USUFRUTTO

USUFRUTTO. - È il diritto di godere di una cosa altrui e dei frutti della medesima, con l'onere delle spese e cure di conservazione e manutenzione. La definizione corrisponde sostanzialmente a quella romana: ius alienis rebus utendi fruendi, salva rerum substantia (I, 1, D, 7, 1). Come istituto giuridico l'u. non può riportarsi più indietro del sec. II a. C. ed è nato per scopi alimentari, principalmente per provvedere alla vedova. Dal diritto romano l'istituto è passato nei diritti che ne dipendono senza troppe modifiche: così è avvenuto anche per il diritto italiano.

Il contenuto del diritto di u. è costituito dalla facoltà del godimento della cosa; il che, mentre importa il diritto di percepire i frutti naturali e civili, impedisce di alienarla, di pignorarne la proprietà, ecc. L'u. differisce dall'enfiteusi (v.); mentre infatti l'enfiteuta si serve della cosa come propria, l'usufruttuario se ne serve come cosa altrui. Il diritto, però, dell'u. può essere ceduto o per un certo tempo o per tutta la sua durata, se ciò non è vietato dal titolo costitutivo (Cod. civ. ital., art. 980).

I. OGGETTO E FONTI DELL'U

Sia nel diritto romano che nel diritto civile italiano l'oggetto dell'u. per sé consiste nella cosa non fungibile: solo di queste infatti ci si può servire salva substantia. Anche però le cose, in cui l'uso importa necessariamente la distruzione (dette perciò consumabili), possono essere comprese nell'u., ma in questo caso chi gode l'u. (usufruttuario) « ha il diritto di servirsene ed ha l'obbligo di pagarne il valore al termine dell'u. secondo la stima convenuta. Mancando la stima, è in facoltà dell'usufruttuario di pagare le cose secondo il valore che hanno, al tempo in cui finisce l'u. o di restituire altre in eguale qualità e quantità » (Cod. civ. it., art. 999). Tale specie di u., derivato pure dal diritto romano, si chiama quasi u. (cf. D. 7, 5, 2, 1).

Oggetto dell'u., nel diritto civile italiano possono essere anche le cose deteriorabili, p. es., un'automobile; in questo caso, però, l'usufruttuario ha diritto di servirsene secondo l'uso al quale sono destinate e, alla fine dell'u., è obbligato soltanto a restituirle nello stato in cui si trovano (art. 990). Le fonti dell'u. sono: 1) la volontà dell'uomo; 2) la legge (si pensi al cosiddetto u. legale del padre sui beni del figlio minore o del marito sulla dote della moglie; 3) l'usucapone (Cod. civ. ital., art. 978). La durata dell'u. non può eccedere la vita dell'usufruttuario (art. 979). L'u. costituito a favore di una persona giuridica non può durare più di trent'anni (ibid.).

II. DIRITTI E DOVERI DELL'USUFRUTTUARIO

Nel diritto romano l'usufruttuario acquittava i frutti naturali con la perceptio; i frutti civili invece giorno per giorno. Gli alberi di un bosco ceduo cadevano in proprietà dell'usufruttuario con i tagli eseguiti con le dovute cautele. Cadevano pure in sua proprietà gli alberi morti ed i capi di un greggi, ma in quest'ultimo caso, egli doveva sostituire i capi morti. Poteva fruire delle miniere in esercizio e, perfino, almeno nel diritto giustiniano, aprirne di nuove, ove ciò potesse farsi, senza recare danno.

Nel diritto civile italiano i diritti principali dell'usufruttuario sono i seguenti: 1) conseguire il possesso della cosa; 2) trarre da essa frutti (v.), sia naturali che civili, entro determinati limiti (art. 981; cf. la riserva dell'art. 988). I frutti naturali sono percepiti dall'usufruttuario anche se pendenti, fin dall'inizio dell'u., senza l'onere di compensare le spese per la semina e la coltivazione; i frutti civili di giorno in giorno (art. 984); 3) gode delle costruzioni e piantagioni fatte dal proprietario, dopo l'inizio dell'u., salvo l'obbligo di corrispondere gli interessi sulle somme impiegate (art. 983); 4) eseguire miglioramenti ed addizioni che non alterino la destinazione economica della cosa, salvo il diritto, da parte dell'usufruttuario, al momento della restituzione, ad una indennità per i miglioramenti (art. 985); 5) godere delle cave o torbiere già aperte, in esercizio, all'inizio dell'u. (art. 987). Per aprirne però di nuove ha bisogno del consenso del proprietario (ibid.); 6) procedere ai tagli ordinari dei boschi e degli alberi di alto fusto sparsi per la campagna « curando il mantenimento dell'originaria consistenza dei boschi e dei filari e provvedendo, se occorre, alla loro ricostituzione » (art. 989); salvo sempre il diritto del proprietario a quelli divelti, spezzati o periti per accidente; 7) far propri gli alberi fruttiferi divelti, spezzati o periti per accidente, salvo l'obbligo di sostituire altri (art. 991); 8) cedere ai terzi, in tutto o in parte, per un certo tempo o per tutta la durata, l'esercizio del diritto di u. o anche il diritto stesso, rimanendo però l'usufruttuario obbligato con il concessionario di fronte al proprietario, finché la cessione non sia a questi notificata (art. 980). Per l'u. delle cose consumabili e deteriorabili si applicano gli artt. 995-96, mentre per l'u. di

