PATRIMONIO ECCLESIASTICO. - beni ecclesiastici (v.).
I. IL DIRITTO DELLA CHIESA ALLA PROPRIETÀ
La Chiesa persegue un fine spirituale, ma poiché i suoi membri ed i suoi ministri sono uomini, essa deve preoccuparsi anche delle loro necessità materiali, sotto pena di venir meno alla sua missione. Senza possesso di beni materiali ben difficilmente si potrebbe sovvenire alla costruzione delle chiese, alle necessità del culto, all’erezione dei seminari, all’istruzione, formazione e al sostentamento del clero, alla propagazione della fede nelle terre di missione e a tutte le numerose opere di carità, a cui la Chiesa si è dedicata in ogni tempo. Per adempiere alla sua missione perenne, i beni temporali forniscono alla Chiesa un mezzo indispensabile; possedere è dunque per essa un diritto vitale, spettante in quanto è una società indipendente, perfetta e sovrana.Tale diritto deve dirsi innanzi tutto un diritto di natura; a prescindere infatti dal suo carattere soprannaturale, la Chiesa non può non essere considerata almeno come un’associazione qualsiasi (coetus humanus) che persegue con mezzi onesti un fine onesto. Ora il diritto di associazione è un diritto naturale (v. LIBERTÀ POLITICHE), che porta con sé il diritto ai mezzi, anche materiali, necessari per il raggiungimento del fine.
Se si considera poi la Chiesa in quanto istituita da Cristo come società esterna con culto pubblico, universale, necessaria, perpetua, perfetta e indipendente, tale società, appunto perché esterna, è soggetta alle comuni esigenze e necessità delle società umane, non per ragione del fine, ma a motivo dei soggetti che deve condurre al fine. Così, per diritto positivo divino le spettano i beni temporali, sia mobili che immobili, per il culto e per la congrua sub-stantia dei suoi ministri, indipendentemente da qualsiasi autorità terrestre. Quando perciò lo Stato riconosce alla Chiesa la personalità civile e quindi la capacità a possedere, non attribuisce ad essa alcun nuovo diritto, ma prende atto del diritto che la Chiesa ha per norma naturale e positivo divino e lo tutela anche civilmente.
La Chiesa nel corso dei secoli non ha mancato di esercitare questo suo diritto nativo e di rivendicarlo con chiarezza e fermezza, condannando le dottrine tendenti a negarlo o sminuirlo e resistendo con tutte le sue forze alle usurpazioni e sopraffazioni da qualsiasi parte venissero.
Al Concilio di Lione del 1274 (cann. 12, 13, I, 6 in VI) la Chiesa colpiva di scomunica ipso facto incurrenda tutti quei laici che, approfittando della vacanza dei beni ecclesiastici, se ne fossero attribuite le rendite. Il papa Giovanni XXII condannava nel 1327 Marsilio di Padova che con molta maggior violenza di Arnaldo da Brescia (sec. XII) aveva attaccato il diritto della Chiesa a possedere (Denz-U, n. 495 sgg.). A sua volta Martino V (bolla Inter cuncta, 22 febbr. 1418) riprovava (come l’aveva già fatto il Concilio di Costanza il 6 maggio 1415) gli errori di Wicoff che pretendeva essere necessario per la Chiesa non possedere, per restare fedele alla volontà del Maestro e della S. Scrittura (ibid., n. 590, can. 10; n. 612, can. 32; n. 613, can. 33; n. 616, can. 36). Nello stesso documento si condannavano trenta proposizioni di Huss, molto simili a quelle di Wicoff, e veniva approvato un questionario da adoperarsi nei processi di eresia, che esprime la dottrina della Chiesa sul diritto che essa ha di acquistare e possedere legittimamente beni temporali (ibid., n. 684, q. 34; n. 685, q. 35). Gli errori di Wicoff e di Huss furono rinnovati nel sec. XIII da alcuni giuristi e dai cosiddetti riformatori che sul campo pratico operarono numerose spoliazioni.
