SOLLECITAZIONE

SOLLECITAZIONE. - S. nel significato generico, in campo etico, seduzione (v.) INVESTIGAZIONE (v.), per cooperazione (v.) al male. In senso specifico, in teologia morale e diritto canonico, è l'abuso del sacramento della Penitenza, che si ha con il provocare il penitente castità (v.), da parte del sacerdote confessore.

La santità del sacramento della Penitenza esige un profondo rispetto; per questo la Chiesa ha emesso una lunga serie di severe disposizioni dirette a regolare il buon andamento e ad evitare abusi da parte sia del ministro sia del penitente. Tra gli altri possibili pericoli c'è quello: 1) da parte del sacerdote confessore di gravemente abusare della propria autorità, trasformando il Sacramento in strumento di perdizione, specie in materia di castità; 2) da parte del penitente di abusare del segreto sacramentale, per avanzare contro il sacerdote confessore, per ignoranza o per malizia, una delle più gravi calunnie, quella dell'abuso del Sacramento, in materia di castità. Simili abusi costituiscono gravissimi peccati contro la religione, castità ecc., e nel diritto canonico sono anche delitti specifici: delitto di s. e delitto di falsa denunzia per s.

I. Cenni Storici

La Chiesa ha emanato molte leggi contro la s.; la prima di cui si ha memoria è del Concilio di Treviri del 1221 (cap. 8). Il 16 apr. 1561 Pio IV (cost. Cum sicut) comandava all'Inquisizione generale della Spagna di indagare sui provocatori ad turpia in actu sacramentali. Paolo V estese questa disciplina al Portogallo (1608) e la perfezionò (16 nov. 1612). Il 30 ag. 1622 Gregorio XV emetteva la bolla Universi, in cui comandava che fossero puniti e denunciati i sacerdoti sollecitanti (P. Gasparri, CIC. Fontes, n. 734). Questa fu la prima legge in materia che ebbe un potere obbligante per tutta la Chiesa. Anche la S. Congregazione del S. Uffizio intervenne più volte (v. soprattutto le risposte dell'11 febbr. 1661 e l'Istruzione ai Vescovi del 9 febbr. 1867). Alessandro VII condannò (24 sett. 1667) due proposizioni attinenti a questa materia (prop. 6-7: Denz-U, 1106-1107). Tutta la dottrina e l'ambito della s. vennero poi determinati dalla cost. Sacramentum Poenitentiae di Benedetto XIV (1° giugno 1741: CIC, Appendix, doc. V) che rimane anche oggi d'attualità (can. 904). Con successiva cost. Esti pastoralis (26 marzo 1742, § 9, n. 5) dichiarava che le leggi attinenti a questa materia obbligavano anche gli Orientali. Le pene comminate contro i sollecitanti furono conservate anche nella cost. di Pio IX Apostolicae Sedis, § 4, n. 4 (12 ott. 1869). Le misure così severe, più che dalla frequenza del delitto, piuttosto eccezionale, sono state ispirate dalla pericolosità del reato.

II. PECCATO E DELITTO

Secondo la bolla Sacramentum Poenitentiae, confermata dal can. 904, commettono s. i sacerdoti che o nell'atto della confessione sacramentale o prima o immediatamente dopo la confessione, o

prendendo occasione o pretesto dalla confessione, ma in confessione o in altro luogo destinato o scelto per ascoltare le confessioni, abbiano tentato di sollecitare o provocare qualche penitente (qualunque persona sia) a cose disoneste e turpi, o con parole, segni, cenni, tatti, o con scritture da leggersi subito o dopo; oppure abbiano temerariamente avuto con essi discorsi illeciti e disonesti. Chi così agisce, oltre il peccato contro la castità, pecca naturalmente contro la religione, la carità, e, se parroco, contro la giustizia. Per costituire il delitto occorre: 1) che vi sia l'ecitazione (gravemente colpevole in chi la compie, sotto il profilo della lussuria) di donna od uomo, fatta in modo esplicito od implicito, ad atti interni od esterni, ma gravi contro la castità; 2) che il sollecitaio sia sacerdote nell'atto della confessione; 3) che solleciti immediatamente prima o dopo o durante la confessione e sotto il pretesto della confessione. Si ha la s. vera e propria anche se il sollecitaio non acconsente; né è necessario che il sollecitaio diretto sia il penitente, ma può essere anche una terza persona da avvicinarsi dal penitente. Le relative pene: sospensione dalla celebrazione della S. Messa e dall'udire le confessioni; nei casi più gravi, inabilità all'ufficio di confessore, privazione di beneficii, uffici e dignità, della voce attiva e passiva e dichiarazione di inabilità alle medesime cariche e benefici; in casi gravissimi, degradazione. Sono tutte pene ferendae sententiae, data la necessità di una valutazione della gravità del delitto (can. 2368 § 1), prima di poterle irrogare. Sono esenti da queste sanzioni penali i cardinali; l'esenzione dei vescovi, propugnata da alcuni, non pare che si sostenga.

