FALLIMENTO. - Con questo nome (dal lat. fallere = venir meno), si denota l'atto di colui che, impotente a soddisfare tutti i suoi debiti, fa la ces-
sione dei suoi beni, affinché si provveda a che il patrimonio, nella maniera il più possibile giusta, venga devoluto all'estinzione dei debiti.
È evidente che il debitore è tenuto per sé sempre al pagamento integrale dei suoi debiti, salvo condono, compensazione o composizione. Ci sono però delle cause, che, senza estinguere l'obbligo di restituire, autorizzano un ritardo nel pagamento. Tra queste si può elencare il dissesto finanziario. Ordinariamente, un dissesto simile è moralmente colpevole, quando lo si annunzia senza una sufficiente ga-
ranzia di non peggiorare, con la propria, la situazione dei creditori e, senza una fondata speranza di ripresa, continuare il commercio, nonostante il dissesto. E se ciò avvenisse, si è responsabile dei danni ulteriori.
In tali circostanze, il diritto naturale esige che: a) il padrone legittimo riabbia le cose, che ancora esistono, senza essere passate in proprietà del debitore, come cose affidate, presrate, trovate, rubate, ecc.; b) i credit-
tori privilegiati, come i creditori di ipoteche, vengano soddisfatti prima degli altri; c) si faccia poi luogo agli altri creditori, tra i quali, pur nel pagamento parziale, occorre ragionevolmente conservare un certo ordine o di antecedenza nel debito o nella richiesta. È comunque necessario che rimetta a disposizione dei creditori quanto rimane, detratto il necessario per un onesto sozionamento, secondo il proprio stato, e fermo restando l'obbligo di completare la restituzione, quando potrà. Commetterebbe quindi evidentemente ingiustizia colui che non potendo soddisfare a tutti i suoi creditori, vendesse i suoi beni si figli e li intessesse alla moglie. Può aver luogo un'eccezione, quando la moglie stessa veramente sia creditrice.
Ma negli odierni ordinamenti giuridici lo Stato vuole intervenire con le sue leggi, indicando la via da seguire o costringendo a seguirla con diverse aggiunte a quello che sarebbe il puro diritto naturale. L'epilogo di questi provvedimenti cautelari e repressivi è il f. cioè lo stato di insolvenza dichiarato da una sentenza di tribunale, dalla quale seguono speciali effetti di ordine personale e reale, e si fa luogo ad una procedura concorsuale culminante nella liquidazione delle attività e nella distribuzione del ricavato netto tra i creditori.
Gli antichi diritti gravavano pesantemente la mano sul debitore in modo da ledere i diritti più fondamentali della persona umana. Il debitore era in prima o seconda linea tenuto con la propria persona o dei suoi e ridotto a ridotti in condizione servile. Senza addentrarci nella lenta evoluzione storica, per quanto riguarda i diritti orientali basterà rifarci alla vivida descrizione che ne abbiamo in una parabola del Vangelo di s. Matteo (18, 32-34) a per quanto riguarda l'antico diritto romano, basterà ricordate lo ius noxae dandi. Ma anche nel diritto intermedio la cessio bonorum era accompagnata da tali e tante circostanze umilianti da infrangere la dignità personale. Il debitore quasi nudo e scalzo, conservando una sola veste, doveva sedersi su di una pietra nella piazza e rimanervi un'intera giornata, dicendo: cedo bonis.
Nei diritti odierni i diritti insopprimibili del fallito sono tutelati con sufficiente larghezza, ma occorre tener mente a questi precedenti per comprendere il linguaggio,
che può sembrare eccessivamente accomodante per il debitore, di alcuni moralisti specialmente antichi.
Nel diritto italiano, raccolto ora nel R. decreto 16 marzo 1942, n. 267 ed in alcuni articoli del Codice civile (1977-86, 2288, 2308) innanzi tutto una temporanea sospensione di pagamenti può dar luogo alla procedura dell'amministrazione controllata con la nomina di un commissario governativo. Inoltre non tutti gli imprenditori o società sono soggetti alle disposizioni legislative riguardanti il f.; per alcuni, imprenditori od enti, ad es., gli enti pubblici, si fa luogo alla liquidazione coatta amministrativa.
Varie vie poi sono aperte, prima di giungere alla dichiarazione di f.; ed innanzi tutto il concordato.
Il concordato può essere stragiudiziale, ed è una specie di transazione tra debitore e creditori, che si accontentano della percentuale loro offerta, oppure giudiziale. Quest'ultimo può essere o concordato preventivo o concordato nel f.
