LEGATO

LEGATO. - È il titolo attribuito, in vari ordinamenti, a chi esercita funzioni di rappresentante, con o senza carattere diplomatico.

I. Ordinamento provinciale romano

L. sono quei personaggi che, di solito scelti nel rango senatorio ed in numero di dieci, accompagnavano ed assistevano il governatore della provincia, esercitando su di lui una funzione di controllo e adempimento a quegli incarichi (prevalentemente giurisdizionali e militari) loro devoluti dal governatore stesso.

Nell'ultimo periodo della Repubblica questi l., che fino a quel momento non erano stati muniti di imperatori, assumono talvolta un carattere diverso: basti qui ricordare che la Lex Gabinia de bello piratico (67 a. C.) aveva autorizzato Pompeo a nominare venticinque l. con potere di propretore.

Sotto il principato, oltre ai significati fin qui descritti, l. indica il funzionario, di nomina imperiale, che esercita l'ufficio di luogotenente del princeps. Questi nomina il vintidue del suo imperium proconsulare, ad imitazione di quanto avevano avuto facoltà di fare in determinati casi i magistrati repubblicani straordinari.

Scelti nell'ordine senatorio, i l. erano preposti al governo di una provincia o al comando delle truppe (legati legionis). La prima ipotesi si verificava nelle pro-vince cosiddette imperiali (in contrapposto alle senatorie), che erano affidate all'imperatore in modo che il territorio stesso si considerava proprietà di lui e nelle quali soltanto erano stanziati dei considerevoli contingenti militari. In queste il governatore assumeva il titolo di legatus Augusti gusti pro praetore. Per quanto formalmente inferiore di rango ai governatori delle province senatorie (aveva, ad es., diritto ad un numero minore di lietori) il legatus Augusti esercitava di fatto funzioni più importanti, specialmente in quanto comandava le truppe, servendosi a questo scopo dei legati legionis. Il potere del legatus Augusti pro praetore deriva direttamente dall'Imperatore: inizia e cessa, rispettivamente, con l'arrivo in provincia e la partenza da questa. Egli è assistito da comites che lo coadiuvano nell'amministrazione della giustizia e da procuratori Caesaris (v. PROCURA) per l'amministrazione finanziaria.

BIBL.: T. Mommsen, Röm. Staatsrecht, II, 3a ed., Lipsia 1887, pp. 244 sgg. 675 sgg.; P. de Francisci, Storia del diritto romano, II, 1, Milano 1938, pp. 66 sgg., 404 sgg.; G. Scherillo-A. Dell'Oro, Manuale di storia del diritto romano, ivi 1950, pp. 189 sgg., 309, 317 sgg.

II. L. DI SIRIA E DI GIUDEA NEL PERIODO NEOTESTAMENTARIO. - Augusto fece della Siria una provincia imperiale. Il procuratore di Giudea, che non aveva legione a sua disposizione, ma solo truppe ausiliari, doveva ricorrere nei casi più difficili al l. di Siria residente ad Antiochia. I l. di Siria furono generalmente viri consulares, ex-consoli.

Ecco la serie di quelli noti: 1) Varro, ca. 24 a. C.; 2) M. Vipsanius Agrippa, genero di Augusto, dal 23 al 13 a. C. resse con missione speciale tutta l'Asia fino al Bosforo Cimmerio, ove si recò dalla Giudea accompagnato da Erode (14 a. C.); confermò i privilegi dei Giudei (Flavio Giuseppe, Antig. Jud., XVI, 2, 3-5 e 6, 45); 3) M. Titius, intorno al 10 a. C.; 4) C. Sentius Saturninus, 8-6 a. C., già console (19 a. C.), poi proconsule d'Africa (17-9 a. C.); venne in Siria con i suoi 3 figli come comites; fu amico di Erode; Tertulliano (Adv. Marcion., IV, 19) gli attribuisce il censimento di Lc. 2,2; 5) P. Quintilius Varus, ca. 6-3 a. C.; represse duramente i torbidi dopo la morte di Erode (Fl. Giuseppe, Antig. Jud., XVII, 9, 3; 10, 1; 11, 1); fu l. di Germania il 6 d. C.; 6) P. Sulpicius Quirinius, probabilmente (secondo la congettura di T. Mommsen adottata da molti) dal 3-2 a. C. e certamente dal 6-7 a. C. il 10 d. C.; 7) Gaius Caesar, figlio di Giulia (figlia di Augusto) e di Agrippa, a 18 anni fu da Augusto inviato in Oriente con ampi poteri: vi fu dal 1 a. C. al 4 d. C.; ebbe come rector M. Lollius e (dal 3 d. C.) P. S. Quirinio; morì mentre ritornava a Roma il 20 febbr. 4 d. C.; 8) L. Volusius Saturninus,

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(fot. Alinari)
LeGA LombARDA - Il giuramento di Pontida. Quadro di Amos Cassioli (1884) - Siena, Palazzo comunale.

