USURPAZIONE DEI BENI ECCLESIASTICI

USURPAZIONE DEI BENI ECCLESIASTICI. - È la spoliazione o l'appropriazione inde- bita dei beni ecclesiastici da parte di privati o anche (come spesso avviene su larga scala) da parte della pubblica autorità. Quando è operata da questa è anche chiamata confisca o secclarizzazione dei beni ecclesiastici, o soppressione della mano morta (v. BENI ECCLESIASTICI).

L'usurpazione indica l'azione con la quale alcuno oc- cupa la cosa altrui come propria, sia che agisca con vio- lenza, con frode o qualsiasi altro titolo o pretesto, anche se non con animo ostile detiene i predetti beni. Usurpa- tori sono nel linguaggio canonico, non solo coloro che sottraggono, ma anche coloro che, in atto, detengono, possiedono beni o diritti usurati da altri per averli rice- vuti mediatamente od immediatamente dai diretti usur- patori, sotto qualsiasi titolo (donazione, vendita, eredità ecc.). Per conseguenza: 1) le leggi civili, che ordinano l'amministrazione dei beni della Chiesa, non sono legi- time; né possono produrre effetto, se non per tolleranza della Chiesa (Conc. trid., sess. XXII, c. 11 de reform.); 2) non può il potere civile, destinare i beni ecclesiastici in altri usi (cf. ancora la prop. 1°, condannata, di Wicliit: Denz-U, n. 596); 3) sono ingiuste tutte le spoliazioni, invasioni o confische dei beni della Chiesa, sia amministra- tive che penali. Tutto ciò è evidente in caso di confisca; meno evidente quando si nasconde sotto il palliativo di abolizione della manomorta.

I. I COSIDETTI BENI DI MANOMORTA

I beni in possesso della Chiesa, dei monasteri, dei luoghi più o reli- giosi, ormai da tempo vengono qualificati come mano- morta, perché la Chiesa, una volta acquistate le proprietà, le conserva più stabilmente del normale, non permet- tendone l'alienazione o permettendola solo sotto certe de- terminante condizioni. Tali beni sono perciò sottratti all'ordi- nario commercio, e quindi quasi morti. Perché la quantità di tali beni immobili non crescesse troppo, il potere civile di molti Stati promulgò delle leggi, per esigere il permesso dell'autorità civile, a volte per qualsiasi acquisto da farsi dalla Chiesa, a volte per acquisto superiore a una deter- minata somma.

È certo diritto dello Stato, per il suo alto dominio, per il bene comune, promulgare per propri cittadini leggi che regolino i contratti, i modi di acquisto e dare ogni altra disposizione in materia di ordine pubblico, salvo tuttavia il diritto di proprietà. Ma la Chiesa non intende soggiungere a quest'alto dominio dello Stato, e non può venir lesa nel suo libero ed indipendente diritto di acquisto dei beni. Né vale il dire che i beni così sot- tratti al commercio con la loro immobilità ostacolino la divisione della proprietà e la libera attività dei cittadini che i beni di manomorta siano malamente coltivati; perché la Chiesa non interdice semplicemente l'aliena- zione, ma soltanto vuole che non sia fatta d'autorità pri- vata del beneficio o dell'amministratore. Il loro usu- frutto inoltre rimane sempre nella società, e così serve meglio alle esigenze della società religiosa e civile (poveri, chiese, scuole, opere di apostolato, sostentamento del clero, assistenza pubblica, ecc.), più di una qualsiasi rapida trasmissione dei beni (v. PATRIMONIO ECCLESIASTICO). Che se, nonostante tutto, allo Stato ne venisse veramente un aggravio dall'immobilità dei beni della Chiesa, è sempre aperta la via per mezzo di un concordato, da cui la Chiesa non rifugge.

Si rimprovera ai beni di manomorta anche il danno del pubblico erario, essendo tali beni liberi da tributi da pagarsi in occasione del passaggio di proprietà. Questa questione è connessa con la dottrina dell'immunità (v.) dei beni ecclesiastici dalle leggi tributarie civili. Anche qui la Chiesa non rifugge da accordi, specialmente se si tratta di beni che non servono immediatamente al culto divino, ma soltanto mediatamente. Del resto i buoni effetti, che derivano allo Stato dalle proprietà della Chiesa, giustamente compensano quella diminuzione del pubblico reddito.

II. IL DELITTO DI USURPAZIONE DEI B. E. – L’u. dei b. e. è non solo un’ingiustizia, ma nel diritto canonico è classificato ancora come delitto, che assume maggiormente o minore gravità, oltre che per gli altri elementi costitutivi del diritto in genere, anche secondo la qualità dei beni usurpati. L’usurpazione di beni o diritti, spettanti alla Chiesa romana, è punita con la scomunica latae sententiae riservata in modo speciale alla Sede Apostolica, a cui si aggiunge, per i chierici, la privazione delle dignità beneficii e pensioni, e l’inabilità alle medesime (can. 2345). I Patti Lateranensi dell’11 febbr. 1929 contengono (art. 28) una composizione delle spogliazioni, che seguono l’occupazione del 1870, ma non comprendono assoluzione dalle censure incorse.

