TRATTATI INTERNAZIONALI. - Dicesi t., in senso lato, ogni atto giuridico, stipulato tra due o più Stati od altri soggetti di diritto internazionale. I t. costituiscono la fonte precipua (per il positivo giuridico unica) del diritto internazionale. Adempiono, servatis servandis, nel campo internazionale la stessa funzione che la legislazione positiva riveste nel campo del diritto privato e pubblico di fronte al diritto naturale.
Hanno origine dalla volontà concorde di due Stati, non esistendo ancora nel mondo internazionale un'autorità capace di legiferare efficacemente per tutte le nazioni della convivenza umana.
**I. DOTTRINA DEI T. I. - I. Forma.** - Benché non manchino storicamente convenzioni meramente orali, concluse da capi di Stato fra loro e rigorosamente osservate, gli accordi fra gli Stati assumono quasi sempre la forma scritta, ed anche se conclusi oralmente vengono poi più o meno rapidamente, trasformati in documenti scritti (p. es., accordi Laval-Mussolini per l'Etiopia nel 1935). I documenti solenni bilaterali o collettivi, che registrano gli accordi fra gli Stati, sono appunto i t. i., che assumono nomi diversi (accordi, convenzioni, patti, protocolli, ecc.) e sono redatti secondo una tecnica di cui ci si occuperà in seguito.
**2. Distinzioni.** - Secondo una dottrina, per qualche tempo molto discussa (anche oggi riaffermata da qualcuno, es., Ottolenghi), si distinguono i t. accordi (Vereinbarung) ed i t. contratto (Vertrag). I primi presenterebbero un certo parallelismo con le leggi interne, portando alla fusione di più volontà di contenuto identico; tali sarebbero tutti i t., ad es., di codificazione internazionale del diritto, o quelli che creano unioni o istituti amministrativi. I secondi invece presenterebbero un parallelismo con i contratti, in quanto risultano dall'incontro di due o più volontà di contenuto diverso (es., vendita o cessione di un territorio, impegno di determinate forniture a condizioni determinate, ecc.). La distinzione si può ora dire quasi del tutto abbandonata, prevalendo la concezione che tutti i t. formano una sola categoria, basata sull'incontro della volontà degli Stati contraenti, per conseguire una determinata finalità.
**3. Parallelismo tra t. i. e convenzioni private.** - Il parallelismo fra la convenzione internazionale e quella tra privati ha provocato qualche tendenza a disciplinare la prima sulla base della seconda e da tale parallelismo deducendo anche la definizione generalmente data dei t. i. come l'accordo di due o più Stati per costituire, modificare o sciogliere fra di loro un rapporto giuridico. Pur non disconoscendo il parallelismo delle situazioni, e quindi delle norme che le disciplinano, non si deve tuttavia forzare l'analogia fino all'estremo. Ciò premesso occorre determinare: a) i requisiti per l'esistenza delle convenzioni internazionali e b) quelli per la loro validità, per accertar poi c) gli effetti giuridici conseguenti, sempre che tali requisiti sussistano.
**4. Esistenza dei t. i.** - Per l'esistenza di una convenzione internazionale occorrono due o più parti contraenti (convenzioni bilaterali o plurilaterali o collettivi) e che esse abbiano la capacità giuridica internazionale che le qualifichi a stipulare accordi e ad assumere impegni di ordine internazionale, onde vanno in esse compresi non soltanto gli Stati che abbiano piena capacità giuridica internazionale (quali accordi può stipulare uno Stato protetto o vassallo o soggetto ad amministrazione giuridica) e determinato dall'accordo che disciplina i loro rapporti con lo Stato protettore o amministratore), ma anche quegli enti, ai quali spetti o venga riconosciuta la personalità giuridica internazionale.
