VACANZA DELL'UFFICIO ECCLESIASTICO. - Si dà
quando un ufficio ecclesiastico è privo del titolare.
Essa può essere de iure, allorché non esista nessun
legittimo titolare dell'ufficio, anche se in effetti vi sia
chi abusivamente ne abbia preso possesso o ne eser-
citi le funzioni, e de facto, quando nessuno eserciti
le funzioni dell'ufficio o ne abbia preso possesso, in-
dipendentemente dalla nomina o meno del titolare.
La V. dell'ufficio può altresì essere de iure ed in pari
tempo de facto, se ricorrono ambedue le circostanze,
nel senso cioè che l'ufficio vacante de iure non sia
occupato abusivamente da alcuno. Di regola, in di-
ritto canonico, quando si parla di V. in senso tecnico,
si fa riferimento alla V. de iure e di questa, pertanto,
qui si tratta.
Le cause che determinano la V. sono: a) la morte
dell'investito (cann. 430 § 1 e 1438); b) il fatto volontario,
come la rinuncia e, per gli uffici beneficiari, la dimisión
e la permutatio e parimenti la translatio libera e l'amor
accettata; c) la legge o la pronuncia legitimi superioris
in determinati casi: renuntiatio tacita o decadenza, pri-
vatio (cann. 192 e 2298), amotio (cann. 2147-61),
translatio coacta (cann. 193 § 2, 2163). Nel caso di no-
mina ad un ufficio ecclesiastico temporaneo, la V. si avrà
per lapsus temporis praefiniti, ovvero per fine del potere
del concedente, ovvero ancora per revoca da parte di
questi (can. 183).
La mancanza della persona fisica, titolare di un ufficio
ecclesiastico, crea una particolare condizione giuridica
per esso ufficio, nel senso che questo, pur continuando
ad esistere, assume tuttavia altro aspetto, così giuridi-
camente rilevante che il diritto canonico ne disciplina
il regime con speciale regolamentazione. La peculiarità
dello stato di V. è data dalla carica di un ufficio scoperto
del titolare: il mutus rimane immutato, ma ne manca
il destinatario che, centro di energia e di forza per l'effi-
cienza dell'ufficio, lo metta in esercizio e lo renda vivo
ed operante. Con il definirlo vacante si vuole mettere
in evidenza una particolare fase non normale dell'es-
istenza dell'ufficio, fase caratterizzata dall'applicazione del
principio previsto al can. 436 « sede vacante nihil inno-
tur » e, di conseguenza, contraddistinta normalmente, a
seconda dei casi, dal limitato o limitatissimo esercizio
di poteri da svolgere. Il mutus, proprio dell'ufficio ec-
clesiastico che risulta vacante, è provvisoriamente affi-
dato dalla legge a soggetto diverso, da essa indicato non
con la qualifica giuridica di titolare, bensì con altra
denominazione, tanto che la sua attività viene distinta
da quella svolta in sede plena.
L'esercizio della potestà di giurisdizione, attribuita
ad un ufficio ecclesiastico, di regola, non si arresta del
tutto durante la v., ad eccezione del caso di V. Sede
Apostolica, il che si spiega facilmente, se si tengono
presenti le caratteristiche della potestà pontificia, di
essere cioè primaziale, infallibile ed espressione di un
regime assoluto. L'esercizio di tale potestà va consi-
derato un attributo esclusivo della persona del Pontefice,
cosicché in sede vacante esso dovrà necessariamente ri-
manere inattivo: il Collegio dei Cardinali - a norma della
vigente cost. Vacantis Apostolicae Sedis di Pio XII
(8 dic. 1945), e così ugualmente delle precedenti costi-
tuzioni da essa abrogate - provvederà soltanto ad eleggere
il successore ed a governare la Chiesa quanto agli affari
urgenti e per quelli di ordinaria amministrazione, la cui
trattazione non sia riservata per legge alla competenza
pontificia. Di regola, però, tra gli altri uffici maggiori, cioè
per quelli i cui titolari hanno potestà di giurisdizione or-
dinaria in foro esterno, ossia potestà vescovile o quasi
vescovile, come per gli uffici di metropolita, di vescovo
residenziale, e di superiore maggiore di religione cleri-
cale esente, non rimane del tutto inattivo, in sede va-
cante, l'esercizio dei poteri di un ufficio. Ed invero,
se si pensa, p. es., all'ufficio ecclesiastico tipico, la
diocesi, in essa essa ogni attività riferibile al grado
di vescovo nella gerarchia di ordine, mentre, in base
al can. 435 § 1, spettano al Capitolo prima ed al vicario
capitolare poi, i poteri inerenti all'ordinaria « episcopi
iurisdictio in spiritualibus et temporalibus », eccettuati
quegli atti espressamente vietati dalla legge, che rechino
mutamento nello stato e nel patrimonio di essa diocesi.
Tra gli uffici ecclesiastici minori, come, p. es., la
parrocchia, il ricordato principio non trova analoga
applicazione, ed infatti il vicario economo che regge la
parrocchia in caso di V. (cann. 471-78) ha la plena po-
testas paroecialis, cioè l'integrale cura delle anime (can. 451
§ 2, n. 2), tanto che, avendo mansioni identiche a quelle
del parroco, viene ad esso equiparato in tutti i diritti
e doveri e compreso dal legislatore nella denominazione
di parroco.
Lo stato di V. di un ufficio ecclesiastico rende ne-
cessario stabilire a chi spettino i frutti del relativo bene-
ficio, maturati in questo periodo. Il can. 1480, che pre-
vede il caso in cui il beneficio sia stato posseduto du-
rante l'anno da più di un titolare, stabilisce come i red-
diti, dopo essere stati computati gli emolumenti e gli
oneri dell'anno corrente, debbano essere suddivisi, pro-
porzionalmente al servizio prestato, tra il successore nel-
l'ufficio beneficiale e l'antecessore, rappresentato, qua-
lora fosse deceduto, dagli eredi. Si ammettono, però,
anche altri criteri di ripartizione in uso o per consuetu-
dine legittima (come se trattasi di culture i cui frutti