SEPARATISMO E GIURISDIZIONALISMO.
1. I possibili sistemi di relazione fra Stato e Chiesa sarebbero, secondo una nota classificazione, cesaro-papismo (v. CESARISMO) teocrazia (v.), g. e s.
Il g. si suddistingue, a sua volta, in confessionista, aconfessionista e liberale o nuovo. Il g. confessionista, definito come «il contrario della forma teocra-tica entro il sistema dell'unione» (Del Giudice), era caratterizzato, oltre che dalla preminenza del potere civile (jurisdictio) su tutta l'attività della Chiesa (ius inspiciendi, ius cavendi, ius advocatae, ius reformandi), dall'adesione dello Stato ad una determinata confessione religiosa, per cui lo Stato si gloriava di proteggere la Chiesa ma nello stesso tempo ne sorvegliava ogni atto. Esempio tipico di tale sistema di relazioni fra lo Stato e la Chiesa fu l'Austria di Maria Teresa, la quale, proclamata suprema advocata Ecclesiarum, mentre riconosceva particolari privilegi agli organi ecclesiastici (che giuridicamente si presentavano come organi indiretti dell'autorità civile), pretendendo sottoporre al controllo sovrano persino le scomuniche e le pubbliche penitenze (v. REALISMO).
Il g. aconfessionista, in cui la preminenza del potere civile non era accompagnata dalla adesione dello Stato ad una determinata confessione religiosa, ha storicamente assunto due diversi atteggiamenti: a) azione statuale diretta a promuovere tutte le confessioni religiose (sistema attuato nel sec. XIX dalla Germania e dalla Francia prima della legge di separazione); b) azione statuale diretta a frenare i cosiddetti abusi delle limitate attribuzioni loro riconosciute dal potere civile (sistema attuato dalla Francia dopo la legge di separazione del 1905, dal Portogallo ed auspicato in Italia dalle correnti di sinistra dopo l'unificazione).
Le categorie più comuni degli iura maiestatica circa sacra rivendicati dai principi degli Stati giurisdizionalisti confessionisti erano lo ius advocatae o protectionis (in virtù del quale il sovrano, in quanto garante dell'unità delle Chiese e della purezza della fede contro l'apostasia, l'eresia e lo scisma, esercitava un vero e proprio potere ecclesiastico come i sovrani siculi) e lo ius reformandi (facoltà del sovrano di attuare in seno alla Chiesa le riforme considerate necessarie per il retto funzionamento degli organi ecclesiastici). Gli istituti tipici del g., anche aconfessionista, rientranti nel cosiddetto ius cavendi e ius inspiciendi, erano lo ius nominandi (nomina indiretta o diretta dei titolari degli uffici ecclesiastici); ius exclusivae (il cosiddetto non gradimento di un determinato eccle-ssistico ad un determinato ufficio); ius EXEQUATUR E PLACET (v.) approvazione sia preventiva che amministrativa; sequestro di temporalità (facoltà del potere civile di sequestre i benefici ecclesiastici sia per cattiva amministrazione da parte del titolare, che per sanzione contro il comportamento politico del titolare me-dismo); ius appellationis o appellatio ab abusu (facoltà del fedele o del suddito di ricorrere al potere civile contro atti dell'autorità ecclesiastica; V. APPELLO PER ABUSO; ius dominii eminentis (diritto del sovrano di esercitare il dominio eminente anche sui patrimoni dei beni ecclesiasti-cistici, amministrandoli durante le vacanze dell'ufficio, ovvero incarnandoli nell'interesse dello Stato).
Nella seconda metà dell'Ottocento, ad opera specialmente delle correnti laiche moderate e dei cosiddetti cattolici liberali, si affermò un sistema, che, pur denominandosi giurisdizionalista, si distaccava notevolmente dai sistemi sopra ricordati, in quanto non solo rinunciava ai vecchi e spuntati mezzi del g. antico (exequatur e placet in materia statutaria e poliziesca), ma riconosceva al potere ecclesiastico un ambito di autonomia che, però, era determinato esclusivamente ed unilateralmente dallo Stato. Fu questo il g. nuovo o liberale, la cui più completa elabo-razione si deve a Giuseppe Piola, che mosse da una critica serrata ed obbiettiva contro la concezione separati-sta, la quale voleva che la Chiesa fosse considerata come una privata associazione. «Il dare la libertà ad una potenza qualunque (Piola) non può considerare nel trattare quella diverso da ciò che essa è naturalmente, ma consiste all'opposto nel riconoscere pienamente il modo d'essere e di agire proprio di quella potenza, in una parola la natura di essa».
