INGIURIA

INGIURIA. - Dal latino iniuria, significa qualiasi lesione della giustizia: "iniuria est alieni iuris violatio" (l. 5, D. IX, 2). In questo senso, in cui i. è sinonimo di ingiustizia, si hanno tante specie di i., distinte tra loro, quante sono le specie di giustizia. In senso più ristretto e preciso, i. è la violazione della giustizia commutativa (v. INGIUSTIZIA, IV).

I. VARIE SPECIE DI I

Nel suo aspetto soggettivo l'u. può essere formale o materiale. Si ha l'u. materiale, tutte le volte che l'azione o l'omissione è lesiva di un diritto; diventa formale, quando chi la provoca vuole pure l'u. stessa.

In rapporto a colui che la riceve, l'u. si distingue in personale e reale, a seconda che si colpisca la persona stessa nei beni dell'anima e del corpo, oppure nei beni esterni.

In relazione all'effetto l'u. può essere dannosa o senza danno. Si ha il danno se, in conseguenza dell'u., l'ingiurato soffre una qualsiasi diminuzione nei beni della persona o di fortuna.

II. PRINCIPI GENERALI E CONDIZIONI DI OGNI I

L'u. è peccato per sé (ex genere suo) mortale, poiché lede l'ordine stesso, indispensabile alla vita sociale. Non è possibile il convivere sociale, senza che i diritti di ognuno siano rispettati.

La materia grave si misura dal danno di colui cui si fa, e dall'opposizione al bene comune.

L'ì. può provenire da un'azione in se stessa lesiva della giustizia, oppure soltanto lesiva nel modo con cui l'azione viene condotta.

A costituire un'ì. materiale, si richiede ed è sufficiente la violazione del diritto di un altro, che non vi acconsente. Si suppone che il diritto sia vero e reale, e già acquisito dall'altro, e non è necessario che l'altro positivamente dissenta, basta che non acconsenta. Se però acconsente, non vi è più il, potendo ciascuno spogliarsi di un proprio diritto: «Scienti et consentienti non fit iniuria aut dolus» (reg. 27ª del Liber VI). Il consenso, che svuota l'ì., è necessario che sia libero, non estorto, cioè, né da violenza fisica o morale, né da frode.

Il consenso poi del paziente non è libero, se la consapevolezza non precede la violazione del diritto: la consapevolezza a sua volta deve essere immune dall'errore «dante causam».

Inoltre deve acconsentire colui che può disporre del diritto. Perciò si debbono distinguere i diritti strettamente personali dai diritti patrimoniali. Ai diritti personali può opporsi, oltre al soggetto, colui al quale è affidata la cura dell'altrui persona; ma dei medesimi, all'infuori del soggetto, nessuno può disporre.

Perché si commetta l'ì. formale si richiede che essa proceda da chi la conosce e la vuole: cioè scienza o volontà di nuocere o di ingiuria, ed efficace influsso della volontà nell'atto esterno ingiurioso ad altri.

III. L'ì. COME PECCATO E COME DELITTO SPECIFICO. — L'ì., come peccato e come delitto specifico, appartiene a quelle varie specie di lesioni, che invadono l'altrui diritto all'onore ed alla fama, per quanto non sempre identiche siano in materia le accezioni nei vari diritti penali.

1. In teologia morale

Le violazioni dell'onore e della fama del prossimo hanno in genere nei trattati di teologia morale una terminologia ben definita. La lesione dell'onore altrui è propriamente detta continua (v. ONORE E CONTUMELIA); la lesione della fama, detrazione o diffamazione, che può essere semplice o qualificata, ed allora prende il nome di calunnia (v. DETRAZIONE).

Dato poi che nel foro interno si può offendere la buona fama del prossimo anche con il solo pensiero, gli autori spesso pongono nella stessa classificazione anche il giudizio temerario (v.).

Quale prezioso bene sia il buon nome della persona, è sufficientemente indicato dall'attaccamento che la persona onesta vi ha e dal suo valore sociale (v. FAMA).

2. Nel diritto canonico

Tutte le varie specie di lesioni dell'onore e della fama (non vi è quindi nel diritto distinzione tra fama e onore, come si fa nel campo morale) vengono nel CIC sotto il nome di i. o diffamazione (can. 1938).

