SEQUESTRO. - E un provvedimento cauzio- nale, in forza del quale o una cosa controversa viene affidata ad un terzo (sequestratario) per custodirla fino alla soluzione del dibattito, oppure un corpo di reato viene conservato ai fini della giustizia, oppure un bene economico qualsiasi viene assunto a garanzia del soddisfacimento di un'obbligazione. Può essere giudiziario o convenzionale, a seconda se pronunziato in giudizio, oppure convenuto tra le parti. Sottospecie del s. giudiziario è il s. conservativo, che può essere civile o penale: il primo è pronunziato dal giudice a garanzia di un obbligazione; il secondo riguarda le cose che servono all'accertamento della verità in sede di processo penale.
Si chiama s. di persona, quando ha per soggetto una persona umana. Può essere attuato anche questo, come misura cauzionale per proteggere beni e in-teressi, garantiti dalla legge oppure, come comu-nemente si intende, per significare la cattura di un ostaggio per ricatto.
La ragione giustificativa di queste misure preven-tive sta nella opportunità di ovviare per tempo al pre-giudizio delle parti o del bene pubblico. Sono misure cautelari, le quali, come in genere qualunque provvedi-mento conservativo, tendono ad assicurare uno stato di fatto o di diritto esistente provvisoriamente, nell'attesa cioè che si abbia nella controversia una pronuncia de-finitiva (sentenza di accertamento o di condanna, prov-vedimento esecutivo, definizione finale dei controversi diritti tra le parti).
Il s., come istituto cauzionale, trova applicazione nei
più svariati campi del diritto, dal diritto civile sostanziale al diritto civile processuale, dal diritto penale sostanziale al diritto penale processuale.
I. LICEITÀ E ILLICEITÀ DEL S
Alla sola luce del diritto naturale il s. convenzionale o giudiziario è lecito ed onesto, perché basato o su un diritto sulla cosa, e sulla necessità di evitare un pregiudizio con un ritardato e non tempestivo provvedimento, oppure è espressione di una libera pattuizione oppure è esigenza della libera amministrazione della giustizia da parte della pubblica autorità, quando questa ha diritto di accertare i fatti e punire i colpevoli nell'interesse comune. Il sequestratario ha l'obbligo di conservare l'oggetto sequestrato come se fosse suo e risponde della sua perdita o deterioramento in ragione della colpa da parte sua. Inoltre deve tenere l'oggetto sequestrato a disposizione delle parti, se il s. è convenzionale; del giudice, se il s. è giudiziario. Il s. di persona non è lecito, se non giustificato dall'interesse della incolumità è libertà personale, e costituisce un grave peccato contro la giustizia, in quanto lesivo della libertà personale: normalmente è considerato grave reato anche nei diritti positivi.II. IL S. NEL DIRITTO CANONICO. - Per il s. nel campo del diritto delle cose (rispondente al diritto civile sostanziale) non si hanno nel CIC particolari disposizioni, rimandando il legislatore in questo campo, al diritto civile delle singole nazioni (can. 1529).
Nel campo del diritto processuale si ha invece l'actio de rei sequestratione, che è il diritto di chiedere dal giudice il s. di una cosa controversa e la deposizione dei suoi frutti presso un terzo, che si dice sequestratario (sequester). Quest'azione compete a chi ha un diritto o di proprietà o di possesso o di usufrutto su una cosa posseduta da un altro, quando c'è da temere un pregiudizio ai propri interessi, se non si procede al s. della cosa stessa (can. 1672 § 1, 1673). Il s. può anche essere richiesto dal giudice ex officio, quando lo richiedesse il bene pubblico (can. 1672 § 3). Non può mai essere decretato, se si può ovviare in altra maniera al danno che si teme (can. 1674). All'actio sequestrativa è equiparata l'inibizione dell'esercizio di un diritto (actio inibitoria), che ha lo scopo di sospendere l'uso di un diritto, qualora possa venirne danno all'altra parte, fino alla definizione della lite. Anche quest'intervento può essere richiesto dalle parti o promosso d'ufficio a norma del can. 1672 § 1-3. Violando l'inibizione, l'altra parte commette un attentato, contro cui si dà l'actio nullitatis o rescissoria (can. 1851).
Nel campo del diritto penale viene considerato in qualche modo il delitto di s. ratto (v.).
III. IL S. NEL DIRITTO ITALIANO. - Il s., così come è previsto dall'ordinamento giuridico italiano, è un istituto giuridico di vasta portata, che trova applicazioni nel diritto civile sostanziale, diritto civile processuale, diritto penale sostanziale, diritto penale processuale, diritto costituzionale, diritto amministrativo, con la conseguenza che diverse sono le qualificazioni, che bisogna attribuire a detto termine giuridico, e la portata di esso.
