USURA

USURA. - Il termine ha due accezioni, una assoluta, l'altra relativa all'interesse. Nel primo caso u. è il lucro percepito dal mutuo come se fosse dovuta in forza del mutuo stesso; nel secondo caso è l'interesse eccessivo, quello cioè superiore al tasso stabilito dalla legge. Il mutuo è un contratto bilaterale con cui una parte concede all'altra per un certo tempo una cosa fungibile (consumabile al primo uso che se ne fa) con la condizione che, scaduto il tempo fissato, sia restituita nell'equivalente. Materia di questo contratto è una cosa qualunque, purché sia fungibile, ma in modo particolare si intende riferire l'u. al prestito del denaro.

I. Cenni storici

Da quando compare la moneta come mezzo di scambio, compare anche il prestito di essa con interesse; contemporaneamente in ogni paese nacque e si sviluppò un'ampia legislazione, volta a frenare l'ingordigia che subito ne conseguì. Tra gli Ebrei era molto radicata l'idea del prestito gratuito, ma le infrazioni erano continue, finché, sotto pretesto di adeguarsi alla pratica degli stranieri, non si esitò a violare apertamente la legge (cf. Ex. 22, 25; Lev. 25, 35-37; Ez. 18, 8 ecc.). I Greci praticarono tranquillamente l'u.; Platone e Aristotele però le furono contrari; Aristotele fu anzi il primo a trovare la motivazione dell'illiceità, motivazione che sarà ripresa e sviluppata nel medioevo (cf. Platone, Leges, V, 741-42; Aristotele, Polit., I, x). Anche in Roma, repubblicana e imperiale (Tacito, Annales, VI, 22), fu esercitata l'u., con grave danno dei mutuatori, e la legge intervenne molte volte, ma senza effetto, nonostante le gravi pene comminate ai trasgressori (ibid., VI, 16; Cicerone, Ad Att., V, 21 ecc.). La legislazione giustinianea, pur tenendo come principio l'immoralità dell'u., si limitò a restringere le concessioni delle leggi precedenti (13, C. 4, 32; I, C. 7, 46). I Padri della Chiesa si opposerono con parole forti all'u., senza darvi una formulazione dottrinale: constatando i danni che ne provenivano (cf. Clemente Alessandrino, Strom., II, 18; PG 8, 1024; Gregorio Nazianzeno, Orat., 16; PG 35, 957; S. Basilio, In divites, capp. 2-4; PG 29, 266 seg.; S. Giovanni Crisostomo, In cap. XVIII Genes. hom. XII; PG 53, 376-77; S. Ambrogio, De Tobia, 2 seg.; PL 14, 798 seg.; S. Girolamo, Commentar. in Ezech., 18, 6; PL 25, 176-77 ecc.).

S. Tommaso, riallacciandosi alla tradizione patristica, e ad Aristotele, esaminò profondamente la questione per concludere col giudicare ingiusta ogni u., come quella che violava la giustizia commutativa, poiché in tal modo si vende due volte la stessa cosa (Sum. Theol., 2a-2ae, q. 78, aa. 1-4). Il Concilio di Vienne (1311) dichiarò che si doveva punire come eretico chi osasse negare che la pratica dell'u. fosse peccato (Denz. U, n. 479). Nella realtà si ebbero sempre a lamentare gli inconvenienti, ma i principi rimanevano inconsciosi e alla loro luce si giudicava della moralità dei fatti. Primi ad attaccare la dottrina tradizionale furono Calvino (1509-64) e Carlo du Moulin (1509-1566). Il primo negò apertamente la sterilità del danaro, equiparandolo nella sua capacità produttiva al campo e alla casa; ne veniva di conseguenza che, come non è peccato affittare una casa per denaro, così non lo è l'u. del denaro dato in prestito; il peccato si aveva solo nella esagerazione. Du Moulin prese invece a sostenere come punto base che col mutuo non si aveva traslazione di dominio, perciò di per se stesso non esigeva la gratuità.

