DELEGATO APOSTOLICO

DELEGATO APOSTOLICO. – Secondo il concetto attualmente corrente, il d. a. è un prelato, arcivescovo titolare, che viene inviato dal romano pontifice come suo rappresentante, con incarico permanente, ma privo di carattere diplomatico, presso le comunità cattoliche di una determinata nazione (cf. Comunicato della Segreteria di Stato, 8 maggio 1916: AAS, 8 [1916], p. 213). Il d. a. non è quindi, generalmente, il vescovo residenziale di una diocesi del territorio in cui egli adempie le sue funzioni, benché non manchino esempi di d. a. che sono stati o, secondo decreti pontifici, dovrebbero essere vescovi di una diocesi compresa nella loro circoscrizione territoriale; secondo la nozione che viene data dallo stesso CIC (can. 267 § 2), neppure il carattere episcopale è necessariamente congiunto con l'ufficio di d. a. Questi inoltre, come si è accennato, non esercita funzioni diplomatiche: è cioè rappresentante del romano pontifice presso i vescovi e le comunità cattoliche, non presso il capo dello Stato, in cui viene inviato, ed esercita mansioni religiose, non politiche. I rappresentanti del romano pontifice presso i governi, deputati in modo stabile a funzioni di ordine politico, non hanno difatti il

nome di delegato, ma di nunzio o internunzio. Perché si abbia però una delegazione apostolica in senso proprio, si richiede che la rappresentanza di cui essa è rivestita, sia di natura sua stabile, e non limitata nel tempo o da circostanze già previste all'atto della sua costituzione.

Il d. a. hanno come loro funzione quella di vigilare sulle comunità e opere cattoliche di una determinata nazione o regione e tenere informata la S. Sede; di comunicare ai vescovi, ai vicari o prefetti apostolici, ai superiori di missione o missionari le istruzioni della Sede Apostolica, e di vigilare sull'adempimento di esse, come in generale sulla esatta osservanza di tutte le leggi ecclesiastiche (can. 267 § 2).

L'impossibilità di trattare e risolvere personalmente tutte le questioni, e di essere presenti in più luoghi, costringe fin dai primi tempi i romani pontifici a commettere ad altri l'incarico di rappresentarli. Tale uso diviene ancora più frequente quando, acquistata la libertà, i sommi pontifici furono in grado di esercitare con maggiore efficacia il loro primato universale. Si trattava però il più delle volte di delegazioni speciali e transitorie, designate secondo le espressioni romane in modo diverso: missio, legatio, delegatio. È evidente la sostanziale differenza che passa tra queste rappresentanze, prive di continuità e permanenza, e le odierne delegazioni apostoliche, come pure la distinzione tra i d. a., i legati misi e i legati a latere. Più profonda invece è l'analogia con le altre forme di rappresentanza stabile e permanente, quali furono in antico i vicari apostolici, APOSTOLI (v.) e i legati nati, e, in tempi più recenti, i nunzi e gli internunzi. Come gli odierni d. a., anche gli antichi vicari apostolici rappresentavano il romano pontifice, erano rivestiti di dignità episcopale, anzi metropolitana, non avevano incarichi di natura politica né funzioni diplomatiche, ma vigilavano sulla disciplina ecclesiale del loro territorio, e per le questioni più gravi fungevano anche da organo di trasmissione e informazione della S. Sede. A differenza però degli odierni d. a., gli antichi vicari erano vescovi residenziali, e, sebbene ogni nuovo titolare abbisognasse della conferma apostolica per i poteri propri del suo ufficio di vicario, questi venivano dati unicamente ai vescovi di sedi determinate, e non ad altri. Infine gli antichi vicari esercitarono una vera e ampia giurisdizione, sia pure vicaria, anche sulle diocesi del loro territorio. La figura dell'apocrisiario concorda con quella del d. a. odierno per la sua qualità di rappresentante stabile del romano pontifice, privo di giurisdizione ordinaria e incaricato di vigilare sull'integrità della fede e d'informare su questo la Sede Romana; ne differisce peraltro, oltre che per l'ordinaria mancanza di carattere vescovile da parte di quello, per un altro aspetto sostanziale: mentre il d. a. è il rappresentante del romano pontifice presso le chiese e i vescovi, l'apocrisiario era il rappresentante del romano pontifice presso la corte imperiale, sia pure per affari di ordine religioso. I legati nati differiscono dai d. a. per gli aspetti medesimi che si sono rilevati a proposito dei vicari apostolici, e per un altro motivo non meno fondamentale: i d. a. hanno intitolato e le prerogative di rappresentanti del romano pontifice per una concessione fatta direttamente alla loro persona, i legati nati ottenevano invece tale titolo e la giurisdizione ad esso inerente attraverso l'ufficio a cui venivano eletti. Nella loro qualità di rappresentanti del romano pontifice presso le comunità cattoliche, i nunzi e gli internunzi apostolici adempiono una funzione identica a quella dei d. a., ma oltre a questa, essi sono investiti della rappresentanza del papa presso i governi civili. Si deve infine osservare che, mentre gli antichi vicari apostolici, gli apocrisiari, le legazioni nate, le nunziature e le internunziature, presuppongono, per la loro stessa origine e lo svolgimento della loro attività, una gerarchia di diritto comune, le delegazioni apostoliche sono invece sorte in territorio di missione, ed esercitano generalmente le loro funzioni nelle regioni dove la con-

