LIBERTÀ POLITICHE

LIBERTÀ POLITICHE. - Sono le applicazioni pratiche più immediate del principio di libertà in uno Stato veramente democratico, ossia che riconosce il diritto di tutti i cittadini a partecipare al governo della cosa pubblica, mediante rappresentanti.

1. La libertà individuale, per cui nessuno può esser arrestato o tradotto in giudizio se non nei casi previsti dalla legge, nelle forme che essa prescrive. 2. La libertà del domicilio. Nessuna visita domiciliare da parte della forza pubblica può aver luogo se non nei limiti di cui sopra. 3. La libertà di movimento. Ogni cittadino può cambiar domicilio, circolare e viaggiare come vuole, purché rispetti l'ordine pubblico. 4. La libertà di petizione. Ogni cittadino ha il diritto di rivolgersi alla Camera, presentando petizioni, individuali o collettive, nelle forme regolate dalla legge. 5. La libertà di elezione. Le formalità per eleggere i rappresentanti del popolo devono essere stabilite dalla legge, e dev'essere garantita la sicurezza dei cittadini nel procedere con piena libertà alla loro scelta. È chiaro che una delle migliori garanzie è il voto segreto. Devono essere libere anche le pubbliche discussioni in proposito e la propaganda. 6. La libertà di adunanza e di associazione. I cittadini possono adunarsi pacificamente e senz'armi nelle forme richieste dall'ordine pubblico. Possono formare tra loro associazioni purché non segrete. Questo diritto è annullato se il fine che le associazioni si propongono è immorale e contrario ai principi fondamentali della costituzione dello Stato; o se risulta che i soci abusano della loro associazione, per sé lecita, a scopi illeciti. Il giudizio su ciò dovrebbe essere dato non dai tribunali ordinari, ma dalla Corte Suprema stabilita per salvaguardare i diritti essenziali dei cittadini contro eventuali manomissioni da parte del potere statale. Un esempio delle incoerenze del liberalismo governativo del secolo scorso fu la soppressione e la dispersione degli Ordini religiosi, in cui si violò proprio uno dei diritti più conclamati del liberalismo stesso, cioè la libertà di associarsi per fini leciti: nulla era più lecito che associarsi per il fine della propria santificazione. I governi cercarono di giustificarsi, ricorrendo al diritto dello Stato di concorrenza e di togliere la personalità giuridica con i propri criteri, vale a dire di proprio arbitrio; non si vide che appunto in un siffatto arbitrio incontrollato stava l'assenza di un vero liberalismo.

7. La libertà di pensiero e [di stampa]. I cittadini usano della loro intelligenza senza dipendere dallo Stato nelle varie attività culturali, scientifiche e filosofiche, e non possono venir disturbati nell'esercizio di tali attività e nella espressione di essa, a voce per la stampa, salve le leggi comuni a tutela della moralità e dell'ordine pubblico e le leggi particolari volte a reprimere gli abusi specifici della stampa. Questa libertà, come anche la libertà della propaganda religiosa, può costituire un pericolo a danno della verità, che nelle sue manifestazioni private e pubbliche viene ridotta così alla pari con l'errore. Il pericolo è messo in rilievo dal Sillabo, n. 79, e sarebbe stoltezza il negarlo. Che lo Stato poi abbia gli stessi obblighi verso l'errore che verso la verità sarebbe assurdo il sostenerlo; ma nel caso pratico questa specie di libertà si prende come una tolleranza, una permissione di ciò che per sé può essere un male, in vista di un bene maggiore: il bene maggiore sarebbe di evitare il pericolo del dispotismo da parte di una autorità umana, com'è lo Stato, e di stimolare le forze spontanee del bene a combattere e a vincere da sé il male, senza far troppo calcolo sugli aiuti del governo. Rimane sempre il rischio, che è inerente in genere, al sistema delle libertà. Per un esame più accurato sulla libertà di stampa e la sua attuazione concreta in Italia, V. STAMPA, libertà di.

8. La libertà di insegnamento (v. MUTUO INSEGNAMENTO).

9. La libertà di coscienza e di culto

Le persuasioni individuali circa la religione, la professione di questa o quella fede, e l'esercizio di questo o quel culto non possono costituire impedimento al possesso e all'uso di tutti i diritti civili e politici, riconosciuti dalla Costituzione. Questo principio è ammesso dagli Stati moderni, che perciò non sono più «confessionali», anche se dichiarano ufficialmente che una data religione è «religione dello Stato». Se ciò si interpretasse nel senso di approvare l'«indifferentismo» di fronte alle diverse religioni, quashesfossero tutte ugualmente buone, si cadrebbe sotto la condanna del Sillabo (nn. 77, 78 e 79). Ma quel principio può esser preso solo come un'astensione dello Stato dall'esaminare e giudicare le coscienze dei singoli individui, cosa al tutto sconsigliabile nelle attuali circostanze storiche e sempre pericolosa come l'esperienza del passato dimostra. Tuttavia rimane allo Stato l'obbligo non solo di garantire la libertà vera della professione religiosa dei singoli cittadini, ma di favorire, con i mezzi di sua competenza, l'azione religiosa come fattore di elevazione spirituale delle singole persone umane e di tutta la nazione. Lo Stato non deve «ignorare», con la scusa della libertà, la religione dei cittadini; anzi deve vigilare, nella legislazione e nel governo, a non far nulla che possa violare la loro coscienza religiosa, come avviene quando pretende di imporre il matrimonio civile quale vero matrimonio ai cattolici, mentre per essi è dogma di fede che vero matrimonio è solo il Sacramento. Anche la libertà di culto ha dei limiti, in quanto lo Stato non può tollerare reti contrari alla moralità naturale, come la prostituzione sacra e i sacrifici umani.
BIBL.: Pio IX. Quanta cura e Syllabus (8 dic. 1864) in Denz-U. nn. 1688-1780; Leone XIII, Immortale Dei (1° nov. 1885), Libertas (2o giugno 1885); Th. Meyer, Institutiones iuris natura- lis, I, Friburgo in Br. 1885, nn. 88-89, 91, 645, 653-60, 681; A. Pagano, Sul fondamento e sui limiti della libertà giuridica di manifestazione del pensiero, Tivoli 1927; L. Tapparelli, Saggio teoretico di diritto naturale, I, 8° ed., Roma 1949, pp. 477-84; Et. Magnin, Libertés et devoirs politiques des catholiques, Parigi 1932; A. Ottaviani, Institutiones iuris publici ecclesiastici, II, Città del Vaticano 1936, nn. 268, 345; L. Dumas, La sauvegarde internationale des droits de l'homme, in Rec. des cours de l'Acad. de droit int., 59 (1936), p. 6 sgg.; A. Oddone, La manifestazione del pensiero e l'ufficio della autorità politica, in Civ. Catt., 1944, I, p. 88 sgg.; G. Gonella, Principi di un ordine sociale, Roma 1945, pp. 187-204; A. Oddone, La libertà morale di coscienza, in Civ. Catt., 1946, 11, pp. 14-21; A. Messineo, La libertà politica nel pensiero cattolico, ibid., pp. 97-104; id., Il principio dell'uguaglianza sociale e la sua origine, ibid., 1946, 17, pp. 195-203; F. Ruffini, Diritti di libertà, Firenze 1946; N. Jung, Le droit public et l'Eglise, Parigi 1948, pp. 122, 135, 137, 310; V. CARITÀ, La libertà di stampa, Roma 1949; E. Crosa, Libertà in Enc. Ital., Appendice, II, pp. 195-96.