Queste nuove dottrine suscitarono molto scalpore e si conclusero ben presto con la vittoria del pensiero tradizionale. Un secolo dopo la questione venne ripresa da C. Saumaise (1588-1653) che sostenne due principi fondamentali: l'uso del denaro è vendibile, il prezzo di quest'uso deve essere determinato dalla libera volontà dei contraenti. Seguito da molti altri che si rifacevano a Calvino, egli riuscì ad imporsi e i suoi principi furono accettati e praticati. In campo cattolico le idee incomin

cavano a vagliarsi di nuovo alla luce delle nuove consuetudini commerciali e dell'introdursi di nuove forme di contratti che sembravano avere affinità con il mutuo. Alcuni autori che presero a sostenere opinioni che favorivano direttamente l'u. furono condannati (Denz-U, 1190-91); dopo la condanna alcuni tentarono di eluderla con una abile distinzione tra mutuo consumptioni (denaro dato per le necessità della vita) e mutuo productioni (denaro dato per commerciare); concludendo per la illiberità dell'u. nel primo contratto e la liceità nel secondo; e qualcuno tentò di dimostrare che il potere civile ha autorità di rendere lecita quell'u. che esso permette e illecita quella che proibisce. Il fermento continuava in Francia e in Olanda con alterne vicende nel prevalere delle tesi in contrasto; andava però facendosi strada sempre più la convinzione che l'u. fosse lecita. L'eco di queste dispute arrivò in Italia, dove la questione toccava era del tutto sopita, pur avendosi una pratica quasi universale dell'u.; Pietro Ballerini, volendo prevenire il diffondersi delle teorie incriminate d'oltralpe, sostenne con energia l'idea tradizionale e non tenne in alcun conto il progresso fatto; di più arrivò a negare persino quei motivi estranei al mutuo legittimati un compenso, che erano stati ammessi da s. Tommaso stesso, confondendo il mutuo con altri contratti, in sé legittimi, e il tutto sottoponendo a condanna. Scipione Maffei prese posizione contro il Ballerini e volle dimostrare che l'u. moderata non era ingiusta, ma lecita, anzi utile; condannabile soltanto quella eccessiva. La sua opera: Dell'impiego del denaro (1744) scatenò reazioni e proteste da parte di molti moralisti ed era frequente lo scambio di imputazioni di eresia. Benedetto XIV sentì la necessità di intervenire con una enciclica (Viv pervenit, 1° nov. 1745); che non valse a sopire del tutto le controversie. COCINCINA (v.) intervenne in senso rigorista nel dibattito, basandosi sulla Viv pervenit. La questione si assopì e la pratica dell'u. non mutò.

La distinzione tra u. interesse (v.) fu introdotta per la prima volta nel linguaggio ufficiale in una legge della Costituente Francese. Da allora tutti gli Stati si preoccuparono di fissare il tasso d'interesse e di colpire l'u. In Italia mutuo e interesse sono regolati dal Cod. civile (I, IV, cap. XV, artt. 1813-22) e dal Cod. penale (I, II, tit. XIII, cap. II, art. 644).

Il. IL PROBLEMA DELL'U. - Per gli economisti è ormai pacifico che dal prestito di denaro, sotto qualunque forma, si può esigere l'interesse, e per poter riesaminare oggi radicalmente la situazione, è utile vedere brevemente quale sia stato il pensiero degli scolastici. Va premesso che né la S. Scrittura, né la Tradizione parlano dell'u. nel senso tecnico della parola e gli scolastici, per condannarla, non si basano sulla Rivelazione, ma esaminano a fondo la natura delle cose e in particolare del denaro: l'idea per essi precede e forgià la realtà con tendenza antiepportunistica; i moderni invece studiano la contingenza della realtà, credono di vedere mutata la natura del denaro, pongono di conseguenza altri principi e ne deducono conclusioni che sono agli antipodi di quelle della scuola. Punto di partenza è di determinare che cosa si intende per capitale, quali siano le res frugiferae e quali non frugiferae. I moderni hanno in vista la produzione di cose nuove, mentre gli antichi pensavano specialmente alla distribuzione di un nuovo valore. Per i moderni la ragione intima per cui una cosa sia capitale è che concorra alla produzione di un nuovo valore; mentre per gli antichi era che avesse un uso stimabile, distinguibile dalla cosa stessa. Secondo i moderni per la produzione sono necessari tre elementi: natura, lavoro, capitale e quest'ultimo si definisce parte di ricchezza prodotta, destinata a nuova produzione; la scolastica invece, volendo ricercare a chi dovesse andare l'utile, ricercava da quali fonti si potesse trarre un lucro e ne poneva soltanto due: la natura e il lavoro. Per natura si intende qualunque cosa che abbia capacità di apportare da se stessa una utilità; quindi tutto ciò che può avere un uso utile; ma secondo la diversa essenza delle cose, alcune permangono nel loro essere dopo l'uso fattore, altre invece periscono con l'uso che se ne fa (quorum usus est abusus, secondo

