LETTERE ECCLESIASTICHE. - Sono documenti pubblici per la loro destinazione e per l'autorità da cui emanano, che hanno per fine di far fede su un decreto emanato dall'Ordinario o su qualche altra sua istruzione o costituzione. Hanno diverse denominazioni, fra cui le principali sono:
1. L. DI AGGREGAZIONE: esse recano la formula della aggregazione di una confraternita o di una pia unione ad un'arciconfraternita o ad un'unione primaria. La formula deve essere redatta secondo la determinazione degli statuti e in perpetuo (can. 723, 4°). Se gli statuti non contengono una formula determinata, per la validità si deve almeno specificare quale associazione venga aggregata, a quale primaria associazione venga fatta l'aggregazione e da quale persona essa sia eseguita. Nell'odierna legislazione non si richiede che si osservino le norme date da Clemente VIII (cost. Quaecumque, 7 dic. 1604), né che si segua l'antica formula di aggregazione (S. C. Indicis Decreta authentica, p. 468).
Le 1. di aggregazione debbono essere spedite del tutto gratuitamente, né si può accettare alcun tributo, anche se questo venga offerto; in caso di trasgressione l'aggregazione è nulla. Sono eccettuate solo le spese necessarie (can. 723,5), nel computo delle quali si deve includere non solo il valore della materia usata ma anche il pregio artistico. Dallo statutum aureum di Paolo V (S. Congr. dell'Indice, 6 marzo 1608) si passò prima del CIC a 30 lire o franchi. Oggi si potrebbe raggiungere anche la somma di lire 2000. Le offerte, spontaneamente fatte dopo l'atto di aggregazione, non infrmano la validità dell'aggregazione stessa, come non la infrmano se fatte, indipendentemente dall'aggregazione, per i fini dell'arciconfraternita.
II. L. COMMENTATIZIE: sono 1. autentiche sottoscritte dall'Ordinario, in cui si attesta che il sacerdote latore non è incorso in alcun delitto, irregolarità, censura o altre pene o impedimenti e può quindi essere ammesso alla celebrazione della S. Messa. Il possesso di tale documento attribuisce al sacerdote il diritto di celebrare, eccetto il caso che egli, dopo la concessione, abbia commesso qualche colpa grave, che sia moralmente certa e pubblica.
Le 1. commendatizie possono essere concesse assolutamente o con qualche condizione. Le autorità competenti sono il vescovo, il vicario generale, il vicario capitolare, l'amministratore apostolico, il prefetto apostolico; per i religiosi, il superiore maggiore e, per i casi urgenti, anche il superiore locale; per gli orientali, la S. Congr. per la Chiesa orientale; per gli officiali delle SS. Congregazioni i rispettivi officiali maggiori. Il vescovo può esigere che i sacerdoti estranei non siano ammessi alla celebrazione della S. Messa se non dopo che le 1. commendatizie siano state autenticate dalla Curia; anche i regolari sono obbligati ad osservare questa disposizione, eccetto il caso che si tratti di un religioso del loro ordine (can. 804, 3). Tale norma potrebbe arrecare lamentele e disagi, perciò gli Ordinari non la richiedono che nel caso in cui il sacerdote si soffermi nel luogo più di due o tre giorni. Queste 1. non hanno alcun valore giuridico per la predicazione e la giurisdizione penitenziale.
III. L. DI EREZIONE: sono documenti con i quali si approva l'erezione di una nuova associazione di fedeli. Debbono essere concesse gratuitamente, condizione che non ha alcun effetto irritativo (can. 686, 5); è permesso solo esigere le spese necessarie. Competenti a concedere sono il Sommo Pontefice, l'Ordinario del luogo e tutti coloro a cui sia stata concessa questa facoltà con un privilegio apostolico. Per il vicario generale si richiede un mandato speciale, mentre il vicario capitolare è incompetente. Coloro che hanno il privilegio di erezione debbono, per la validità, richiedere in scritto il consenso dell'Ordinario del luogo (can. 686, 2, 3, 4).