4-5; 9) Q. Cacciulus Metellus Crictius Silanus, 12-17; 10) Cn. Calpurnius Piso, 17-19, fu in rivolta contro Germanico inviato da Tiberio nel 17 in Oriente con ampi poteri; 11) Cn. Sentius Saturninus, 19-21 e dopo, figlio del 4), con cui era stato già in Siria; 12) L. Aelius Lamia, nominato nel 21 e m. nel 33: non raggiunse mai la Siria; 13) L. Pomponius Flaccus, 32-35; 14) L. Vitellius, 35-39 (Tacito, Ann., VI, 38), ebbe ampi poteri; intervenne in Giudea, Pilato (v.), venne a Gerusalemme nella Pasqua 36 (Fl. Giuseppe, Antiq. Jud., XV, 11, 4; XVIII, 4, 1-3) e accolse liberalmente le richieste del popolo; depose il pontefice Giuseppe detto Caifa e gli sostituì Ionathan, figlio del pontefice Ananos (Hanan); fu in Erode Antipa (v.); battuto questi da Areta IV, re dei Nabatei, Vitellio per ordine di Tiberio marcò con due legioni; si recò a Gerusalemme nella Pasqua 37 e vi rimase tre giorni: depose Ionathan e diede il pontificato a suo fratello Teofilo; il quarto giorno apprese la morte di Tiberio e se ne tornò a Antiochia; 15) P. Petronius, 39-42, seppe far desistere Caligola dall’erigere la sua statua nel tempio di Gerusalemme; 16) C. Vibius Marsus, 42-44; 17) C. Cassius Longinus, 45-50; 18) C. Ummidius Quadratus, 50-60; 19) Cn. Domitius Corbulo, 60-63; 20) C. Cestius Gallus, 63-66; 21) C. Licinius Mucianus, 67-69.

Mentre la Giudea fino al 70 fu sotto procuratori di rango equestre, dopo la vittoria di Tito ebbe governatori di condizione senatoria, del tutto indipendenti dal 1. di Siria, che — sembra — furono fino ad Adriano praetorii, e da Adriano in poi consulare.

Ecco la serie dei 1. di Giudea noti fino ad Adriano: 1) Sex. Vettulensis Cerialis, che comandava la Legio V all’assedio di Gerusalemme; 2) Lucilius Bassus, espugnatore delle fortezze Herodiane e Macheonte; 3) L. Flavius Silva, espugnatore di Masada; 4) M. Salvidenus, ca. 80; 5) Cn. Pompeius Longinus, 86; 6) Atticus, ca. 107; 7) Q. Pompeius Falco, ca. 107 sgg.; 8) Tiberianus, ca. 114; 9) Lusius Quietus, ca. 117; 10) Tineius Rufus, 132; 11) Iulius Severus, 135, che represse la rivolta giudaica di Bar Kökhébhā'.

Bibl.: E. Schürer, Geschichte des jüdischen Volkes im Zeitalter Jesu Christi, I, 4° c.d., Lipsia 1901, pp. 316-37, 446, 643-49; M.-J. Lagrange, Le judaïsme avant J.-C., Parigi 1931, pp. 225-36; A. V. PREMOSTRATENSI, Legatus, in Pauly-Wissowa, XII (1923), coll. (1133) 1141-49; E. Honigmann, Syria, ibid., IV A (1932), coll. (1540-1727) 1627-30; L. R. Taylor, M. Titius and the Syrian command, in Journal of Roman Studies, 26 (1936), pp. 161-73.

Antonino Romeo

III. NELLA DIPLOMAZIA PONTIFICIA

Sono in genere chiamati 1. (ossia inviati, messi) pontifici, gli ecclesiastici inviati dal romano pontefice a rappresentarlo. I rappresentanti pontifici stabili e permanenti presso i governi o le gerarchie ecclesiastiche dei vari paesi, sono designati con un nome particolare: nunzi (v.) APOSTOLICITÀ (v.). Gli altri si dividono in tre specie: nati, missi, a latere.

