FAMA

FAMA. - Con questo termine s'intende « il buon concetto che si ha di una persona in un certo ambiente per le qualità di cui la si ritiene dotata ». Richiede quindi una qualche diffusione, a differenza della stima che può anche essere limitata ad una persona sola. Può riguardare tanto le qualità morali (ossia quelle fondate sull'uso della libertà), quanto le qualità fisiche e intellettuali; può essere comune o speciale a seconda che vengono attribuite qualità solitamente possedute in un certo tempo a luogo, oppure qualità eccezionali.

La f. può acquistarsi sia con la divulgazione di buone qualità realmente possedute, sia con la divulgazione di qualità fittizie. Altrettanto va detto della perdita di essa. L'attribuzione di cattive qualità che non si hanno costituisce la colpa specifica della calumnia: l'attribuzione detrazione (v.) e talvolta anche maldicenza. Tutto questo può esser fatto anche solo con un gesto, una sospensione, un silenzio, un sorriso, un movimento del capo, delle spalle o degli occhi, un'interrogazione, un'insinuazione; ma il grande mezzo di reputazione o di diffamazione rimane sempre la parola, sia orale che scritta, specialmente con la potenza di diffusione consentita dalla stampa, dal cinema, dalla radio e dal complesso delle forme pubblicitarie e propagandistiche. A tal fine sono da rileggere e rimeditare i numerosi passi biblici riguardanti la lingua a la sua efficacia nel costruire o distruggere la f.

L'importanza della quale è grandissima sia in se stessa, sia per le conseguenze sociali ed economiche che può avere. Dice la Scrittura che il buon nome è preferibile alle ricchezze (Prov. 22, 1); onde esorta ad averne gran cura: « hoc enim magis permanebit tibi quam mille thesauri pretiosi et magni. Bonae vitae numerus dierum: bonum autem nomen permanebit in aevum » (Prov. 41, 15a). Ciò vale soprattutto per le professioni fondate essenzialmente sulla fiducia (ad es., quella del medico, del sacerdote, dell'avvocato, ecc.). Una buona o cattiva f. può determinare rispettivamente la fortuna e la rovina di una persona. In ogni caso è condizione indispensabile d'influenza ed elemento necessario di successo.

Per tali motivi anche la più elementare riflessione permette di concludere che ognuno ha diritto alla f. e per conseguenza pecca gravemente o lievemente secondo i vari modi e la misura della lesione chi la distrugge o la mette in pericolo. In tal senso parla la S. Scrittura (cf., ad es., Ps. 14, 3; 33, 14; Prov. 20, 19; 30, 10; Sap. 1, 11 agg.; I Tim. 3, 2; Rom. 1, 30; II Cor. 12, 20; Inc. 4, 11, ecc.) e la tradizione patriottica (specialmente i commenti dei Padri ai passi biblici citati).

Tali affermazioni hanno un valore assoluto in quanto si riferiscono ed escludono la calumnia; per la detrazione invece suppongono che la permanenza della buona reputazione di una persona non sia di danno agli altri. La casistica ha abbondantemente sviluppato quest'ultimo punto, dando una lunga serie di situazioni in cui è lecito manifestare i difetti altrui (manifestazione ai genitori o ai superiori dei difetti dei figli o dei sudditi per render più facile la loro correzione; manifestazione a fidanzati, a chi intende affidare a determinate persone incarichi di fiducia, manifestazione a competenti per avere consiglio, ecc.).

L'importanza sociale della buona reputazione ha indotto il legislatore a proteggerla con la forza della legge.

Nel CIC si dice: « Si quis... verbis vel scriptis vel alia quavis ratione... bonam famam læserit, non solum potest ad normam can. 1628, 1938 cogi ad debitam satisfactionem praestandam damnaque reparanda, sed praeterea congrue poenia ac poenitentia puniti, non exclusa, si de clericis agatur et causa ferat, suspensione aut remotione ab officio et beneficio » (can. 2355). Il Codice penale italiano se ne occupa agli artt. 595-599. In essi si dice che « chiunque... comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione è punito con la reclusione fine ad un anno o con la multa fino a lire dieci mila » (a. 595). Sono escluse solo « le offese contenute negli scritti presentati o nei discorsi pronunciati dalle parti o dai loro patrocinatori nei procedimenti dinanzi all'Autorità giudiziaria ovvero dinanzi all'Autorità amministrativa, quando le offese concernono l'oggetto della causa o del ricorso » (a. 598). Le pene sono aumentate « se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato », oppure « se l'offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico », oppure « se l'offesa è recata a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o ad una sua rappresentanza, o ad un'Autorità costituita in collegio » (a. 595). Tali delitti « sono punibili a querela della persona offesa... » (a. 597) e per essi « il colpevole... non è ammesso a provare, a sua discolpa, la verità o la notorietà del fatto attribuito alla persona offesa » (a. 596).

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Data la natura della colpa di diffamazione è evidente che essa comporta anche il dovere di riparare tutti i danni ingiustamente causati. - Vedi tav. LXVII.
BIBL.: E. Florian, La teoria psicologica della diffamazione, 2ª ed., Torino 1937; A. Vernacetsch, Theologia moralis principis..., II, Roma 1937, n. 597 sg.; V. Manani, Trattato di diritto penale italiano secondo il codice del 1910, VIII, Torino 1937; P. Corotti, De iniqua ac diffamazione in iure poenali canonico, Roma 1937; D. Reude, s.V. in Nuovo Digesto Italiano, VI, pp. 1104-12. Giovanni Battista Guzzetti

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“FAMA.” Enciclopedia Cattolica, vol. V (1950), p. 596. Azione Romana digital edition, https://azioneromana.com/it/article/fama.