Per arginare questo movimento il Concilio di Trento colpiva di scomunica latae sententiae tutti coloro che avessero usurpato beni e diritti della Chiesa, diocesi, benefici secolari e regolari, monti di pietà, ecc. (sess. XXII de reform., c. 11). Nella bolla Apostolica sedis di Pio IX (12 ott. 1860) questa scomunica appare tra le riservate speciali modo (P. Gasparri, Fontes, III, Roma 1938, n. 552, p. 24 e nn. 11-12, p. 26). Il Syllabus, poi, condanna le dottrine di coloro che contestano alla Chiesa il diritto nativo e legittimo d’acquistare e possedere (Denz-U, n. 1726-27, prop. nn. 26-27).
Il CIC (can. 1495) rivendica alla Chiesa il diritto innato di acquistare, possedere e amministrare i beni temporali, necessari per il conseguimento del proprio fine e ciò in piena libertà e perfetta indipendenza dalla autorità civile. Hanno ugualmente lo stesso diritto tutte le chiese e tutte le persone morali alle quali venga riconosciuta dalla legittima autorità ecclesiastica la personalità giuridica. L’autorità civile ha di frequente riconosciuto o esplicitamente o implicitamente questo diritto della Chiesa. Basti accennare ai concordati con la Colombia (art. 5), con la Polonia (art. 16, 17, 24), con la Lettonia (art. 14), la Lituania (art. 17, 22) e l’Italia (art. 10-27).
Il POSSESSI TEMPORALI DELLA CHIESA. - La sorgente originaria OBBLIGAZIONE (v.). Però l’uso ed i testi canonici perfezionarono questo sistema troppo primitivo e pratico solo in periodi di grande fervore religioso, istituendo delle offerte regolari, poi fissate a tariffa che vennero distinte in: 1) primizia, che è la forma di imposta ecclesiastica più antica e più popolare; 2) decima, che appare come una delle forme più antiche di contributo ecclesiastico; 3) onorari in occasione delle Ordinazioni (le prime a dar luogo alla riscossione regolare di diritti pecuniati) e 4) onorari in occasione di funerali; 5) rendita da beni immobili: mezzo a cui la Chiesa ricorse per provvedere ai bisogni nei momenti più difficili, quando, aumentando la miseria, diminuivano gli introiti; 6) onorari, relativamente moderni, corrisposti in occasione delle somministrazioni dei Sacramenti: fra questi è l’elemosina (v.) della Messa. Le penitenze pecunarie hanno invece un posto a parte (per i singoli argomenti, V. BENI ECCLESIA-STICI; DECIME; TASSE ECCLESIASTICHE).
L’impiego regolare delle rendite ecclesiastiche può essere stato determinato dalle intenzioni dei donatori, espresse o almeno presunte: altrimenti è stabilito dalla Chiesa. Per le oblazioni, V. la voce relativa. Fin dall’età classica e sempre più durante la prima età barbarica si formarono anche dei centri patrimoniali con vita e interessi propri, distinti dal vescovo, finché beneficio (v.).
In connessione ai principi sui quali fondava il suo diritto a possedere, la Chiesa rivendicò per i suoi beni l’immunità (v.) dai gravam del fisco. Di fatto, però, i beni ecclesiastici in tutti i tempi, e specialmente nel medioevo, quando una grande ricchezza di beni immobili si era formata nella Chiesa, andarono soggetti a dilapidazioni e a secolarizzazioni (v. SECOLARIZZAZIONE).
III. DIRITTO ATTUALE
I. Soggetti del diritto di proprietà
I soggetti del diritto di proprietà sui beni ecclesiastici sono le singole persone giuridiche ecclesiastiche (cann. 531, 1495 § 2, 1498-99); ma soggetti di diritto patrimoniale nella Chiesa sono, oltre che le persone giuridiche ecclesiastiche, anche le persone fisiche, le quali possono essere chierici o religiosi od anche laici. I chierici possono essere titolari di p. sacri, ossia di beni che sono stati costituiti per il titolo necessario alla loro Ordinazione a sacerdoti, con norme che variano secondo le diocesi e i tempi (cann. 1476, 1482 § 1, 1183 § 1, 974 § 1 n. 7). I laici possonoessere proprietari di cose sacre: chiese, oratori, santuari, suppellettili sacre e sepolcri.
Ad alcune persone giuridiche ecclesiastiche la capacità patrimoniale è invece negata dalle regole e dalle Costituzioni: p. es., per gli Ordini mendicanti, tutto ciò che è acquistato dall'Ordine passa in proprietà alla S. Sede (cann. 579, 580, 569 e relative costituzioni degli Ordini). Persone morali sono quelle che hanno ricevuto uno statuto canonico dall'autorità.
