EXEQUATUR E PLACET

EXEQUATUR e PLACET. - Forma di controllo esercitata dagli Stati giurisdizionali sugli atti della Chiesa, che si estrinsecava nella necessità di esame ed autorizzazione preventivi da parte dell’autorità civile per qualsiasi disposizione dell’autorità ecclesiastica, soprattutto pontificia, perché potesse avere pubblicità ed esecutività nel territorio dello Stato. Questo istituto - che s’incontra, a seconda dei luoghi o dell’ambito materiale di applicazione, sotto le più diverse denominazioni: e., p., vidimus, paretis (dal significato letterale dei vocaboli stessi: esequisca, piace, ecc.), placitum regium, praemunire, dori d’amore, de verificatione, lettre d’attache, regio pase, e che viene comunemente designato nell’etimologia pubblicistica come diritto di placitazione - costituì una delle più notevoli e discusse prerogative giuridico-politiche arrogatesi in passato dai governi nei confronti della Chiesa, intesa come affermazione di supremazia su di essa, sia come misura cautelativa, discendente come corollario dal cosiddetto ius caveudi, o diritto di tenersi guardati nei di lei riguardi.

Quando siffatto istituto - che provocò sempre, come naturale, le più energiche proteste della Chiesa - abbia avuto inizio non può dirsi sicuramente accertato. Le prime tracce sembrano doversi vedere, sia pure come semplici misure di natura occasionale e non come affermazione di un diritto dello Stato al controllo dell’intera legislazione ecclesiastica. In Inghilterra, nei provvedimenti di Guglielmo il Conquistatore (1605-80) vietati che fossero ricevuti messi pagati o pubblicate nelle pontificie, ci ridunnossero sinodi e concili senza il suo consenso. Più tardi, sempre in Inghilterra, si precisò con l’istituto del praemunire, stabilito nel sec. XIII, e che con Riccardo II fu soprattutto diretto a proibire l’importazione di bolle e sconvolgere senza il consenso regio e l’accettazione di benefici direttamente dal papa.

Si volle anche vedere il più remoto precedente dell’istituto, sempre nel sec. XIV, nella facoltà concessa durante lo scisma d’Occidente da Urbano VI ai prelati di determinati luoghi, di non consentire l’esecuzione di atti pontifici se non fossero prima presentati ad essi ed approvati, onde evitare gli inconvenienti che potevano derivare dall’esecuzione di bolle di papi diversi. Comunque l’istituto andò generalizzandosi in Europa assumendo un carattere giuridico solo nel sec. XVI, e nonostante le più viste proteste della Chiesa (cost. Quoad antidota di Martino V, 30 apr. 1413; bolla in coena domini di Giulio II dell’apr. 1511; ecc.) andò introducendosi sempre più largamente nei vari Stati. La pacificazione venne così estesa agli atti ecclesiastici di provvista dei benefici maggiori e minori, alle bolle pontificie, alle citazioni e decisioni dei tribunali e delle congregazioni romane, alle pastorali, istruzioni e circolari vescovili, alle deliberazioni dei Capitoli e dei sinodi, come pure alle disposizioni di autorità ecclesiastiche residenti solo transitoriamente nello Stato, quali i nunci, delegati e visitatori apostolici. Si giunse ancora a sottoporre all’assenso preventivo del governo la convocazione di sinodi e concili e persino, in quel sec. XVIII che fu per la Chiesa il periodo di maggiore avvilimento di fronte alle affermazioni di supremazia degli Stati, a proibire la comunicazione del clero e dei fedeli con la S. Sede, all’infuori che per il tramite ufficiale dello Stato. Taluno arrivò ad affermare la necessità dell’esame preventivo del governo per la promulgazione non solo dei provvedimenti concernenti le cosiddette cause di natura mista (a questo titolo, ed. s., non furono ricevuti in Francia i decreti disciplinari del Tridentino), ma anche dei documenti puramente dogmatici, riguardanti cioè unicamente la Fede e la dottrina, sia pure con

La motivazione del doversi accertare che non vi fossero messole prescrizioni di altra natura, il che praticamente faceva dipendere anche l’ammissione delle bolle puramente dogmatiche dal beneplacito del governo.

Non è a stupire quindi se, mentre i regalisti, quali il Van Espen, definivano il p. “un diritto di guaran-tigia contro gli attentati della Chiesa inerente per natura nel governo politico”, esso sia stato oggetto, nei vari atti pontifici, delle più veementi riprovazioni, e se autori oltrossi lo dicessero rasentare “si dà vicino l’eresia, da non riducendosi nella voragine dell’anatema soltanto per difetto di un canone che con espressione formale lo condannò come tale” (D’Avino).