2. Il s. muoveva, invece, dal principio che lo Stato non avesse né una sua fede né una sua religione, per cui non poteva giudicare, fra le dottrine religiose, quale fosse la vera. Lo Stato avrebbe dovuto limitarsi a prestare le condizioni generali per il libero sviluppo di tutte le fedi, attraverso la separazione dello Stato dalla Chiesa, e «togliendo agli istituti giuridici quanto ancora in essi permanga del confessionismo tradizionale ed instaurando un regime uguale per tutti i culti o meglio riducendo il regime dei culti al diritto comune».
Quando la dottrina ha cercato di cogliere e di siste-matizzare il concetto giuridico di separazione, varie sono state le opinioni manifestate dagli scrittori. Dalla concezione dell'Innchius, essere il s. il sistema nel quale le Chiese sono sottoposte al diritto delle private associazioni, a quella accolta specialmente dai liberali italiani della seconda metà dell'Ottocento – e sintetizzata dalla formula cavuriana «libera Chiesa in libero Stato» – per cui la separazione imponeva che le confessioni religiose rientrassero nella sfera del diritto comune; il Rothenbücher giunse ad affermare che la separazione si attua quando l'organizzazione delle Chiese è lasciata interamente alla libera volontà dei fedeli. Il Checchini che ha, da non molto, rielaborato integralmente il problema, opina do-verso i distingue che la classificazione delle relazioni fra lo Stato e la Chiesa in senso politico («relazioni di ordine interno, spirituale fra lo Stato e la religione») da quella in senso giuridico («relazioni attinenti ai rapporti d'or-dine esterno, formale, tra le due istituzioni ed i rispettivi ordinamenti») e giunge alla conclusione che si ha sepa-razione quando ci sia «distinzione, reciproca autonomia delle due organizzazioni, esclusione di interferenze tra i due ordinamenti», per cui l'ipotesi che lo Stato consideri
la Chiesa come una semplice associazione di diritto privato realizza soltanto «una specie del genere separazione (la forma estrema)», laddove si ha pure s. in senso giuridico quando, «esclusa ogni interferenza fra i due ordinamenti, lo Stato riconosce tuttavia la costituzione gerarchica della Chiesa, la sua natura di societas iuris perfecta, d’istituzione portatrice di un ordinamento originario».
3. Non si può non avvertire che le accennate qualificazioni (analisi delle sostanziali realtà di un sistema), non hanno un valore assoluto ma solo relativo. Tuttavia, non sembra sia da condividere lo scetticismo manifestato da un insigne scrittore (Falco), che ha proclamato la vanità di tutti gli sforzi diretti a fissare l’essenza della separazione, poiché si tratta di valutazioni, desunte dal mezzo tecnico adottato per disciplinare i rapporti tra potere civile e potere ecclesiastico, che «incidono sulla struttura e la fisionomia» di tali rapporti (Fedele). Devesi, piuttosto, porre l’accento sulla circostanza che tali indagini qualificative non possono essere condotte né con metodo strettamente giuridico né con metodo esclusivamente storico-politico, ma che ci si trova di fronte ad uno di quei fenomeni che vanno studiati cercando le relazioni tra gli elementi formali e quelli sostanziali (metodo storico-giuridico). Su tali basi ci si accorge che non è inutile lo sforzo diretto a fissare i concetti sopra accennati.
