INTERPRETE

INTERPRETE. - Anche nell'attuale ordinamento canonico ha la sua importanza l'antico istituto giuridico dell'ì, che, per quanto riguarda il Sacramento della Confessione, era in largo e pacifico uso nel medioevo, come si rileva dalla Summa theologica di S. Tommaso, e che ebbe qualche ritocco in alcune costituzioni pontifice (Clemente IX, In excelsa, 13 sett. 1669 e prima Alessandro VIII, Sacrosancti apostolatus, 18 genn. 1658) e la sua definitiva formulazione nel decreto della S. Congregazione di Propa

ganda Fide del 6 sett. 1630, in risposta ad un dubbio
mosso dal patriarca di Costantinopoli.

Il CIC (can. 903) permette l'uso libero dell'ir. per il
Sacramento della Penitenza. Le qualità che deve avere
in questo caso l'ir. non sono determinate dal CIC, può
quindi essere scelta a tale scopo qualunque persona:
purché sia capace di svolgere questa missione e ci sia
la certezza morale dell'osservanza del sigillo sacramen-
tale, com'è prescritto dal medesimo can. 903 e con-
fermato dal can. 889
§ 2 e si evitino gli
abusi (non farlo sen-
za necessità, sceglie-
re luogo e tempo
adatti, ecc.) e gli
scandali. Lodevole
certamente il metodo
indicato dai morali-
sti: l'ir. con le spalle
volte al penitente,
ripeta a lui le doman-
de fatte dal confes-
sore, e risponda il
penitente con segni
affermativi o negati-
VI. Così si provvede
meglio all'osservanza
del sigillo sacramen-
tale, imposta anche
con comminazione di
pene, stabilite nel
can. 2369 § 2 in pro-
porzione alla gravità
del reato, e che pos-
sono giungere fino
alla scomunica.

Anche per la ce-
lebrazione del Matri-
monio è ammesso
l'ir. secondo il can.
1090, che riferisce in
questo l'antico di-
ritto; ciò può avve-
nire quando i con-
traenti (o uno di essi)
sono del tutto ignari
della lingua in cui
possono essere inter-
rogati dal parroco e
compresi dai testi,
ovvero sono sordo-
muti. L'uso lecito
dell'ir. è però subor-
dinato in questo caso
all'adempimento di
queste condizioni,
prescritte dal can.
1091: ci sia vera ne-
cessità di celebrare
così il Matrimonio,
non si abbia alcun
dubbio sulla fedeltà
dell'ir. si abbia, ove il tempo lo permetta, il preventivo
permesso dell'Ordinario. Si ha qui una legge generale,
che vale per tutta la Chiesa, senza limiti di sorta per quel
che riguarda lo spazio.

Finalmente anche nell'ordinamento processuale, sia
in quello generale (can. 1641), come in quello speciale,
vigente nelle cause di beatificazione e canonizzazione
(can. 2037 § 3), può essere richiesto l'uso dell'ir. Esso nel
primo caso dovrà essere giurato, come del resto è richiesto
da talune legislazioni civili, nominato dal giudice e supe-
riore a qualsiasi legittima eccezione, che potrebbe essergli
mossa dalle parti.

Bibl.: Oltre i manuali di diritto canonico, cf. B. Oletti, Synopsis rerum moralium et iuris pontificii alphabetico ordine digesta, 3a ed., Roma 1912, coll. 2373-75; P. Gasparri, Tractatus canonicus de Matrimonio, II, Città del Vaticano 1932, n. 876;

M. Lega-V. ARTOTIRITI, Commentarius in iudicia ecclesiastica,
I, Roma 1938, p. 282; F. Robetti, De processibus, I, 2a ed., ivi
1941, pp. 344-45; Wernz-Vidal, VI, n. 190.
Severino Alvarez-Menéndez