VACANZA DELL'UFFICIO ECCLESIASTICO. - Si dà quando un ufficio ecclesiastico è privo del titolare. Essa può essere de iure, allorché non esista nessun legittimo titolare dell'ufficio, anche se in effetti vi sia chi abusivamente ne abbia preso possesso o ne eserciti le funzioni, e de facto, quando nessuno eserciti le funzioni dell'ufficio o ne abbia preso possesso, indipendentemente dalla nomina o meno del titolare. La V. dell'ufficio può altresì essere de iure ed in pari tempo de facto, se ricorrono ambedue le circostanze, nel senso cioè che l'ufficio vacante de iure non sia occupato abusivamente da alcuno. Di regola, in diritto canonico, quando si parla di V. in senso tecnico, si fa riferimento alla V. de iure e di questa, pertanto, qui si tratta.
Le cause che determinano la V. sono: a) la morte dell'investito (cann. 430 § 1 e 1438); b) il fatto volontario, come la rinuncia e, per gli uffici beneficiari, la dimissio e la permutatio e parimenti la translatio libera e l'amotio accettata; c) la legge o la pronuncia legitimi superioris in determinati casi: renuntiatio tacita o decadenza, privatio (cann. 192 e 2298), amotio (cann. 2147-61), translatio coacta (cann. 193 § 2, 2163). Nel caso di no-
minima ad un ufficio ecclesiastico temporaneo, la V. si avrà per lapsus temporis praefinitis, ovvero per fine del potere del concedente, ovvero ancora per revoca da parte di questi (can. 183).
La mancanza della persona fisica, titolare di un ufficio ecclesiastico, crea una particolare condizione giuridica per esso ufficio, nel senso che questo, pur continuando ad esistere, assume tuttavia altro aspetto, così giuridicamente rilevante che il diritto canonico ne disciplina il regime con speciale regolamentazione. La peculiarità dello stato di V. è data dalla carica di un ufficio scoperto del titolare: il munus rimane immutato, ma ne manca il destinatario che, contro di energia e di forza per l'efficienza dell'ufficio, lo metta in esercizio e lo renda vivo ed operante. Con il definirlo vacante si vuole mettere in evidenza una particolare fase non normale dell'esistenza dell'ufficio, fase caratterizzata dall'applicazione del principio previsto al can. 436 « sede vacante nilul innovetur » e, di conseguenza, contraddistinta normalmente, a seconda dei casi, dal limitato o limitatissimo esercizio di poteri da svolgere. Il munus, proprio dell'ufficio ecclesiastico che risulta vacante, è provvisoriamente affidato dalla legge a soggetto diverso, da essa indicato non con la qualifica giuridica di titolare, bensì con altra denominazione, tanto che la sua attività viene distinta da quella svolta in sede plena.
L'esercizio della potestà di giurisdizione, attribuita ad un ufficio ecclesiastico, di regola, non si arresta del tutto durante la v., ad eccezione del caso di V. APOSTOLICITÀ, il che si spiega facilmente, se si tengono presenti le caratteristiche della potestà pontificia, di essere cioè primaziale, infallibile ed espressione di un regime assoluto. L'esercizio di tale potestà va considerato un attributo esclusivo della persona del Pontefice, cosicché in sede vacante esso dovrà necessariamente rimanere inattivo: il Collegio dei Cardinali - a norma della vigente cost. Vacantis Apostolicae Sedis di Pio XII (8 dic. 1945), e così ugualmente delle precedenti costituzioni da essa abrogate - provvedera soltanto ad eleggere il successore ed a governare la Chiesa quanto agli affari urgenti e per quelli di ordinaria amministrazione, la cui trattazione non sia riservata per legge alla competenza pontificia. Di regola, però, tra gli altri uffici maggiori, cioè per quelli i cui titolari hanno potestà di giurisdizione ordinaria in foro esterno, ossia potestà vescovile o quasi vescovile, come per gli uffici di metropolita, di vescovo residenziale, e di superiore maggiore di religione clericale esente, non rimane del tutto inattivo, in sede vacante, l'esercizio dei poteri di un ufficio. Ed invero, se si pensa, p. es., all'ufficio ecclesiastico tipico, la diocesi, in essa cessa ogni attività riferibile al grado di vescovo nella gerarchia di ordine, mentre, in base al can. 435 § 1, spettano al Capitolo prima ed al vicario capitolare poi, i poteri inerenti all'ordinaria « episcopi iurisdictio in spiritualibus et temporalibus », eccettuati quegli atti espressamente vietati dalla legge, che rechino mutamento nello stato e nel patrimonio di essa diocesi.
Tra gli uffici ecclesiastici minori, come, p. es., la parrocchia, il ricordato principio non trova analoga applicazione, ed infatti il vicario economo che regge la parrocchia in caso di V. (cann. 471-78) ha la plena potestas paroecialis, cioè l'integrale cura delle anime (can. 451 § 2, n. 2), tanto che, avendo mansioni identiche a quelle del parroco, viene ad esso equiparato in tutti i diritti e doveri e compreso dal legislatore nella denominazione di parroco.
Lo stato di V. beneficio, maturati in questo periodo. Il can. 1480, che prevede il caso in cui il beneficio sia stato posseduto durante l'anno da più di un titolare, stabilisce come i redditi, dopo essere stati computati gli emolumenti e gli oneri dell'anno corrente, debbano essere suddivisi, proporzionalmente al servizio prestato, tra il successore nell'ufficio beneficia e l'antecessore, rappresentato, qualora fosse deceduto, dagli eredi. Si ammettono, però, anche altri criteri di ripartizione in uso o per consuetudine legittima (come se trattasi di culture i cui frutti
siano biennali od anche ad intervalli maggiori, nel qual caso il computo abbraccia tutto il ciclo che va dall'una all'altra raccolta), ovvero per statuti speciali. I « fructus intercalares » o « medii temporis », cioè quelli maturati durante la V. dell'ufficio beneficale, a meno che non vi sia la legittima consuetudine di devolvere il reddito netto alla cassa della diocesi, sono destinati per metà ad aumento della dote beneficiaria e per l'altra metà alla chiesa od alla sagrestia della chiesa ove il beneficio è eretto. Il Concordato lateranense riconosce, all'art. 26, le norme del diritto canonico relative all'amministrazione ed al godimento dei redditi dei benefici vacanti; tuttavia, la legge di applicazione del Concordato per la parte patrimoniale 27 maggio 1929, n. 848, all'art. 25, dispone che gli assegni computati dal Fondo per il culto decorrano dalla provvista ecclesiastica e quindi ancor prima del possesso. Tale disposizione unilaterale dello Stato non deroga, peraltro, al principio canonico per cui i frutti debbono essere percepiti dal momento della presa di possesso e così il beneficiato deve devolvere alla massa dei frutti intercalari la quota degli assegni corrispondente al periodo che decorre dalla nomina al possesso.