IV. L. ASPETTATIVE: erano quelle con cui si concedeva un ufficio non ancora vacante. Tali concessioni, largamente diffuse nel medioevo, furono proibite da Bonifacio VIII (c. 3 de concessione praebendae et Ecclesiae non vacantis, III, 7 in VI°), riservando la dispensa unicamente alla S. Sede. Ma tuttavia gli abusi non furono totalmente estirpati. Gli stessi sommi pontefici per le tristi condizioni della S. Sede e per necessità furono costretti a concedere 1. aspettative. Il Concilio Tridentino (c. 19 Sess. XXIV de ref.) abrogò, con alcune riserve (c. 7 Sess. XXV de ref.), queste concessioni, tuttavia gli abusi
rimasero fino alla Rivoluzione Francese. Oggi sono totalmente abolite (can. 150, 1).
V. L. PASTORALI: sono documenti che i vescovi indirizzano a tutti i fedeli della diocesi per istruirli nelle verità rivelate. Nei primi secoli della Chiesa si chiamavano anche i concilioche; dal 1740 hanno ricevuto questo nome specifico, quasi ad indicare uno degli uffici più eminenti del vescovo che è quello di istruire il popolo. Generalmente trattano argomenti di fede e di morale che hanno una particolare attinenza con i problemi della diocesi; spesso contengono anche istruzioni sulla liturgia per il retto andamento dei sacri riti. È antico uso di emanare le I. pastorali durante il tempo quaresimale, perché in tale periodo la vita dei fedeli, purificata con l'austerità dei costumi, si consolidò sempre più nelle verità di fede e nell'esercizio delle virtù. Nel CIC non vi è alcun cenno su tali 1.: è una norma consuetudinaria che rimette all'arbitrio del vescovo la loro necessità e il loro contenuto. In Roma il cardinale vicario emana solo istruzioni, a cui si dà il nome di notificazioni. I parroci sono obbligati a leggere le I. pastorali al popolo nei giorni determinati dallo stesso Ordinario.
VI. L. ROGATORIE: sono quelle con cui i vari tribunali ecclesiastici si prestano vicendevole collaborazione nell'amministrazione della giustizia. Si distinguono in re-missoriati, se vengono spedite ad un tribunale dello stesso grado, imperative se emanate da un tribunale superiore, supplicative se da un tribunale inferiore. La norma stabilita nel CIC è generalissima e vale per tutti i tribunali: il suo fondamento è nella disposizione legale che obbliga tutti i tribunali ad aiutarsi (can. 1570, 2); se vi è una particolare convenzione, questo mutuo aiuto si può avere anche fra tribunali ecclesiastici e civili (cf. Concordato austriaco, art. 7, 5). Oggetto di queste I. possono essere tutti gli atti processuali, l'enumerazione fatta dal CIC essendo solo dimostrativa. Il giudice richiedente, dopo aver descritto sommariamente la causa e indicato lo scopo della sua domanda, enumera gli atti processuali richiesti, notificando il nome e il domicilio delle persone da interrogare, gli interrogatori preparati dal promotore di giustizia, dal difensore del vincolo o dalle parti e unendovi le istruzioni necessarie. Il tribunale, ricevuta la I., ne cura l'esecuzione, dopo aver esaminato la legittimità della richiesta. Nell'esecuzione dei singoli atti si debbono osservare le norme del diritto comune e quelle del diritto particolare del tribunale in cui si eseguono gli atti, che vengono compilati secondo la legge del tribunale; tale norma vale anche per le spese. Se il tribunale richiedente ha concesso il gratuito patrocinio è conveniente che lo conceda anche il tribunale richiesto. Giuseppe Damizia
VII. L. TESTIMONIALI. - Sono attestati rilasciati dall'autorità ecclesiastica competente intorno alla onestà degli aspiranti allo stato religioso e degli ordinandi.
1. L. testimoniali per gli aspiranti religiosi. - Questi possono essere postulati o novizi delle Congregazioni ed Ordini religiosi, dove non si premette il postulato. Il can. 544 § 1 richiede per costoro I. testimoniali del Battesimo e della Cresima ricevuti; al § 2, si stabilisce inoltre che gli aspiranti, se uomini, devono presentare le I. testimoniali dell'Ordinario di origine e di ogni altro luogo, ove siano rimasti più di un anno moralmente continuo, dopo il 14° anno compiuto. Al § 3 sono richieste le I. testimoniali del rettore del seminario o collegio, il quale deve prima consigliarsi con l'Ordinario del luogo, quando l'aspirante sia stato in antecedenza in qualche seminario o collegio; sono richieste invece le I. testimoniali del superiore maggiore della religione, qualora il candidato sia già stato aspirante di qualche altra religione.
