LIBERTÀ POLITICHE. - Sono le applicazioni pratiche più immediate del principio di libertà in uno Stato veramente democratico, ossia che riconosce il diritto di tutti i cittadini a partecipare al governo della cosa pubblica, mediante rappresentanti.
1. La libertà individuale, per cui nessuno può esser arrestato o tradotto in giudizio se non nei casi previsti dalla legge, nelle forme che essa prescrive. 2. La libertà del domicilio. Nessuna visita domiciliare da parte della forza pubblica può aver luogo se non nei limiti di cui sopra. 3. La libertà di movimento. Ogni cittadino può cambiar domicilio, circolare e viaggiare come vuole, purché rispetti l'ordine pubblico. 4. La libertà di petizione. Ogni cittadino ha il diritto di rivolgersi alla Camera, presentando petizioni, individuali o collettive, nelle forme regolate dalla legge. 5. La libertà di elezione. Le formalità per eleggere i rappresentanti del popolo devono essere stabilite dalla legge, e dev'essere garantita la sicurezza dei cittadini nel procedere con piena libertà alla loro scelta. È chiaro che una delle migliori garanzie è il voto segreto. Devono essere libere anche le pubbliche discussioni in proposito e la propaganda. 6. La libertà di adunanza e di associazione. I cittadini possono adunarsi pacificamente e senz'armi nelle forme richieste dall'ordine pubblico. Possono formare tra loro associazioni purché non segrete. Questo diritto è annullato se il fine che le associazioni si propongono è immorale e contrario ai principi fondamentali della costituzione dello Stato; o se risulta che i soci abusano della loro associazione, per sé lecita, a scopi illeciti. Il giudizio su ciò dovrebbe essere dato non dai tribunali ordinari, ma dalla Corte Suprema stabilita per salvaguardare i diritti essenziali dei cittadini contro eventuali manomissioni da parte del potere statale. Un esempio delle incoerenze del liberalismo governativo del secolo scorso fu la soppressione e la dispersione degli Ordini religiosi, in cui si violò proprio uno dei diritti più conclamati del liberalismo stesso, cioè la libertà di associarsi per fini leciti: nulla era più lecito che associarsi per il fine della propria santificazione. I governi cercarono di giustificarsi, ricorrendo al diritto dello Stato di concorrenza e di togliere la personalità giuridica con i propri criteri, vale a dire di proprio arbitrio; non si vide che appunto in un siffatto arbitrio incontrollato stava l'assenza di un vero liberalismo.
7. La libertà di pensiero e [di stampa]. I cittadini usano della loro intelligenza senza dipendere dallo Stato nelle varie attività culturali, scientifiche e filosofiche, e non possono venir disturbati nell'esercizio di tali attività e nella espressione di essa, a voce per la stampa, salve le leggi comuni a tutela della moralità e dell'ordine pubblico e le leggi particolari volte a reprimere gli abusi specifici della stampa. Questa libertà, come anche la libertà della propaganda religiosa, può costituire un pericolo a danno della verità, che nelle sue manifestazioni private e pubbliche viene ridotta così alla pari con l'errore. Il pericolo è messo in rilievo dal Sillabo, n. 79, e sarebbe stoltezza il negarlo. Che lo Stato poi abbia gli stessi obblighi verso l'errore che verso la verità sarebbe assurdo il sostenerlo; ma nel caso pratico questa specie di libertà si prende come una tolleranza, una permissione di ciò che per sé può essere un male, in vista di un bene maggiore: il bene maggiore sarebbe di evitare il pericolo del dispotismo da parte di una autorità umana, com'è lo Stato, e di stimolare le forze spontanee del bene a combattere e a vincere da sé il male, senza far troppo calcolo sugli aiuti del governo. Rimane sempre il rischio, che è inerente in genere, al sistema delle libertà. Per un esame più accurato sulla libertà di stampa e la sua attuazione concreta in Italia, V. STAMPA, libertà di.
8. La libertà di insegnamento (v. MUTUO INSEGNAMENTO).