CORRIERI DIPLOMATICI

CORRIERI DIPLOMATICI. - Sono coloro che provvedono al trasporto DIPLOMATICA (v.). Godono, in dipendenza del diritto riconosciuto a questi ultimi, di corrispondere liberamente coi propri governi, di una immunità ridotta, che si concreta sostanzialmente nella inviolabilità dei plichi loro affidati e della esenzione dalla giurisdizione degli Stati che attraversano.

Per l'art. 12 del Trattato del Laterano «i corrieri spediti in nome del sommo pontefice godono nel territorio italiano, anche in tempo di guerra, dello stesso trattamento dovuto... ai corrieri di gabinetto degli altri governi esteri, secondo le norme del diritto internazionale».

BIBL.: Oltre a quella indicata sotto la V. Agente diplomatico, c. C. Hurst, Les immunités diplomatiques, in Recueil des cours de l'Acad. de droit international, 1926, II, p. 227 sgg. Rodolfo Danieli