CONCISTORIO. - Il c. consiste in una solenne adunanza di tutti i cardinali che si trovano a Roma, presieduta dal papa, per la trattazione di alcuni tra gli affari più importanti relativi al governo della Chiesa universale.
Il nome di c. si trova usato in questo senso fin dal medioevo, e deriva dall'egual nome con cui, negli ultimi secoli dell'Impero romano, veniva designata l'adunanza dei dignitari imperiali presieduta dall'imperatore. Tradizionalmente i c. vengono tenuti nel palazzo dove si trova il sommo pontefice.
Si distinguono tre specie di c.: il c. ordinario o segreto, che attualmente si tiene di solito nella sala detta del c.; il c. pubblico, che si suole tenere in ambiente più vasto e adatto alla solennità dell'adunanza (spesso alla cappella Sistina, o talvolta in S. Pietro), e il c. semi-pubblico, che si tiene in qualche sala del palazzo Pontificio. Oggi dì i c. non si tengono a date fisse; in tempi più remoti invece avevano una periodicità stabilita (Innocenzo III usava te-nerne tre in ogni settimana), dato il gran numero di questioni che in essi si trattavano.
Al c. segreto intervengono con il papa i soli cardinali; prima che si inizi il c., viene intimato l'extra omnes, e tutte le persone estranee lasciano la sala del c., e le porte vengono chiuse, e si riaprono al termine del c. Qualora a un cardi-
nale si debba assegnare o mutare la sede vescovile, allora il cardinale rimane fuori durante il tempo in cui il papa fa la relativa proposta.
Il c. segreto spesso s'inizia con la lettura, da parte del sommo pontefice, di un'allocuzione (generalmente in lingua latina), su argomenti di grande importanza ed attualità religiosa o di politica ecclesistica; la quale allocuzione quasi sempre viene pubblicata (v. ALLO CUIZIONE).
Tra le cose che sogliono esser trattate in c. segreto si ricordano: a) l'annunzio da parte del papa di eventuali rinunce di cardinali; b) le nomine di cardinali legati a latere; c) la nomina del cardinale camerlengo o cancelliere di S. Romana Chiesa; d) le nomine di nuovi cardinali; e) le opzioni dei cardinali (v. CARDINALE); f) la preconizzazione di nuovi arcivescovi, vescovi, prelati o abati nullius; g) la promulgazione dell'Anno Santo e la nomina dei legati per l'apertura o per la chiusura delle Porte Sante.
Pure nel c. segreto il papa, previa relazione del cardinale prefetto della S. Congregazione dei Riti, domanda ai cardinali se si possa o non procedere alla canonizzazione di qualche beato, la cui causa sia stata preventivamente istruita dalla Congregazione dei Riti. I cardinali, alla domanda del papa (quod vobis videtur?) manifestano individualmente il loro parere in proposito.

È da notare che invece negli altri affari la presenza dei cardinali non ha più altra funzione, se non quella di dare maggior solennità alla cerimonia; e anche quando (come per le nomine di nuovi membri del S. Collegio) il papa domanda quid vobis videtur?, la risposta dei cardinali presenti in c. è data collettivamente ed è sempre affermativa, riducendosi perciò ad una mera formalità, ricordo del tempo in cui i negozi si discutevano durante il c. anche per lunghie ore.
METROPOLITA (v.), ed altri pallio (v.), devono chiedere al papa il pallio medesimo: la relativa postulazione è fatta dai nuovi nominati personalmente o per mezzo di procuratore, al termine del c. segreto.
È da avvertire che, quando si nominano nuovi cardinali, si usa tenere due c. segreti, l'uno di lunedì, l'altro il giovedì o venerdì successivo, intramezzati da un c. pubblico (che si tiene il giovedì). Le nomine dei nuovi cardinali vengono pubblicate nel c. del lunedì, e i nuovi nominati, se presenti a Roma, intervengono sia al c. pubblico, in cui il papa impone loro il cappello cardinalizio, sia al secondo c. segreto: all'inizio del quale il pontefice chiude ad essi la bocca, e gliela riapre (attribuendo con ciò facoltà di prender parte a tutte le deliberazioni di consessi cardinalizi) alla fine del c. stesso, dando a ciascuno di essi l'anello e conferendogli il titolo o la diaconia.
Al c. pubblico prendono parte, oltre al papa e ai cardinali, altri dignitari ecclesiastici e laici della corte pontificia, e membri del corpo diplomatico accreditato presso la S. Sede.
In esso si ha prima la perorazione (istanza di canonizzazione) delle cause di santi trattate nel precedente c. segreto; la perorazione è fatta, per ciascuna causa, da un avvocato concorsionale; terminate le perorazioni, adesso suole rispondere, a nome del papa, il Segretario dei brevi ad Principes, rinviando generalmente, per la decisione definitiva, ad un c. semipubblico. Quindi il papa impone ai nuovi cardinali il cappello cardinalizio. Seguono, se ve ne sono, le perorazioni per le cause di beatificazione (anche queste perorazioni sono fatte da un avvocato concorsionale).
Al c. semi-pubblico sono chiamati, oltre ai cardinali, tutti gli arcivescovi e vescovi la cui sede dista meno di 100 miglia da Roma; vi possono inoltre intervenire tutti gli altri patriarchi, arcivescovi o vescovi. Tutti costoro hanno in tale c. diritto di voto.
Il papa chiede se si possa procedere alle canonizzazioni di cui si è trattato negli ultimi c. segreti e pubblico (il c. semipubblico viene tenuto a distanza di qualche giorno, o anche di qualche mese, da quelli). Avute le risposte, i protonotari apostolici vengono incaricati di redigere il relativo verbale. Vedi tav. VII.