DATARIA APOSTOLICA. - È uno degli uffici della Curia romana. Il nome deriva da datare (datum apud S. Petrum), poiché era sua attribuzione speciale apporre la data ai documenti pontifici.
L'origine di questo ufficio non è ben nota, perché mancano precise notizie storiche al riguardo. È certo però che in principio esso faceva parte della Cancelleria apostolica, la quale per molto tempo è stata l'unico organo di cui si serviva il sommo pontefice per la preparazione e la spedizione degli atti della S. Sede. Fino al sec. XIII tra gli impiegati della Cancelleria ve ne era uno con l'incarico di apporre la data alle varie concessioni di grazie e ai documenti del S. Padre: in seguito (sec. XIV) questo ufficio divenne più importante e si sviluppò in modo da dare luogo ad una sezione speciale, cui fu preposto un prelato con l'incarico di ricevere ed esaminare le suppliche, sottoporle all'approvazione del papa, ed infine apportò la data del giorno in cui la grazia veniva concessa; più tardi, questa sezione si sviluppò ancor più e acquistò grandissima autorità, tanto che nel sec. XV era già un dicastero a sé, con una competenza varia e molteplici.
Di questo ufficio si ha notizia sotto il pontificato di Martino V (1417-31). Sotto Sisto IV (1471-84) la sua competenza, già ben delimitata, si riferiva in modo speciale alla concessione di certe grazie e dispense, e al conferimento dei benefici non concistoriali, riservati alla S. Sede (v. BENEFICIO ECCLESIASTICO).
Con Sisto V (1585-90) la D. A. raggiunse la sua massima importanza. Egli infatti il 5 apr. 1588, con il breve Decet Romanum Pontificem, definì le competenze della D., le quali, da allora in poi, per un secolo e mezzo, furono le seguenti:
1. conferimento dei benefici vacanti non concistoriali, riservati alla S. Sede, e dei medesimi benefici non ancora vacanti, con diritto di aspettativa.
2. Composizione circa i beni ecclesiastici, usurpati dal potere laico, e riduzione degli oneri relativi.
3. Concessione di pensioni ed imposizione di oneri sopra i benefici e beni ecclesiastici; sanazione, commutazione e riduzione di oneri relativi ad istituti pii.
4. Dispense di foro esterno dagli impedimenti matrimoniali e dalle irregolarità, ferme restando le attribuzioni spettanti alla S. Penitenzieria per i poveri.
5. Concessioni di grazie e favori spirituali.
Poiché, sia nel conferimento dei benefici, sia nella concessione delle grazie, veniva imposta una tassa, che variava secondo l'importanza del beneficio o del favore ottenuto, e secondo le diverse possibilità economiche del richiedente, le entrate della D. erano molto cospicue, e servivano, nelle mani del sommo pontefice, a diversi scopi di bene e di carità. Era la D. che somministrava i fondi per le Penitenzierie Vaticana e Lateranense; che aiutava molti collegi ed istituti pii; che dava contributi ai tribunali, alle S. Congregazioni, ecc.; che dava i fondi per le numerose elemosine annuali per i poveri; che pensava ad aiutare ecclesiastici, parroci, vescovi bisognosi e benemeriti della Chiesa. Inoltre, nei tempi di pubbliche calamità, era la D. che aiutava generosamente le popolazioni colpite; ed era sempre la D. che forniva i mezzi per le ordinari necessità del sommo pontefice.
Benedetto XIV, che diede nuove norme alle S. Convegazioni, con la cost. Gravissimum, in data 26 nov. 1745, ridusse di non poco le attribuzioni di questo dicastero e ne fissò i limiti di competenza con la Segreteria dei Brevi. Da allora fu assegnato in modo speciale alla Segreteria dei Brevi ciò che si riferiva alla composizione dei beni ecclesiastici non riservati alla S. Sede, e degli oneri pii; alla licenza di concedere in enteusi ad tempus i beni ecclesiastici, purché il canone annuo non eccedesse la somma di dieci ducati d'oro; all'erezione di monti, di collegi e province per i religiosi, di arciconfraternite, ecc.; alla facoltà di concedere l'altare portatile, la dispensa dall'astinenza, la commutazione della recita del breviario in altre preci, di assolvere nei casi riservati, ecc. Fra le facoltà che i due dicasteri avevano in comune, sono da ricordare la dispensa dalle irregolarità ex delicto vel ex defectu corporis; l'indulto di poter esercitare la medicina e la chirurgia; le conferme di statuti, privilegi, ecc.; la concessione di indulgenze perpetue per le contrafertorie; la licenza di passare ad un ordine di più stretta osservanza. Per il resto la costituzione lasciò immutata la competenza della D.
Nel 1872, con un rescritto del 3 marzo, Pio IX concesse alla D. di poter interpretare nomine ipsius Pontificis le regole che si riferivano al conferimento dei benefici; e con ciò il suo potere veniva, in un certo modo, ampliato.
Ma negli anni 1878-93 Leone XIII, con tre diversi atti, soppresse molti benefici riservati alla S. Sede, e stabilì norme precise circa il conferimento dei restanti benefici. In conseguenza, la competenza della D. veniva ridotta di molto, perché veniva a mancare la parte più importante di ciò che fino allora aveva formato oggetto della sua attività.
Lo stesso Sommo Pontefice, l'11 giugno 1901, ordinò e divise l'ufficio in tre sezioni diverse: una per la collazione dei benefici; un'altra per le dispense matrimoniali; e una terza per la parte amministrativa.