Però il § 4 ammette che per gli aspiranti già chierici basti l'attestato dell'ordinazione e le I. testimoniali degli Ordinari delle diocesi nelle quali tali chierici si fossero fermati, dopo l'ordinazione, oltre un anno moralmente continuo, salvo quanto è ordinato al § 3. Il § 5 nota che se un religioso per indulto apostolico passa ad altra religione, è sufficiente l'attestato del superiore precedente. Nel § 6 si lascia il diritto ai superiori di poter esigere anche altri attestati, oltre gli indicati sopra, se lo credessero necessario od opportuno. Il § 7 riguarda solo le postulanti, o ordina che non possano riceversi senza aver premesso indagini diligenti riguardo alla loro indole e costumi, con osservanza del § 3.
Le I. testimoniali devono essere date ai superiori religiosi (non agli aspiranti) gratuitamente, entro tre mesi dalla richiesta, sigillate, e, qualora si tratti di seminariatori collegiali o aspiranti di altra religione, sotto giuramento. Però se, per gravi motivi, chi deve dare le I. testimoniali giudicasse di non dover rispondere, entro tre mesi è tenuto a manifestare la ragione alla S. Sede. Se chi deve dare le I. testimoniali risponde di non conoscere abbastanza l'aspirante, il superiore religioso supplirà con altra diligente ricerca: se poi non risponde affatto, il superiore richiedente deve informare la S. Sede (can. 545 § 1-3).
Dopo diligente ricerca, anche per notizie segrete, mentre raccolte, chi deve dare le I. testimoniali è tenuto, per grave obbligo di coscienza, a rispondere della veridicità delle cose asserite riguardo alla nascita, costumi, ingegno, vita, fama, condizione, studi compiuti, eventuali censure, irregolarità, impedimenti canonici e stato di famiglia. Se si tratta di alunni usciti o dimessi dal seminario, collegio, postulato o noviziato di qualche Congregazione od Ordine religioso, occorre indicare per quale ragione ciò è avvenuto. Tutti quelli che riceveranno tali informazioni, sono obbligati al segreto circa le notizie ricevute e le persone che le hanno fornite (can. 545 § 4, 546).
Il CIC sancisce inoltre che i superiori, i quali riceveranno al noviziato un candidato senza le I. testimoniali richieste dal can. 544, siano puniti secondo la gravità della colpa, non esclusa la privazione dell'ufficio (can. 2411).
2. L. testimoniali per l'ordinando. - Sono attestati dell'Ordinarie del luogo, il quale assicura che l'ordinando non ha contratto alcun impedimento o irregolarità. Esse devono essere rilasciate dall'Ordinarie del luogo, dove l'ordinando è rimasto, dopo l'età puberale, per sei mesi, anzi, se soldato, per tre mesi. Da notare che devono essere concesse dallo stesso Ordinario (anche dal vicario generale) allo scopo specifico di permettere di ricevere gli Ordini (quindi le I. testimoniali date per altro fine, ad es., esami da subire, non valgono come I. testimoniali per l'ordinazione). Il vescovo ordinante può, per motivi la cui valutazione è rimessa alla sua prudenza, chiedere I. testimoniali per un tempo minore o anche per quello precedente all'età puberale.
Se l'Ordinarie del luogo non conosce, o non può conoscere l'ordinando sufficientemente né personalmente, né per mezzo di altri, oppure se l'ordinando ha vagato per tante diocesi di modo che sia molto difficile ottenere tutte le I. testimoniali, l'Ordinarie può garantirsi mediante il giuramento suppletorio imposto all'ordinando. Se ricevute le I. testimoniali, ma prima dell'ordinazione, l'ordinando dimora nello stesso territorio, si richiedono nuove I. testimoniali dell'Ordinarie del luogo. Il religioso non esente deve presentare, assieme alle I. testimoniali dell'Ordinarie del luogo, le I. testimoniali del proprio superiore maggiore, mentre il religioso esente deve presentare soltanto le I. testimoniali del proprio superiore religioso, nelle quali si attesti dell'appartenenza dell'ordinando e della professione nella propria famiglia religiosa, degli studi compiuti e delle altre cose richieste nelle I. testimoniali dell'Ordinarie del luogo (can. 993-95).
Chi ordina il proprio suddito, dimorato altrove un tempo sufficiente a contrarre impedimenti canonici, senza aver ottenuto le I. testimoniali o il giuramento suppletorio, incorre subito nella sospensione del conferimento degli Ordini per un anno, riservata alla S. Sede (can. 2373).