1. — I L. nati rappresentano uno sviluppo degli antichi vicari apostolici. Questi infatti si chiamavano anche l. (cf. c. 1, D. 94 e c. 4, X, I, 30; K. Ruess, Die rechtliche Stellung der päpstlichen Legaten bis Bonifaz VIII., Paderborn 1912, p. 104). I loro poteri non erano concessi alla sede, ma alla persona, di modo che ogni nuovo titolare della sede abbisognava di una nuova concessione o di una conferma dei poteri inerenti al vicariato. In vari casi, però, metropoliti che erano stati personalmente investiti dai romani pontefice dei poteri propri dei vicari o l., rivendicarono tale attributo e tali facoltà come concesse alla sede, e non alla persona, di modo che i titolari di quella dovevano per ciò stesso riconoscersi anche vicari apostolici o l. per quella determinata regione o provincia (cf. c. 9, X, I, 30; c. 1, I, 15, in VI). In tal modo, dietro riconoscimento esplicito o implicito dei sommi pontefici, sono sorte le legazioni nate, le quali, pertanto, non differiscono dagli antichi vicariati apostolici se non perché, inerendo alla sede, non abbisognano di rinnovazione o conferma dei poteri per il nuovo titolare. L. nati sono

di conseguenza quelli che non hanno bisogno di una particolare concessione per ottenere ed esercitare i poteri propri della legazione, perché la loro stessa dignità o sede ha unito il titolo e le prerogative di l. apostolico.

L’espressione più antica della Curia romana per designare questi l. è però legatus perpetuus; il termine legatus natus appare soltanto nella dottrina canonistica del sec. XIII, e ufficialmente nel privilegium di Bonifacio IX per Gran (Strigonia) nel 1394.

L’estensione dei diritti dei l. nati resta per molti aspetti imprecisata. Il c. 1, X, I, 30, riferendo una Decrétale di Alessandro III ai suffraganei di Canterbury (l’arcivescovo di questa sede venne considerato come il tipo dei nati), riconosce che quel metropolita poteva giudicare le cause che gli venivano sottoposte dalle diocesi dei suoi suffraganei, non solo per via di appello come gli altri metropoliti, ma, per la sua stessa qualità di l., anche per semplice ricorso. Secondo il c. 9, X, I, 30, il nati non potevano assolvere lo scomunicato per percosse a un chierico, e neppure, secondo il c. 1, I, 15 in VI, conferire benefici in virtù della sola legazione (cf. anche c. 4 e 5, I, 15, in VI). Conviene tuttavia ammettere che il tentativo di precisare, attraverso le fonti canoniche, le attribuzioni del l. nato, non consente di giungere a risultati sicuri. Se per altro le legazioni stabili sono una derivazione degli antichi vicariati apostolici, sembra doversi di conseguenza riconoscere a quelle — sia pure con le attenuazioni imposte dal decorso del tempo, dalla resistenza dei suffraganei e dall’ampiezza diversa che nei diversi luoghi assunse la giurisdizione degli stessi vicariati — poteri simili a quelli che furono propri di questi.

L’esercizio del potere da parte dei l. nati, come del resto da parte dei primati, urtò costantemente contro l’opposizione dei vescovi interessati, fino a quando il Concilio Tridentino (sess. XXIV, De Ref., can. 20) prescrive che le cause ecclesiastiche dovessero trattarsi in prima istanza davanti ai singoli Ordinari, con esclusione della prerogativa fino allora riconosciuta ai l. Successive mutazioni della vita e dell’organizzazione ecclesiastica ridusse gradatamente l’ufficio di l. nato, come anche quello di primare, a una qualifica puramente onorifica, priva di giurisdizione. Stabilisce infatti il can. 270: « Episcopis qui, ratione sedis, titulo legati apostolici decorantur, nullum exinde competit speciale ius ». Hanno il predi- cato di legatus natus gli arcivescovi di Salisburgo, Colonia, Praga, Gnesen e Posen, Gran (Strigonia).

2. — L. missi sono più propriamente tutti gli inviati del romano pontefice per una missione speciale e temporanea. Ai re merovingi, e più frequentemente ancora ai re longobardi e ai franchi, i papi inviarono questi loro rappresentanti. Varie legazioni furono inviate nel sec. IX ai Carolingi, sia per il disordine politico in cui versava l’Italia, sia per l’attribuzione della corona imperiale. Nel sec. X e nella prima metà del sec. XI le tracce di queste rappresentanze sono più rare, sia per la rarità e la confusione delle fonti, sia perché proprio in questo caso, i nati sono nel massimo fiore.