L’usurpazione degli altri beni ecclesiastici viene punita con la scomunica simpliciter reservata S. Sedi (can. 2346). Se l’usurpatore è patrono della stessa chiesa o dei beni, deve essere privato immediatamente del diritto di patronato. Se è chierico, deve essere privato di qualsiasi beneficio, reso inabile a qualsiasi altro beneficio e sospeso dall’esercizio degli ordini, ad arbitrio dell’Ordinario (ibid.). Qui per beni ecclesiastici s’intendono quei beni che, a norma del can. 1497 § 1 appartengono a tutti gli enti morali ecclesiastici, sia che siano costituiti in persona morale per ordinamento divino o per diritto comune, oppure che siano stati eretti per decreto formale del superiore competente a scopo religioso o caritativo. Anche le pie fondazioni sono beni ecclesiastici. Non vi sono compresi invece i beni che appartengono al patrimonio di quasi-patrimonio privato dei chierici o religiosi. Per avere il delitto si richiede e basta che la materia sia grave in relazione al furto. Per incorrere nella scomunica non basta che l’usurpatore (chiunque sia; dalla pena nel caso non è escluso neppure il vescovo) converta in proprio uso quei beni, come nel furto, ma che li converta in proprio uso in modo usurpatorio, autoritativamente, come se si trattasse di cose proprie. Incorrono quindi in questa scomunica coloro che usurpano i predetti beni, come autorità pubbliche, e dispongono di essi ad usi pubblici. Ma vi incorre anche la persona privata che, pretendendo un proprio diritto, converta in proprio uso in qualsiasi diritto patrimonio, nella della Chiesa. Non sfuggono la scomunica coloro che comprano dagli usurpatori o acquistano per altro titolo (donazione, eredità, ecc.), perché occupano di fatto i beni come per diritto e li convertono in proprio uso (S. Pensioni, 14 genn. 1920 e 13 dic. 1923; Pio XI, cost. 3, unquam, 15 luglio 1924 e Indicto a nobis, 30 genn. 1933). Così gli affittuari di fondi usurpati. Incorre nella censura anche chi impedisce agli aventi diritto di percepire frutti ed i redditi dei beni ecclesiastici.

L’assoluzione dalla censura, semplicemente riservata alla S. Sede, non può essere concessa, se prima il colpevole non restituisca integralmente i beni ecclesiastici, o rimuova l’impedimento opposto alla percezione dei frutti dai medesimi beni. Se il penitente subito non lo può fare, è sufficiente anche la promessa seria. E questa condizione deve chiedere anche il confessore che assolvono nei casi urgenti (can. 2254).

Siccome poi il caso molto spesso è pubblico, e non raramente è necessaria la composizione, spesso non basta l’assoluzione data in foro sacramentale, ma occorre l’intervento dell’Ordinario o della S. Sede. Questa ha dato varie istruzioni per fare la composizione con coloro che hanno commesso il delitto e non possono più riparare completamente (cf. i decreti sopra citati e inoltre S. Penitenziaria, 3 genn. 1906; V. anche FONDO PER IL CULTO ecc.).

BIBL.: per le questioni di diritto pubbli. ecc., cf. i relativi trattati. Per le questioni morali, cf. i trattati de iustitia e de censuris. Per la parte di dir. pen., cf. i relativi trattati, come A. Boudinhon, Biens d’Eglise et peines canoniques. Parigi 1909, pp. 141, 148 sgg.; E. Magnin, Biens d’Eglise, in DSoc, III, coll. 959 sgg., specie 972-88; M. Piacentini, Manomorta (m. posta di), in Nuovo Digesto ital., VIII, Torino 1939, pp. 101-15; P. Pelle, Le droit pénal de l’Eglise, Parigi 1939, p. 313 sgg.; E. Jomart, in Traité de droit canon. (a cura di R. Naz), IV, 1914-19, n. 1214, p. 742 sgg.; A. Depoorter, De usurpatione bonorum ecclesiasticorum, in Collat. Brug., 47 (1951), pp. 214-20. Per la storia delle usurpazioni governative dei beni ecclesiastici in Italia, cf. S. Iacini, La polit. ecc. ital. da Villafranca a Porta Pia, Bari 1938; I. M. Larocca, Il patr. degli Ordini relig. in Ital. Soppressione e incameramento (1848-73), Roma 1939; M. Roberti, La legislazione. ecc. nel periodo napoleonico, in Chiesa e Stato, I, Milano 1939; pp. 255-332; P. S. Leicht. La legislazione. ecc. liberale ital. (1848-1914), ibid., pp. 407-28; P. Pirri, Pio IX e Vittorio Emanuele II, ecc., I, La laicizzazione dello Stato sardo (1848-56), Roma 1944; D. Masse, Il caso di coscienza del Risorgimento. Ital., Alba 1946; V. patrimonio ecclesiastico. Pietro Palazzini.