INDUZIONE AL PECCATO. - Induce al peccato chi con la parola, con l'esempio e con la cooperazione incita il prossimo o lo incoraggia a commettere azioni peccaminose.
Con la parola si induce al peccato imponendo o consigliando il male o incoraggiando a commetterlo. Qui si tratta di cooperazione morale positiva che prende il nome di mandato, di consiglio, di incitamento e che crea la cosiddetta obbligazione solidale per la restituzione del mal tolto o per la rifusione dei danni procurati al prossimo.
Con l'esempio si induce al peccato quando con detti o fatti meno retti si porge al prossimo occasione di peccato; ossia gli si dà scandalo. Lo scandalo dato può essere: a) diretto, quando si dice o si fa qualche cosa con il preciso scopo di indurre il prossimo al peccato, o per rovinarlo spiritualmente (diretto formale) o per proprio vantaggio (diretto non formale); b) indiretto, quando con il proprio detto o fatto meno retto, pur non mirando a indurre al peccato, si prevede che il prossimo prenderà occasione di commettere il male.
Con la cooperazione si partecipa con atti positivi all'altrui peccato. E si partecipa o formalmente, quando si concorre all'azione esterna cattiva altrui, condividendo anche la cattiva intenzione; o soltanto materialmente, quando si presta soltanto l'atto esterno. La partecipazione inoltre può essere prossima, se il concorso prestato è di sua natura lesivo della legge; o remota, se del concorso prestato di per sé buono o indifferente il prossimo abusa per trasgredire la legge.
Per la moralità di detti atti, V. anche: COOPERAZIONE, La c. al male o al peccato; MANDATO; SCANDALO.