USO e ABITAZIONE. - L’u. è una forma di usufrutto (v.) limitato ed il diritto di a. è una particolare di u. che ha per oggetto una casa. L’u. differisce dall’usufrutto per la limitazione del godimento e per l’aderenza alla persona o alle persone tale da essere in ogni caso intrasmissibile.
L’usufrutto infatti è comprensivo di due diritti, indicati nei due termini uti e fruti: l’u. si arresta al primo e, almeno nelle fonti romane, non era comprensivo del diritto di godere dei frutti della casa che costituiva l’oggetto dell’u.: nudus usus id est sine fructu (D. 7, 8, 1, 1). Fu solo attraverso il diritto intermedio che nei codici odierni il diritto di u. fu esteso ai frutti della casa (cf. Cod. civ. ital., art. 1021).
Oggetto dell’u. può essere qualsiasi cosa in commercio. La costituzione del diritto di u. può avvenire per varie vie: per contratto, per testamento o per prescrizione nelle forme richieste per l’usufrutto; ma non può avvenire per legge, se non eccezionalmente (nel caso della vedova, non separatasi dal marito per propria colpa, che gode del diritto di a. sull’eredità del marito per un anno, ibid., art. 108). Data l’identità sostanziale che esiste tra u. ed usufrutto, molte delle norme relative a questo secondo istituto si applicano compatibilmente anche al primo (ibid., art. 1026); così riguardo all’estinzione (ibid., art. 1026). Diritti ed obblighi sono pure quasi gli stessi dell’usufruttuario.
Relativamente agli obblighi, l’utente è così tenuto come l’usufruttuario a prestare, premessa la compilazione di inventario, le garanzie di conservazione e di restituzione, l’impegno di usare dei beni tamquam bonus pater familias; a contribuire in proporzione del suo godimento con il proprietario alle riparazioni ordinarie, carichi annuali, spese di coltura, ecc. (ibid., art. 1025). L’utente non può alienare i frutti che eccedono il proprio fabbisogno; ed è tenuto, anche in coscienza, ai danni arrecati per propria colpa alla proprietà. Relativamente ai diritti dell’utente, chi ha il diritto di u. di una cosa può servirsi di essa, e raccoglierne i frutti, se fruttifera, per quanto occorre secondo la sua condizione sociale (ibid., art. 1021). Sia nell’u. che nell’a. il diritto si estende pure alla famiglia di colui che possiede questo diritto (art. 1021-22). Vengono nel novero della famiglia i figli, nati o adottati, o coloro che vi sono entrati per affiliazione, anche dopo che incominciò il diritto all’a., sebbene, all’inizio del diritto di acquisto, colui che gode tale diritto non avesse neppure sposato. Vengono pure le persone, che sono sostentate da colui che ha tale diritto oppure che al medesimo e alla sua famiglia prestato un qualche servizio (art. 1023).
Anticamente il diritto all’a. si estendeva anche al godimento di un certo usufrutto in quanto colui che aveva il diritto di abitare poteva anche subaffittare totalmente
o parzialmente. Il diritto odierno invece ha tolto la facoltà di cedere l'u. di a. o subaffittare, perché sono diritti personali (art. 1026). Ma, se il padrone non fa opposizione, sopra questi diritti si può costituire una ipoteca. L'a. si deve costituire in scritto e per iscritto si può anche rinunciare a questo diritto. Per iscritto si devono pure stipulare le convenzioni intorno a tale diritto. Quando si acquista l'a. si deve dare pure l'inventario. Il diritto di a. importa anche l'obbligo di abitare la casa, senza arrecare nessun danno, che non sia strettamente legato al logorio dell'u. Colui che ha il diritto di a. è tenuto anche a fare le riparazioni ordinarie ed a pagare i tributi inerenti all'a. Così si può dire anche dell'u. (art. 1025). Le leggi civili riguardanti l'u. e l'a. sono obbliganti in coscienza, con le riserve fatte a proposito dell'usufrutto (v.).
Perché un'a. sia degna, salubre e conveniente ad una determinata classe sociale, deve corrispondere non solo all'arte ed alla tecnica della costruzione, così che soddisfi alla vista, ma anche alle necessità della salute pubblica e della dignità di coloro che vi abitano, e soprattutto alle necessità della moralità in pratica, in modo che non venga che una famiglia sia costretta a vivere in un luogo troppo stretto, in promiscuità non solo immorale, ma anche irragionevole.