**5. Validità dei t. i.** - Non ogni manifestazione di volontà di un soggetto capace è sufficiente giuridicamente per produrre un impegno rilevante (a parte le considerazioni di moralità o di correttezza); occorre che la volontà sia precisa e determinata e non sia viziata da errore, da violenza o da dolo, come nei contratti. Che possa capitare un errore tale da inficiare la manifestazione di volontà, non manca qualche esempio caratteristico, come quello in cui caddero gli USA ed il Regno Unito quando accettarono il contenuto della lett. h dell'art. 23 della V Convenzione dell'Aja del 18 ott. 1907, ritenendo che avesse un significato del tutto diverso da quello ad esso attribuito dagli altri contraenti. Così non è frequente il caso del dolo, ma non impossibile. Speciale considerazione merita il requisito della violenza, di cui non mancano classici esempi storici. Se si volesse interpretare rigorosamente il concetto di violenza nelle convenzioni internazionali si dovrebbero invalidare tutti, o almeno quasi tutti i trattati di pace, non esistendo quasi mai alcun vinto che abbia gradito le clausole del trattato di pace, subito o sopportato sotto la minaccia della ripresa, in condizioni impari, delle operazioni belliche o di occupazioni militari. Onde, anche se il timore è ingiustamente infuso, molti ritengono valido il trattato per il firmatario soccombente non per forza interna del patto, ma propter necessitatem boni communis.
**6. Oggetto dei t. i.** - Prescindendo dai motivi reali che inducono gli Stati ad addivenire o ad accettare gli accordi, che già sono difficilmente sindacabili nelle convenzioni fra privati, e che sono comunque irrilevanti, qualunque finalità può essere oggetto di un accordo. Esse vanno tenute presenti ai fini dell'interpretazione delle clausole, e, in ordine ad esse, si sono tentati anche aggruppamenti o classificazioni empiriche ed approssimative, che hanno scarsa o nessuna importanza pratica e dottrinale (accordi territoriali, politici, economici, finanziari, di lavoro, di emigrazione, ecc.). Si è accennato all'invalidità, anche nei rapporti fra gli Stati, degli accordi contra bonos mores, in nome della giustizia morale che è superiore alla illimitata potestà degli Stati di assumere qualsiasi impegno. Tale principio non può esser disconosciuto, per quanto rari possano essere i casi, neanche dagli Stati, ed è motivo per invalidare di nullità l'accordo anche da parte di terzi.
**7. Formalità.** - La volontà delle parti contraenti si manifesta a mezzo degli organi qualificati ad impegnare la volontà stessa o in forma diretta o, più frequentemente, a mezzo di una persona munita di poteri. Non basta cioè la partecipazione di un delegato o di esperti qualificati a discutere o negoziare l'accordo durante le trattative, ma
occorre che l'atto impegnativo sia firmato da chi abbia poteri per farlo (plenipotenziaio), onde l'atto solenne e formale che concede tali poteri (detto appunto pieni poteri) va controllato per accertare che emani dalla auto-rità nazionale qualificata a delegare i poteri; che questi siano regolari (non affetti da vizi di forma) e sufficienti per poter validamente assumere determinati impegni (verifica dei poteri, scambio o deposito dei pieni poteri, ecc.). Con la firma dell'atto solenne la convenzione, a meno che non sia espressamente convenuto che entrara in vigore immediatamente, salvo l'ulteriore ratifica, non entra in vigore. Perché ciò si verifichi, occorre che sia ratificata, che le ratifiche siano verificate o depositate e se l'accordo è collettivo, che il numero delle ratifiche depositate raggiunga quello determinato convenzionalmente. Quando ciò si sia verificato, a meno che non sia espressamente convenuta l'immediata entrata in vigore, comincia a decorrere il termine d'entrata in vigore della convenzione.
8. Accordo per via di adesione o accessione
Oltre che in quanto firmatario, uno Stato può far parte di un accordo per via di adesione o di accessione, cioè con la manifestazione di volontà di voler far parte dell'accordo. Se l'accordo è aperto a tutti gli Stati (es., convenzione postale) ogni Stato può aderirvi liberamente e in ogni tempo, depositando, nelle forme determinate dalla convenzione, la sua adesione. Se è aperto per un determinato periodo di tempo, la facoltà di aderirvi si esaurisce con lo spirare del termine. Se l'adesione è ammessa solo condizionatamente occorre che tali condizioni siano osservate. Talora l'adesione è del tutto esclusa, in quanto gli accordi si sono conclusi, tenendo conto degli Stati che vi potevano aderire, vale cioè la considerazione dell'intuitus personae.9. Registrazione
Con la creazione della Società delle Nazioni venne adottato il principio che gli accordi internazionali dovessero essere registrati (art. 18) come impegno per Stati membri, ed il principio è stato riconfermato dalla Carta dell'ONU (artt. 102-103). Tanto la Società delle Nazioni, che ora l'ONU, procedono poi alla pubblicazione dei registri.La registrazione: a) tende a far controllare la concordanza dell'accordo con i principi della Carta, che prevede sull'accordo (art. 103); b) tende a dare la maggiore pubblicità, anche al fine predetto, ai t. onde la raccolta dei t. della Società delle Nazioni, ed ora dell'ONU, costituisce una delle più rilevanti raccolte dei t. moderni, benché non completa, dato che l'impegno non lega che gli Stati membri (quanto al valore giuridico della registrazione si deve rilevare che esso fu molto discusso in rapporto all'art. 18 del Patto; l'art. 102 della Carta comporta una sanzione, ossia che l'accordo non registrato non può essere invocato dinanzi ad un organo delle N. U.).