versione degli infedeli, eretici o scismatici, costituisce il compito precipuo dell'azione della Chiesa.

Prima che sorgessero le delegazioni apostoliche odierne, i mezzi di cui i pontefici si servirono per informarsi delle possibilità di vita e di sviluppo della Chiesa nel mondo pagano, eretico o scismatico, furono i vescovi latini, i vicari apostolici latini o i prefetti di missione che già esistevano ed esplicavano la loro opera in quelle regioni. Particolarmente i vescovi e i vicari apostolici latini dell'Impero ottomano costituirono il tramite normale dei pontefici per corrispondere con le persone investite del supremo potere civile, per iniziare, proseguire e qualche volta condurre a termine l'opera diretta alla conversione dei capi delle Chiese scismatiche e dei loro seguaci, e per informarsi dello stato della Chiesa cattolica. Con ciò non si può concludere che questi vescovi e vicari fossero fin dagli inizi dei veri e propri d. a. nel senso odierno, perché erano privi di un mandato ufficiale e stabile che li costituisse rappresentanti dell'autorità suprema, e gli incarichi che venivano loro commessi, e che ora sono ordinariamente espletati dai d. a., erano generalmente occasionali, e non inerenti a un precedente e generale mandato di rappresentanza. Fu però da questi vicari apostolici e vescovi che ebbero origine le odierne delegazioni.

Fin dagli inizi della S. Congregazione di Propaganda Fide furono prese in esame idee e progetti che, se non si possono dire propriamente anticipazioni delle delegazioni apostoliche, prepararono ad esse la strada. In data 2 marzo 1622 p. Diego Collado, vice provinciale dei Domenicani nel Giappone, p. Diego di S. Francesco, commissario dei Francescani, p. Antonio di S. Bonaventura, commissario dei Carmelitani scalzi e altri missionari indirizzarono una supplica al Sommo Pontefice, nella quale era chiesto che si designasse un prelato a rappresentare nelle Indie orientali il Capo supremo della Chiesa, con autorità superiore anche ai vescovi e con potere di definire tutte le controversie, dato che, per la lontananza dei luoghi, era impossibile sottoporre le cause al giudizio dei tribunali apostolici; il progetto fu ripetutamente discusso dalla S. Congregazione di Propaganda Fide, e poi abbandonato, sia per le difficoltà derivanti dal patronato della corona di Spagna, sia per le persecuzioni che tormentarono la Chiesa nell'Impero del Sol Levante.

