AMMINISTRAZIONE, ATTI di. - Si chiamano atti di a. (o di semplice od ordinaria a.) quegli atti giuridici che hanno per oggetto la conservazione del patrimonio (o di un cespite patrimoniale), la sua fruttificazione e il miglioramento della sua potenza produttiva, anche se ciò avvenga mediante disposizione del reddito prodotto dal patrimonio stesso. A tali atti si contrappongono quelli di disposizione, o atti eccedenti la ordinaria (o semplice) a., che sono quelli con cui si allega il patrimonio o una parte di esso, ovvero si costituisce su di esso un diritto reale di garanzia, o infine se ne minora notevolmente la commerciabilità o se ne mette in pericolo la conservazione.
La distinzione tra queste due categorie di atti ha notevole rilevanza sia nel diritto canonico che in quello civile.
Nel diritto canonico (can. 532 § 2, 1527) gli atti eccedenti l'ordinaria a. non possono esser validamente compiuti dagli amministratori di beni ecclesiastici, senza l'autorizzazione (licentia) della competente autorità ecclesiastica. Non sussistendo alcuna definizione legale di tale categoria di atti, la nozione deve esser desunta dalla dottrina e dal sistema del CIC; al quale proposto sono da tener presenti anche l'espressione contenuta nel can. 1533 (atto quo conditio Ecclesiae peior fieri possit), e gli atti enumerati nei can. 1538, 1541 e 1542.
Nel diritto italiano parimenti non possono, senza l'autorizzazione della competente autorità, compiere atti eccedenti l'ordinaria a.: a) alcuni enti ecclesiastici (benefici congrudabili, confratemine non aventi scopo esclusivo o prevalente di culto, fabbricerie); b) la maggior parte degli enti pubblici; c) i legali rappresentanti di persone incapaci (ma per questo caso non sempre tutti gli atti di questa categoria sono regolati allo stesso modo); d) il mandatario munito di mandato generale.
Anche nel diritto italiano manca una definizione di atti eccedenti l'ordinaria a.: la legge più spesso dà enumerazioni esemplificative (raramente tassative) di essi (cf. artt. 320, 374, 375, 394, 493, 1572, 1708 Cod. civ., e numerose leggi speciali). In particolare, per quel che riguarda gli enti ecclesiastici, l'art. 13 della legge 27 maggio 1929, n. 848 indica come atti eccedenti l'ordinaria a. i seguenti: le alienazioni, le affrancazioni volontarie di cenni e canoni, i mutui, gli atti-rarmenti di piante di alto fusto, le esazioni e gli impieghi di capitali, le locazioni ultra-novenziali di immobili, e, infine, le liti, sia attive che passive, attinenti alla consistenza patrimoniale degli enti. Pio Cipriotti