OPZIONE CONCISTORIALE

OPZIONE CONCISTORIALE. - L'o. c. è una domanda, che i cardinali possono fare in concistoro, cioè dinanzi al Santo Padre e ai colleghi, di passare da uno all'altro dei tre Ordini (diaconi, preti e vescovi) in cui si divide il S. Collegio (cf. can. 231), o dall'uno all'altro titolo o diaconia nel medesimo Ordine (can. 236 § 1). Affinché l'o. c. abbia il suo effetto occorre che sia approvata dal papa e che i cardinali osservino l'anzianità di ordine e di promozione. Il passaggio all'Ordine dei preti non può inoltre ottenersi se non dopo trascorso un decennio fra i cardinali diaconi (can. 2369 § 1 e decr. Sanctissimus di Clemente VIII del 18 ag. 1597; CIC, Fontes, I, Roma 1923, p. 351).

L'o. c. delle sedi vescovili suburbicarie è riservata ai cardinali preti, che siano presenti in curia al momento della vacanza della sede vescovile suburbicaria o ne siano assenti per un incarico ad essi affidato dal Sommo Pontefice (cf. can. 236 § 3 e cost. Pastorale officium di Clemente XII del 10 genn. 1731, 68; CIC, Fontes, I, ed. cit., p. 643). Tale o. c. può farsi una sola volta, poiché è espressamente proibito ai cardinali, a cui è stata assegnata una sede suburbicaria, optante un'altra (cf. can. 236 § 4 e cost. cit.). È da notarsi che la sede vescovile suburbicaria di Ostia si cumula con la sede vescovile suburbicaria, già propria del cardinale, che diviene decano del S. Collegio (cf. can. 236 § 4 e cost. Romani Pontificis, di Benedetto XIII del 7 sett. 1724, § 8; CIC, Fontes, I, p. 597; motu proprio Edita nobis di Pio X del 5 maggio 1914; CIC, Fontes, III, ed. cit., p. 830 e la cost. Ex actis di Benedetto XV del 1 febbr. 1915; CIC, Fontes, III, p. 846). Il cardinale vescovo suburbicario non usa la formula «Dei et Apostolicae Sedis gratia episcopus», propria dei vescovi, ma quella: «Miserantem divina episcopus», in quanto che non fu la S. Sede che gli concesse la sede vescovile, ma egli stesso l'ha ottenuta mediante la sua o. c. Una volta fatta ed accettata l'o. c. il cardinale optante ha la precedenza nel nuovo Ordine sopra tutti gli altri cardinali preti, che furono decorati della porpora dopo di lui (can. 236 § 2).

Dal CIC deve dedursi che attualmente la possibilità di optare è riservata ai soli cardinali. Infatti il can. 396 § 2 proibisce l'opzione alle dignità dei Capitoli sia delle chiese cattedrali, sia delle chiese collegiali, salva però rimanendo la loro legge di fondazione. Però anche se l'opzione in virtù di tale legge loro competa, non potrà mai farla il capitolare giubilato (cf. can. 422 § 3).

Il primo documento pontificio in cui si parla di questa opzione è la cost. Cum venerabiles di Paolo IV del 22 ag. 1555 § 1 (Bullarium Romanum, VI, Torino 1860, p. 502). Altre norme relative all'o. c. si trovano nella cost. Postquam di Sisto V in data 3 dic. 1586, §§ 7 e 8 (op. cit., p. 538) e nelle citate costituzioni di Clemente VIII, Clemente XII, Benedetto XIII, Pio X e Benedetto XV.

BIBL.: B. Oletti, Optio, in Synopsis rerum moralium et iuris pontificii, 3a ed., Roma 1912, coll. 2808-2809; e tutti i commenti al CIC, can. cit. e inoltre: S. D'Angelo, De optione, in Apollinaris, 3 (1930), pp. 245-46; D. Ramos, De optione, in Illustrazione del clero, 24 (1930), pp. 211-12.