CORPO DIPLOMATICO

CORPO DIPLOMATICO. - È costituito dal complesso degli agenti diplomatici accreditati permanentemente presso un determinato Stato, i quali vengono in considerazione collettivamente di solito per ragioni semplicemente protocollari, ma talora per il compimento di atti giuridicamente rilevanti (ad es. presentazione di una nota di protesta; V. AGENTE DIPLOMATICO).

IL C. D. PRESSO LA S. SEDE. - È costituito dagli agenti diplomatici accreditati, con carattere ordinario e permanente, presso la S. Sede. Questa esercita, infatti, il diritto di legazione attiva e passiva; perciò, di solito, i paesi presso i quali è accreditato un munzio o un internunzio, e talvolta anche altri, hanno un proprio rappresentante diplomatico presso il Vaticano.

L'origine di tali rappresentanze può collocarsi verso la fine del sec. XV, mentre dal secolo successivo esse assunsero carattere permanente.

Attualmente (1949) il C. D. presso la S. Sede è composto di sedici ambasciatori straordinari e plenipotenziari (Argentina, Belgio, Bolivia, Brasile, Cile, Colombia, Equatore, Francia, Irlanda, Italia, Perù, Polonia, Portogallo, Repubblica dominicana, Spagna e Venezuela) e di venticinque inviati straordinari e ministri plenipotenziari (Austria, Cecoslovacchia, Cina, Costarica, Cuba, Egitto, El Salvador, Finlandia, Gran Bretagna, Guatemala, Haiti, Honduras, Iugoslavia, Libano, Liberia, Lituania, Principato di Monaco, Nicaragua, Olanda, Ordine di Malta, Panama, Romania, San Marino, Ungheria e Uruguay), ai quali deve aggiungersi il rappresentante personale del presidente degli Stati Uniti d'America, che ha rango di ambasciatore. In passato il Giappone aveva accreditato presso la S. Sede un delegato, pure con rango di ambasciatore.

Gli inviati dei governi esteri presso la S. Sede godono di tutte le prerogative ed immunità spettanti, secondo le norme del diritto internazionale, agli agenti diplomatici; prerogative che sono loro riconosciute altresì, in conformità dell'art. 12 del Trattato del Laterano, nei riguardi dello Stato italiano (sul cui territorio possono liberamente risiedere), anche qualora lo Stato accreditante non abbia rapporti diplomatici con l'Italia. Per l'art. 19 del Trattato anzidetto, i diplomatici e gli inviati dei Governi esteri presso la S. Sede possono accedere al territorio vaticano attraverso quello italiano con il solo passaporto dello Stato di origine vistato da un rappresentante pontificio all'estero.

BIBL.: M. Miele, La condizione giuridica internazionale della S. Sede e della Città del Vaticano, Milano 1937, p. 68 sgg.

Rodolfo Danieli

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“CORPO DIPLOMATICO.” Enciclopedia Cattolica, vol. IV (1950), p. 345. Azione Romana digital edition, https://azioneromana.com/it/article/corpo-diplomatico.