I. missi furono in uso specie dopo la metà del sec. XI, quando, ad arginare i mali che travagliavano la Chiesa, cioè la simonia e l’incontinenza del clero, erano divenuti insufficienti i nati, e i pontefici Leone IX, Alessandro II Gregorio VII si trovarono nella necessità d’inviare eccelsiastici di loro fiducia, con l’incarico di presiedere concili o anche dimettere vescovi. L’impiego di queste legazioni continuò frequentissimo sotto il pontificato di Innocenzo III e per tutto il sec. XIII. Frattanto dai l. missi era sorta la figura dei l. a latere. Dopo l’istituzione delle nunziature stabili, l’uso dei l. missi, sebbene più raro, non è scomparso, e probabilmente non scomparirà mai del tutto, potendosi sempre verificare circostanze che, per la loro natura o per la loro solennità, richiedano l’invio di rappresentanti diversi dai nunzi e delegati apostolici.

Il diritto del romano pontefice ad inviare rappresentanti anche temporanei, muniti di giurisdizione, fu negato in tempi recenti dai gallicani, dai regalisti e dai liberali (v. NUNZIO APOSTOLICO). Ma già Gregorio VII aveva dovuto resistere alle pretese di coloro che volevano

1. soltanto romani e non ultramontani, e riprendere ve-
sconi che impedivano ai 1. lo svolgimento della loro mis-
sione. Pasquale II, scrivendo nel III s a Enrico II, re-
d'Inghilterra, rivendicò il diritto, che i Normanni prati-
camente limitavano o contestavano in Inghilterra e in
Sicilia, ad inviare rappresentanti da parte della Sede
Apostolica, e Giovanni XXII (c. I, I, I, in Entrav. comm.),
condannò la prassi di non ammettere l. della S. Sede
che non fossero stati richiesti e senza il beneplacito dei
principi.

I poteri dei I. missi sono circoscritti dal loro mandato,
possono implicare giurisdizione, o anche esserne privi
(can. 265); ma anche quando siano muniti di giurisdizione,
questa non è ordinaria, ma delegata (can. 197); anche se non
sono insigniti di dignità episcopale precedono tutti gli
Ordinari, eccettuati i cardinali e se sono vescovi, possono,
senza la licenza degli Ordinari, benedire il popolo anche
nelle chiese di questi, eccettuata la cattedrale, e cele-
brarvi i divini uffici, anche pontificali, con trono e bal-
dacchino (can. 269).

3. - L. a latere, secondo l'espressione latina, sono gli
inviati della famiglia o del seguito o della corte del mit-
tente. Nei documenti della diplomazia pontificia, la
latere è un cardinale, inviato dal romano pontificale al
capo supremo di uno Stato per una missione temporanea,
generalmente di straordinaria gravità. L'ultimo di essi
fu il card. G. B. Caprara, inviato presso Napoleone I
per l'esecuzione del Concordato. Il can. 266 CIC, mentre
presuppone la possibilità di simili straordinarie rappresenta-
tane, definisce il 1. a latere come un alter ego del romano
pontificale. Oggi il 1. a latere sono incaricati di rappresenta-
tare il sommo pontificale e di presiedere in sua vece ceri-
monie particolarmente solenni. I poteri che loro com-
petono sono stabiliti all'atto dell'incarico. Godono pure
dei privilegi che spettano ai I. missi.

BIBL.: H. Hinschius, System des katholischen Kirchenrechts, I, Berlino 1869, pp. 498 sgg., 581 sgg., 629 sgg.; L. Thomasius, Vetus et nova disciplina, Parigi 1688, parte 1, I, II, cap. 107 sgg.; Pio VI, Responsio ad Metropolitanos..., super nunciaturis apostolicis, 2ª ed., Roma 1790, cap. 8, pp. 170-206; A. Giobbio, Diplomatica ec- cles., I, Roma 1899, nn. 152 sgg., 229 sgg.; A. Wynen, Die päpstl. Diplomatie, Friburgo in Br. 1922, pp. 45-64, 76-98; I. Pasquali, Jus internat. publicum, I, Roma 1935, pp. 151-58; Wernz-Vidal, II, 3ª ed., Roma 1943, pp. 617-32. Cf. inoltre bibl. della voce Nuzzo
APOSTOLICO.