10. Effetti giuridici
Quando il t. sia entrato in vigore, chi lo ha accolto (firmatario o aderente) è impegnato ad osservarlo e ad applicarlo in buona fede. Esso vincola solo coloro che lo hanno accolto, onde non può imporre obblighi o menomare i diritti dei terzi. Ma anche se esso comportasse per terzi dei vantaggi, non vincolerebbe i terzi senza la loro accettazione. Un t. che impone ad uno Stato di cedere una parte del territorio ad uno Stato vicino, tenuto a neutrale, non vincolerebbe che lo Stato vinto a cedere il territorio qualora il vicino, avendo accettato la clausola, ne richiedesse l'osservanza di sua volontà. Va nondimeno tenuto presente che i t. i quali creano situazioni giuridiche (trasferimenti territoriali di sovranità), assumono un aspetto obiettivo, e valgono nei confronti della Comunità internazionale, meno che uno Stato non contesti, magari con mezzi coercitivi, la situazione creata.11. Interpretazione
I t. vanno interpretati in buona fede, tenendo conto delle finalità che li hanno ispirati, e che essi intendono realizzare, ma nei limiti degli impegni effettivamente assunti (ricorre anche qui l'analogia dell'interpretazione dei contratti).12. Estinzione e sospensione
I t. si estinguono per decorrenza del termine di durata da essi stabilita (sempre che non ricorrano casi di tacia proroga), per l'adempimento dell'oggetto del t., per il verificarsi delle clausole di risoluzione e di decadenza, per l'estinzione di una o più delle parti contraenti, per concorde volere delle parti contraenti, ecc. Inoltre il t. si estingue quando una delle parti lo violi e l'altra lo denunzi e si dichiari svincolata dagli impegni assunti, ovvero il recesso unilaterale sia espressamente preveduto e disciplinato dal t. Si ammette infine che il t. possa estinguersi su denunzia di una delle parti quando siano venute meno sostanzialmente le circostanze di fatto sulle quali il t. si basava e ne erano il presupposto (applicazioni della clausola rebus sic stantibus). Quanto meno tali circostanze sono sufficienti per invocare la revisione dei t.La guerra, in via generale, comporta la sospensione dei t. (a meno che non siano stati conclusi espressamente per il tempo di guerra e diventino quindi in tal tempo operanti), in quanto è impossibile applicarli, onde riprendono vigore con il cessare dello stato di guerra, a meno che questa abbia provocato tali mutamenti nelle circostanze di fatto da rendere invocabile la clausola rebus sic stantibus. In tale ipotesi non è la guerra per sé che ingenera l'estinzione del t., ma soltanto in via indiretta e mediata.
Il. GRANDI T. — Con una dizione che è meramente di uso e approssimativa si designano come grandi t. quegli accordi internazionali che segnano o un grande avvenimento di ordine politico o giuridico, ovvero le tappe storiche nelle relazioni fra i popoli.
Rientrano nella prima categoria accordi di natura diversa. Due anni dopo la scoperta dell'America, p. es., venne conclusa la Capitulación di Tordesillas (17 giugno 1494) con la quale Spagna e Portogallo si misero d'accordo sui nuovi territori. Esso ebbe un'importanza enorme, che oggi si apprezza meno. Va detto altrettanto della prima Capitulazione franco-turca del 1535, in quanto apri la prassi delle capitolazioni, scomparse solo da pochi anni, che ebbero un rilievo grandissimo nelle relazioni con l'Impero ottomano e gli altri Stati ai quali furono poi estese. Ma nei rapporti con la Turchia segnarono anche il definitivo crollo degli accordi empi, come erano state definite e condannate le prime intese che Stati cristiani avevano concluso con quelli islamici (p. es., le Repubbliche mariane con gli Stati di Barbaria) e che la S. Sede aveva formalmente condannati. Grandi vanno definiti alcuni accordi di carattere giuridico in quanto fissarono taluni principi basilari di diritto, come la Dichiarazione di Parigi del 16 apr. 1856; le Convenzioni dell'Aja del 1899 e 1907; la Dichiarazione di Londra del 1909, ecc. Questi t. sono divenuti sempre più numerosi e, man mano che aumentano, il valore storico dei primi impallidisce.