Il delegato apostolico da costituirsi nelle Indie orientali avrebbe dovuto rivestire prevalentemente il carattere di un giudice di appello, delegato dalla Sede Apostolica, ma s'intendeva attribuirgli anche l'ufficio di esecutore dei mandati di questa, la vigilanza sulle missioni e sui vescovi, e il compito di informare il Sommo Pontefice. Il suo ufficio sarebbe stato legato a una sede residentale e i poteri relativi avrebbero dovuto essere temporanei.

Il progetto che non aveva potuto essere attuato nel Giappone fu tradotto in realtà altrove, e con notevoli variazioni, più tardi. Nelle congregazioni particolari di Propaganda Fide in data 17 e 27 luglio 1678 fu deciso, conforme alla proposta di F. Pallu, vicario apostolico di Tonchino, di sottoporre i sei nuovi vicariati, nei quali erano state divise le missioni dell'Estremo Oriente, compreso il Giappone, a due amministratori generali: uno per le missioni della Cina, l'altro per quelle dei paesi limitrofi. La suprema amministrazione delle missioni di Cina fu affidata a mons. Pallu, quella dei paesi limitrofi a mons. Pietro de La Motte Lambert. A questi amministratori chiamati d. a., furono attribuiti ampi poteri: di visitare i vicariati, d'istruire e ordinare i chierici, di convocare in sinodo i sacerdoti indigeni, di esaminare e decidere le controversie che potevano sorgere tra i vicariati, e anche, in seconda istanza, le cause sorte tra i vicariati stessi, fra gli ecclesiastici sia secolari che regolari e tra i fedeli. Questi d. a. avevano il compito di stabilire la destinazione dei missionari e potevano trasferirli da un vicariato ad un altro. Erano nominati per sette anni, ma potevano essere revocati anche prima del termine, e, in caso di morte, potevano trasmettere ad altri le loro facoltà. Nella congregazione particolare del 5 dic. 1689, morti entrambi gli amministratori, fu deciso che non venissero più sostituiti.

Tali delegazioni erano simili alle odierne, perché più che nelle precedenti erano in esse notevoli le funzioni di organo trasmettitore degli atti e della volontà della S. Sede, di vigilanza sulle missioni sottoposte, d'informazione del supremo potere; ne differivano però sostanzialmente sia perché l'ufficio mancava di stabilità, e sia anche perché esercitavano la loro giurisdizione nell'ambito stesso dei vicariati.

Il primo d. a. nel senso odierno fu mons. Arnoldo Bossù, eletto vicario apostolico di Aleppo con breve del 17 giugno 1762. Nelle istruzioni annesse, oltre le facoltà derivanti dalla sua giurisdizione ordinaria di vicario apostolico latino, gli veniva commesso il mandato di vigilare su tutte le comunità cattoliche esistenti nel territorio, a qualunque rito appartenessero, di sorvegliare nell'esecuzione delle costituzioni pontifiche, e d'informare la Sede Apostolica. Nelle Istruzioni era detto espressamente che le funzioni di sorveglianza delle comunità orientali, competevano al nuovo vicario latino come rappresentante della S. Sede nel territorio che comprendeva i patriarcati maronita e armeno. L'incarico non aveva limite di tempo, ed era destinato a continuare anche dopo la morte della persona che ne era stata la prima volta investita. Sebbene dunque mancasse un atto formale di eruzione come ufficio distinto da quello di vicario apostolico di Aleppo, si trattava di una vera delegazione apostolica nel senso odierno: e i documenti ufficiali, in occasione della nomina dei successivi vicari apostolici di Aleppo, li designano espressamente, per l'esercizio dei loro poteri presso le comunità orientali, come d. a. L'esperimento compiuto felicemente in Siria, fu poi ripetuto in Mesopotamia, dove la delegazione apostolica pro Natione catholica Chaldaeorum fu affidata al vescovo latino di Bagdad; poi in Costantinopoli, quindi fuori dei confini dell'Impero ottomano.