l'espressione classica); quindi le prime sono ex se fru-gifera le seconde steriles, anche se applicando l'industria umana possano diventare feconde come il seme. Il capi-tale perciò, sempre secondo la scolastica, è costituito da quelle cose che hanno una intriseca lucrosità, il cui uso cioè è separabile e distinto dalla sostanza e quindi può essere oggetto di contratto indipendentemente da essa. Entrano a far parte del capitale l'insieme dei beni immobili e mobili, compresi nella frase classica res quae primo usu non consumuntur. Di qui si deduce che il concetto di res frugifera era applicato sia a quelle cose che sono produttive formalmente: campi, selve, piante, animali; sia a quelle che formalmente non lo fossero: case, strumenti, suppellettili; le une e le altre però sono produttive di un giusto lucro, perché hanno l'uso stimabile oltre la stimabilità della sostanza.

Delimitato così il campo del capitale, non è detto che tutto ciò che esiste vi sia compreso; vi sono altre cose che hanno un uso pure utile, ma che non è distinguibile dalla loro sostanza; quelle cioè che per il fatto che sono state usate, non continuano più nel loro essere; così il sale per condire gli alimenti, l'olio per l'illuminazione o per il nutrimento, il carbone per la combustione. Ne deriva evidentemente un utile dall'uso, ma questo si ha formaliter mediante la consumazione o distruzione sostanziale della cosa stessa, di modo che l'uso di tale cosa non è distinguibile dalla sua sostanza; se non è distinguibile, non è neppure apprezzabile distintamente dalla cosa stessa, né in definitiva può essere oggetto di contratto distinto. È questo il motivo profondo per cui tali cose sono dette infruttifere o sterili, anche se fossero evidentemente feconde come il seme. Perciò, prescindendo dalla donazione, quando si ha vendita di tali cose, non è lecito pretender che l'utile dell'uso sia valutato o computato in più del prezzo della sostanza. Nel caso del prestito, concedendo l'uso di cosa sterile si dà il diritto di distruggerla; ciò implica il dominio della cosa stessa, e quindi nel prestito si verifica la traslazione del dominio. Per la giustizia sarà necessario restituire l'equivalente nella quantità e qualità; chi esigesse di più lederebbe la giustizia commutativa, perché in pratica venderebbe la stessa cosa due volte (bis vendere idem, vel vendere quod non est). È questo il contratto detto mutuo, con le sue caratteristiche della traslazione del dominio e gratuità dell'uso, di cui la prima condizione è giustifica la seconda; la violazione di questa è vera e propria u., poco importa se grande o piccola, se si impresta a poveri o a ricchi, se il prestito è per il sostentamento immediato o per scopi commerciali. Può succedere che il mutuante, imprestando, venga a rimetterci: o perché viene a cessare per lui un lucro che otteneva dalla cosa (lucrum cessans) o perché effettivamente ne subisce un danno (damnum emergens), o perché corre serio pericolo di non avere il suo (periculum sortis); in questi casi non si può negargli il diritto di esigere qualche cosa; ma allora non sarebbe in forza del mutuo (ex mutuo, vi mutui): bensì per motivi estrinseci al mutuo come tale.

Si tratta ora di vedere in quale categoria di beni debba essere posto il denaro, data la sua natura complessa.

Sembra che il medioevo non abbia conosciuto il sistema della carta moneta; la impostazione scolastica, però, ha ancora oggi, e forse più che mai, tutto il suo valore, anche se si prendevano le mosse dalla moneta coniata con metallo più o meno prezioso. Il denaro si definisce lo strumento che serve essenzialmente per lo scambio di cose che abbiano un valore. Per questo fu inventato ed è perciò misura, prezzo di tutte le cose, anzi le rappresenta tutte le trasporta da una ragione all'altra, da un tempo all'altro, sicché diventa per l'uomo come fideiussore. Secondo s. Tommaso esso è regola e misura delle cose venali, per sua essenza comporta che abbia relazione con tutte le cose che possono essere commutate nei reciproci rapporti economici dell'uomo, non con le altre che da tali rapporti stanno al di fuori. Cioè il valore di una cosa necessaria od utile all'uomo è misurato dal prezzo che se ne dà per averlo; questo prezzo è il denaro perché è stato trovato per il fine preciso che sia speso nella commutazione con le altre cose: questo è il suo uso.

In altre parole il denaro, esprimendo la relazione del valore che intercorre tra le cose, sta a tutte le cose venali tra loro (in quanto misura del loro valore) come la bilancia sta a tutte le cose che hanno peso, come il metro a quelle che hanno lunghezza.