Le persone giuridiche ecclesiastiche vengono distinte in collegiali e non collegiali. Quelle che sono tali ex ipsa ordinatione divina (per diritto divino, come la Chiesa Universale e la Sede Apostolica); quelle che sono tali ex iure ecclesiastico e cioè per diritto ecclesiastico umano; queste a loro volta traggono la loro qualità di persone morali a iure, ossia ex ipsa iuris praescripto o ab homine, ossia ex speciali competenti superioris ecclesiastici concessione, data per formale decreto (cann. 99, 100 § 1).
2. Gli amministratori del p. e. - La persona giuridica per amministrare ha bisogno di organi. Le norme dalle quali trae vita l'organizzazione amministrativa delle persone giuridiche appartengono al diritto canonico comune, ma esiste anche un diritto particolare diocesano. Al vescovo spetta un potere regolamentare nell'ambito della diocesi sopra tutti gli istituti (cann. 1519 sgg., 1521 § 2, ecc.). Egli può non solo dettare il regolamento di amministrazione della persona giuridica, ma creare anche la persona giuridica e dare ad essa la tavola di fondazione, lo statuto o il regolamento di organizzazione (cann. 492, 495, 686 § 2, 689 § 1-2 ecc.). Forme di amministrazione possono essere disposte anche dalla volontà dei fondatori o donatori (cann. 1514, ecc.). A proposito degli enti morali ecclesiastici si parla di statuti. Il diritto canonico riconosce ad alcune corporazioni il diritto di regolare in modo generale i loro rapporti sociali interni, riconosce cioè l'autonomia o il jus condendi statuta, considerando le norme di tali statuti come norme giuridiche (cann. 410, 715 § 1). Queste corporazioni sono i Capitoli cattedrali, i Capitoli collegiali, gli Ordini, le Congregazioni religiose, le Associazioni a vita comune senza voti, le Confraternite (cann. cit.). Alla consuetudine può spettare una certa sfera di applicazione. Ciò si verifica, p. es., in rapporto alle decime e primizie (cann. 1502), al cattedratico (cann. 1504), ecc. Anche il vescovo può emanare norme generali per l'amministrazione dei beni ecclesiastici della sua diocesi nei limiti del diritto comune e attese le legittime consuetudini (cann. 1519 § 2). Ma gli organi amministrativi non possono essere disciplinati dalla consuetudine, poiché il diritto comune, il diritto particolare e la legge di fondazione sono le sole fonti normative e nessun valore può quindi venire attribuito alla consuetudine, salvo che manchino il diritto comune o particolare e le tavole di fondazione (cann. 1521 § 1, 1523, n. 2, 1525, ecc.). Il fondatore può dare all'istituzione un'organizzazione autarchica o demandarne l'amministrazione ad altri enti o corpi morali, enti pubblici o privati, laici od ecclesiastici od opere pie (cann. 1490, 1504, 1523, n. 2, ecc.). Le più varie forme di organizzazione possono scaturire dalle tavole di fondazione. Gli organi dell'amministrazione sono determinati presso le singole persone giuridiche in parte dal diritto, in parte dalle tavole di fondazione (cann. 1521 § 1, 1525 § 1, ecc.).
Gli amministratori possono essere designati dal fondatore o dai suoi eredi, può essere demandata la nomina a persone o famiglie determinate, ad autorità civili ed ecclesiastiche, possono essere designati dall'assemblea dei soci, se la persona ha carattere di corporazione, ma la vigilanza dell'Ordinarie non può essere mai esclusa (cann. 1515 § 3, 1492 § 2). Se non sono designati dalle tavole di fondazione, la nomina degli amministratori può essere demandata: al parroco, al vescovo, ad Ordini o congregazioni religiose o a persone appartenenti a religioni. Gli amministratori possono essere ecclesiastici o laici e le cariche amministrative possono essere temporanee o vitalizie (cann. 1521 § 2). La rappresentanza giuridica è processuale della S. Sede spetta al Pontefice. Camera Apostolica (v.), presieduta dal cardinale camerlengo S. R. E., amministra i beni temporali della S. Sede specialmente in tempo di sede vacante.