Occorre però ben distinguere il delitto di i. verbale dal delitto di i. reale. La i. reale si attua nella lesione del corpo o della libertà o dignità personale altrui. Il CIC se ne occupa soprattutto per rispetto ai chierici in quanto l'ì. reale importa violazione dell'immunità personale o del cosiddetto privilegium canonis (v. LESIONE PERSONALE; IMMUNITÀ ECCLESIASTICA; PRIVILEGI DEI CHIERICI).

L'ì. verbale invece si attua con parole o con scritti e con fatti e si concretizza nella contumelia, detrazione e calunnia, che divengono delitto, quando non sono fatte in privato ma in pubblico. Il delitto di i. appare già nel Decretum Gratiani, che raccoglie disposizioni anteriori di legge, che risalgono al Concilio di Elvira (can. 3 = c. 3 C. 5 q. 1), agli Statuta Ecclesiae antiquae (can. 5 = D. 46, c. 2) a s. Gregorio Magno (D. 46, c. 1); e nelle Decretali di Gregorio IX (c. 1, 23 X, 11, 27). Particolarmente severa si mostra la legislazione ecclesiastica contro i cosiddetti libelli famosi, cioè contro l'ì. fatta a mezzo dello scritto o stampa, e contro quella particolare forma di i., che è la calunnia, mentre è benigna verso l'ì. fatta per leggerezza od inconsiderazione (c. 27, C. 23, q. 4).

Ugualmente severa si mostra contro l'ì. che sconfina nel delitto specifico contro l'autorità ecclesiastica. Anche oggi il CIC ha innanzi tutto presenti le i., che implicano disprezzo dell'autorità, dirette o contro il Romano Pontefice, i cardinali, i legati del Sommo Pontefice, le S. Congregazioni ed i tribunali della Curia romana, gli officiali maggiori di questi dicasteri e l'Ordinario. E le colpisce sia che si facciano direttamente sia indirettamente, cioè a mezzo di altri, eccitando odi, divisioni ecc., con congrue pene e penitenze, premessa sempre la soddisfazione dell'ì. (can. 2344). È all'Ordinario che è commessa l'irrogazione delle pene, proporzionate alla gravità del delitto: egli in questi casi, in cui sono coinvolti l'onore e la buona fama dell'autorità, può agire non solo ad istanza di parte, ma anche ex officio. Il delitto d'ì. però in questi casi prende spesso la configurazione speciale di delitti contro l'autorità ecclesiastica (v. AUTORITÀ ECCLESIASTICHE, DELITTI contro le).

Viene comunque considerato delitto l'ì. verbale (can. 2355), contro chiunque diretta, sebbene i laici possano ordinariamente trovare, più facilmente e più efficacemente presso i tribunali civili, la tutela di simili delitti, che sono mihi fori. Trattandosi però della violazione di un diritto privato, il delitto non è perseguibile se non ad istanza di parte (can. 1938 § 1), a meno che non si tratti di i. grave contro un chierico o religioso, o fatta ad altri da un chierico o religioso, nel qual caso l'azione criminale può istituirsi anche d'ufficio, essendo di pubblico interesse il rispetto e la vita onesta dei chierici (can. 1938 § 2), che devono essere forza di coesione e non di dissidi nella società. La Chiesa, sebbene raccomandi il perdono delle i., come atto spesso di maggior merito, ammette però l'azione per i., per salvare con la sua forza morale, se non è possibile altrimenti, quel minimo di rispetto tra gli uomini, indispensabile al mantenimento della convivenza sociale. A volte, pur essendo sempre necessaria la disposizione di animo incline al perdono, circostanze estrinseche possono esigere la prosecuzione di una azione criminale per i., come un bene maggiore.

Le pene comminate per il delitto non sono irrogate automaticamente (pene latae sententiae), ma rimesse alla libera valutazione del giudice (ferendae sententiae), in modo da poterle adattare alla gravità del delitto: per il chierico possono arrivare fino alla sospensione e rimozione dall'ufficio.

