CESARISMO (CESAROPAPISMO). - È una tendenza per la quale nei rapporti vicendevoli fra Chiesa e Stato si assegna o si riconosce a questo un'ingerenza o una preponderanza che non concorda con i genuini insegnamenti della legittima tradizione ecclesiastica in proposito. Questa tendenza assume aspetti pratici diversi secondo le età in cui si manifesta, fino a raggiungere in certi momenti un vero esercizio di giurisdizione dello Stato sulla Chiesa in talune materie, e, in particolare, su quelle che, più o meno propriamente, vengono chiamate miste. I rapporti tra i due supremi poteri sono sempre stati delicati, o per gli aiuti materiali che, prestati dallo Stato alla Chiesa, provocarono la pretesa di un corrispettivo di concessioni, o per il sorgere di questioni nuove che, con il mutare dei tempi e delle esigenze della vita pubblica, impongono speciali chiarificazioni di rapporti.
Tali problemi sono antichi quanto il cristianesimo; ma finché l'Impero romano lo ritenne religio illicita perché pericolosa, i suoi rapporti non potranno essere che di apertura ostilità o di ombrosa tolleranza; la conversione di Costantino il mutò in aperto favore. Tale favore portò subito il sovrano a ritenere per sé come un onore, anzi un dovere, quello di prestare alla Chiesa mezzi stabili di sussistenza, aiuto e difesa contro nemici esterni ed interni; ma se ne ebbe anche una contropartita di ingerenze nelle vicende della Chiesa, per regolarle, quando lo si ritiene necessario, secondo il proprio giudizio, e ciò sino ad entrare nelle controversie dommatiche, ogni volta che queste paessero fomite di tumulti. Non che l'autorità imperiale si erigesse a giudice diretta in tali controversie; si adoperava però talvolta a sollecitarne dai vescovi le decisioni preferite. Questa disposizione o tendenza provavva certo dalla tradizione romana del pontifex maximus, dignità che era un attributo del potere imperiale; ma anche dal fatto che troppi vescovi frequentando la corte imperiale e soggiornandosi a lungo erano disposti a sollecitarne i favori e, per conseguirli, ad esagerarne i poteri; mentre altri vi accorrevano con il pretesto di ottenere risarcimento, come ultima sede di appello, contro pretese ingiustizie da parte della legittima autorità ecclesiastica. Col divieto sede dell'Impero in Oriente, Costantinopoli assunse il titolo di nuova Roma; e questa nuova Roma, del tutto cristiana, fece passare in seconda linea l'antica, soprattutto quando questa venne a trovarsi in pieno ambiente barbarico. Al concetto tradizionale dell'autorità primaziale di S. Pietro continuante nei suoi successori, si sostituì quella del vescovo di questa seconda Roma unica continuatrice dell'Impero; in altre parole: ad un concetto religioso si sostituì un concetto politico-nazionale, ed è precisamente quello che ha informato poi fino ad oggi in Oriente le relazioni fra lo Stato e le singole chiese dissidenti, in quanto queste avevano fatto parte dell'antica Chiesa imperiale.
Intanto in Occidente il regime feudale degli Stati medievali creò rapporti del tutto diversi; fece diventare le singole Chiese elementi dello Stato in quanto tale; ne rimase però fuori la Chiesa romana, sebbene anche questa venisse a costituire per sé uno Stato di cui era sovrana; ma essa con l'Impero d'Occidente costituì un sistema di rapporti che, sebbene non sempre pacifici, le assicurarono un'indipendenza spirituale che non si smentì mai.
Fu soltanto in pieno Rinascimento, con il sorgere di nuove teorie ecclesiastiche e finalmente con la negazione del concetto di Chiesa visibile militante in terra, proprio nel momento in cui si affermavano le aspirazioni delle nuove nazionalità, che si costituirono le Chiese protestanti intimamente legate all'autorità dello Stato e senza vitalità indipendente. La Chiesa anglicana, che volle conservare ancora una gerarchia ed un aspetto di Chiesa, non differisce essenzialmente a tal riguardo dalle altre Chiese protestanti, in quanto la sua esistenza e i suoi insegnamenti sono legati per diritto all'arbitrio dell'autorità politica.
Il c. nel suo aspetto specifico risorse invece negli Stati cattolici d'Occidente, sebbene non mai nella forma radicale del c. bizantino, nel sec. xvii, con il proposito soprattutto di limitare l'autorità del Romano Pontefice nell'ambito dei singoli Stati, per sostituirvi l'autorità sovrana, sino a raggiungere nel febolianismo (v.) giuseppinismo (v.) la forma più acuta del sistema. Esso dimostrava particolare avversione alla dottrina del potere indiretto della Chiesa nelle cose temporali; voleva rendere generici e rari il più possibile i rapporti dei vescovi con la S. Sede, limitare il diritto di esenzione dei regolari, imporre placet ed exequatur alle lettere e provvedimenti ecclesiastici, sottoporre alla propria volontà la fondazione e l'esistenza degli istituti religiosi, l'acquisto e l'alienazione dei loro beni, l'accettare appelli tamquam ab abusu dalle sentenze del Papa e dei vescovi, perfino dare nuove circoscrizioni alle diocesi ed alle parrocchie; e pretese altresì di legiferare sugli impedimenti matrimoniali.
Pretesto di tutto questo, la necessità di supplire alle deficenze della potestà ecclesiastica, di provvedere alla dignità sovrana e di cautelarsi contro le esorbitanze della Chiesa e contro privilegi ritenuti lesivi del bene nazionale. Com'è evidente, non si può parlare di c. in quegli Stati che non riconoscono alcuna legittima autorità spirituale: in essi la religione è totalmente alla discrezione della politica che ne dispone a suo tornaconto.
CESARISMO (CESAROPAPISMO)
Bibl.: Su questa materia scrissero largamente teologi nel trattato De Ecclesia, e canonisti nel Diritto pubblico ecclesiastico. Cf. in proposito Al. Ottaviani, Institutiones Iuris publici ecclesiastici, II, Roma 1925, p. 101 sgg. Trattano la materia anche gli studiosi di diritto pubblico sotto l'aspetto politico: cf. A. Galante, Manuale di diritto ecclesiastico, 2a ed. a cura di A. C. J. molo, parte 1a e 4a, Milano 1923; A. C. Jmol, Lezioni di diritto ecclesiastico: il diritto ecclesiastico dello Stato italiano, Città di Castello 1933, p. 4 sgg.; V. GIUDICE, Corso di diritto ecclesiastico, 6a ed., Milano 1946, p. 15 sgg. Vanno pure ricordati i noti trattati di P. Hinschius, Esposizione generale delle relazioni tra lo Stato e la Chiesa (Bibl. di scienze politiche del Brunialdi, 8), Torino 1892, p. 583 sgg.; E. Friedberg, Trattato del diritto ecclesiastico cattolico ed evangelico, trad. it., ivi 1894, pp. 46 e 140.