FALSO. - I. F. IN GENERE. - F. (latino: falsum) in senso larghissimo indica ogni alterazione della verità. Questa alterazione, può essere fatta o a viva voce o per scritto con azione di contraffazione; si ha così il f. nummario, documentale, personale, di emblemi, onorificenze, ecc.
Nel primo caso si ha la bugia, la calunnia, la falsa testimonianza o lo spergiuro. Nel secondo caso si può avere la mutazione o la soppressione del testo, del documento o la sua fabbricazione ex novo. Nel terzo caso il f. può rivestire varie forme che possono andare dalla mutazione sostanziale dell'oggetto e mutazioni di lieve entità e del tutto estrinseche.
Nel secondo e terzo caso si ha il f. o la falsi-
fazione propriamente detta, la quale importa la immutatio veri, diretta alla imitatio veri.
Perché si abbia la colpa e il delitto di f. si richiede un nuovo elemento, soggettivo, e cioè il dolo. Il dolo qui consiste nella volontà e nella coscienza di compiere la falsificazione, qualunque sia il fine ispiratore del colpevole, anche se egli abbia agito per irriflessione o leggerezza. Non è necessario che il colpevole si rappresenti la possibilità del danno, come effetto della sua falsificazione, essendo sufficiente che abbia operato con coscienza e volontà per fini illeciti.
Il delitto di f. si può definire perciò la contraffazione dolosa o la soppressione della verità, compiuta ai danni di un altro. L'obiettivo di questo delitto è di carpire la fede pubblica. Questa almeno è la classificazione usata dal Filangieri e dal Raffaelli in poi in quasi tutte le legislazioni. Bisogna dunque che la fede pubblica possa patire offesa da quel fatto. Quando la falsificazione di scende a tal grado di grossolantia e di evidenza, non potrà assolutamente adestrare nessuno, vi potrà essere peccato o delitto di truffa tentata o consumata, ma non delitto di f.
Da frode (v.) e delitto di f. Nella frode si prescinde dall'immutatio veri (propria del f.) e si mira direttamente all'inganno ai danni altrui: inoltre l'obiettivo diretto di questo delitto è la violazione della fede individuale, mentre nel f. è quello della violazione della fiducia sociale. Così pure il delitto di f. differisce dal delitto di plagio, dove si ha imitazione del-l'altrui lavoro, presentato come proprio, prescindendo anche qui dall'immutatio veri o, se la mutazione c'è, è nel nome dell'autore e non nella natura della composizione. Si distingue ancora il delitto di f. dallo spregiocco che è una falsa affermazione confermata con giuramento, dove di più c'è l'invocazione della divinità a testimoniare della falsità.
Per concludere, due sono le condizioni necessarie all'esistenza del f., sia esso delitto o solo peccato:
1) l'alterazione della verità (immutatio veri), che costituisce il corpus peccati o delitti di tutti gli atti o fatti qualificati di f. Si può considerare come f. un processo verbale, contenente affermazioni volontariamente false d'un testimone, anche se gli atti non sono alterati;
2) l'intenzione fraudolenta, cioè l'intenzione di nuocere ad altri. Se la volontà cattiva manca, non vi può essere imputazione.
Vale per ogni uomo in ogni suo rapporto etico con creature razionali il principio, che è di netta opposizione ad ogni f., denunziato poeticamente dal Manzoni: «Il santo vero mai non tradir» (A. Manzoni, In morte di C. Imbonati, 213-14).
La peggior specie di falsità si ha nell'alterazione dei nostri rapporti con Dio: prestare il culto dovuto a Dio solo a falsi dei, o prestarlo a Dio stesso in modo falso o superstizioso (v. SUPERSTIZIONE).
Ma il campo maggiore di applicazioni è nei nostri rapporti con il prossimo od anche con noi stessi. Il vizio di basilarie, quando la falsità cade sulla norma prossima della moralità, la coscienza. coscienza (v.) falsa ha le sue ripercussioni in tutta la vita, e naturalmente se avvertita nell'atto di formazione, anche se poi non più percettibile, è colpevole in causa, almeno fino al momento di una ritrattazione formale.
Nei rapporti con il prossimo l'uso del f. è ingiusto ogni qualvolta il prossimo ha il diritto di conoscere la verità. Perciò gli inganni che gli uomini anche selvaggi usano nella caccia agli animali non sono né peccato, né delitto di f., dato l'ordinamento degli animali a servizio dell'uomo e l'esistenza di diritti solo tra uomo ed uomo. Così pure sono ammesse le cosiddette «fitte», i «tranelli» nella scherma, nel gioco del calcio, degli scacchi ecc.; dove il f. apparente è niente altro che una prova d'intel-ligenza, che non deve offendere l'avversario, il quale deve attendersi un tal modo d'agire, consentendo al gioco nei limiti di una certa legalità.
