STAMPA. - Sotto il profilo morale e giuridico, che qui in modo particolare interessa, e nel suo significato più generale, il termine indica quanto e in qualsiasi forma viene pubblicato mediante l'arte tipografica, per esprimere e propagare con la parola scritta o con l'immagine il pensiero umano. In senso più ristretto giornalismo (v.), ossia a tutta quella complessa attività pubblicistica, cui è stato attribuito anche il nome di quarto potere. La libertà della s. riguarda in modo prevalente questa attività, ma la questione si pone per tutte le pubblicazioni. La rilevanza speciale, data al giornalismo nella sua discussione, dipende dal suo maggiore influsso nella formazione dell'opinione pubblica (v. PUBBLICA OPINIONE) e dalla sua conseguente importanza politica, particolarmente in regime democratico.
I. LIBERTÀ DI S. E CENSURA ECCLESIASTICA. - La libertà di s. non è che un aspetto della libertà di pensiero e di parola, o meglio della libertà senza specificazioni, considerata in una sua particolare manifestazione, nella facoltà ad essa inerente di comunicare le proprie idee, opinioni e concezioni mediante l'uso della parola, in questo caso scritta.
Sebbene nell'antichità il problema non si presentasse negli stessi termini, in cui è venuto a configurarsi dopo l'invenzione della s., non mancano tuttavia, particolarmente nella legislazione romana, esempi che possono essere istruttivi ancora oggi.
Nella Chiesa si deve a Sisto IV, così benemerito per l'arte della s., l'introduzione della centura praevia, riconfermata e posta in atto da Alessandro VI nel 1492 (v. INDICE DEI LIBRI PROIBITI). Qui importa soprattutto vedere quali siano i fondamenti giuridici della questione, che va guardata e sotto il profilo generale della libertà e sotto quello della Rivoluzione.
La Chiesa ha ricevuto il mandato divino d'insegnare quanto Cristo ha insegnato, e per conseguenza il dovere di mantenere puro da ogni contaminazione di errore il deposito della verità rivelata, la cui integrale accettazione è condizione necessaria alla salute eterna, e il diritto d'invigilare affinché non venga corrotto. Questo dovere e questo diritto stanno a fondamento delle misure preventive da essa adottate, con le quali inoltre tende ad assicurare il conseguimento del suo fine istituzionale, la salus animarum, e la sua unità sociale, che riposa sul vincolo della comune fede. La libertà non viene con esse né menomata, né compressa. Individualmente rimane in potere di ciascun credente seguire o no le sue indicazioni; social-
mente la sua azione si risolve in una chiarificazione degli obblighi, che incombono sul credente, per il fatto stesso della sua volontaria appartenenza alla società soprannaturale fondata da Cristo. Se in ogni complesso sociale la libertà rimane limitata dal fine specifico, cui esso tende, e dalle sue leggi interne, tanto più ciò deve essere ammesso rispetto alla Chiesa, nel cui seno la libertà di s. deve sottostare all'esigenza dell'unità della fede, suo principio costituzionale, e alle necessità della salvezza, suo fine essenziale.
II. LIBERTÀ DI S. E CENSURA GOVERNATIVA. — Alquanto più complessa si presenta la questione riguardo alla società civile.
La libertà di s. venne per la prima volta affermata in Inghilterra nel 1695, quando i Comuni ricusarono di approvare le misure restrittive vigenti, aggravate in modo particolare dal Licensing Act del 1662. Il concetto passò con i coloni nell'America del Nord, dove ottenne la sua prima formulazione legislativa. Il Bill of rights accolse un emendamento alla Costituzione federale, presentato dalla Virginia e da altri Stati, e questo incluse nella Costituzione. Con esso venne interdetta qualsiasi legge, che potesse restringere la libertà di parola e di s. Il principio venne in Europa affermato nella Dichiarazione dei diritti del 1789 (art. 11); ebbe formulazione giuridica nella Costituzione del 1791 e in quella del 1793. Esso è penetrato in quasi tutte le costituzioni moderne. Lo Statuto di Carlo Alberto del 4 marzo 1848, all'art. 4, dichiarava che « la s. è libera, ma una legge ne reprime gli abusi ». Lo Statuto promulgato da Pio IX il 14 marzo 1848 seguì il moto iniziato dalla Rivoluzione Francese, in quanto con l'art. 11 aboliva la censura preventiva o politica per la s., sostituendola con le misure repressive da stabilirsi dalla legge. Sulla stessa falsariga è continuato a muoversi il pensiero giuridico contemporaneo, del quale è espressione più recente la dichiarazione internazionale dei diritti dell'uomo approvata dall'Organizzazione delle Nazioni Unite (v. DIRITTI DELL'UOMO).
L'esame dei testi costituzionali anche più recenti palese come essi portino invariabilmente congiunte e l'affermazione della libertà di s. e la determinazione di alcune restrizioni, per impedirne gli abusi, o fissate col riferimento alla morale e al buon comune o da specificare in una legge particolare. Ciò facilita di molto la soluzione della questione speculativa sul diritto di libertà della s. e sui limiti.