Con la riforma di Pio X (cost. Sapienti Consilio del 29 giugno 1908) fu tolta alla D. ogni facoltà riguardante le dispense dagli impedimenti matrimoniali e dalle irregolarità, e ogni concessione di grazie e di favori. Ebbe però il compito di inviare direttamente le bolle (nelle materie di sua competenza), mentre prima esse venivano spedite dalla Cancelleria apostolica.
La competenza di questo dicastero venne così definita nell'importante documento pontificio: «È compito della D. esaminare l'idoneità di coloro che aspirano a benefici non concistoriali, riservati alla S. Sede; redigere e spedire le lettere apostoliche per il conferimento dei medesimi; dispensare, nel conferire i benefici, dalle condizione richieste dal diritto; avere cura delle pensioni e degli oneri, che il sommo pontefice avesse imposto nel conferire i benefici».
Il CIC ha confermato queste norme, ripetendo nel can. 261 quasi ad litteram le parole della Sapienti consilio.
A capo della D. è un cardinale, che si chiama appunto cardinale datario. È dubbio se tale carica sia sorta con il sorgere della D., oppure se sia ad essa preesistente. Sembra accertato che in principio il datario era un officiale della Cancelleria apostolica, con l'incarico di apporre la data sui documenti pontifici; poi esso fu l'officiale preposto ad una sezione speciale della Cancelleria; ed infine tale nome fu dato al prelato, capo della D., indipendente dalla Cancelleria, e con una propria sfera di attività ben determinata.
Il nome di datario è dovuto alla distinzione, introdotta dai tempi dello scisma d'Occidente, tra la
firma (signatura) delle lettere apostoliche e l'apposizione della data, affidata ad una persona determinata.
Anticamente, per lo più, questo officio era prelatizio, affidato ad uno degli uditori di Rota. Se avveniva che a capo della D. venisse nominato un cardinale oppure il datario fosse elevato alla dignità cardinalizia, allora prendeva il nome di pro-datario. Dai tempi di Innocenzo X, a capo della D. si trova costantemente un cardinale quasi provisionaliter seu iure eiusdem commendationis. Attualmente, dopo la riforma operata da Pio X, e secondo il CIC (can. 261), il datario è sempre un cardinale.
Gli officiali maggiori, che erano alle dirette dipendenze del datario e pro-datario, anticamente erano: il sotto-datario, che fungeva da sostituto, con la facoltà di sostituire il datario anche nelle udienze pontificie; un prefetto per obitum, per i benefici vacanti in seguito a morte naturale o civile del beneficiario; e un prefetto per concessum, per le grazie e i favori. Vi erano poi vari altri officiali minori, alcuni dei quali avevano l'incarico di esaminare le suppliche per le dispense matrimoniali altri poi di scrivere le bolle, di custodire il denaro, ecc.
Il datario, il sotto-datario e il prelato per obitum costituivano il congresso, che si adunava tutte le mattine. In esso venivano esaminati tutti gli affari in corso, ed il datario, avuto il voto consultivo degli altri due, emetteva il decreto. Se la questione presentava una certa difficoltà, veniva mandata pro-voto o alla Congregazione del Concilio, o dei Vescovi e Regolari, o dei Riti, e qualche volta anche alla S. Rota. Nelle questioni più importanti veniva richiesto anche il parere di alcuni prelati, che con il sotto-datario e con il prefetto per obitum avevano il voto consultivo.
Era nella prassi della D. che si potesse impugnare il conferimento di un beneficio. Se un aspirante voleva fermare il corso della grazia già concessa, si presentava in D. e con il permesso del sotto-datario e del per obitum, apponeva il nihil transeat alla supplica del primo richiedente. Questi, che si vedeva trattenuta la spedizione della grazia, citava l'altra parte davanti al datario, affinché fosse tolto il nihil transeat. Il datario, sentiti in contraddittorio i procuratori dei due contendenti, dava la sua decisione definitiva. Dai decreti del datario non era ammesso appello o ricorso ad altro tribunale o Congregazione.
Per quanto riguarda la giurisdizione del datario, quantunque fosse assioma che «Papa, non datarius concedit gratias», è certo che egli aveva un determinato potere per concedere quelle grazie che erano solite concedersi a tutti, sia per sciogliere le cause contenute, spettanti al suo dicastero. Di più era il datario, che, per la costituzione di Urbano VIII: In supremo, attestava e redigeva in forma adatta le grazie concesse dal Papa, e poteva influire o per annullare la concessione di grazie o per apporvi delle clausole.
Con Leone XIII la D. ebbe una nuova sistemazione, per cui tra gli officiali non figurano più i prefetti per obitum e per concessum, ma invece, subito dopo il sotto-datario, vediamo il prefetto della sezione delle collazioni beneficiari, il prefetto delle dispense matrimoniali e l'amministratore, oltre ad altri officiali minori.
L'odierna costituzione organica della D. A. comprende, oltre il cardinale datario, cui segue il reggente, vari aiutanti di studio ed impiegati minori; inoltre alcuni teologi consultori per la revisione dei concorsi.
Pio X, tra le altre innovazioni, stabilì che, se il cardinale datario fosse impedito, le bolle fossero firmate dal cardinale Segretario di Stato; volle poi che il cardinale datario, o altri per lui, controllasse le condizioni dei depositi, almeno una volta ogni tre mesi.
Il cardinale datario, come tale, è il primo dei cardinali palatini.
Durante il tempo in cui la Sede Apostolica è vacante, i poteri del cardinale datario e della D. cessano del tutto.