USI. - È opinione tradizionale (ma non senza contrasto) che gli u. (intesi in senso generico come equivalente di consuetudini) siano fonti di diritto oggettivo. In sistemi normativi di epoche lontane ed anche in alcuni contemporanei di formazione tradizionalistica, essi hanno avuto e conservano grande importanza, benché non possano considerarsi (come invece è luogo comune) quale fonte prima del tempo; infatti se elemento costitutivo di essi è la vetustas, bisognerebbe pensare che prima della consuetudine vi fosse una società senza diritto: contraddizione evidente, essendo il diritto immanente in ogni ordina-
mento sociale. Si può ammettere soltanto che la consuetudine possa essere (non che lo sia necessariamente) la prima fonte contenente norme generali ed astratte. Altro elemento costitutivo della consuetudine od u. è, secondo la dottrina comune, ma anch’essa contrastata, l’opinio iuris necessitatis riferibile alla collettività od aggregato sociale. Si ha così una formazione che può dirsi decentralizzata o popolare, in confronto a quella centralizzata od autoritaria delle fonti legislative.
L’importanza delle consuetudini è andata declinando nei tempi moderni per vari motivi, che possono riassumersi in due: anzitutto il crescente intervento dello Stato, attraverso soprattutto i suoi organi legislativi nella regolamentazione dei rapporti intersoggettivi, con limitazione delle autonomie dei privati; in secondo luogo l’affievolimento di un presupposto di fatto nella formazione degli u., e cioè la uniformità nel tempo dei rapporti regolativi, che invece nella moderna tecnica degli affari possono subire rapide modificazioni ed evoluzioni. Né è sempre esatto che le consuetudini rispondano meglio delle leggi ad un equo contemperamento dei vari interessi contrastanti, poiché, alle volte, esse possono invece risultare il prodotto della prevalenza di una categoria su altre, non più rispondente alle mutate condizioni sociali e pertanto correggibili proprio attraverso norme legislative od anche attraverso accordi o contratti collettivi in materia economica o di lavoro in particolare. Tutte tali norme, pure per la loro redazione scritta, hanno, in confronto a quelle usuali, un maggior grado di precisione e certezza ed insieme, entro certi limiti di prontezza di manifestazione. Anche nel diritto internazionale la consuetudine, pur conservando un’importanza notevole, vede delimitata la sua sfera di applicabilità con il moltiplicarsi di trattati o convenzioni.
Delino non vuol dire annullamento ed in effetti, per limitarsi al diritto italiano, anche nei nuovi codici di diritto privato si trovano disposizioni che rinviano agli u. (termine ora preferito dal legislatore) od «u. normativi» (legali, giuridici), come li chiama gran parte della dottrina, per tenerli distinti da quelli cosiddetti «negoziali» (d’affari, interpretativi, ecc.), costituiti convenzionalmente e tecnici» (o di fatto), seguiti per convenienza sociale od utilità pratica con rilevanza talora anche pubblicistica (u. osservati come diritto pubblico», art. II cod. civ.).
Secondo l’opinione prevalente la consuetudine ha valore, se ed in quanto ammessa dal diritto legislativo, almeno negli ordinamenti moderni. Non per questo è da negare aprioristicamente e totalmente l’ammissibilità di consuetudini «innovative o introduttive» (l’ammissione può considerarsi pacifica per le «interpretative o esecutive»), per lo meno nelle materie non regolate dalle leggi positive. Le consuetudini «abrogative» (o «de-suetudini») e «modificative» di leggi sembrano invece senz’altro escluse dall’art. 15 delle preleggi («Le leggi non sono abrogate che da leggi posteriori...»), ma non può escludersi che questo principio generale possa essere derogato da qualche disposizione particolare che, in modo esplicito od implicito, ammetta in dati casi l’abrogazione o la modifica.
È da ritenere che i principi indicati valgano anche dopo l’entrata in vigore della nuova Costituzione, sebbene nessun riferimento alle consuetudini vi si trovi e consuetudini precedenti non abbiano più ragione d’essere, quali quelle basate sul presupposto del cessato regime monarchico. Possono invece rivivere quelle basate sul presupposto del restaurato regime parlamentare, sebbene sia talora difficile dire se si tratti di vere consuetudini o di semplice prassi o correttezza costituzionale, basata la prima su precedenti conformi e la seconda su considerazioni etico-politiche, che come tali, potrebbero costituire un avviamento alla formazione di consuetudini, ma di per sé non vincolante.
Il problema della inserzione degli u. nel sistema gerarchico delle fonti è stato testualmente risolto dal legislatore italiano nel senso che essi vengono dopo le leggi, i regolamenti ed anche le cosiddette «norme corporative» (terminologia propria dell’abrogato ordinamento corporativo, ed ora da intendere come «contratti collettivi di lavoro» od anche «accordi economici» tra categorie della produzione, in quanto siano ancora ammissibili; cf. preleggi, art. 1 sgg.). Sono salve diverse disposizioni in determinate materie; così in quella della navigazione marittima, interna ed aerea (come già in materia commerciale) gli u., mentre rimangono subordinati al diritto legislativo proprio della materia stessa, prevalgono tuttavia sul diritto comune civile (art. 1, Codice della navigazione) Gli u. locali o speciali prevalgono su quelli generali, in virtù del principio della prevalenza, tra fonti dello stesso tipo, di quella che contiene una norma speciale in confronto a quella che contiene una norma generale. Raccolte di u. sono curate dalle Camere di commercio, industria e agricoltura.