impianti, opifici, macchinari, che hanno una destinazione produttiva si riserva all'usufruttuario il diritto di una congrua indennità per le spese eccedenti le ordinarie riparazioni (art. 997). Infine, per le scorte vive (p. es., animali da lavoro) e morte (p. es., aratri, macchine, sementi), il Cod. civ. ital. ha risolto la controversia circa la restituzione di esse, stabilendo che le scorte vive e morte di un fondo devono essere restituite in eguale quantità e qualità. L'eccedenza o la deficienza di esse deve essere regolata in danaro, secondo il loro valore, al termine dell'u. (art. 998). Per quanto riguarda i doveri dell'usufruttuario, va osservato che nel diritto romano era stabilito che egli dovesse servirsi della cosa e godersela tamquam bonus pater familias, conservandola in buono stato e sopportando tutte le spese necessarie alla manutenzione di essa. A garanzia di tali obblighi era imposto all'usufruttuario di promettere se usurum boni viri arbitratus et restituturum. Donde l'obbligo della cauzione con le sue eccezioni nell'u. legale ecc. Anche nel diritto civile italiano l'usufruttuario è tenuto ad usare, nel godimento della cosa, la diligenza del buon padre di famiglia (art. 1001); a sostenere le spese ordinarie e le straordinarie, rese necessarie dalla inadempienza degli obblighi di ordinaria manutenzione (art. 1004); a pagare le imposte ed i pesi gravanti sul reddito (art. 1008-1109). Per le passività gravanti su eredità in u. si applicano gli artt. 1010 e 1012.

III. CESSAZIONE DELL'U

Siccome l'u. è costituito a vantaggio di una determinata persona, cessa, al più tardi, con la morte di questa, e nelle persone giuridiche è fissato, come già detto, un termine massimo. Così era nel diritto romano, nel quale si estingueva l'u. anche per capitis deminutio dell'usufruttuario, per consolidazione, distruzione della cosa, per non uso di dieci anni fra i presenti, venti tra gli assenti.

Anche nel diritto civile italiano vigente, l'u. cessa con la morte dell'usufruttuario e con il trascorrere di trenta anni, se si tratta di persona giuridica (art. 970); con lo spirare del termine convenuto; con il totale perimento della cosa; con la confusione della qualità di usufruttuario e proprietario nella medesima persona; con l'abuso, alienando i beni o deteriorandoli o lasciandoli perire per mancanza di ordinarie riparazioni (in quest'ultimo caso però è necessaria la sentenza del giudice: art. 1015); con la prescrizione e con il non uso ventennale (art. 1014). Prescrizioni simili a quelle del Cod. civ. ital. si trovano nei codici francese (art. 503, 618-35), spagnolo (art. 467-69), lusitano (art. 2197-2216), messicano (art. 865-941), argentino (art. 2841-3003), brasiliano (art. 713-49), tedesco (§§ 1030-89).

Per quanto riguarda il diritto canonico, è noto che il legislatore, in fatto di diritti reali, si rimette alle leggi civili dei singoli territori, salvo che non siano contrarie al diritto divino e che non sia stabilito diversamente dal diritto canonico (can. 1529).

Ora, per i frutti del beneficio, l'opinione più comune prima del CIC, tra i canonisti e fra gli stessi teologi, riteneva che la totalità dei frutti dovesse andare in proprietà del beneficiato, tutte le volte che questi avesse adempiuto i doveri relativi. Il can. 1473 invece determina ora molto chiaramente i diritti del beneficiario per i frutti del suo beneficio: egli è un semplice usufruttuario che, pur possedendo altri beni, può godere dei frutti del beneficio per il suo onesto sostentamento, spendendo però il superfluo per i poveri e le cause pie. La proprietà dei beni resta sempre al beneficio (can. 1472). Nel godimento però dei beni il beneficiato ha dei limiti stabiliti dalla stessa legge. Così, p. es., il tesoro trovato nel fondo beneficiare, i proventi delle cave del beneficio non appartengono al beneficiato, ma alla dote del beneficio stesso, detratta evidentemente la somma di danaro occorsa per la spesa e per la perdita dei frutti del beneficio (S. Congr. Concilii, 12-17 dic. 1931: AAS, 24 [1932], p. 147). Per gli obblighi del beneficiato non usufruttuario del beneficio V. BENEFICIO.

BIBL.: P. Bonfante, Istituz. di dir. rom., Milano 1929, p. 329 sgg.; M. Pistocchi, Sulla pertinenza dei frutti del beneficio giusta il can. 1473, in Perfice munus, 8 (1932), p. 842; G. Grosso, Corso di dir. rom.; l'u., Torino 1935; G. Veneziani, Sull'u.

dell'uso e dell'abitaz., Torino 1936; G. Stocchiero, Il beneficio ecclesiast., sede plena, Vicenza 1942; G. Durando, Istituz. di dir. civ., Torino 1946, p. 250 sgg. Innocenzo Parisella

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“USUFRUTTO.” Enciclopedia Cattolica, vol. XII (1954), p. 585. Azione Romana digital edition, https://azioneromana.com/it/article/usufrutto.