EXEQUATUR e PLACET. - Forma di controllo esercitata dagli Stati giurisdizionalisti sugli atti della Chiesa, che si estrinsecava nella necessità di esame ed autorizzazione preventivi da parte dell'autorità civile per qualsiasi disposizione dell'autorità ecclesiastica, soprattutto pontificia, perché potesse avere pubblicità ed esecutività nel territorio dello Stato. Questo istituto - che s'incontra, a seconda dei luoghi o dell'ambito materiale di applicazione, sotto le più diverse denominazioni: e., p., vidimus, parensis (dal significato letterale dei vocaboli stessi: esquisca, piace, ecc.), placitum regium, praemunire, droit d'annexe, de vérification, lettre d'attache, regio pass, e che viene comunemente designato nella terminologia pubblicistica come diritto di placitazione - costituì una delle più notevoli e discusse prerogative giuridico-politiche arrogatesi in passato dai governi nei confronti della Chiesa, intesa come affermazione di supremazia su di essa, sia come misura cautelativa, discendente come cerclario dal cosiddetto ius cavandi, o diritto di tenersi guardati nei di lei riguardi.
Quando affatto istituto - che provocò sempre, come naturale, le più energiche proteste della Chiesa - abbia avuto inizio non può dirsi sicuramente accertato. Le prime tracce sembrano doversi vedere, sia pure come semplici misure di natura occasionali e non come affermazione di un diritto dello Stato al controllo dell'intera legislazione ecclesiastica, in Inghilterra, nei provvedimenti di Guglielmo il Conquestatore (1803-89) vietanti che fossero ricevuti messi pipali o pubblicate bolle pontifice, e si radunassero sinodi e concili senza il suo consenso. Più tardi, sempre in Inghilterra, si precisò con l'istituto del praemunire, stabilito nel sec. XIII, e che con Riccardo II fu soprattutto diretto a proibire l'importazione di bolle e scomuniche senza il consenso regio e l'accettazione di benefici direttamente dal papa.
Si volle anche vedere il più remoto precedente dell'istituto, sempre nel sec. XIV, nella facoltà, concessa durante lo scisma d'Occidente da Urbano VI ai prelati di determinati luoghi, di non consentire l'esecuzione di atti pontifici se non fossero prima presentati ad essi ed approvati, onde evitare gli inconvenienti che potevano derivare dall'esecuzione di bolle di papi diversi. Comunque l'istituto andò generalizzandosi in Europa assumendo un carattere giuridico solo nel sec. XVI, e nonostante le più vive proteste della Chiesa (cost. Quond antidota di Martino V, 30 apr. 1418; bolla In coena domini di Giulio II dell'apr. 1511; ecc.) andò introducendosi sempre più largamente nei vari Stati. La placitazione venne così estesa agli atti ecclesiastici di provvista dei benefici maggiori e minori, alle bolle pontifice, alle citazioni e decisioni dei tribunali e delle congregazioni romane, alle pastorali, istruzioni e circolari vescovili, alle deliberazioni dei Capitoli e dei sinodi, come pure alla disposizione di autorità ecclesiastiche residenti solo transitoriamente nello Stato, quali i nunzi, delegati e visitatori apostolici. Si giunse ancora a sottoporre all'assenso preventivo del governo la convocazione di sinodi e concili e persino, in quel sec. XVIII che fu per la Chiesa il periodo di maggiore avvilamento di fronte alle affermazioni di supremazia degli Stati, a proibire la comunicazione del clero e dei fedeli con la S. Sede, all'infuori che per il tramite ufficiale dello Stato. Taluno arrivò ad affermare la necessità dell'esame preventivo del governo per la promulgazione non solo dei provvedimenti concernenti le cosiddette cause di natura mista (a questo titolo, ed es., non furono ricevuti in Francia i decreti disciplinari del Tridentino), ma anche dei documenti puramente dogmatici, riguardanti cioè unicamente la Fede e la dottrina, sia pure con
la motivazione del doversi accertare che non vi fossero mescolate prescrizioni di altra natura, il che praticamente faceva dipendere anche l'ammissione delle bolle puramente dogmatiche dal beneplacito del governo.
Non è a stupire quindi se, mentre i regalisti, quali il Van Espen, definivano il p. - un diritto di guarentigia contro gli attentati della Chiesa inerente per natura nel governo politico -, esso sia stato oggetto, nei vari atti pontifici, delle più veementi riprovazioni, e se autori ortodossi lo dicessero rasentare «si da vicino l'eresia, da non infructuolare nella voragine dell'anatema soltanto per difetto di un canone che con espressione formale lo condanni come tale » (D'Avino).
In sostanza la placitazione permetteva una minutissima ingerenza dello Stato in materia ecclesiastica, che i giurisdizionalisti giustificavano con un triplice scopo di polizia (specialmente col vietare la divulgazione di atti delle autorità ecclesiastiche e nel controllare la corrispondenza fra i cittadini e la S. Sede); politico-economico (specie con l'ingerenza nel conferimento di benefici e dignità); statutario o giuridico (mirante e controllare i mutamenti ed aggiunte al corpo delle leggi e statuti della Chiesa, onde non contrastassero a leggi dello Stato).
È chiaro come tutta questa costruzione non solo fosse nettamente contraria alla dottrina cattolica Stato (v.), ma anche incompatibile con la più comune concezione delle funzioni e della competenza dello Stato moderno e con una esatta delimitazione della sua sfera di attività, che non consente sconfinamenti e intrusioni in rapporti estranei al suo ordine. Tali quelli di natura religiosa, di mera competenza della Chiesa, società perfetta od ordinamento originario, e perciò nel proprio ordine autonoma e sovrana; onde, se vi sono rapporti misti, che in qualche modo possano interessare entrambi gli ordini o sfere di competenza, il loro regolamento non può essere risoluto che sulla base di intese dei due poteri, e non con una semplice attività unilaterale di controllo a tipo più o meno poliziesco, quale la placitazione.
In Italia l'esercizio della placitazione, che in varie forme si trovava ancora in vigore in quasi tutti gli ex-Stati, dapprima venne ridotto a disciplina uniforme con il R. D. 5 marzo 1863 n. 1169, e col R. D. 26 luglio 1863 n. 1374 e altre norme successive. Con l'art. 16 Legge delle Guarentigie (v.) si dichiaravano « aboliti l'exequatur e placet regio ed ogni altra forma di assenso governativo per la pubblicazione ed esecuzione degli atti delle autorità ecclesiastiche », salvo che per gli atti riguardanti la destinazione dei beni ecclesiastici e la provvista dei benefici maggiori e minori eccetto quelli di Roma e sedi suburbicarie. Un successivo R. D. 25 giugno 1871 n. 326 precisava che l'exequatur era richiesto per gli atti e provvisori della S. Sede, e il Regio placet per quelli degli ordinari diocesani. L'exequatur veniva concesso o negato con decreto reale, mentre la concessione del placet veniva delegata al Procuratore generale presso la Corte d'Appello del luogo ove erano posti i benefici. Ma poi col T. U. 6 maggio 1920 n. 640 si stabiliva invece che fossero soggetti all'exequatur gli atti della S. Sede riguardanti la provvista dei benefici maggiori e la destinazione dei relativi beni, e al placet gli atti della S. Sede e degli Ordinari diocesani riguardanti le dignità, canonicati, parrocchie e altri benefici minori.
Exequatur e placet venivano aboliti dal Concordato dell'11 febbr. 1929 (art. 24), ove peraltro si fissarono speciali modalità perché le nomine a uffici e benefici ecclesiastici siano fatte in accordo col Governo italiano.

(fot. Enc. Catt.)