REGALISMO

REGALISMO. - Con questo termine è stato denominato quel particolare sistema giurisdizionale (v. SEPARATISMO) che aveva per fondamento l'egemonia statuale sulla Chiesa, accompagnata, peraltro, da una attività dell'autorità civile diretta alla difesa ed alla protezione della Chiesa medesima e dei suoi istituti (confessionismo).

A seconda dei paesi dove si affermò, tale sistema di relazioni fra lo Stato e la Chiesa assunse diverse denominazioni: gallicanesimo (v.) in Francia, giuseppinismo (v. GIUSEPPE I) o febronianismo in Austria, leopoldinismo in Toscana, tanuccismo a Napoli ecc. È stato rilevato incisivamente che «le attività pratiche e dottrinali, intese all'affermazione del particolarismo statuale, raggiunsero la più grande efficacia nel sec. XVIII, quando lo Stato di polizia riuscì ad imporre l'esercizio della sua sovranità anche sulla Chiesa, anzi a farsi di questa, in quanto gli fu possibile, uno strumento per le sue more politiche (instrumentum regni) ed in tale epoca si può dire che il giurisdizionalismo, cioè l'affermazione egemonica della giurisdizione secolare su quella ecclesiastica, informi la politica di quasi tutti gli Stati d'Europa rimasti dottrinalmente aderenti al cattolicesimo e però, nel fondamento, confessionisti» (Del Giudice).

Il principio della sottomissione delle istituzioni ecclesiastiche all'autorità dello Erasto (v.), da cui la dottrina dell'erastinismo. In Francia il sistema regalista si fondava sulle antiche libertà gallicane e sui privilegi della Chiesa nazionale: una delle più appariscenti forme del sistema fu il cosiddetto appel comme d'abus, cioè la facoltà di poter ricorrere agli organi dello Stato (Parlamento, Consiglio del re) contro gli atti dell'autorità ecclesiastica che violassero le norme statuali ed i principi delle libertà gallicane. abuso (v.) si sostenne il droit d'annexe o de vérification, in base al quale le provvisioni della S. Sede non potevano considerarsi valide, nell'ambito dell'ordinamento statuale, senza l'assenso regio. Applicazione tipica del droit d'annexe in Francia fu il divieto di pubblicazione della celebre bolla pontificia In coena Domini.

Il r. spagnolo si manifestò, innanzi tutto, con l'esercizio di diritti di regio patronato e con la notevole imposizione tributaria che gravò sui patrimoni (manimorte)

degli enti ecclesiastici. D'altro canto, vasti poteri venivano riconosciuti all'Inquisizione che era considerata come organo indiretto dello Stato.

Il giuseppinismo in Austria si concretò negli inca circa sacra, per cui l'autorità civile rivendicava una notevole ingerenza anche in materia religiosa, arrivando a disporre persino ispezioni alle case religiose e ad emanare norme in materia cultuale. La religione cattolica, però, era la sola confessione ammessa nello Stato ed i suoi ministri godevano di privilegi e di immunità.

Anche negli Stati italiani si erano affermate le tendenze del r. attraverso la cosiddetta polizia ecclesiastica. In Piemonte, dove Emanuele Filiberto introdusse l'istituto dell'appello per abuso, Vittorio Amedeo II ristabilì le norme relative al placet ed all'exequatur (v.); tuttavia, a seguito del Concordato del 1741, si concretò una situazione di particolare favore per la Chiesa cattolica, situazione protrattasi fino all'emanazione delle leggi Siccardi (legge 9 apr. 1850, n. 1013; legge 5 giugno 1850, n. 1037; legge 29 maggio 1855, n. 878). In Sardegna l'autorità laica cercò di mantenere i privilegi già accordati dalla S. Sede ai precedesori dei Savoia e rivendicò i diritti giurisdizionali dello Stato.

Peraltro l'influenza delle teorie giuseppine fu risentita specialmente in Toscana durante il periodo di Leopoldo (1765-90), il quale non solo si proponeva di affermare i diritti dello Stato sulla Chiesa, ma, coordinandosi con l'iniziativa de' Ricci (v.), vescovo di Pistoia, pretese di riformare l'organizzazione interna delle istituzioni ecclesiastiche e di regolare materie meramente cultuali (adorazione delle immagini, funzioni delle confraternite). Fu altresì abolita l'esenzione del clero dalle imposte ed il riconoscimento delle immunità degli ecclesiastici (in particolare il privilegium fori). Dopo la partenza di Leopoldo ci fu una reazione a favore della Chiesa e furono abolite in parte le riforme leopoldine.

A Napoli il Concordato del 1741 aveva segnato un arresto delle tendenze giurisdizionaliste, ma queste si riaffermarono a seguito delle riforme attuate dal Tanucci e dal Caracciolo che soppressero il privilegio del foro e avocarono al Sovrano la collazione dei benefici maggiori, rivendicando al potere civile il diritto di ingerirsi in materia ecclesiastica.

BIBL.: oltre a quella delle voci GIUSEPPE II Imperatore e SEPARATISMO, cf. F. Ruffini, Lineamenti storici delle relazioni fra lo Stato e la Chiesa in Italia, Torino 1891 (in appendice al Trattato del Friedberg, pp. 90-131); A. Galante, Le leggi e le ordinanze in materia di culto nella monarchia austriaca, Innsbruck 1900; N. Rodolico, Stato e Chiesa in Toscana durante la regenza Lorenese (1737-63), Firenze 1910; V. Martin, Le gallicanisme politique et le clergé de France, Parigi 1929; V. GIUDICE, Corso di diritto ecclesiastico, 8ª ed., Milano 1950, p. 18 e bibliografia ivi citata.
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“REGALISMO.” Enciclopedia Cattolica, vol. X (1953), p. 378. Azione Romana digital edition, https://azioneromana.com/it/article/regalismo.