4. Se, ad es., ci si limita ad esaminare le relazioni fra lo Stato italiano e la Chiesa cattolica dal 1861 al 1870, al fine di classificare in uno dei tre tipi sopra esposti, si vedrà che devesi escludere sia il s. che il g. confessio-nista. Infatti il s. si concretava nella assoluta imparzialità ed aconfessionalità dello Stato nei confronti del fenomeno religioso (elemento politico) e consequenzialmente ritenuto che le organizzazioni dei vari culti dovessero essere sottoposte al diritto comune (elemento giuridico), appunto perché un ordinamento che si proponga di negare che il fine religioso postuli un interesse generale giuridico, cimente rilevante, non può riconoscere il carattere pubblico delle organizzazioni che attuano tale fine. Quando in sede GUARENTIGIE, LEGGE DELLE (v.) pontificie (dic. 1870 - apr. 1871), si propose l’attuazione dei principi teorici del s. (espressamente condannati dal Sillabo di Pio IX), gli stessi esponenti più accesi della forma coavviana si accorsero dell’impossibilità pratica di sancire legislativamente tale dottrina, poiché avrebbero dovuto negare alla Chiesa cattolica il carattere di potere pubblico e, conseguenzialmente, ridurre il regolamento del culto cattolico al diritto comune. Questa constatazione consente di escludere che le relazioni fra l’Italia e la Chiesa cattolica fino al 1929 possano essere classificate nel sistema separatista, in quanto tale sistema nega alle confessioni religiose il carattere pubblicistico e le identifica alle associazioni private.
5. Il g. tipico è senza dubbio quello confessionale, attuato dagli Stati cattolici del sec. XVIII e che si manifesta con un diritto speciale e privilegiato, alla cui base c’era l’affermazione della sovranità esclusiva dello Stato (principio regalistico), attenuato dall’adesione dello Stato stesso alle credenze di una determinata confessione religiosa, ma senza che fosse riconosciuto un definito àmbito di competenza al potere religioso; e con la precisazione che le attività degli organi ecclesiastici non potevano divenire giuridicamente rilevanti senza una manifestazione di volontà dello Stato, il quale per l’appunto, esplicava controlli intrinseci, simili a quelli che nel diritto pubblico statuale, l’organo gerarchico superiore pone in essere nei confronti degli organi od enti subordinati, dei quali il più appartenente era il controllo sostitutivo (appello ab abusu). Si è già detto come l’Austria di Maria Teresa e di Giuseppe II costituisca l’esempio tipico dello Stato giurisdizionale confessionista, dove per l’appunto la confessione privilegiata scontava ampiamente tali privilegi con una soggezione all’autorità civile, che si estendeva dall’amministrazione del patrimonio ecclesiastico alla scelta dei ministri del culto (v. GALLICANESIMO).
6. La legislazione italiana preconcordataria, ed in particolare la legge 13 maggio 1871 sulle prerogative del S. Pontefice e sulle relazioni dello Stato con la Chiesa, pur muovendo dall’allora proclamato principio dello Stato laico ed agnostico in materia religiosa (presupposto comune al s. ed al g. aconfessionale) considerava il fine religioso come un fine pubblico con la conseguenza che la confessione cattolica ed i suoi organi ed enti erano rilevanti per il diritto pubblico. Si affermò, pertanto, il principio, espresso solo indirettamente, di un riconoscimento della Chiesa cattolica come ente originario e della sua struttura tradizionale. Con la citata legge 13 maggio 1871 lo Stato rinunciò a quasi tutti i controlli dell’antico g. si confessionale che aconfessionale, e pertanto aboli «ogni restrizione speciale all’esercizio del diritto di riunione dei membri del clero cattolico» (art. 14); rinunciò al diritto di legazia apostolica in Sicilia ed al diritto di nomina o proposta nella collazione dei benefici maggiori in tutto il regno (art. 15), all’esecutur, al placet e ad ogni altra forma di assenso governativo sugli atti dell’autorità ecclesiastica, fatta eccezione per la provvista dei benefici maggiori e minori (art. 16), nonché all’appello ab abusu (art. 17), ma rivendicò, invece, il potere di esercitare controlli sulla proprietà ecclesiastica. Il riferimento specifico alla legislazione italiana del periodo 1861-1929 sembra dimostrare come le accennate classificazioni possano avere una concreta applicazione; infatti, è stato messo in evidenza come tale sistema non possa essere definito né separata né giurisdizionalista confessionale o aconfessionale, ma costituisca un tertium genus del g.; in quanto, dal punto di vista politico, trovava la sua base sulle concezioni liberali e, dal punto di vista giuridico, sul riconoscimento della Chiesa come ente autonomo ed originario perseguente finalità che esulano sia dal campo meramente privato che da quello pubblicistico statuale. Le relazioni relative, pertanto, non furono soggette alla regolamentazione del diritto comune, ma ad una disciplina necessariamente speciale che, pur riaffermando la preminenza del potere statuale, riconosce unilateralmente alla Chiesa notevoli àmbiti di autonomia (interna corporis) esclusi da qualsiasi ingerenza del potere civile.