La simulazione pure, così penetrata nella tecnica della guerra, esula da qualsiasi ingiustizia, perché come dice s. Agostino «cum aliquis iustum bellum susceperit utrum aperta pugna, utrum insidias vincat, nihil ad iustitiam interest» (Quaestiones in Heptateuchum, I. VI, q. 10). Ben diverso è invece credere che il f. a sistema nelle relazioni individuali civiche o private (rapporti contrattuali, obbligazioni di natura legale ecc.), e nelle relazioni internazionali. Qui si entra in pieno nella violazione del campo etico e giuridico, dove è norma la regola generale del rispettivo dovuto alla verità.
I moralisti scendono qui a specificazioni nella casistica, speciale a parlano di falsificazione della merce, della moneta, dei documenti, come testamento ecc.; delle false dichiarazioni nei contratti di assicurazione, nelle denunce per tasse; delle false testimonianze o denunzie diffamatorie, siano esse fatte in forma anonima o no.
Il ricorso al f., in tutti questi casi ed altri possibili, non è solo condannato come peccato grave o lieve, e seconda della gravità della materia o delle sue risonanze, ma a volta produce anche la rescindibilità del contratto o il dovere della riparazione.
Alcune forme più gravi di falsificazione rivestono figura di delitto nel diritto canonico e civile.
Il delitto di f. NEL CIC. - Il CIC, lasciando al diritto civile la punizione della falsificazioni di monete, di pesi, di merci, tratto soltanto della falsificazione di reliquie sacre, di documenti ecclesiastici e della falsa denuncia di sollecitazione a cose turpi.
1. Falsificazione delle SS. Reliquie od uso di Reliquie false. - Chi fabbrica reliquie false o le vende scientemente, le distribuisce o le espone alla pubblica venerazione, è colpito all'istante (ipso facto) di scommessa riservata al-Pordinario (can. 2326). Si dice che espone a pubblica venerazione colui quale ha qualche autorità in materia o per ufficio (ad es., il sagrestiano) o per l'Ordine sacro che ha ricevuto (ad es., il parroco, il chierico ecc.).
Vendere poi le SS. Reliquie è atto di simonia (can. 1289 § 1) e quindi il reo soggiunge anche alle pene proprie di questo delitto.
2. Fabbricazione o falsificazione delle Lettere Apostoliche
Contro questa specie del delitto di f. c'è tutta una fioritura di leggi penali nell'antico diritto canonico (2, 34, X, II, 19). Nel diritto odierno tutti coloro che fabbricano o falsificano lettere, derenti o rescritti della Sede Apostolica o coloro che scientemente adoperano simili lettere, derenti o rescritti, incorrono all'istante (ipso facto) nella scommessa riservata in modo speciale alla S. Sede (can. 2326 § 1).I chierici poi che si macchiano di questo delitto sono puniti inoltre con altre pene che possono estendersi fino alla privazione del beneficio, dell'ufficio, della dignità, e della pensione ecclesiastica. I religiosi infine devono venir privati di tutti gli uffici che avevano nella religione e della voce attiva e passiva, oltre alle pene stabilite nelle proprie costituzioni (can. 2326 § 2).
Sono punite con la scommessa la fabbricazione o la intera compilazione di lettere, in loro falsificazione o qualsiasi adulterazione in parte sostanziale; il loro uso o la loro presentazione per ottenere l'effetto, anche se in realtà, scoperta, p. es., la falsificazione, non ottengano l'effetto desiderato. Con il nome di lettera, decreto o rescritto della Sede Apostolica s'intendono a questo fine tutti i singoli atti pubblici, sotto forma di lettera, decreto o rescritto, spediti dalla S. Sede, sia dal romano pontefice sia dai dicasteri romani. È necessario però che se ne usi scientemente.
I falsificatori poi che usano di questi documenti falsi o falsificati, incorrono queste censure per due capi.
3. L'obesione o subesione nelle domande dei rescritti
Se alcune, nell'istanza inoltrata alla S. Sede o all'Ordine del luogo per ottenere il rescritto, con frode o con inganno non dirà il vero o esporrà il f., può venir punito dal proprio Ordinario secondo la gravità della colpa (can. 2326). Tuttavia il rescritto, se l'obesione o subesione non è manifesta, può essere eseguito, se in mano ad un esecutore necessario, mentre è rimesso del tutto alla prudenza dell'esecutore, se questi è volontario (can. 34). Negli impedimenti poi di grado minore (can.1042 § 2) la dispensa in ordine al Matrimonio vale nono-
stante qualsiasi obiezione o subiezione (can. 1054).
