INTERPRETE

INTERPRETE. - Anche nell'attuale ordinamento canonico ha la sua importanza l'antico istituto giuridico dell'i., che, per quanto riguarda il Sacramento della Confessione, era in largo e pacifico uso nel medioevo, come si rileva dalla Summa theologica di S. Tommaso, e che ebbe qualche ritocco in alcune costituzioni pontifice (Clemente IX, In excelsa, 13 sett. 1669 e prima Alessandro VIII, Sacrosancti apostolatus, 18 genn. 1658) e la sua definitiva formulazione nel decreto della S. Congregazione di Propa-

ganda Fide del 6 sett. 1630, in risposta ad un dubbio mosso dal patriarca di Costantinopoli.

Il CIC (can. 903) permette l'uso libero dell'i. per il Sacramento della Penitenza. Le qualità che deve avere in questo caso l'i. non sono determinate dal CIC, può quindi essere scelta a tale scopo qualunque persona: purché sia capace di svolgere questa missione e ci sia la certezza morale dell'osservanza del sigillo sacramentale, com'è prescritto dal medesimo can. 903 e confermato dal can. 889

§ 2 e si evitino gli abusi (non farlo senza necessità, scegliere luogo e tempo adatti, ecc.) e gli scandali. Lodevole certamente il metodo indicato dai moralisti: l'i. con le spalle volte al penitente, ripeta a lui le domande fatte dal confessore, e risponda il penitente con segni affermativi o negativi. Così si provvede meglio all'osservanza del sigillo sacramentale, imposta anche con comminazione di pene, stabilite nel can. 2369 § 2 in proporzione alla gravità del resto, e che possono giungere fino alla scomunica.

Anche per la celebrazione del Matrimonio è ammesso l'i., secondo il can. 1090, che riferisce in questo l'antico diritto; ciò può avvenire quando i contraenti (o uno di essi) sono del tutto ignari della lingua in cui possono essere interrogati dal parroco e compresi dai testi, ovvero sono sordomuti. L'uso lecito dell'i. è però subordinato in questo caso all'adempimento di queste tre condizioni, prescritte dal can. 1091: ci sia vera necessità di celebrare così il Matrimonio, non si abbia alcun dubbio sulla fedeltà

dell'i., si abbia, ove il tempo lo permetta, il preventivo permesso dell'Ordinario. Si ha qui una legge generale, che vale per tutta la Chiesa, senza limiti di sorta per quel che riguarda lo spazio.

Finalmente anche nell'ordinamento processuale, sia in quello generale (can. 1641), come in quello speciale, vigente nelle cause di beatificazione e canonizzazione (can. 2037 § 3), può essere richiesto l'uso dell'i. Esso nel primo caso dovrà essere giurato, come del resto è richiesto da talune legislazioni civili, nominato dal giudice e superiore a qualsiasi legittima eccezione, che potrebbe essergli mossa dalle parti.

BIBL.: Oltre i manuali di diritto canonico, cf. B. Oletti, Synopsis rerum moralium et iuris pontificii alphabetico ordine digesta, 3ª ed., Roma 1912, coll. 2373-75; P. Gasparri, Tractatus canonicus de Matrimonio, II, Città del Vaticano 1932, n. 876;

M. Lega-V. ARTOTIRITI, Commentarius in iudicia ecclesiastica, I, Roma 1938, p. 282; F. Roberti, De processibus, I, 2ª ed., ivi 1941, pp. 344-45; Wernz-Vidal, VI, n. 199.

Severino Alvarez-Menéndez

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“INTERPRETE.” Enciclopedia Cattolica, vol. VII (1951), p. 88. Azione Romana digital edition, https://azioneromana.com/it/article/interprete.