Tra quelli che segnano vere tappe storiche, ci si limita ad indicare i principali, che si trovano svolti alle singole voci e alle singole nazioni interessate; il Concordato di Worms (1122), il Trattato di pace di Cateau-Cambrésis (1559), di Vestfalia (1648), di Vienna (1815), di Berlino (1878), di Versailles (1919-20), di Parigi (1947), di S. Francisco (1951).
III. RACCOLTE DI T
Nel 1693 apparvero le prime grandi raccolte di t. i. per opera dello stampatore reale francese Léonard (6 voll.), con una prefazione di Amelot de la Hussaye, e di Leibnitz, preceduta da una cospicua introduzione al suo Codex juris gentium (Hannover 1693). Contemporaneamente la prima collezione nazionale veniva avviata in Inghilterra dal Rymer. Sette anni dopo il teologo francese Jacques Bernard compiva un Recueil destraité, etc. in 4 voll. (Amsterdam 1700) che precede di poco la celebre e monumentale raccolta del Dumont (Corps universel diplomatique du droit des gens, ecc., Amsterdam 1731-38, in 8 voll. oltre il seguito) che si arrestò al 1731. I Supplements del Rousset la continuarono fino al 1738. Il Wenck avviò nel 1781 un Codex juris gentium recentissimi, che va dal 1735 al 1772 (3 voll., Lipsia 1781-1795). Nel 1790 infine G. F. V. Martens avviò il suo monumentale Recueil des traités (8 voll., Gottinga 1791-1801) che contiene i t. i. dal 1761 in poi, cui aggiunse 12 voll. di Supplements (ivi 1802 sgg., 1817 sgg.) e un Nouveau recueil (4 voll., ivi 1843 sgg.); l'opera è stata in seguito continuata da vari e successivi editori in più serie. Nel 1892 l'Institut de droit international auspicò la creazione di un Bureau internazionale per una generale pubblicazione dei t. i., ma una conferenza a tal fine convocata dal governo svizzero a Berna (25 sett. 1894) non andò oltre ad uno scambio di idee. L'iniziativa, come si è accennato, fu ripresa con il Patto della Società delle Nazioni e poi con la Carta dell'ONU che hanno provocato la pubblicazione di un voluminoso Recueil, che non è peraltro completo, per le ragioni precedentemente accennate.
Quasi tutti gli Stati hanno invece attualmente una raccolta puramente nazionale dei t. i. (compresa l'Italia), né mancano raccolte private di grande respiro come quella avviata dal Bruns, o di più limitate proporzioni (Strupp), o antologie per uso prevalentemente accademico (Albin, Anchieri, ecc.) e raccolte per materia (Giannini) ecc.
IV. STORIA DEI T
Sotto questo nome è stata designata quella storia speciale che non è destinata ad illustrare la storia interna ed esterna di determinati t. i., ma a ricostruire la storia delle relazioni fra i popoli attraverso i t. diplomatici, considerati come l'espressione più solenne delle relazioni stesse (archivi dei popoli secondo il De Mably; storia della civiltà secondo l'Albicini; storia della società giuridica degli Stati secondo lo Schiattarella), e quelli che ne indicano le tappe fondamentali. Questa concezione, connessa alla tendenza a fare della storia dei t. una disciplina ausiliaria dell'insegnamento del diritto internazionale (per lo stesso motivo l'insegnamento veniva abbinato con quello della diplomazia, intesa come stile diplomatico o tecnica delle relazioni internazionali), si può considerare superata, ma la vecchia denominazione continua ad essere adoperata, per la forza della tradizione, accanto alle altre di storia delle relazioni internazionali, storia della politica estera, storia della politica internazionale, storia diplomatica, ecc., che tornano poi tutte alla storia considerata particolarmente sotto il profilo diplomatico, e quindi, come si è accennato, storia speciale rispetto a quella generale.Si ricorda infine che con analoghi criteri si è parlato in relazione alla S. Sede di storia dei concordati e non si è mancato nemmeno di abbinare storia dei t. e dei concordati, mentre altri hanno preferito parlare di storia della diplomazia pontificia, ciò che è in fondo più corretto e di più vasta portata, poiché con alcuni Stati la S. Sede non ha stipulato né t. né concordati e nondimeno esistono ugualmente rapporti diplomatici, dei quali si può fare la storia.