Il d. a. è dunque innanzi tutto l'organo ufficiale e ordinario, attraverso il quale la S. Sede comunica la sua volontà e le sue direttive ai vescovi, ai superiori religiosi, al clero regolare e secolare, e ai fedeli: in virtù infatti del suo divino primato, il romano pontefice ha giurisdizione ordinaria e immediata su tutti i fedeli e sui loro pastori (can. 218). La delegazione apostolica è inoltre il tramite ordinario per mezzo del quale la S. Sede trasmette i suoi rescritt, concede i suoi favori, invia i soccorsi, ed è anche il mezzo normale per inoltrare alla Sede Apostolica le richieste e i ricorsi provenienti dal territorio della delegazione. La funzione di vigilanza e di ispezione commessa al d. a. si riferisce a quanto può interessare la S. Sede per essere edotta sia sullo stato, lo sviluppo, i bisogni, i pericoli delle singole Chiese, sia sull'ottemperanza alle sue leggi, ai suoi comandi, alle sue direttive, sia sull'opportunità di un suo diretto intervento. Precipuo oggetto di tale funzione sono la fede, i costumi, la disciplina degli ecclesiastici, i disordini generali e pubblici, la concordia nel clero e tra i cattolici in genere, perché abbiano ad esercitare nel modo più efficace il loro beneficio influsso. Al d. a. è affidato anche lo svolgimento di un'azione ufficiosa, di consiglio cioè, in forma amichevole, sui vescovi, i superiori religiosi, e anche sui laici, allo scopo di dirimere questioni, togliere abusi, impedire pericoli, promuovere lo sviluppo della vita della Chiesa.

Nell'esercizio di queste funzioni, il d. a. deve però lasciare libero agli Ordinari locali l'esercizio della loro giurisdizione (can. 269 § 1), a meno che non sia munito di facoltà speciali e straordinarie per intervenire nel governo delle loro comunità.

Ordinariamente il d. a. è insignito, come si è detto, di un titolo arcivescovile. Ma anche se fosse privo di carattere episcopale, in qualità di rappre-

sentante del Capo supremo della Chiesa, avrebbe la precedenza su tutti gli Ordinari non insigniti di dignità cardinalizia (can. 269 § 2), quindi anche sui patriarchi. Qualora sia vescovo può impartire la benedizione al popolo nelle chiese degli Ordinari, eccetto nella cattedrale, senza loro licenza, e celebrare in esse funzioni, anche pontificali, con trono e baldacchino (can. 269 § 3).

A questa funzione di rappresentanza è stato sapientemente congiunto un cumulo di facoltà, di per sé riservate alla S. Sede. L'esercizio di esse, mentre implica il riconoscimento del primato pontificio, tende a conciliare l'affetto e la devozione alla S. Sede e alla stessa delegazione apostolica, perché i fedeli, i sacerdoti e i vescovi trovino in quest'ultima un mezzo facile e pronto per ottenere le necessarie dispense, grazie e favori, senza essere costretti a ricorrere alla Sede Apostolica, con ritardi molte volte pericolosi o dannosi.

Attualmente (1950) le delegazioni apostoliche sono in tutto 23, di cui 5 (Canadà, Filippine, Gran Bretagna, Messico, Stati Uniti d'America), dipendono dalla S. Congregazione Concistoriale; 8 (Bulgaria, Etiopia, Gerusalemme e Palestina, Grecia, Iràn, Irag, Siria, Turchia) dipendono dalla S. Congregazione Orientale; 11 (Africa francese o Dakar, Africa meridionale, Africa orientale e occidentale britannica, Albania, Arcipelago indonesiano, Australia, Nuova Zelanda e Oceania, Congo Belga e Ruanda Urundi, Corea, Giappone, Indocina), dipendono dalla S. Congregazione di Propaganda.

BIBL.: Le notizie contenute in questa voce sono state tratte da documenti esistenti negli Archivi della S. Congregazione di Propaganda Fide, della Segreteria dei Brevi Apostolici e della S. Congregazione pro Ecclesia Orientali. Dino Staffa