In sostanza la pacificazione permetteva una minutissima ingerenza dello Stato in materia ecclesiastica, che i giurisdizionali giustificavano con un triplice scopo: di polizia (specialmente col vietare la divulgazione di atti delle autorità ecclesiastiche e nel controllare la corrispondenza fra i cittadini e la S. Sede); politico-economico (specie con l’ingerenza nel conferimento di benefici i dignitari); statutario o giuridico (mirante a controllare i mutamenti ed aggiunte al corpo delle leggi i statuti della Chiesa, onde non contrastassero a leggi dello Stato).

È chiaro come tutta questa costruzione non solo fosse nettamente contraria alla dottrina cattolica Stato (v.), ma anche incompatibile con la più comune concezione delle funzioni e della competenza dello Stato moderno con una esatta delimitazione della sua sfera di attività, che non consente sconfinamenti e intrusioni in rapporti estranei al suo ordine. Tali quelli di natura religiosa, di mera competenza della Chiesa, società perfetta od ordinamento originario, e perciò nel proprio ordine autonoma e sovrano; onde, se vi sono rapporti misti, che in qualche modo possano interessare entrambi gli ordini o sforzi di competenza, il loro regolamento non può essere risolto che sulla base di intese dei due poteri, e non con una semplice attività unilaterale di controllo a tipo più o meno poliziesco, quale la plicazione.

In Italia l’esercizio della pacificazione, che in varie forme si trovava ancora in vigore in quasi tutti gli Stati, dapprima venne ridotto a disciplina uniforme con il R. D. 5 marzo 1863 n. 1169, e col R. D. 26 luglio 1863 n. 1374 e altre norme successive. Con l’art. 16 GUARENTIGIE, LEGGE DELLE (v.) si dichiaravano “aboliti l’exequatur e placeri regio ed ogni altra forma di assenso governativo per la pubblicazione ed esecuzione degli atti delle autorità ecclesiastiche”, salvo che per gli atti riguardanti la destinazione dei benefici ecclesiastici e la provvista dei benefici maggiori e minori eccetto quelli di Roma e sedi subor-bicarie. Un successivo R. D. 23 giugno 1871 n. 320 pre-siava che l’exequatur era richiesto per gli atti e provvisti doni della S. Sede, e il Regio placeri per quelli degli ordi-nari diocesani. L’exequatur veniva concesso o negato con decreto reale, mentre la concessione del placeri veniva delegata al Procuratore generale presso la Corte d’Appello del luogo ove erano posti i benefici. Ma poi col T. L. 6 maggio 1920 n. 640 si stabiliva invece che fossero soggetti all’exequatur gli atti della S. Sede riguardanti la provvista dei benefici maggiori e la destinazione dei reati-viti beni, e al placeri gli atti della S. Sede e degli Ordinari diocesani riguardanti le dignità, canonicati, parrocchie e altri benefici minori.

Exequatur e placeri venivano aboliti dal Concordato dell’11 febbr. 1929 (art. 24), ove peraltro si fissarono speciali modalità perché le nomine a uffici e benefici ecclesiastici siano fatte in accordo col Governo italiano.

Bibl.: B. Z. Van Espen, Tractatus de promulgatione legum ecclesiasticarum, in Opera omnia, II, Lovanio 1721 (altra ed. in Opera omnia, VI, Venezia 1769, con premessa confutazione del card. de Bissy); Wanner Hoefelin, De placentia ecclesiastica, ed in 1782; P. Govaerts, Adversus Espenii doctrinam de placentia regio, Bruxelles 1830; A. A. Besier, De iure placentii historia in Belgici, Utrecht 1848; C. Tarquin, Dissertatio de regio placentia, Roma 1837; V. D’Avino, Regio Exequatur, in Enciclopedia dell’Ecclesiastica, III, 2a ed., Torino 3, 4; H. Papius, Geschichte des placentia, in Archiv für kath. Kirchenrecht, 18 (1867), p. 161; G. P. Hinschius, System des kathal. Kirchenrechts, III, Berlin 1880, p. 740 sgg.; A. Galante, Il diritto di placentiazione e l’econ-

EXQUATUR E PLACET - « EXULTET »

Bibl.: G. Delli, Gli inni del Breviario tradotti, Roma 1856, pp. 134-135; G. Venturi, Gli inni della Chiesa, 3a ed., Firenze 1880, p. 197; C. Blume, Die Hymnen des Thesaurus hymnotogicus II. A. Daniel, Lipsia 1908, p. 55; V. Terreno, Gli inni dell'Ufficio divino, Mondovi 1922, p. 10; A. Mirra, Gli inni del Breviario romano, Napoli 1947, pp. 104-107.