sione dei suoi beni, affinché si provveda a che il patrimonio, nella maniera il più possibile giusta, venga devoluto all'estinzione dei debiti.
È evidente che il debitore è tenuto per sé sempre al pagamento integrale dei suoi debiti, salvo condono, compensazione o composizione. Ci sono però delle cause, che, senza estinguere l'obbligo di restituire, autorizzano un ritardo nel pagamento. Tra queste si può elencare il dissesto finanziario. Ordinariamente, un dissesto simile è moralmente colpevole, quando lo si annunzia senza una sufficiente garanzia di non peggiorare, con la propria, la situazione dei creditori o, senza una fondata speranza di ripresa, continuare il commercio, nonostante il dissesto. E se ciò avvenisse, si è responsabile dei danni ulteriori.
In tali circostanze, il diritto naturale esige che; a) il prudente legittimo rabbina le cose, che ancora esistono, senza essere passate in proprietà del debitore, come cose affidate, prestate, trovate, rubate, ecc.; b) i creditori privilegiati, come i creditori di ipoteche, vengano soddisfatti prima degli altri; c) si faccia poi luogo agli altri creditori, tra i quali, pur nel pagamento parziale, occorre ragionevolmente conservare un certo ordine o di antecedenza nel debito o nella richiesta. È comunque necessario che rimetta a disposizione dei creditori quanto rimane, detratto il necessario per un onesto sostentamento, secondo il proprio stato, e fermo restando l'obbligo di completare la restituzione, quando potrà. Commetterebbe quindi eventualmente ingiustizia colui che non potendo soddisfare a tutti i suoi creditori, vendesse i suoi beni ai figli o li intestasse alla moglie. Può aver luogo un'eccezione, quando la moglie stessa veramente sia creditrice.
Ma negli odierni ordinamenti giuridici lo Stato suole intervenire con le sue leggi, indicando la via da seguire o costringendo a seguirla con diverse aggiunte a quello che sarebbe il puro diritto naturale. L'epilogo di questi provvedimenti cautelari è repressivi; e il f. cioè lo stato di insolvenza dichiarato da una sentenza di tribunale, dalla quale seguono speciali effetti di ordine personale e reale, e si fa luogo ad una procedura concorsuale culminante nella liquidazione delle attività e nella distribuzione del ricavo vato netto tra i creditori.
Gli antichi diritti gravavano pesantemente la mano sul debitore in modo da ledere i diritti più fondamentali della persona umana. Il debitore era in prima o seconda linea tenuto con la propria persona o dei suoi e ridotto i ridotti in condizione servile. Senza addentrarci nella lenta evoluzione storica, per quanto riguarda i diritti orientali basterà rifarsi alla vicenda descrizione che abbiamo in una parabola del Vangelo di S. Matteo (18, 23-34) per quanto riguarda l'antico diritto romano, basterà ricordare lo *ius noxae dandi*. Ma anche nel diritto intermedio la *cessio bonorum* era accompagnata da tali e tante circostanze umilianti da infrangere la dignità personale. Il debitore quasi nudo e scalzo, conservando una sola veste, doveva sedersi su di una pietra nella piazza e rimanervi un'intera giornata, dicendo: *cedo bonis*.
Nei diritti odierni i diritti insopprimibili del fallito sono tutelati con sufficiente larghezza, ma occorre tener mente a questi precedenti per comprendere il linguaggio,
che può sembrare eccessivamente accomodante per il debitore, di alcuni moralisti specialmente antichi.
Nel diritto italiano, raccolto ora nel R. decreto 16 marzo 1942, n. 267 ed in alcuni articoli del Codice civile (1977-86, 2288, 2308) innanzi tutto una temporanea sospensione di pagamenti può dar luogo alla procedura dell'amministrazione controllata con la nomina di un commissario governativo. Inoltre non tutti gli imprenditori o società sono soggetti alle disposizioni legislative riguardanti il f. per alcuni, imprenditori od enti, ad es., gli enti pubblici, si fa luogo alla liquidazione coatta amministrativa.
Varie vie poi sono aperte, prima di giungere alla dichiarazione di f.; ed innanzi tutto il concordato.
Il concordato può essere stragiudiziale, ed è una specie di transazione tra debitore e creditori, che si accontentano della percentuale loro offerta, oppure giudiziale. Quest'ultimo può essere o concordato preventivo o concordato nel f.
Altri invece lo ammettono, sia pure con qualche esitazione, basandosi su una supposta comune persuasione, che ritiene crollata con l'estinzione della azione giudiziaria nei vari provvedimenti di diritto fallimentari qualsiasi ulteriore obbligazione (A. Lehmkuhl, E. Gémicort, J. Salsmans).
Qualche altro infine, come il Vermeersch, vorrebbe, e forse con più fondamento, che fosse portato il giudizio morale sui singoli diritti fallimentari. Così, abbracciando questa tesi, moderni autori parlano di ogni estinzione di obbligazione, anche di ordine morale, nell'ordinamento giuridico inglese (Crowley, Slater), in quello degli U.S.A. (Bankruptcy Act, 1 luglio 1898 con successivo modifiche, Martin), nel diritto olandese (Duynstee), Lo stesso non potrebbe dirsi in Italia, attesi gli artt. 1891 e 1892, cpv. 2 del Cod. civ. dove si parla di novazione. Nel primo è detto: «Se non vi è patto contrario, il debito è liberato verso i creditori solo dal giorno in cui essi ricevono la parte loro spettante sul ricavato della liquidazione, e nei limiti di quanto hanno ricevuto»; nell'altro poi: «La volontà di estinguere l'obbligazione precedente deve risultare in modo non equivoco». Ora in nessun luogo appare la volontà del legislatore italiano di estinguere con i provvedimenti fallimentari le precedenti obbligazioni naturali. Lo stesso può dirsi degli ordinamenti giuridici in materia di varie altre nazioni: Francia, Germania, Belgio, Spagna ecc. (cf. A. Vermeersch, Theol. mor., 3a ed., Roma 1937, n. 467, p. 477).
Un problema speciale di ordine morale, sociale e politico presenta la bancarotta degli Stati e provvedimenti similari, di svalutazione monetaria, per cui V. Swal-TAZIONE MONETARIA.
Brasil: Oltre i trattati di teologia morale di diritto civile, V. per la storia dell'istituto, L. M. da Apicella, Tuttenau paper-rum sive tractatus de dilatione quinquennali, de moratoria, et cessione bonorum, Napoli 1621. Per il diritto, la prassi, e la valutazione etica attuale: G. Bricchierai, Il mondo degli affari in morale, Brescia 1935, pp. 283-368; J. Vandamme, Banqueroute, in DSoc., III, coll. 231-58; J. Demais, Banqueroute des collectivités publiques, ibid., coll. 258-61; S. Fatta, Istituzioni di diritto fallimentare, 2a ed., Roma 1946; L. Lordi, Il f. e le altre procedure concorsuali, Napoli 1946; R. Provinciali, Attuale di diritto fallimentare, Milano 1948; S. Sotgiu, La cessione dei beni ai creditori, Torino 1949.