L'azione per i. cessa: con l'espressa o tacita condannazione, la soddisfazione legittimamente prestata, la ritorsione dell'ì. nella stessa specie, o fatta a propria difesa (can. 2218 § 3), la prescrizione annuale (can. 1702, 1703), la morte di chi ingiuria o di chi è stato ingiurato, avvenuta prima della contestazione della lite. Vi è in materia un'abbandonate casistica nella giurisprudenza della S. R. Rota (cf. R. Rotae decisiones... a. 1909 sgg., p. es., IV, Roma 1946, pp. 112, 142, 478).

3. Nel divitto penale italiano

Tutte le offese lesive dell'onore e della fama sono classificate in due categorie: i. e diffamazione, che però, a differenza di quanto dispone il CIC, sono delitti distinti tra loro. Il principale motivo di distinzione tra le due classi di delitti è desunto dalla presenza o meno dalla persona offesa (v. FAMA).

L'ì. lede l'onore od il decoro della persona presente (art. 594): la diffamazione, la reputazione di persona assente (art. 595). Per l'ì. si sottolinea come sia necessaria la presenza (fisica o morale) dell'interessato ed il rilievo, da parte del medesimo, del fatto che intacca il suo onore, la sua reputazione, il suo decoro. Inoltre occorre la volontà di offendere da parte di chi pone il fatto, per cui l'intenzione di scherzare (purché il gioco rimanga nei debiti limiti) o l'intenzione di correggere, in chi ha il dovere di correggere (sempre che il modo della correzione sia ragionevole) escludono l'ì. Il fatto lesivo può essere tanto in una commissione che in una omissione. Un'altra differenza tra i. e diffamazione è tratta dal bene giuridico violato: l'ì. offendere l'onore formale della persona; la diffamazione offendere la reputazione, che la vit

tima si è procacciata presso terzi. Come conseguenza di quanto si è detto, l'aggravante della pubblicità (anche a mezzo della pubblica stampa) non può riguardare l'ì, la quale per definizione dev'essere fatta in presenza della vittima, ma solamente la diffamazione. In ciò il diritto italiano si rifà ai concetti morali, e non canonistici, attuali. Sia l'ì, che la diffamazione sono punibili a querela della persona offesa (art. 597); non però se vi è stata la provocazione; e, se le offese sono reciproche, il giudice può dichiarare non punibile uno od entrambi gli offensori (art. 599).

In materia di eccezione della verità (exceptio veritatis), come prova liberatoria dal delitto di i. e diffamazione, il codice Zanardelli seguiva un sistema intermedio: escludere l'eccezione di verità come regola, ammetterla in casi di eccezione (art. 394); il codice Rocco l'escludeva completamente (art. 596); ma un decreto luogotenenziale del 14 sett. 1944, n. 288 ripristinava l'istituto dell'excepito, come causa di esclusione della punibilità in questi reati.

Il diritto alla fama non si estingue con la morte; e passa quindi ai congiunti prossimi, all'adottante e adottato il diritto a querela per i. alla memoria di un defunto (art. 597), sebbene i penalisti italiani, non riconoscendo più ed immeritamente, in questo caso, il defunto come soggetto di diritti, non concordino nel determinare se la disposizione di legge sia stata erogata nell'interesse dei viventi (Manzini), o se la memoria del defunto sia eretta in persona per finzione giuridica (Rende).

Nel diritto penale italiano viene anche posto in dubbio, ed ancora immeritamente, se la persona morale possa essere soggetto del diritto di onore e di fama, e quindi se la violazione nei loro confronti sia reato (Manzini).

Bibl.: Oltre ai manuali di teologia morale, nel trattato De iustitia et iure, cfr. G. Battaglini, Il bene dell'onore e la sua tutela penale, in Rivista penale, 83 (1916), p. 255; E. Massari, Il delitto civile di diffamazione, in Rivista di diritto e procedura penale, 9 (1918), p. 410; sgg.: D. Rende, I. e diffamazione, in Nuovo digesto italiano, VI, pp. 1104-12 (con abbondante bibl.); P. Cipriotti, De iniuria ac diffamazione in iure poenali canonico, Roma 1937; V. Manzini, La prova della verità dell'addebito nei delitti di i. e di diffamazione, in Rivista penale, 113 (1946), p. 453; sgg. Pietro Palazzini.