La determinazione delle condizioni per la configurazione del delitto ha dato luogo ad un'abbondante castistica, che non è qui il luogo di vagliare o discutere. L'interpretazione pratica che viene data dalla S. Congregazione del S. Uffizio (can. 247 § 2), competente in materia, è piuttosto restrittiva e severa.

III. OBBLIGO DELLA DENUNCIA. Ogni persona, abbia o non abbia aderito alla sollecitazione, di qualunque condizione essa sia, è tenuta a denunciare il sollecitaio entro un mese sotto pena di incorrere nella scommessa nemini reservata (can. 2368 § 2). Il tempo va computato dal momento in cui si ha conoscenza della s. L'obbligo della denuncia si estende a tutte le persone che conoscono il fatto della s.; però la conoscenza dev'essere certa, trattandosi di un caso, così pieno di tristi conseguenze. Il can. 904 sembra restringere l'obbligo della denuncia alla sola persona sollecitaia, ma, ciò nonostante, l'estensione dell'obbligo a tutti coloro che ne abbiano conoscenza viene insinuata nella risposta del S. Uffizio dell'11 febb. 1661 ed espressa chiaramente nella risposta del 3 gen. 1663. Tuttavia il confessore sollecitaio non è tenuto a denunciarsi; ma se lo fa, dev'essere trattato con minore rigore (istruzione del S. Uffizio del 26 febb. 1866). Non si è tenuti ancora alla denuncia se si ha il dubbio che sia esistita vera e propria; ma se l'azione esterna importi evidentemente la s., e si dubiti solo dell'intenzione del confessore, rimane il dovere della denuncia. Il sacerdote graviter onerata eius conscientia (can. 904) deve ammonire il fedele dell'obbligo della denuncia; e non può assolverlo finché non abbia adempiuto a tale obbligo (can. 2368 § 2). Se il penitente prova ripugnanza a fare la denuncia, il confessore, dopo aver saggiamente esaminato il caso, deve aiutarlo e consigliarlo nel miglior modo possibile. L'obbligo della denuncia è un grave obbligo di carità (per impedire l'ulteriore rovina delle anime) e di obbedienza verso la legge ecclesiastica, che tratta di una materia gravissima. Ci sono tuttavia cause che causano dall'obbligo della denuncia. Esse sono: 1) l'impossibilità di poter fare la denuncia; 2) la morte del confessore sollecitaio. Tuttavia, finché egli è vivo, anche se la s. è passata da molto tempo, rimane sempre l'obbligo della denuncia, a meno che non si sia perfettamente emendato da un anno; 3) un grave pericolo di vita, di infamia, di perdita di beni di fortuna, o un grave disagio della persona sollecitaia; 4) il sigillo sacramental; 5) la dispensa ottenuta dal S. Uffizio o dalla S. Penitenzieria. Essa però non viene quasi mai concessa.

IV. FORMA DELLA DENUNCIA. La denuncia secondo il can. 2368 deve essere fatta ai superiori ecclesiastici che hanno potestà di inquisire in materia, e cioè gli Ordinari del luogo, secondo l'estensione del can. 198, e il S. Uffizio. Secondo l'opinione comune il Vicario generale non può ricevere la denuncia di s. Infatti le parole della cost. di Benedetto XIV, Sacramentum poenitentiae, 1° giugno 1741: «inquirant et procedant contra omnes...» richiedono una potestà giudiziale che il vicario generale senza un mandato speciale non ha.

