TRIBUTI

TRIBUTI. - I t. (lat. tributum, da tribuo) in senso largo sono le imposte che lo Stato richiede al cittadino per coprire le proprie spese. E in questo senso sono comprese anche le tasse, che lo Stato impone al singolo per un particolare servizio reso allo stesso cittadino. In un senso più ristretto e proprio, però, i t. sono le prestazioni di denaro, che lo Stato esige dai suoi sudditi, senza che questi non ricevano una particolare ed immediata controprestazione. Essendo due i soggetti interessati in tale problema, lo Stato ed il cittadino, necessariamente duplice ne è anche il suo aspetto morale.

1. Lo STATO ED I T

Non è difficile per gli storici del diritto finanziario provare che lo Stato ha sempre esercitato questo suo diritto. Ne è fondamento la stessa necessità naturale dell'esistenza dello Stato, che avendo come bene comune (v.) dei cittadini, deve avere i mezzi, anche economici e finanziari, per conseguirlo in concreto. E se questi mezzi lo Stato non può averli altrimenti o se le altre vie non sono sufficienti, ne segue logicamente che abbia anche il diritto di esigere i t. dai cittadini.

I famosi testi della Rivelazione: «Reddite Caesari, quae sunt Caesaris» (Lc. 20, 26) e «Cui tributum, tributum, cui vectigal, vectigal» (Rom. 13, 1-7) positivamente confermano questo diritto naturale. Infatti i citati testi, anche se direttamente si riferiscono al cittadino, tuttavia implicitamente e indirettamente confermano l'autorità dello Stato ad imporli nei limiti della giustizia. La patristica conferma copiosamente la legittimità di questo diritto; così pure la scolastica, con a capo s. Tommaso, ne riconosce la legittimità con fondamento nel bene comune. I moderni teologi e sociologi, pur riconoscendo che in pratica molti Stati abusano di questo diritto, tuttavia non si distaccano dalla tradizione nel riconoscere la legittimità.

Essendo poi i t. destinati al bene comune, ne segue che non sembra giusto emanare leggi fiscali che non tengano conto dei contributi di attività e di bene, che i cittadini offrono già a vantaggio della società, considerando tali cittadini alla stessa stregua di quelli che non danno quei contributi al bene comune. Così sarebbe contro la giustizia dei t. imporre gravami su quelle istituzioni, che sono già per loro natura di finalità sociale. In tal modo è ritenuto contro la giustizia nello Stato l'insistere per un certo utilitarismo sociale, maggiormente sulle cosiddette imposte indirette, piuttosto che su quelle dirette. In terzo luogo lo stesso impiego dei t. riscossi cade anche sotto il controllo morale, anche se giuridicamente non esiste un'autorità fuori dello Stato. Nei governi democratici odierni esiste il controllo da parte dei parlamentari, però solo la legge morale e la coscienza possono controllare scrupolosamente l'impiego dei t. da parte dei funzionari governativi. In tal senso è evidente che non è lecito impiegare i t. per utilità meramente particolari (cf. s. Tommaso, De regim. princ., ed. parmense, XVII p. 294). E nelle stesse sovvenzioni alle necessità u'ordine pubblico con i t., è moralmente richiesto che venga osservato l'ordine della carità sociale, anteponendo la soddisfazione delle prime necessità (acqua, fognature, abitazioni) a quelle meno impellenti, e dando la precedenza ai luoghi più bisognosi. Il fare diversamente contraddice al retto ordine che ogni giustizia deve osservare, se vuole rimanere tale.

II. I CITTADINI ED I T

Al diritto dello Stato d'imporre i t. corrisponde correlativamente un dovere da parte dei cittadini. Il contributo, infatti, di ciascuno al bene comune è anteriormente un obbligo di diritto naturale, in quanto ogni cittadino è anche naturalmente membro della società. In quanto le leggi fiscali hanno un fondamento nel diritto naturale non possono considerarsi come legi puramente civili, né tanto meno puramente penali. Per questo gli autori si orientano sempre più nel ritenere che, supposta giusta la legge fiscale, essa obbliga necessariamente anche in coscienza.

Un gran numero di moderni moralisti sono concordi nel ritenere che l'obbligazione fiscale si riallacci a quella giustizia per il bene comune, che anticamente si chiamava legale e che modernamente molti vogliono chiamare, ma con lo stesso senso, giustizia sociale (v.). I t. infatti, poiché hanno per oggetto formale il bene comune, non possono derivare che da quella giustizia generale, la quale si occupa del bene comune e che è architettonico in principe ma «executive in subditis». In tal senso, non essendo determinata la persona, non si è obbligati alla restituzione in caso di violazione (Noldin, Mausbach e molti altri).