V. TECNICA DEI T
I t. i., quale che sia la loro denominazione (solenni convenzioni, convenzioni, patti, accordi, protocolli, dichiarazioni, scambi di note, nella più antica terminologia, capitolazioni), sono, dal punto di vista tecnico, i documenti diplomatici che maggiormente risentono del tradizionalismo dello stile diplomatico, anche perché, di solito, conservano la forma solenne, anche quando sono redatti da nuovi organismi internazionali come la Società delle Nazioni e l'ONU. Non solenni sono soltanto gli scambi di note, divenuti un mezzo frequentissimo ed agile per concludere accordi anche di notevole importanza. Non sono solenni e sono quasi caduti soltanto gli accordi orali, per i quali non occorre alcuna tecnica ed alcuna modalità.
Tecnicamente il t. i. come tutti i documenti diplomatici solenni, si divide in tre parti.
Nella prima (protocollo, parte introduttiva) sono indicata dapprima (caduta in disuso, come si faceva nei vecchi t. i., l'invocazione alla S. M. Trinità) le parti contraenti, indi le finalità che inducono le parti a concludere gli accordi, che può anche essere accompagnata da una sommaria narrativa degli eventi che hanno portato agli accordi (specialmente nei t. i. di pace), narrativa che è spesso inesatta o falsata e che comunque non fa storia. Segue la lista dei plenipotenziani, l'accenno alla verifica o al deposito dei poteri, la manifestazione di voler concludere l'accordo.
La seconda parte (mesocolo) comprende le norme che tendono specificamente a realizzare le finalità indicate nella parte introduttiva, o tali sono presunte (specialmente nei t. i. di pace) e che rappresentano la parte centrale e la sostanza dell'accordo. A queste norme seguono le cosiddette clausole di stile (talora più numerose delle prime), le quali determinano che è ammesso a firmare il documento, chi può aderirvi o accedervi, se la firma, l'adesione o la ratifica può essere accompagnata da riserve, il termine entro il quale si può firmare (t. i. aperto a tempo determinato o indeterminato) o aderire e con quale procedura, come e quando si devono effettuare le ratifiche, il termine e le condizioni alle quali entra in vigore, la procedura di revisione, le denunzie ed il termine nel quale diventano operanti, la durata dell'accordo (se a tempo determinato), il modo di dirimere le controversie derivanti dall'interpretazione o applicazione dell'accordo (clausola arbitrale, competenza della Corte di giustizia o di una speciale giurisdizione), la lingua o le lingue adoperate e quella che fa fede.
Quest'ultima clausola è talora inserita nella terza parte del documento (escatocollo), la quale in ogni caso indica la data ed il luogo nel quale il documento è firmato, l'archivio del governo o dell'ente presso il quale il testo originale è depositato (e che di solito accenna la raccolta delle ratifiche, delle adesioni, delle denunzie, dandone notizia ai firmatari, e redige il processo verbale del verificarsi delle condizioni che fanno entrare in vigore l'accordo e che va quindi notificato ai firmatari o aderenti) ed infine le firme dei plenipotenziani, con le loro eventuali dichiarazioni, riserve, ecc. I plenipotenziani possono firmare puramente e semplicemente o ad referendum. Le riserve devono essere consentite e prevedute dall'accordo, o, quanto meno, non devono essere ad esso contrarie.
Talune di queste clausole di stile sono nuove, mentre sono cadute in disuso alcune vecchie clausole di stile, come quella della solenne conferma giurata del patto, l'intervento del Sommo Pontefice nella conferma e nell'esecuzione dell'accordo (che sopravvisse per qualche tempo anche dopo la caduta la Respubblica christiana). Amedeo Giannini