Si può distinguere una duplice specie di denuncia: una forma semplice o estragiudiziale, per es., per lettera; una forma giudiziale. La forma semplice non è proibita, ma per sé non è sufficiente per soddisfare all'obbligo della denuncia, né per procedere contro il presunto reo. Tuttavia può offrire occasione al S. Uffizio e all'Ordinario del luogo per indagare e ottenere, se ce ne fosse bisogno, una denuncia pienamente giudiziale. La denuncia giudiziale deve farsi a viva voce al S. Uffizio o al vescovo o ad un loro delegato con l'intervento di un ecclesiastico che funga da notai. L'Ordinario può per motivi giusti dispensare dalla denuncia del notaio. Il vescovo può delegare a ricevere la denuncia anche un semplice sacerdote; questi però dovrà trasmettere integri tutti i documenti all'Ordinario senza riservarsene copia.

Perché raggiunga pienamente il suo fine la denuncia deve contenere l'esposizione particolareggiata del delitto con le circostanze di tempo, di luogo, ecc., il nome del confessore sollecitaio, il domicilio e il nome del denunciante. Ciò oggi è molto facile, perché basta riempire il formulario che ha il S. Uffizio o l'Ordinario del luogo. Il denunciante d'altra parte è tenuto a rispondere con la massima sincerità alle domande che gli vengono fatte: anzi è bene premettere un giuramento sul Vangelo di dire tutta la verità. Inoltre il denunciante deve sottoscrivere tutte le sue dichiarazioni.

V. PROCESSO CONTRO I SOLLECITANTI. Il processo va fatto secondo le Istruzioni della S. Congr. del S. Uffizio del 26 febb. 1886, 20 luglio 1890, 6 aug. 1897 (P. Gasparri, op. cit., nn. 990, 1123, 1190). Ma può essere fatto anche ex informata conscienza (can. 2186 sg.; S. Congr. S. Uffizio 20 febb. 1866, nn. 10-11). Tutto deve svolgersi nel massimo segreto. Una prima indagine deve essere fatta sulla veracità del denunciante, da accertarsi attraverso testimoni (almeno due) giurati de credibilità. Se è necessario, il denunciante potrà essere di nuovo interrogato. Viene quindi interrogato il reo, che successivamente è ammesso alla difesa scritta da farsi da sé o a mezzo di avvocato (can. 1862 sg.). La sentenza deve essere pronunziata dal vescovo e non già da un suo delegato, sull'esistenza o meno del delitto e, in caso positivo, sulle pene da infliggersi a norma del can. 2368 § 1. Inoltre se l'imputato, nel corso del processo, abbia confessato il delitto, ABIURA (v.) per purgarsi dal sospetto di eresia (v.).

Il processo d'ordinario non tiene dietro alla prima denuncia, ma per prassi del S. Uffizio (S. Uffizio, 6 luglio 1835; Instructio, 20 febb. 1866) si procede solo dopo la terza. Nei primi due casi si conserva la denuncia scritta e si sottopone il sacerdote confessore a vigilanza; ma non è escluso che si possa procedere anche dopo la prima denuncia.

VI. FALSA DENUNZIA DELLA S

La denuncia di s. contro i sacerdoti innocenti acquista una speciale malvagità che giustamente la Chiesa punisce con gravissima pena. Prima del CIC la falsa denuncia di s. era peccato riservato alla S. Sede specialissimo modo. Oggi invece come peccato è riservato alla S. Sede ratione sui e come delitto viene punito con la scomunica, speciali modo riservata, per la cui assoluzione si richiede previa ritrattazione, riparazione nella misura possibile e grave e diuturna penitenza (can. 894, 2363). Per incorrere tali pene si richiede: 1) che vi sia una falsa denuncia del sacerdote nella sua qualità di confessore; 2) che il denunciante sia consapevole della sua falsità; 3) che vi sia stata una denuncia giudiziale, cioè fatta secondo le norme sopra esposte; 4) che il denunciante abbia conoscenza della censura. Concordemente si ritiene che l'ignoranza, purché non affettata, supina o crassa, scusi dall'incorrere nelle censure; ma non scusi dalla riserva, sebbene qualche teologo pensi diversamente.