CATTEDRATICO. - È un tributo che tutte le chiese (compresi gli oratori pubblici) e i benefici soggetti alla giurisdizione del vescovo, come pure tutte le Confraternite, devono pagare annualmente al vescovo in riconoscimento della loro sudditanza (in signum subiectionis: CIC, can. 1504). Si chiama anche sinodatico (questo nome si trova in due testi del 1206 e 1218 in c. 20, X, III, 39, e c. 16, X, I, 31), perché anticamente soleva esser pagato in occasione del sinodo diocesano che si sarebbe dovuto radunare ogni anno.
L'ammontare del tributo non è determinato dal CIC, che rinvia alla consuetudine preesistente da lungo tempo (si ritiene almeno da quaranta anni), o, se questa manchi, stabilisce che la misura sia fissata nel concilio provinciale o nella conferenza vescovile della provincia, ed approvata dalla S. Sede (CIC, can. 1504 e 1507 § 1); il CIC si limita solo a dire, conformemente, del resto, al fine per cui il c. è stato istituito, che esso deve essere moderato. Alcuni autori ritengono (con buoni argomenti storici e logici, ma in contrasto con la prassi e con una parte della dottrina anteriore al CIC) che il tributo debba essere stabilito in misura eguale per tutti coloro che vi sono soggetti, non in misura proporzionale al reddito.
Obbligati a pagare il c. sono tutti gli enti sopra indicati, compresi i benefici uniti ad altro ente ecclesiastico, purché non siano esenti dalla giurisdizione del vescovo; e non sarebbe legittimo esonerare alcuni o tutti, essendo ciò contrario al can. 1504. Né la prescrizione estintiva (can. 1509 n. 8), né, sembra (come già da vari secoli avevano riconosciuto la Rota, la S. Congr. del Concilio e la dottrina) la desuetudine, possono esonerare dall'obbligo (sebbene di fatto vi siano luoghi in cui non si usa pagare il c.), che quindi può esser tolto soltanto con provvedimento pontificio.
Il c. si deve pagare solo mentre il vescovo è in carica; durante la vacanza della sede vescovile non vi è tale obbligo (cf. S. Congr. del Concilio, 20 ag. 1917). Ma l'obbligo sussiste, salvo diversa disposizione della S. Sede, non solo nelle diocesi, bensì anche nelle abbazie e prelature nullius (cf. can. 215 § 2); non sembra invece che vi sia nei vicariati e prefetture apostoliche, nonostante la disposizione del can. 294 § 1.
Esso è da classificare fra le imposte o tributi generici (v. TASSE ECCLESIASTICHE).
La legislazione italiana vigente non tutela il diritto della Chiesa alla riscossione coattiva del c.; riconosce però l'esistenza di tale imposta, quando ne ammette la detrazione come passività per determinare il reddito netto dei benefici, agli effetti della concessione dell'assegno supplementare di congrua (cf. art. 21 n. 227 e art. 12 n. 228 del T. U. 29 genn. 1931).
Il termine c. si trova già nell'epitome latina delle Novelle di Giustiniano (115, § 431), per indicare la tassa che il vescovo in occasione della sua consacrazione versava una volta tanto, in parte ai vescovi consacrati, in parte al clero e ai notari che avevano preso parte alla cerimonia, conformemente alla consuetudine riportata nella Nov. 123, cap. 3.
L'origine dell'attuale c. viene comunemente fatta risalire a consuetudini o decreti sinodali spagnoli dei secc. vi-VII. Il più antico testo conosciuto sembra essere il can. 2 del II Concilio di Braga del 572 (c. I, C. X, q. 3), che suppone l'ammontare massimo di due solidi (limite che si ritrova poi quasi costantemente nelle legislazione e nella dottrina: cfr. can. 4 del VII Concilio di Toledo del 646, in c. 8, C. X, q. 3). Il tributo si trova poi menzionato in vari testi di concili particolari (cf., tra gli altri, can. 2 del Concilio di Ravenna del 998), e presso molti scrittori ecclesiastici medievali, come pure in una decretale di Alessandro III del 1180 (c. 9, X, III, 39).
Il primo testo legislativo per tutta la Chiesa fu molto
probabilmente una decretale di Onorio III del 1218, che ebbe valore di legge universale almeno dal 1226 (poi riprodotta anche in c. 16, X, I, 31), e che conferma la misura di due solidi.
Il carattere quasi simbolico di tale imposta deve essere stato talvolta dimenticato, se Benedetto XIV poteva annoverare tra i fini del c. anche quello di contribuire agli oneri gravanti sull'ufficio del vescovo.
Il c. esiste anche, con il nome di canonico, nel diritto canonico orientale, dove anzi, presso alcuni riti, deve pagarsi anche al patriarca.
Pio Cipriotti