RATTO (Impedimento matrimoniale e delitto di). -
I. Nozione
Nel suo significato proprio etimologico il termine r. (dal latino rapere) implica in concetto di un'abduzione o trasferimento di una persona da un luogo a un altro, effettuato con la violenza, ed abbraccia il rapimento sia dell'uomo che della donna. Nel linguaggio teologico e giuridico canonico, invece, esso ha una portata più ristretta (salva l'eccezione del can. 2354 § 1 CIC) designa esclusivamente il r. di donna.Il diritto canonico attuale prende in considerazione il r. sia quale delitto (can. 2353), sia quale impedimento dirimente del matrimonio (can. 1074).
Quale delitto, il r. consiste nell'abduzione d'una donna, al fine così di sposarla, come di soddisfare su di lei sol
tanto una passione carnale, e può essere indifferente mentre tanto un r. di violenza, cioè effettuato nonostante il rifiuto e contro la volontà della rapita, quanto un r. di seduzione e un r. consensuale, cioè compiuto esternando con dolo (inganni, frodi e lusinghe) il consenso della rapita, o effettuando su di una donna minore personalmente consenziente, ma contro la volontà o all'insaputa dei suoi genitori o tutori.
Considerato viceversa quale impedimento matrimoniale, il r. consiste nell'abduzione o detenzione violenta d'una donna al fine preciso di sposarla. La sua nozione, pertanto, non coincide con quella del r. come delitto, in quanto non abbraccia né il r. di violenza a meno scopo di libidine, né il r. consensuale o quello di seduzione; mentre viceversa si estende, oltre all'abduzione, anche alla detenzione o sequestro violente della donna, purché sempre a scopo di matrimonio.
Il L'Impedimentum raptus. - Confuso fino al Concilio di Trento con l'impedimentum vis et metus, il r. fu istituito come impedimento dirimente distinto e autonomo da tale Concilio (sess. XIV, de reform. matrim., can. 6) su richieste e pressioni delle autorità civili, e come tale si è conservato con alcune varianti anche nel CIC. Esso è attualmente disciplinato nel can. 1074, che dispone: § 1 «Non può aversi matrimonio tra il rapitore e la donna, rapita a scopo di matrimonio, fino a che la donna si trovi in potere del rapitore»; § 2 «L'impedimento cessa, se la rapita, separata dal rapitore e venuta in luogo sicuro e libero, acconsente a prendere il rapitore quale marito»; § 3 «Ai fini della nullità del matrimonio è equiparata al r. la violenta ritenzione della donna, che si ha quando l'uomo tiene con violenza a fine di matrimonio la donna nel luogo dove essa si trova o nel quale si è liberamente recata».
La ratio di tale impedimento è collocata dai canonisti tum ex praesumptione non consensus, tum in odium tanti facinoris. In realtà, però, può ritenersi che la sua creazione sia stata dovuta all'intento di soddisfare, sia pure soltanto indirettamente e per i casi più gravi, l'esigenza, tanto propugnata dagli Stati durante il Concilio di Trento, di ottenere che la Chiesa invalide sia i matrimoni contratti dai minori senza l'assensus parentum; matrimoni ai quali si arrivava spesso appunto mediante r. della fanciulla minorenne dalla casa paterna.
La natura dell'impedimento è di mero diritto ecclesastico e non di diritto naturale (difetto di consenso della rapita), come dimostra il fatto che il r. sussiste finché la rapita sia in potere del rapitore anche nonostante il suo libero consenso al matrimonio. Come tale, esso non si estende agli infedeli, salvo che la loro legge civile o i loro usi non lo considerino anche essi quale impedimento dirimente.
Perché l'impedimento si verifichi occorre concorrano quattro condizioni: a) adduzione seu retentio. Si richiede cioè anzitutto che la rapita o sia tradotta da un luogo a un altro, o che sia detenuta o sequestrata nel luogo stesso in cui si trovava, ma sempre contro la sua volontà. L'aver equiparato all'abduzione anche la retentio mulieris c'aver estesa a quest'ultima la vis irritans impedimenti è un'innovazione del CIC rispetto al diritto tridentino ed è valsa a superare tutta la passata casistica circa la diversità, distanza, ecc. del luogo in cui la rapita doveva essere trasportata perché ricorresse l'estremo dell'impedimento. b) Abduzione seu retentio violenta. Il r. sia nella forma della vera abduzione, sia in quella della semplice detenzione della donna, deve essere violente, vale a dire effettuato nonostante il rifiuto e la volontà contraria della rapita, facendo ricorso o alla forza fisica o a una coazione morale di natura tale da ingenerare in lei un timore grave. Perché il r. si consideri violento basta però che la donna o si opponga all'abduzione o detenzione, pur consentendo al matrimonio, o rifiuti viceversa il matrimonio, pur consentendo al rapimento. Nessuna rilevanza, viceversa, almeno in materia matrimoniale, hanno sia il cosiddetto r. consensuale, cioè il rapimento di una donna minore consenziente all'inspauta o con il dissenso dei genitori, esercitando violenza fisica e morale su di loro (raptus in parentes); sia il cosiddetto raptus sedutionis, cioè il rapimento di donna, il cui consenso all'abduzione o alle