Nel diritto civile materiale e formale il s. è di varie specie:
1. S. conservativo. - Esso è concesso sui beni mobili e immobili del debitore e sulle somme e cose allo stesso dovute, quando il creditore abbia fondato timore di perdere la garanzia del proprio credito (art. 671 Cod. proc. civ. e artt. 2905-2906 Cod. civ.). Esso può essere chiesto da chi sia creditore. Perché possa essere concesso il s. conservativo, devono concorrere due condizioni: innanzi tutto che vi sia un fondato timore di perdere le garanzie del proprio credito: timore di sottrazioni, vendite sospette, dilapidazioni, o anche in genere possibile esistenza di un danno. Alcune leggi prendevano in considerazione anche il sospetto di fuga del debitore (art. 924 abrogato Cod. proc. civ. del 1913), del quale il diritto intermedio ammetteva l'arresto personale. Tale istituto, abbandonato in genere dai diritti moderni, è mantenuto in vigore dalla legge germanica e austriaca. La seconda condizione per ottenere il s. conservativo si concreta nella possibile esistenza di un diritto (fumus boni iuris). È su tale requisito che si svolgerà principalmente l'istruzione, meramente sommaria, del giudice, il quale provvede «assunte, quando occorre, sommarie informazioni» (art. 672, comma 4°). Ottenuta l'autorizzazione, l'esecuzione del s. avviene a rischio e pericolo del privato richiedente. E pertanto in caso di abbandono, o se nel giudizio di convalida il s. sia dichiarato inefficace in quanto riconosciuto senza causa (art. 683 Cod. proc. civ.), sorge la questione delicitissima della responsabilità per i danni (art. 674 Cod. proc. civ.).
Oggetto del s. conservativo possono essere sia beni immobili che beni mobili. Il s. conservativo sui beni immobili si esegue mediante trascrizione del provvedimento del giudice presso l'ufficio dei registri immobiliari del luogo, ove sono situati i beni (art. 679 Cod. proc. civ.). Se il s. ha per oggetto beni mobili, questi vengono prioritati e sono custoditi nella cancelleria della pretura o in luogo di pubblico deposito o sono affidati ad un custode (sequestratario). Si applicano in tal caso le norme stabilite per il pignoramento presso il debitore o presso il terzo debitore del debitore (art. 678, comma 1°).
Il s. conservativo è detto giudiziario se autorizzato dal-l'autorità giudiziaria sui beni mobili o immobili, aziende e altre universalità di beni, quando ne è controversa la proprietà o il possesso ed è opportuno provvedere alla loro custodia o alla loro gestione temporanea (art. 670 Cod. proc. civ.).
2. S. speciale. - È quello ordinato dal giudice sulle somme o sulle cose che il debitore ha offerto o messo comunque a disposizione del creditore per la sua liberazione, quando è controverso l'obbligo o il modo del pagamento o della consegna o l'idoneità della cosa offerta (art. 687 Cod. proc. civ.). Trattasi di casi speciali del s. giudiziario. Il s. può aversi anche riguardo a beni che si trovino presso terzi (art. 677 e 678 Cod. proc. civ.). È da notare che dal s. non nasce alcun privilegio a favore del sequestratore. Esso giova in genere a tutti i creditori e lascia impregiudicate le eventuali ragioni di prelazione spettanti ad essi. Ma deriva un effetto di diritto sostanziale di capitale in portanza ed è quello di cui all'art. 2906 Cod. civ. Il Codice di procedura civile colloca la disciplina del s. fra i provvedimenti sommari (art. 670-87).
Quanto al procedimento è da osservare che il s. può essere richiesto in via principale (s. anteriore alla causa, come dice il Codice) o anche in via incidentale, cioè in corso di causa, pendente il merito. Nei due casi, salve alcune particolarità circa l'introduzione della domanda di s., il procedimento è identico. Esso consta di due stati: autorizzazione e convalida dell'avvenuto s. Il s. può essere anche revocato, se il debitore ne faccia richiesta e presti idonea cauzione (per l'ammontare del credito che ha dato causa al s.) in ragione del valore delle cose sequestrate.
3. S. convenzionale. - Questo s. sfugge alla materia processuale, essendo un contratto vero e proprio (art. 1798 sgg. Cod. civ. ital.). Con esso le parti convengono che si depositi o si consegnino una cosa controversa a un terzo che si obbliga a restituirla, terminata la controversia, a colui al quale sarà dichiarato che debba appartenere.
4. Come sopra si è accennato, il s. viene preso in considerazione anche dal diritto penale materiale e formale, ma con una accezione e per scopi affatto diversi da quelli sin qui considerati. In particolare il codice penale punisce nell'art. 605 il cosiddetto s. di persona. Questo reato consiste nella privazione ad un individuo della sua libertà personale; libertà in senso fisico e quindi da non confondersi con la privazione della libertà psichica, che costituisce l'oggetto giuridico dei delitti previsti negli artt. 610-15 Cod. pen. II.
5. Il diritto processuale penale prevede e regola il giudiziario penale. Questo consiste in una misura di coercizione reale, limitando la disponibilità di una cosa, allo scopo di assicurare al processo penale il corpo del reato o qualsiasi altra cosa utile alla scoperta della verità (art. 222, 226, 337 e sgg. Cod. proc. pen.). Questo s. non deve essere confuso con il s. conservativo dei mobili a garanzia delle obbligazioni civili dipendenti da responsabilità penale (art. 189 Cod. pen. it.; art. 617 Cod. proc. pen.).