Il compito del denaro, della bilancia e del metro si esaurisce essenzialmente nel misurare il valore, il peso, la lunghezza; poco importa che tali mezzi siano d'oro, d'argento, di ferro, o di carta. Se la proprietà essenziale del denaro è di essere misura, l'uso suo proprio, sarà che di fatto misuri. Ora non potrà misurare, cioè mettere a confronto il valore di due cose, se non quando, ricevuto nella commutazione di una, viene esso stesso commutato con l'altra e perciò in quanto denaro viene speso cioè consumato. Questo fa risaltare immediatamente l'identità che esiste fra denaro e res primo usu consumptibilis: è perciò anch'esso sterile. Tale identità è il punto di partenza per i principi da dedurre.

S. Tommaso quando parla di denaro in quanto tale prescinde sempre dalla materia di cui è fatto, come pure dallo scopo per cui viene impegnato; se cioè per acquistare cose necessarie alla vita, o per mercanteggiare ulteriormente. Perciò si errebbe a dire che egli abbia considerato il denaro come primo usu consumptibilis perché allora si spendeva solo per acquistare cose necessarie alla vita e non per il commercio; e quindi si verrebbe a sostenere conforme ai suoi principi la distinzione tra mutuum consumptibilis e mutuum productionis. D'altra parte, a testimonianza degli storici, la circolazione monetaria era già molto attiva nel sec. XIII; quindi la distinzione tra mutuo e mutuo, dedotta dallo scopo per cui si faceva, non era certo sfuggita all'Angelico, che l'avrebbe inserita nei suoi quadri, se avesse davvero quadrato coi principi dedotti dalla natura delle cose. Di qui si comprende pure in che senso gli scolastici intendessero questa sterilità: non vuol dire che con il denaro e l'industria umana non si potesse trarre lucro (s. Tommaso asserisce: de pecunia lucrari posse): ma allora il lucro è originato solo dall'in-dustria umana, o più precisamente dal lavoro e dalle cose acquistate col denaro, non mai del denaro in sé. Perciò il principio della sterilità del denaro era dedotto dalla sua natura specifica e s. Tommaso con questo non intendeva affatto dare una spiegazione scientifica al divieto dell'u.

Data la sterilità del denaro, non è possibile separare in esso un uso distinto dalla sostanza e stimabile separatamente, quindi non è possibile donare o vedere l'uso del denaro separatamente dalla sostanza: chi dona l'uso dona la sostanza e viceversa; chi vende l'uso vende la sostanza e viceversa. Ora il contratto cui può andar soggetto il denaro come tale sarà o unilaterale e gratuito, o bilaterale e oneroso. Tralasciando il primo caso (donazione), nel secondo l'unico onere imponibile sarà quello della restituzione del denaro nella stessa quantità in cui fu ricevuto: si ha cioè il mutuo, con tutte le sue proprietà, quindi traslazione di dominio e gratuità dell'uso; violando questa si ha l'u., lesiva della giustizia commutativa, con obbligo della restituzione. L'entità dell'u. sarà indice della sua maggiore o minore gravità, senza però che se ne muti la specie. Non sarà tolta né dai diversi usi cui potrà essere applicato il denaro, né dalla diversa condizione dei mutuatori.

Questa in sintesi è la dottrina tradizionale della Chiesa, sanzionata dalla enciclo. Vix pervenit di Benedetto XIV. Ancora oggi i moralisti, in linea di massima, vi si attengono; aggiungono però che, data la situazione economica odierna, ogni prestito di denaro può essere sempre considerato un lucro cessante e inoltre, dal momento che la legge civile consente l'interesse, è sempre lecito esigerlo, purché sia contenuto nei limiti permessi. C'è qualcuno che prende posizione contraria alla dottrina tradizionale: «Il denaro che in antico non era ritenuto res frugifera e che si poteva considerare tale solo in potenza, ora deve dirsi fruttifero in atto ed è lecito ad ognuno avere un lucro dal mutuo di denaro (eccetto che per legge di carità sia tenuto al prestito gratuito) indipendentemente dal titolo estrinseco» (Noldin). Altri ritorna decisamente alla dottrina tradizionale, aggiornandola allo svi-

luppo che ha preso l'economia (Thiberghien). Si ritiene però che la questione attenda ancora di essere risolta.