L'esistenza di un tale diritto non è stata mai messa in dubbio dalla dottrina cattolica, rispettosa della persona umana, alla quale non poteva non riconoscere la facoltà di comunicare le proprie idee, mediante l'uso della parola orale o scritta. Sul linguaggio anzi e sulla sua funzione specifica è stato appoggiato uno degli argomenti principali per dimostrare la naturale socievolezza dell'uomo. Il diritto, dunque, di comunicare pensieri e opinioni con i mezzi d'espressione a ciò idonei affonda le sue radici nella natura razionale dell'uomo e nella sua originaria destinazione alla vita sociale: esso è pertanto incontestabile. La dottrina cattolica ne ha soltanto combattuto una particolare interpretazione, dedotta dal falso concetto di libertà, definita come totale autonomia della volontà. Sotto l'aspetto pratico tutte le legislazioni le hanno dato ragione, non avendo alcuna di esse codificato la libertà senza limiti, sotto l'aspetto teorico tuttavia non poche lo hanno accolto, ricorrendo al limite esterno della legge.
Qui si annida un errore che va corretto. La libertà, non nel suo aspetto fisico di autodominio dell'atto ma nel suo aspetto morale, è facoltà di determinarsi in modo indipendente secondo le leggi immanenti della razionalità, e poiché l'essere umano ha la tendenza innata alla società, necessaria al suo pieno sviluppo, una doppia serie di leggi gli è intrinseca, quella che regola imperativamente la condotta privata e quella che lo guida allo stesso modo nella vita pubblica. La libertà conseguentemente è facoltà intrinsecamente limitata e dalla morale e dalla giustizia, nella quale sono incluse le esigenze imperiose della col-
lettività politica. La legge non è altro se non la determinazione positiva di questi limiti, già esistenti prima della sua formulazione, e in essi trova la sua ragione di essere non, come è stato affermato, in una suppositizia volontà generale, semplice espressione del maggior numero senza valore morale e contenuto giuridico, se non li mutua da altra fonte. La libertà di s., pertanto, è sì un diritto fondamentale della persona, ma un diritto intrinsecamente limitato, che lascia posto all'intervento regolatore dell'autorità politica.
Il criterio individuale per stabilire concretamente tale limite si desume dalla naturale destinazione della parola orale e scritta, la quale è intrinsecamente ordinata alla manifestazione e propagazione della verità; il criterio sociale dal bene comune, nel quale non solo devono intendersi compresi i diritti altrui, ma anche quelli della società in quanto tale: la preservazione dell'ordine pubblico e la tutela positiva dei valori umani, morali, civili e religiosi, parte del suo più elevato patrimonio spirituale. Oggetto di discussione riguardo alla libertà di s. rimane quindi soltanto se l'autorità politica possa ricorrere alle misure preventive: censura, sequestro di polizia, autorizzazione, oppure debba restringersi all'adozione delle repressive: punendo gli abusi.
Sul piano teorico non è possibile negare il suo diritto di prevenire il male, se lo può, e che sia migliore la prevenzione della punizione. A tale diritto non si oppone il falso motivo allegato per contestarlo, secondo il quale lo Stato non sarebbe in grado di conoscere la verità per proteggerla dall'errore, poiché alcuni principi morali, di giustizia e di religione sono così evidenti e così radicati nella coscienza comune che il potere pubblico non può ignorarli. L'obiezione suppone uno Stato moralmente e religiosamente agnostico; il che è un assurdo speculativo e pratico. Maggior peso hanno contro le misure preventive i motivi dedotti dall'impossibilità di applicarle efficacemente, dalla mancanza d'imparzialità e dal pericolo della tirannia in esse implicito. Sul piano concreto, nel quale è sempre lecito appigliarsi alla regola prudenziale del minor male, si possono, dunque, accettare le seguenti conclusioni.
È da escludersi la censura preventiva per i troppo facili abusi cui si presta e per il pericolo dell'istaurazione di un regime tirannicamente oppressivo. Opportuno e lecito è il sequestro, particolarmente se riguarda le pubblicazioni immorali ed oscene, che offendono il pudore e il buon costume, i cui eventuali abusi possono essere evitati, se è seguito da regolare denuncia al potere giudiziario e processo. L'autorizzazione preventiva partecipa, sebbene in minor misura, dei pericoli della censura. Condizioni eccezionali, come la guerra e un particolare grave perturbamento interno, possono suggerire deroghe a queste norme e legittimare un più vasto intervento precauzionale dello Stato.
I doveri della s. si possono comprendere nella parola verità. Soltanto servendola essa può conseguire lo scopo immediato, cui è subordinato essenzialmente l'uso della parola scritta e dei mezzi d'espressione, e cooperare in modo benefico all'educazione del pubblico e alla formazione dell'opinione. Il servizio della verità non le interdice, tuttavia, la critica obiettiva e costruttiva dell'autorità politica. Vieta però le campagne di s. dirette a sovvertire l'ordine e a fomentare e dilatare l'odio con la menzogna. La «propaganda senza freno che non rifugge da manifeste alterazioni della verità» è stata additata da Pio XII, nella allocuzione natalizia del 1940, come fonte delle discordie internazionali. Essa va condannata come malcostume politico contrario al bene sociale, al dovere dell'onestà nella critica e nell'opposizione, ai compiti di una s. conscia delle sue alte finalità.

(fot. Barattini - Nettuno)