4. La falsificazione di altri documenti ecclesiastici
Coloro che fabbricano o falsificano lettere o atti eccle-
siastici sia pubblici che privati, o coloro che scioricamente
si servono di tali documenti possono venir puniti secondo
la gravità del delitto (can. 2302). Se il falsario è poi
qualcuno addetto alla compilazione, scritturazione o
conservazione dei documenti e dei libri in oggetto deve
essere privato dell'ufficio e possono venire aggiunte
altre pene (can. 2406 § 1). Se il crimine di f. viene per-
petrato ai danni della Curia diocesana in documenti di
notevole interesse e trattasi di f. sostanziale, il falsario è
colpito di scommessa semplicemente riservata alla S. Sede,
non escluso il vicario capitolare ed i canonici, oltre ad
altre pene applicabili da parte dell'Ordinarie (can. 2405).
In questi canoni si comprendono gli atti di qualsiasi
autorità ecclesiastica inferiore alla Sede Apostolica, come
gli atti dei vescovi, i documenti parrocchiali ecc.
5. La falsa denuncia della sollecitazione
Se qual-cuno per se stesso o per mezzo di altri denunciati fal-
samente ai superiori un LEVITAZIONE (v.), all'istante (ipso facto) incorre nella sco-
munica riservata in modo speciale alla Sede Apostolica,
dalla quale in nessun caso può essere assolto, se non avrà
formalmente ritrattato la falsa denuncia, ed avrà ripa-
rato i danni, secondo le sue possibilità (pro viribus),
se vi saranno stati, ed avrà avuto inflitta una grave e
lunga penitenza (can. 2363).
Inoltre qui non solo la censura è riservata, ma il
peccato stesso è di per sé (ratione sui) riservato alla S.
Sede: anzi è l'unico del genere nella presente legisla-
zione (can. 804). E ben si comprende, attesa la gravità
del fatto che il legislatore intende colpire.
Per quanto riguarda le pene contro i falsi testimoni
ed il delitto di collusione, V. TEMISTIO.
III. IL F. NEL DIRITTO ITALIANO. - Anche lo Stato
deve tutelarsi contro le conseguenze del f., che scuote
le basi della fede pubblica, cioè di quel certo giuridico
in cui la società organizzata, per la sua stessa esi-
stenza, ha bisogno di credere.
Il Codice penale italiano stabilisce le pene per
il f. nel titolo VII del I. II, sotto la rubrica dei delitti
contro la fede pubblica. Esso reprime le varie forme
che il f. può assumere e le distingue in quattro cate-
gorie fondamentali: 1) falsificazione di monete, di
carte di pubblico credito e di valori di bollo, com-
prendente la falsificazione, l'alterazione e la spendita
di monete wallori di bollo falsificati, la contraffa-
zione di carta filigranata e la fabbricazione e deten-
zione di strumenti destinati alla falsificazione di mo-
nete e valori di bollo, la falsificazione di biglietti di
pubbliche imprese di trasporto e il loro uso, ecc.
(artt. 453-66); 2) falsità in sigilli o strumenti o segni
di autenticazione, certificazione o riconoscimento,
comprendente la contraffazione del sigillo dello Stato
o di altri contrassegni di pubblica autenticazione e
l'uso di tali sigilli contraffatti, l'uso abusivo di sigilli
veri, l'uso o la detenzione di misure o pesi con falsa
impronta, la contraffazione e l'uso di segni distintivi
di opere dell'ingegno o di prodotti industriali, l'in-
troduzione nel territorio dello Stato di prodotti con
segni falsi (artt. 467-75); 3) la falsità in atti, compren-
dente i casi di f. materiale ideologico commessi da
pubblico ufficiale da incaricato di pubblico servizio,
le falsità, materiali e ideologiche, commesse da pri-
vati, l'uso di atti falsi, la soppressione l'occulta-
mento di atti veri (artt. 476-93); 4) la falsità personale,
comprendente la sostituzione di persona, la falsa atte-
stazione o dichiarazione sull'identità e qualità perso-
nali proprie o altrui, la frode nel farsi rilasciare certifi-
cati del casellario giudiziale e l'uso indebito di tali cer-
tificati, l'usurpazione di titoli o di onori (artt. 494-98).