BIBL.: oltre le Summae degli scolastici, i trattati di teologia morale nel De contractibus e quelli di economia, cf.: D. Concina, Commentarius in encycl. Vex pereunt, Roma 1746; S. Maffei, Del'impiego del denaro, vii 1746; A. Ballerini, De iure divino et natu- rali circa usurum libri sex, Bologna 1747; Benedetto XIV, De Synodo Diocesana, Roma 1755; F. Zech, Rigor moderatus doc- trinae pontificiae circa usuras, Venezia 1763; E. Van Roey, De justo auctorio ex contractu crediti, Lovanio 1903; A. Ver- meersch, Questiones de iustitia, Brugge 1904, pp. 512-27; R. Mas- son, L'usure au moyen âge, Parigi 1923; A. Segré, Storia del com- mercio, Torino 1923; M. A. Lamarche, La justice et le prêt à in- térêt, in Rev. dominicaine, 31 (1925), pp. 435-77; J. B. Mc Laugh- lin, De usura et interesse, in Ephem. theol. Lovan., 2 (1925), pp. 229-36; F. Marconini, La illegittimità del prestito di moneta a interesse in due omicidi del sec. IV, in Racc. di scritti in mem. di G. Toniolo, Milano 1929, p. 288 seg.; C. Spicq, Le prêt à intérêt devant la vieille Sorbonne, in Doc. Vie intel., 11 (1932), pp. 33-43; O. Van Nell-Breuning, Rente, in Staatslex., IV, coll. 450-90; H. Lesèvre, Prêt, in DB, V, col. 617 seg.; id., Usure, ibid., col. 2336 seg.; V. Fallon, Principes d'économie sociale, Namur 1944; trad. it., Torino 1950, p. 254 seg.; B. N. Nelson, The idea of usury, Princeton 1949; A. Bernard, Usure, in DTHC, XV, col. 2317 seg.

III. DIRITTO ITALIANO

L'art. 1815 Cod. civ., facente parte della disciplina del mutuo, stabilisce nel proprio capoverso: «Se sono convenuti interessi usurari, la clau- sola è nulla e gli interessi sono dovuti solo nella misura legale». Alla disciplina civilistica dell'u. è provveduto, in sede di diritto privato, attraverso la sanzione della nul- lità (che colpisce non l'intero contratto, ma solo la clau- sola concernente gli interessi, i quali non sono dovuti nella misura convenuta, ma in quella legale); inoltre, il Cod. pen. colpisce il reato di u. (art. 644).

La presa di posizione del legislatore italiano con- tro l'u. è giustificata dall'esigenza di accordare il rico- noscimento della libertà con una certa uguaglianza. È, oggi, definitivamente superata la tesi secondo cui l'u. può essere efficacemente combattuta solo attraverso il miglioramento delle condizioni economiche e il perfe- zionamento del credito: pur ammesso che con questi mezzi possa ridursi la sua applicazione, il diritto non ha inteso rinunciare al diritto intervento contro di essa.

Devesi, ora, definire giuridicamente l'u. Il campo di essa corrisponde, tradizionalmente, al mutuo ad in- teresse. Gli interessi sono costituiti da denaro o da altre cose fungibili, così come le cose mutuate (art. 1813), alle quali si ragguagliano come percentuale; rispetto al debito avente per oggetto la restituzione (di «altrettante cose della stessa specie e qualità») di quelle mutuate, il debito degli interessi, malgrado esista indipendente- mente dalla pattuizione delle parti (art. 1815, 1° comma), assume carattere accessorio. Quando la rimunerazione, mediante interessi, dell'uso del denaro e delle altre cose fungibili date a mutuo assume proporzioni eccessive, si verificano l'u., e gli interessi assumono l'attributo di usurari.

Quando l'intento speculativo si svolge intorno al- l'uso del denaro (o di altre cose fungibili), si fa parti- colarmente acuto e sensibile il problema se convenga o meno lasciare al soggetto economicamente più forte l'illimitato potere di sopraffare il più debole; dato che le speculazioni sul prestito del denaro sono state e sono tuttora particolarmente frequenti e che le stesse co- stituiscono materia di uno specifico e assai grave pro- blema sociale, può comprendersi come il legislatore abbia inteso assumere una posizione particolare al ri- guardo, comminando la nullità a carico della clausola usuraria.

Deve aggiungersi l'immoralità del contratto usu- rario: ripugna, invero, alla coscienza morale che il de- bito degli interessi dia adito a un arricchimento eccessivo a favore del creditore; e tale valutazione d'ordine morale ha ispirato pur essa il legislatore quando ha di- sposto la nullità della clausola usuraria.

BIBL.: A. Candian, Contributo alla dottrina della u. e della lesione nel diritto positivo italiano, Milano 1946; A. De Cupis, La distinzione tra u. e lesione nel codice civile vigente, in Dir. fallim., 1946, p. 77 seg. Adriano De Cupis