nozze sia stato estorto con dolo attraverso un'opera fraudolenta di seduzione. c) Abduito seu retentio mulieris a viro facta. Poiché, a termini del disposto legislativo, l'impedimento si costituisce specificamente inter virum raptorem et mulierem raptam, è necessario che il rapitore sia di sesso maschile e la rapita di sesso femminile: onde non si avrà impedimento (ed è difficile offrirne la spiegazione logica) se un giovane anche minore di età e pusillanime sia rapito con la violenza da una donna autoritaria. Per quanto riguarda poi la persona del rapitore, non occorre che egli compia il r. personalmente; e, qualora egli si avvalga dell'opera di esecutori o esecutrici materiali, l'impedimento si costituisce ugualmente nei suoi confronti, mentre non sussiste nei riflessi dei suoi mandatari. Per quanto riguarda infine la persona della rapita, l'impedimento sorge ugualmente quale che sia la sua figura morale e la sua posizione sociale (virgo, corrupta, honesta, inhonesta, meretrix) e anche nonostante che essa sia già fidanzata con il rapitore stesso, onde oggi deve considerarsi abrogata la classica regola antica non fit raptus propriae sponsae. d) Abduito seu retentio intuitu matrimonii. Il r., infine, deve essere compiuto allo scopo preciso di sposare la rapita e non per un qualunque altro fine le cui o illecito. In caso, però, di dubbio circa le intenzioni effettive del rapitore, la dottrina è concorde che il r. si presume sempre (naturalmente per praesumptio iuris tantum) intuitu matrimonii, dovendo in tale ipotesi prevalere la libertas matrimonii, e pertanto, prima di consentire la celebrazione di un matrimonio in caso di raptus dubius, il parroco deve attenersi al prescritto del can. 1031 § 1.
A termini del can. 1074 § 1-2, l'impedimento matrimoniale continua a sussistere finché la donna non sia a raptore separata et in loco tuto ac libero constituta. Nessuna rilevanza, pertanto, ha il fatto che la donna, trasportata o sequestrata in un determinato luogo contro la sua volontà, abbia successivamente la piena possibilità di fuggire e quindi la libertà di sottrarsi alla potestas raptoris. Quand'anche, infatti, il rapitore le abbia formalmente dichiarato di lasciarla libera di allontanarsi e il non farlo dipenda dall'esclusivo volere di lei, finché sussista la materiale condizione obbiettiva dell'essere in potestate raptoris l'impedimento conserva la sua efficacia irritante.
Viceversa, a tenore del can. 1074 § 2, l'impedimento cessa automaticamente se la donna rapita sia a raptore separata et in loco tuto ac libero constituta e in tali condizioni consenta a contrarre matrimonio con lui.
Benché raramente, inoltre, e in pratica quasi esclusivamente nei territori di missione, esso può anche essere fatto cessare in virtù di dispensa pontificia, data la sua natura d'impedimento di mero diritto ecclesiastico; sempreché naturalmente si abbia la certezza che la rapita, benché tuttora in potestate raptoris, consenta liberamente alle nozze con il medesimo.
III. IL CRIMEN RAPTUS
Il Concilio di Trento, facendo del r. un impedimento matrimoniale, aveva anche colpito sia il rapitore stesso, sia tutti i suoi complici con gravissime penalità, dichiarandoli ipso iure excommunicati ac perpetuo infames omniumque dignitatum incapaces; et si clerici fuerunt, de proprio gradu decidant (sess. XXIV, De reform. matr., can. 6), rifferendosi però al solo r. di violenza intuitu matrimonii.Il CIC ha disciplinato ex novo la materia al can. 2353, allargando per un verso la nozione del crimen raptus, cioè estendendola sia al r. di violenza, sia a quello consensuale e di seduzione, e così al r. a fine di matrimonio, come a quello con scopo di mera libidine; ma alleviando per altro verso le pene per esso comminate, cioè limitandole: a) alla pena latae sententiae dell'esclusione dagli atti legittimi ecclesiastici, quali sono enumerati dal can. 2356, n. 2; b) a quelle pene ferendae sententiae determinate caso per caso dal giudice in proporzione alla gravità della colpa commessa.
A differenza del Concilio Tridentino, il CIC non accenna ai complici e ciò ha indotto alcuni canonisti a ritenersi oggi esenti da ogni pena. Considerato, peraltro, il principio generale del can. 2231, deve ritenersi che non solo il mandante, ma anche tutti i cooperatori principali e necessari siano ricompresi nelle pene sancite contro il rapitore dal can. 2353 e che i complici stessi secondari siano almeno soggetti a quelle pene che crederà loro infingere il Superiore in relazione alla loro responsabilità e partecipazione al delitto.
Il CIC, infine, al can. 2354 considera anche come delitto il raptus impuberum utriusque sexus a scopo diverso da matrimonio o libidine e, se il rapitore è un laico, lo ritiene un delictum mixti fori e accetta in conseguenza le penalità comminate dal magistrato civile a carico del rapitore, aggravandole con l'esclusione dagli atti legittimi e la perdita di un qualunque munus, si quod in Ecclesia habeat, oltre all'obbligo della rifazione dei danni alla parte lesa; se viceversa il rapitore è un ecclesiastico, lo ritiene un delitto di propria esclusiva competenza in base al privilegium fori competente ai chierici e lo punisce con pene che possono arrivare, a seconda della gravità del caso. fino alla deposizione.