LESIONE PERSONALE. - Si ha l. p. nel diritto penale italiano quando, senza intenzione di uccidere, si cagiona ad altri un danno nel corpo, salute o stato mentale. Se accede l'intenzione di uccidere, si ha il mancato omicidio.
Per il CIC e per i moralisti non esiste una l. p. come peccato o delitto per sé stante, ma la l. p. rientra nel genere di delitti che riguardano le violazioni dell'altrui persona (in bona corporis). Ciò è dovuto al fatto che il CIC, trattando più che altro dei delitti specifici ecclesiastici, generalmente rimanda, almeno per l'applicazione delle pene, alle leggi dei singoli Stati (cann. 2198; 2223 § 3, n. 2), per quanto concerne i delitti che sono considerati dai codici penali statali, e al fatto che i moralisti considerano più il lato morale che quello giuridico, fermandosi quindi in questa materia all'esame degli elementi comuni a tutte le ingiustizie, delle quali la l. p. fa parte. Qualche elemento particolare viene tuttavia fornito dai moralisti quando parlano della mutilazione, del tentato omicidio, ecc., qualche altro pure dal CIC nel I. V, ad es. ai cann. 2333; 2337 § 2; 2341; 2343 § 1-4; 2350 § 1; 2351 § 1; 2353; 2354 § 1-2; manca però nell'uno e nell'altro caso una specifica trattazione della l. p. in senso tecnico, trattazione che invece ha il Cod. pen. ital., I. II al tit. XII, dei delitti contro la persona. In realtà neanche esso dà una espressa definizione; è però facile dedurla dall'intero tit. XII e soprattutto dall'art. 582 cap. 1, il quale dice che «chiunque cagiona ad alcuno una l. p. dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente» è soggetto alle pene, ivi e nell'art. 583 determinate. È necessario ritenere subordinata detta norma a due riserve: la prima, che non è mai possibile parlare giuridicamente di l. p. se non quando l'atto che la produce termina in un soggetto diverso dall'agente (quindi il tentato suicidio, l'automutilazione, l'autointossicazione, ecc., non sono l. p.); e la seconda, che qualora produca malattia corporale o mentale, ognuna delle azioni elencate nel tit. XII come distinte dalla l. p. (perscose, risse, abbandono di persona di minore età e di incapaci o di neonati, omissione di soccorso, riduzione di persona in schiavitù, sequestro di persona, arresto illegale, indebite limitazioni della libertà personale, perquisizioni e ispezioni arbitrarie, violenze private, minacce, stato di necessità prodotto mediante violenza) costituiscono, oltre al delitto loro specifico, anche l. p. In questo senso si possono vedere gli artt. 549, 550, 554, 558 e 559. È indispensabile comunque, perché si possa avere l. p. che l'azione producente la malattia tanto corporale che mentale si trovi nel rapporto di causa ad effetto. Né sfugge che ogni l. p. come descritta è, moralmente parlando, una violazione di giustizia commutativa normalmente grave. Per quanto riguarda la responsabilità morale delle azioni lesive della persona, sia dolose che col-
poso, e le circostanze che l'aggravano o la diminuiscono (v. pure gli artt. 582-83, 586-88, 590), va ricordato che per la coscienza è l'elemento soggettivo che interessa, più di ciò che appare nel foro esterno.
Il CIC considera l. p. anche la violazione del privilegio del canone, cioè della vita, della dignità, della libertà di un chierico o religioso (can. 2343; V. PRIVILEGI DEI CHIERICI) e la punisce con pene varie. Nelle pene accomuna la l. p. nell'aborto, l'autolesione a scopo suicida, la l. p. nel duello, nel ratto violento, ecc. La pena è proporzionata al grado di colpevolezza anche per la lesione preterintenzionale o colposa.
BIML.: Per il diritto penale italiano: F. Altavilla, I delitti contro la persona e contro l'integrità della stirpe, Milano 1934, n. 54 sgg.: R. Pannain, L. p., in Nuovo digesto ital., VII, p. 774 sgg.: G. Sabatini, Istituzioni di dir. penale, parte speciale, II, Catania 1947, p. 146 sgg.: V. Manzini, Istituzioni di dir. pen., II, Padova 1950, p. 309 sgg. Per il CIC e la morale V. F. Liuzzi, De delictis contra auctoritates ecclesiasticas, Roma 1924, pp. 66-72; I. Chelod-P. Cipriotti, De delictis et poenis, Trento 1943, pp. 89-110.