purezza della fede e dei costumi, perché sia dato ai fedeli, particolarmente ai fanciulli e agli indotti, il nutrimento della dottrina cristiana, perché i piccoli ed i giovani nelle scuole abbiano una formazione secondo i principi della religione cattolica". Gli O. dei luoghi sono dottori e debbono esercitare il loro diritto di predicare l'Evangelo (can. 1327 § 1 e 1343 § 1), nonché sorvegliare circa l'insegnamento religioso nelle scuole (can. 1381 § 1, 1382, 497 § 3) e nei seminari (can. 1357 § 2) e circa la previa censura dei libri (can. 1386 e 1388).

Gli O. dei luoghi hanno facoltà di dispensare dalle leggi, anche irritanti e inabilitanti, quando vi è un dubbio di fatto, purché trattisi di leggi dalle quali il Romano Pontefice suole dispensare (can. 15); sono essi che danno valore di l'effetto, con il proprio consenso, alla consuetudine ecclesiastica nel loro territorio (can. 25); che possono dare rescritti, salve le opportune e pratiche disposizioni dei can. 43 e 44; che sono incaricati di dare esecuzione ai rescritti della S. Sede, quando non sia indicato altro esecutore ed i rescritti stessi siano emanati in speciale forma commissionaria (can. 51). Importantissima è poi la loro attività nell'amministrazione dei Sacramenti: sono gli O. che devono dare ai parroci, che li richiedono, gli O. di S. Sede (can. 735) e ai sacerdoti, che non siano parroci, il permesso di conferire il Battesimo solenne (cf. can. 738 § 1); che permettono di usare le cerimonie dei bambini anche nel Battesimo degli adulti (can. 755 § 2) e ordinariamente possono e debbono risolvere l'eventuale dubbio pratico circa le necessarie qualità richieste per fungere validamente o lecitamente da padrino (can. 767); solamente gli O. possono concedere, in casi eccezionali, la facoltà di battezzare solennemente nelle case private (cf. can. 776 § 1, 2°). Ad essi spetta rilasciare le lettere commendatizie ai propri sacerdoti perché questi siano legittimamente ammessi alla celebrazione della S. Messa fuori della diocesi (can. 804 § 1). Infine, per la piena applicazione di quanto prescrive il can. 804, essi possono emanare norme speciali, che, in generale, debbono essere osservate anche dai religiosi esenti, a meno che questi non celebrino in una chiesa della loro religione (can. 804 § 2) e possono permettere, in casi straordinari e per modum actus, la celebrazione della S. Messa anche fuori della Chiesa e dell'oratorio, sulla sola pietra sacra e in un luogo onesto e conveniente (can. 822 § 4). Tra i doveri degli O. particolare è quello di stabilire, per mezzo di un decreto da emanarsi possibilmente nel sinodo diocesano, la tassa manuale delle Messe nel rispettivo territorio (can. 831 § 1) e di vigilare perché siano soddisfatti nelle chiese secolari gli oneri delle accettate intenzioni di S. Messe da celebrare (can. 842). Ogni O. del luogo gode della potestà ordinaria per ascoltare le confessioni in tutto il suo territorio e può qui concedere la giurisdizione delegata per ricevere le confessioni di tutti, tanto secolari che religiosi, ai sacerdoti sia secolari sia religiosi anche esenti (can. 874 § 1), entro i limiti e a tenore di quanto disposto nei can. 877 e 878; e può, a norma del can. 893, riservare al proprio giudizio alcuni casi con le cautele stabilite nei can. 895, 897 e 898. Per quanto indulgenze (v.) vanno tenuti presenti i can. 912, 914, 916.

Inoltre l'O. del luogo ha la facoltà di consentire, in caso di necessità, a qualsiasi sacerdote di amministrare il sacramento dell'Estroma Unzione, che suole essere riservato al parroco (can. 938 § 2). Ed infine spetta all'O. del luogo dare le cosiddette lettere dimissoriali per la S. Ordinazione (can. 958 e can. 960), giudicare se i candidati agli Ordini hanno le richieste qualità (can. 968), dispensare i propri sudditi dalle irregolarità provenienti da occulto delitto, a norma del can. 990 § 1, e sottoporre i promovendi a previo e diligente esame circa l'Ordine che stanno per ricevere (can. 996 e 997).

Importantissimo è poi l'intervento dell'O. nella disciplina ecclesiastica della celebrazione del sacramento del Matrimonio. Esso si verifica per quanto riguarda l'esame degli sposi (can. 1020 § 3), le pubblicazioni (can. 1023, 1025, 1026, 1027, 1028), il matrimonio dei vagi (can. 1032) e dei minorenni (can. 1034), il divieto soltanto temporaneo, dei matrimoni a norma del can. 1039 § 1, come pure per tutto ciò che concerne la facoltà di dispensare dalla forma e dagli impedimenti a norma sia del can. 1043, in grave pericolo di morte, sia del can. 1045, quando tutto è preparato per le nozze, né può differirsi la celebrazione del matrimonio, senza pericolo di grave danno, sino all'eventuale concessione della dispensa da parte della S. Sede (can. 1045 § 1), nonché l'osservanza della debita forma giuridica del Sacramento (can. 1044 e sgg.) e il cosiddetto matrimonio di coscienza (can. 1104-1106). Non è meno rilevante l'attività degli O. in relazione ai luoghi e ai tempi sacri. Essa appare chiaramente dalle prescrizioni canoniche circa la consacrazione (can. 1155) e la benedizione (can. 1156) dei luoghi sacri, la necessità del previo consenso dell'O. per edificare qualsiasi chiesa (can. 1162), per l'imposizione e per la benedizione della prima pietra (can. 1163) e per i progetti circa la forma e lo stile architettonico (can. 1164), per la benedizione delle campane e per la loro trasformazione, in talune speciali circostanze, in usi meramente profani (can. 1169); ed ancora circa il diritto della Chiesa di avere propri cimiteri (can. 1206) e di permettere ai fedeli la costruzione di sepolcri particolari (can. 1209), nonché la facoltà dell'O. di stabilire l'indice delle tasse ed elemosine funebri (can. 1234), di decidere in caso dubbio, circa la privazione canonica della sepoltura ecclesiastica (can. 1240); e di pubblicare, per modum tantum actus, nella propria diocesi e per determinati luoghi, speciali giorni di festa e di astinenza e digiuno (can. 1244 § 2).

Per la cessazione dell'ufficio e dei poteri dell'O. vanno tenuti presenti principalmente i can. 183, 430, 327 § 1 e 371.

BIBL.: oltre alle trattazioni generali, v.: A. Bevilacqua, De Episcopi seu ordinarii ex novo Codice canon. iuribus et obligatio, Roma 1921; M. J. Reine, Religious Ordinaries and canon 198, Washington 1924; J. I. Coady, The appointment of Pastors, vii 1929; S. Caroli, De munere Vicarii gen. seu de natura et ambitu eiusdem officii et iurisdictionis, Torino 1939. Giuseppe Casone.