Si fa luogo al concordato preventivo, quando il debitore offre serie garanzie di pagare, oltre il cento per cento dei crediti privilegiati ed ipotecari, almeno il 40% dell'ammiuntare dei crediti al chirografari, entro sei mesi dalla data di omologazione. Il concordato preventivo può essere proposto ai creditori dall'imprenditore stesso fino a che non è dichiarato il suo f. e segue un particolare andamento procedurale con l'ammissibilità della proposta, la nomina del commissario giudiziale, l'approvazione della maggioranza dei creditori secondo la proporzione dei crediti, in sentenza e l'omologazione della medesima, che poi diviene obbligatoria per tutti.
In sede di concordato preventivo od anche fuori ed in luogo del medesimo, si può pure ricorrere alla casio bonarosa, introdotta dal Codice civile del 1942, la quale, vincolando soltanto i creditori aderenti e lasciando libertà d'azione ai dissidenti, priva il debitore della disponibilità dei suoi beni, di cui però egli conserva la proprietà, sino a che non ne sia compiuta la liquidazione. La legge fissa le modalità della liquidazione stessa.
Un altro mezzo, a cui si può ricorrere, prima di arrivare alla dichiarazione giudiziale di f. è la dotio in solutum, che differisce dalla precedente, in quanto il debitore trasferisce non solo la disponibilità, ma la proprietà di parte o di tutti i suoi beni a favore di uno o più creditori, i quali poi vengono delegati all'estinzione della passività.
L'epilogo di tutto questo processo può essere la sentenza dichiarativa di f., la quale, una volta intervenuta, priva «ippo iure» il fallito tra l'altro della stessa amministrazione e della disponibilità dei beni esistenti alla data della dichiarazione, nonché della legittimazione attiva e passiva in ordine alle controversie d'indole patrimoniale; a sospende il corso degli interessi legali e convenzionali. Organi del f. sono il giudice delegato, il curatore ed il comitato dei creditori.
Il f. si può chiudere: per revoca della sentenza dichiarativa, per reparto e distribuzione dell'attivo o per la sua inesistenza, per mancanza di massa passiva; per pagamento integrale; per concordato.
Quest'ultimo è il concordato nel f. e differisce come tale dal preventivo: è proposto dal fallito, il quale offre ai creditori chirografari una percentuale e ed è sottoposto, come l'altro, al consenso della maggioranza numerica. Adempiuto regolarmente il concordato, al fallito può essere concessa la riabilitazione civile, pronunciata dal tribunale con sentenza.
In tutto questo processo fallimentare, che importa una serie di azioni umane e fa rientrare nel gioco una quantità di persone, è più che naturale che tutti, dal fallito al curatore, dal creditore al giudice, osservino le norme generali e particolari della morale, agendo secondo giustizia e carità sia nel denunciare a tempo opportuno il f., sia nel richiederlo
da parte dei creditori, sia nell'eseguire con coscienziosità la prescritta procedura senza malversazioni o frodi. A tale scopo potranno tenersi presenti particolarmente le norme che reggono la restituzione, e quanto si è detto a proposito del dolo o della frode.
Ma tre questioni principalmente sogliono trattarsi nella valutazione morale della legislazione fallimentare: l'obbligatorietà o meno di queste leggi civili è coscienza; conseguentemente la liceità o meno per il fallito di evadere a qualcuna di queste norme positive, per rivendicare eventuali diritti di ordine naturale; fino a qual punto l'estinzione dell'azione giudiziaria contro il fallito estingua in lui anche gli obblighi morali verso i suoi creditori.
La risposta alla prima questione è oggi in via generale affermativa. Le disposizioni di leggi in oggetto tendono a tutelare gli interessi della giustizia, della fede pubblica e del commercio, tendono cioè alla salvaguardia di virtù, oltre che individuali, sociali, senza cui la saldezza delle umane relazioni potrebbe correre dei seri rischi. E quindi naturale la loro generale obbligazione in coscienza, pur essendo possibili, in minuti particolari, eventuali dissonanze con il diritto naturale. Senza dire poi che per quanto riguarda la parte contrattualistica di questa legislazione, vale il principio del can. 1529, con la conseguente recezione del diritto civile nel diritto canonico, salvo le difformità di disposizioni tra l'un diritto e l'altro e col diritto naturale.