I cardinali titolari hanno la rappresentanza dei diritti della chiesa che costituisce il loro titolo.
La rappresentanza del Seminario romano (v. COLLEGI ECCLESIASTICI) spetta al cardinale vicario per diritto proprio e non quale delegato del Pontefice. I beni della mensa vescovile sono amministrati dal vescovo che rappresenta in giudizio la diocesi (cann. 1653 § 1). Durante la vacanza la rappresentanza della mensa spetta al vicario capitolare o all'amministratore apostolico (v. MENSA VESCOVILE).
I rettori delle chiese sono gli amministratori delle singole chiese. Posti accanto ad essi possono essere altre persone, ecclesiastiche o laiche, con le quali insieme formano il Consiglio della Fabbrica (v. FABBRI, FABBRICERIA).
L'amministrazione del p. della Chiesa cattedrale con i suoi diritti spirituali e temporali, i beni della Fabbrica, delle fondazioni pie alle quali il fondatore o la consuetudine non assegnano uno speciale amministratore, spetta al vescovo insieme con il Capitolo cattedrale (cf. can. 1633 § 1, 4).
Riguardo all'amministrazione del p. degli Ordini è prescritta la nomina di economi particolari (cann. 516 § 2-4, 2347, nn. 2-3). I benefizi sono amministrati e rappresentati dai singoli beneficiari (cann. 1653 § 2, 1526). I beni degli istituti ecclesiastici non collegiali e cioè ospedali, orfanotrofi, scuole, ecc. sono amministrati dai singoli rettori secondo le norme delle tavole di fondazione (cann. 1489 § 3, 1649). Amministratori provvisori si hanno in caso di rifiuto o di trascuratezza da parte del titolare, in caso di conflitti di interessi, di cattiva amministrazione, di sequestro (cann. 1649, 1653 § 5, ecc.).
3. Come sono amministrati i beni ecclesiastici
Una distinzione che ha molta importanza, perché segna i confini dei poteri degli amministratori, è quella fra atti di ordinaria amministrazione e atti di straordinaria amministrazione (cann. 1527 § 1; V. AMMINISTRAZIONE, ATTI DI, atti di). I doveri degli amministratori sono: i giuramento di servizio, formazione dell'inventario, cauzione dei beneficiari, rendiconto (cann. 1522, 1525 § 1, ecc.). Vi sono inoltre altre obbligazioni di carattere generale, come il vigilare affinché i beni ecclesiastici affidati alle loro cure in nessun modo periscano o subiscano detrimento; osservare le prescrizioni del diritto canonico, investire il denaro della chiesa, tenere ordinati libri e documenti (cann. 1523).I chierici maggiori che ossassero abbandonare l'ufficio loro commesso dal proprio Ordinario, e senza licenza dell'Ordinarie stesso, possono essere sospesi a divinis a tempo determinato dall'Ordinarie (cann.
PATRIMONIO ECCLESIASTICO - PATRIZI FRANCESCO
1528, 2399). I modi con cui gli enti ecclesiastici acquistano il loro p. vengono distinti dal codice in modi di diritto naturale e di diritto positivo (can. 1499 § 1). Ma si può fare anche la distinzione fra modi di acquisto di diritto privato e di diritto pubblico.
Modi di diritto privato sono: occupazioni di cose senza padrone; accessioni, usucapion

Patrizi, Costantino - Ritratto. In-
i; contratti; atto tra vivi (= donazioni); atto di ultima volontà (= statimento); successione legittima. Numerosi sono i modi di acquisto di diritto pubblico: successione che sia conseguenza della soppressione parziale o totale degli enti ecclesiastici inferiori; le decime e le primizie; le oblazioni, clemoline, collette, questure; imposte diocesane; imposte postali; tasse.
L'amministrazione del p. degli enti ecclesiastici comprende gli atti di conservazione e quelli di utilizzazione. L'amministrazione si svolge non solo esercitando i propri diritti reali, ma anche contraendo rapporti obbligatori. Del resto il diritto patrimoniale e il rispettivo ordinamento varia da paese a paese, sia nella vecchia Europa, sia nei paesi extra-europei. E varia a seconda della storia della diffusione del cristianesimo e della situazione politica nei vari paesi.