Altre considerazioni morali sogliono farsi intorno al caso delle cosiddette frodi nei t.; giova notare che a tal proposito qualcuno dei più moderni parla anche della frode soltanto nell'intenzione (cf. Scailteur), con espressa riprovazione di altri (cf. Janssen). Inoltre non è raro che non solo quelli che difendono la tesi della giustizia stretta, parlando, com'è ovvio, di frode dei t. in senso stretto con l'obbligo della restituzione, ma anche alcuni che ammettono l'obbligo di giustizia legale reclamino una certa riparazione nella cosiddetta frode dei t. (cf. Mausbach, Saedler).

Nei riguardi della dichiarazione delle cose soggette a t. si può dire che, essendo essa oggi condizione necessaria per una giusta distribuzione degli oneri fiscali, partecipa della stessa natura morale della legge fiscale e quindi anche per la dichiarazione valgono le esplicazioni dei moralisti, con le loro differenti opinioni. E lo stesso deve ritenersi in linea di massima nei riguardi dell'altra connessa questione, se il cittadino sia obbligato a pagare i suoi t. prima che ne venga richiesto dal pubblico ufficiale. Infatti, per logica coerenza ciò viene negato da quelli che sostengono l'opinione della legge puramente penale, mentre viene affermato da quelli che ammettono un obbligo di coscienza anteriore, con fondamento nell'obbligo, già di diritto naturale, di cooperare al bene comune. E per questo le leggi fiscali, come le altre, obbligano fin dal principio della loro promulgazione, a meno che il legislatore non abbia determinato diversamente.

III. I T. NELLA VISIONE PRATICA. - Infine bisogna riconoscere che in pratica gli Stati abusano del loro diritto di imporre i t., elevandoli a dismisura, senza una adeguata ragione di bene comune, per cui facilmente i cittadini si convincono della poca giustizia dei t. Da ciò nasce che i cittadini si danno «tutta conscientia» alla violazione della legge fiscale. Lo Stato, sapendo questo, facilmente impone t. superiori alle reali necessità, prevedendo che, dato il numero grande dei contravventori, solo così potrà riscuotere la somma necessaria. Per questo oggi moralisti e sociologi parlano insistentemente di rieducazione dello Stato e dei cittadini alle proprie responsabilità ed alla fiducia scambievole (cf. Scailteur, De Marco). A questo proposito dai moralisti e dagli economisti vengono suggeriti vari mezzi pratici. Ma anche in questo campo non tutti sono d'accordo sulla pratica efficacia, ad es., del giuramento imposto al cittadino o la pubblicità delle dichiarazioni dei redditi e del pagamento dei t. nelle pubblicazioni ufficiali.

E dal lato pratico si può aggiungere che, specialmente negli Stati moderni, con le loro previdenze sociali e le assistenze ai bisognosi, il cittadino ed il cristiano con il pagare secondo possibilità e coscienza i t., se per questo non rimane ad essi niente di superfluo, possono ritenersi di avere soddisfatto al loro dovere di aiutare i poveri, secondo il precetto del Signore (v. ELEMOSINA) e ricevere gli stessi meriti, che sono veramente grandi.

Il fatto poi che in pratica non si sia obbligati, per le discussioni che esistono tra i teologi, alla restituzione, nel senso che dai teologi viene dato a questo termine, non esclude che in pratica si possa peccare anche gravemente violando la legge fiscale.

BIBL.: per le leggi penali cf. bibl. alla voce LEGGE. Kl. Wagner, Die sittl. Grundsätze bezüglich der Steuerpflichten, Ratisbona 1906; F. Hamm, Zur Grundlegung und Gesch. der Steuermoral, Treviri 1908; R. Amberg, Die Steuer in der Rechtspflicht. der Scholastiker, Berlino 1909; E. Ranwez, De tributis, in Collat.

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TRIBUTI — TRICHUR

Namur., 17 (1922), pp. 23-24; O. V. Nell-Breuning, Steuervereinheitlichung und Steuergerechtigkeit, in Stimmen der Zeit, 114 (1927-28), p. 298 sgg.; id., Steuerverfassung und Steuergewissen, ibid., 118 (1929-30), pp. 254-68; O. Weit, Grundlagen der Steuermoral, in Zeitschr. für d. ges. Staatswissenschaft, 83 (1927), p. 317 sgg.; A. Janssen, Le fondament philosoph. du devoir fiscal, in Ephem. theol. Lovani., 2 (1935), pp. 367-80; A. Ostojic, De fundamento et natura obligationis tributorum, Roma 1944; P. Bayart, Le devoir fiscal, in Mél. de sc. relig., 7 (1950), pp. 412-22; C. Scailteur, Le devoir fiscal, Bruges 1950; A. De Marco, Del dovere fiscale oggi in Italia, in Civ. Catt., 1952, 1, pp. 274-89; J. Delepiere, Le devoir de l'impôt devant la conscience chrét., in Nouv. rev. théol., 74 (1952), pp. 400-408.