CORPO DIPLOMATICO

CORPO DIPLOMATICO. È costituito dal complesso degli agenti diplomatici accreditati per- mantenente presso un determinato Stato, i quali vengono in considerazione collettivamente di solito per ragioni semplicemente protocollari, ma talora per il compimento di atti giuridicamente rilevanti (ad es. presentazione di una nota di protesta; V. AGENTE DIPLOMATICO).

IL C. D. PRESSO LA S. SEDE. — È costituito dagli agenti diplomatici accreditati, con carattere ordi- nario e permanente, presso la S. Sede. Questa esercita, infatti, il diritto di legazione attiva e passiva; perciò, di solito, i paesi presso i quali è accreditato un nunzio o un intermunzio, e talvolta anche altri, hanno un proprio rappresentante diplomatico presso il Vaticano. L'origine di tali rappresentanze può collocarsi verso la fine del sec. XV, mentre dal secolo succes- sivo esse assunsero carattere permanente.

Attualmente (1949) il C. D. presso la S. Sede è composto dei sudici ambasciatori straordinari e plenipotenziani (Ar- gentina, Belgio, Bolivia, Brasile, Cile, Colombia, Equatore, Francia, Irlanda, Italia, Perù, Polonia, Portogallo, Re- publìca dominicana, Spagna e Venezuela) e di venti- cinque inviati straordinari e ministri plenipotenziani (Au- stria, Cecoslovacchia, Cina, Costarica, Cuba, Egitto, El Salvador, Finlandia, Gran Bretagna, Guatemala, Haiti, Honduras, Iugoslavia, Libano, Liberia, Lituania, Prin- cipato di Monaco, Nicaragua, Olanda, Ordine di Malta, Panama, Romania, San Marino, Ungheria e Uruguay), ai quali deve aggiungersi il rappresentante personale del presidente degli Stati Uniti d'America, che ha rango di am- basciatore. In passato il Giappone aveva accreditato presso la S. Sede un delegato, pure con rango di ambasciatore.

Gli inviati dei governi esteri presso la S. Sede go- dono di tutte le prerogative ed immunità spettanti, se- condo le norme del diritto internazionale, agli agenti diplomatici; prerogative che sono loro riconosciute al- tresi, in conformità dell'art. 12 del Trattato del Laterano, nei riguardi dello Stato italiano (sul cui territorio pos- sono liberamente risiedere), anche qualora lo Stato ac- creditante non abbia rapporti diplomatici con l'Italia. Per l'art. 19 del Trattato anzidetto, i diplomatici e gli inviati dei Governi esteri presso la S. Sede possono acce- dere al territorio vaticano attraverso quello italiano con il solo passaporto dello Stato di origine vistato da un rap- presentante pontificio all'estero.

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Bibl.:** M. Miele, La condizione giuridica internazionale della S. Sede e della Città del Vaticano, Milano 1937, p. 68 sgg. Rodolfo Danieli