FAIDA. - Dal tedesco Fehde, fu nota nelle leggi longobarde con il termine inimicitia o altrove con l'espressione vindicta parentum. Essa rappresenta la lotta di un gruppo familiare contro un altro gruppo familiare per rimuovere le offese fatte a un proprio appartenente. La f. si apriva con un processo in seno al gruppo vendicante, che deliberava sulla gravità dell'offesa e della lesione, a che impegnava tutti gli appartenenti del gruppo stesso fino a che non fosse compiuta materialmente la vendetta o si fosse ottenuto l'indennizzo.
Regolata prima dalla consuetudine, la legislazione la tollera e la riconosce, ma la restringe man mano con il progredire dell'idea del potere dello Stato, escludendo-se i reati di minima gravità, che vengono risolti giudizialmente con la dichiarazione pubblica dell'indennizzo (compositio), a quelli di massima gravità (reati contro la sicurezza dello Stato), i quali ultimi si estendono assorbendo un numero sempre più grande di reati privati. I reati pubblici erano ritenuti offese all'intero popolo. Ne derivava che l'autore dell'offesa era posto al bando e lasciato impunemente all'offesa di chiunque.
Nei delitti privati la legislazione longobarda lasciava l'alternativa a di chiedere giudizialmente la composizione fissata per legge e di ricorrere alla vendetta. L'incontrando cercò di limitare per quanto era possibile l'uso della vendetta privata, riconoscendo in effetti tuttavia la difficoltà di vincere il costume della sua gente. Ma più ancora operò l'imperatore Carlomagno, il quale si richiamava espressamente al sentimento di fraternità cristiana là dove disponeva (Cap. Aquieg. 802, 32): «ne peccatum accrescat, ut inimicitia maxima inter christianos non fiat, uti suadentes (sic) diabulo homicidia contingens, statumus ad suam emendationem recurrat, totaque celeritate perpetratum malum ad propinquos extincti, digna composizione emendet».
La Chiesa ripetutamente aveva disposto per il perdono delle offese private, per la sospensione delle vendette, con la istituzione delle tregue di Dio e delle paci, e con lo stabilimento dei luoghi di rifugio (chiese e monasteri) in cui il colpevole o presunto sale si potesse riparare (v. ASILO, DIRITTO di). Essa faceva nel contempo opera attraverso il clero e i vescovi per la ricerca delle responsabilità effettive, e, una volta queste accertate, invitava l'offesa a la sua famiglia all'accoglimento della composizione in sostituzione della vendetta privata.
Sicché si deve specialmente alla Chiesa e alla sua opera di persuasione morale se si riuscì a rimuovere dai costumi lentamente l'uso radicato germanico della vendetta privata.