Ora il diritto canonico riconosce in questa materia al chierico il privilegium competentiae (can. 122), che però gli odierni diritti fallimentari riconoscono generalmente a tutti i cittadini, e quindi anche al chierico. Maggiori difficoltà possono sorgere per la parte penalistica del diritto fallimentare, benché anche qui il diritto italiano si mantenga molto aderente al diritto naturale. Tra gli abusi più gravi puniti sono: a) il reato di bancarotta fraudolenta (legge cit., art. 216), cioè le distrazioni di attivo o simulazioni di passivo, che difficilmente esistono senza dolo o grave colpa morale. b) La bancarotta semplice, perseguita nel diritto italiano, come reato (legge cit., art. 217) e che si ha giuridicamente, quando il fallito abbia fatto spese eccessive, si sia abbandonato oltre ogni misura di prudenza ad operazioni di pura sorte, abbia aggravato il proprio dissesto, senza richiedere la dichiarazione del proprio f., non abbia soddisfatto le obbligazioni assunte per concordato o non abbia tenuto i libri contabili prescritti; ordinariamente suppone anch'essa non solo colpa giuridica, ma anche teologica. Comunque, finché simili negligenze ed imprudenze rischiose non danno luogo ad un illecito morale, oltre che giuridico, rimane soltanto l'obbligo di accettarne le conseguenze «post sententiam iudicis». c) Altri abusi che la legge italiana punisce, come per es. carpire firme di favore, l'ostentazione di crediti inesistenti ecc., sono anch'essi ordinariamente non solo reati dal punto di vista giuridico, ma anche illeciti nel campo morale. Comunque vale sempre il principio sopra esposto.
Riguardo alla seconda questione, l'odierna legge fallimentare italiana, escludendo dalla massa passiva: beni e i diritti strettamente personali, gli assegni alimentari, gli stipendi, pensioni e salari, entro i limiti di quanto occorra per il mantenimento del fallito e della sua famiglia, od avendo dato la facoltà al giudice delegato di concedere al fallito un sussidio a titolo di alimenti, salvando inoltre il diritto del fallito all'abitazione nella casa di sua proprietà, ha reso pressoché superfluo molte questioni, che si solevano fare sul «quantum» il fallito poteva trattenere occultamente, a titolo di onesta sostituzione, secondo la sua condizione.
Più ardua la questione, se la procedura fallimentare estingua interamente, anche in coscienza, le obbligazioni del fallito verso i suoi creditori. Nunca infatti la concordia nelle soluzioni date dagli autori.
Alcuni, che si tengono più aderenti alle soluzioni storiche e agli argomenti d'autorità, negano che con l'osservanza delle sole disposizioni giuridiche, il fallito possa tenersi esonerato da qualsiasi obbligazione futura, a meno che ciò non gli venga espressamente riconosciuto (P. Laymann, M. Diana, Roncaglia, Scavini, G. Buceroni).
Altri invece lo ammettono, sia pure con qualche esitazione, basandosi su una supposta comune persuasione, che ritiene crollata con l'estinzione della azione giudiziaria nei vari provvedimenti di diritto fallimentari qualsiasi ulteriore obbligazione (A. Lehmkuhl, E. Génicot, J. Salmann).
Qualche altro infine, come il Vermeersch, vorrebbe, e forse con più fondamento, che fosse portato il giudizio morale sui singoli diritti fallimentari. Così, abbracciando questa tesi, moderni autori parlano di ogni estinzione di obbligazione, anche di ordine morale, nell'ordinamento giuridico inglese (Crolly, Slater), in quello degli U.S.A. (Bankruptcy Act, 1 luglio 1898 con successive modifiche, Martin), e nel diritto olandese (Duynstev). Lo stesso non potrebbe dirsi in Italia, attesi gli artt. 1984 e 1230, cpv. 2 del Cod. civ. dove si parla di novezze. Nel primo è detto: « Se non vi è parto contrario, il debitore è liberato verso i creditori solo dal giorno in cui essi ricevono la parte loro spettante sul ricavato della liquidazione, e nei limiti di quanto hanno ricevuto »; nell'altro poi: « La volontà di estinguere l'obbligazione precedente deve risultare in modo non equivoco ». Ora in nessun luogo appare la volontà del legislatore italiano di estinguere con i provvedimenti fallimentari le precedenti obbligazioni naturali. Lo stesso può dirsi degli ordinamenti giuridici in materia di varie altre nazioni: Francia, Germania, Belgio, Spagna ecc. (cf. A. Vermeersch, Theol. mor., 3ª ed., Roma 1937, n. 467, p. 477).
Un problema speciale di ordine morale, sociale e politico presenta la bancarotta degli Stati e provvedimenti similari, di svalutazione monetaria, per cui V. SVALUTAZIONE MONETARIA.